Sentenza 5 settembre 2006
Massime • 1
In materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme, sancito dall'articolo 41 della legge n. 203 del 1982, per cui, perchè possa dirsi esistente un contratto di affitto agrario è sufficiente che risulti l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra abbia la disponibilità. Rispetto al contratto di affitto a coltivatore diretto non può darsi per acquisito, se non con una prova in concreto, il possesso, da parte dell'affittuario, della qualifica di coltivatore diretto. I contratti di affitto a coltivatore diretto, peraltro, hanno pertanto la durata minima legale se e in quanto sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge per l'esistenza del contratto. A tal fine il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo (tenuto conto agli effetti del computo delle giornate lavorative anche dell'impiego di macchine agricole e considerando equivalente il lavoro dell'uomo e della donna). Di talché la perdita della qualifica di coltivatore diretto da parte dell'affittuario è causa di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ. costituendo l'attività di coltivazione un elemento essenziale del contratto la cui mancanza sopravvenuta determina un venir meno della sua funzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/09/2006, n. 19076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19076 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2006 |
Testo completo
19 07 6/ 06 -- REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Accertamento SEZIONE TERZA CIVILE affitto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19749/02 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere Cron. 19076 Dott. Maurizio MASSERA Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 15/06/06 Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere ROLSTEREOISTRAZIONE ESEITE SCLU-SCENTED INT ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA'EREDI CC DI CC IT CC ST, in persona del legale rappresentante CI TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CUFFARO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI COLA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAESTRO GAETANO CAPOCCI 2, difeso dall'avvocato MASSIMO LUDOVISI, con procura speciale del Dott. Notaio Giuseppe 2006 Felicetti il 3/02/2006, REP.N.25.666; 1021 1 controricorrente - avverso la sentenza n. 3114/01 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE CONTROVERSIE AGRARIE, emessa il 5/10/2001, depositata il 26/10/01; RG.2122/2001; relazione della svolta nella pubblica causa udita la udienza del 15/06/06 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato VINCENZO CUFFARO;
udito l'Avvocato MASSIMO LUDOVISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 447 Con ricorso del 2.12.1998 Di CO NI, assu- mendo di essere stato indebitamente estromesso dal ter- reno sito in agro di Roma, Vicolo di Grotta Rossa, seb- bene fosse titolare di un rapporto di affittanza agra- ria laper durata di due anni stipulato con l'originario proprietario del fondo TO ME, conveniva dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma la soc. RE TO ME, chiedendo: a) l'accertamento della validità del con- tratto concluso in data 21.9.1996; b) la condanna della società, subentrata all'originario concedente deceduto 2 nel 1997, alla restituzione del terreno dal quale era stato estromesso nel 1997; c) il risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento del fondo. Si costituiva in giudizio la società, la quale as- sumeva che il rapporto contrattuale vantato dal Di CO doveva più correttamente qualificarsi come vendita sta- gionale ("pascolo a mezz'erba") per la sola apprensione delle erbe, limitatamente alla stagione autunno-vernina e con relativa scadenza al 28.2.1997, attesa l'assenza di una gestione produttiva riferibile al conduttore. In punto di fatto gli eredi TO contestavano che gli assegni emessi dal Di CO a favore del loro dante cau- sa fossero da imputarsi, per intero, alla corresponsio- анг ne del canone, trattandosi invero di versamenti effet- tuati per la vendita di attrezzi agricoli e per presta- zioni contoterzistiche intervenute tra le parti. Espletata l'istruttoria con l'escussione di testi- moni indotti da entrambe le parti, l'adita Sezione con sentenza non definitiva n. 5426 del 12.2.2002 accertava l'esistenza del contratto dedotto dal Di CO, ovvero che tra questi e TO ME era stato stipulato un contratto di affitto agrario relativo al suddetto fondo, per la durata di due anni, disponendo una ulte- riore istruttoria in ordine alla domanda attrice di ri- sarcimento danni. Proposto appello dalla soc. RE TO, che dedu- ceva che il contratto posto in essere dalle parti dove- va essere configurato come semplice vendita stagionale delle erbe, la Corte d'appello di Roma/Sezione specia- lizzata agraria, in contraddittorio dell'appellato, con sentenza qui impugnata, del 26.10.2001, respingeva la l'appello. Per la cassazione della sentenza la società RE TO ME di TO CI e TO UG ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso Di CO NI. Le parti hanno an- che presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE वज Anzitutto, il ricorso è ammissibile. E' destituita infatti di fondatezza l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per av- venuta acquiescenza alla sentenza di secondo grado da parte dell'odierna ricorrente, che con atto stragiudi- ziale del 7.12.2001 aveva intimato al Di CO di rice- versi la riconsegna del terreno oggetto della
contro
- versia, integrando, ciò, un comportamento che dava ese- cuzione ad una sentenza dotata di efficacia esecutiva, dettato dall'evidente intenzione di sottrarsi all'esecuzione forzata o di evitare azioni di danno da ritardata riconsegna. Omette, d'altro canto, il
contro
- - -- ricorrente di riprodurre il contenuto testuale dell'atto stragiudiziale, "il cui tenore [a suo dire] non può non assumere il significato di totale acquie- scenza alla decisione, secondo quanto dispone l'art. 329, 1° comma, c.p.c.". Passando, quindi, all'esame del ricorso, con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 1. n. 606/1966, deglia rtt. 6 e 41 1. n. 203/1982 e degli artt. 2697 e 2725 C.C., omissione, insufficienza e contraddittorietà della mo- tivazione su un punto decisivo della controversia, in वज relazione all'art. 360 nn. 3 e c.p.c. Lamenta che la Corte d'appello di Roma/Sezione specializzata agraria ha ritenuto dimostrata la riconducibilità dell'accordo intercorso nell'autunno 1996 tra il proprio dante causa TO ME e Di CO NI all'affitto a col- tivatore diretto, rigettando la propria tesi del con- tratto stagionale di vendita di erbe, senza svolgere un'approfondita analisi in ordine alla qualifica di coltivatore diretto del medesimo Di CO. Il motivo è fondato. In primo luogo va sgombrato il campo dalla eccepita tardività della questione concernente la qualifica di coltivatore diretto del Di CO, che, secondo il mede- simo Di CO, sarebbe stata sollevata di sfuggita per 5 la prima volta con l'atto di appello, giacché, come si dice nello stesso controricorso, la SOC. RE TO ME, costituendosi nel giudizio di primo grado, "assumeva, in sintesi, che il rapporto contrattuale vantato dal Di CO doveva più correttamente qualifi- carsi come vendita stagionale ("pascolo a mezz'erba") per la sola apprensione delle erbe, limitatamente alla stagione autunno-vernina e con relativa scadenza al 28.2.1997, attesa l'assenza di una gestione produttiva riferibile al conduttore": ciò che depone, chiaramente, sia per la tempestiva proposizione della questione che к? per la contestazione del concorso della qualifica di coltivatore del Di CO, posto che la RE TO ave- va messo in discussione la sussistenza di un rapporto di affitto a coltivatore diretto tra le parti, affer- mandosi, infatti, in sua vece, l'esistenza di un con- tratto di vendita infrannuale delle erbe. Nel merito, poi, con riferimento cioè alla qualità di coltivatore diretto del Di CO, ai fini del ritenu- to contratto di affitto a coltivatore diretto esistente tra le parti, la Corte territoriale romana ha motivato "la eccepita qualità di diretto-coltivatore del Di che non può venire in discussione al cospetto della CO documentazione offerta dal ricorrente" [esso Di CO]. Null'altro ha aggiunto ed esplicitato, derivandone - palesemente una motivazione laconica, generica e di stile che integra, come tale, il vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Che, d'altronde, l'accertamento della qualità di coltivatore diretto del Di CO fosse imprescindibile non può revocarsi in dubbio. Se è vero, infatti, che vige il generale principio della libertà delle forme sancito dall'art. 41 della 203/1982, quale regola valida per tutti i con- le. n. tratti agrari, per cui, perché possa dirsi esistente un 947 contratto di affitto agrario è sufficiente che risulti l'accordo delle parti sulla circostanza che una di que- ste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra ha la disponibilità, verso un corrispet- tivo, è ancor vero che, rispetto al contratto di affit- to a coltivatore diretto, non può darsi per acquisito o per certo il preesistente possesso della qualifica di coltivatore diretto dell'affittuario, poiché, involgen- do essa una situazione di fatto, la stessa va dimostra- ta in concreto (tant'è, e nel mentre è sufficiente che sia dimostrata per iscritto se si tratta di affitto a conduttore non coltivatore diretto). Deve al riguardo evidenziarsi che i contratti di affitto a coltivatori diretti hanno sì la durata minima legale ma in quanto sussistano tutte le condizioni vo- lute dalla legge perché possa affermarsi, in concreto, l'esistenza di un contratto di affitto a coltivatore diretto. Allo scopo è necessario il(oltre che contratto stesso abbia per oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo), dal punto di vista soggettivo, che condutto- re sia un coltivatore diretto, che, ai fini della legge n. 203 del 1982, è tale, come detta l'art. 6 della stessa, colui che coltiva il fondo con il lavoro pro- prio e della propria famiglia, sempreché tale forza la- vorativa costituisca almeno un terzo di quella occor- rente per le normali necessità di coltivazione del fon- der do, tenuto conto, agli effetti del computo delle gior- nate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole e che il la- voro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Conducono ad una tale conclusione, come è stato os- servato, rilievi d'ordine letterale. Letteralmente non può infatti tacersi che la norma suddetta (art. 6 1. 203/82) precisa "ai fini della pre- sente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo...", espressione quest'ultima (“il fondo") che è chiaramente ed inequivocabilmente riferi- ta al fondo condotto in affitto, come si ricava, del 8 resto, e dalla connessione delle parole e dalla circo- stanza che ove l'indagine si fosse dovuta svolgere an- che agli altri terreni comunque a disposizione dell'affittuario la norma avrebbe dovuto utilizzare il plurale ("i fondi"). La norma in esame, inoltre, non qualifica i "coltivatori diretti" ma gli "affittuari coltivatori diretti". Questo ordine di idee trova peraltro sostanziale conferma nella giurisprudenza di questa Corte, secondo от cui la perdita della qualifica di coltivatore diretto dell'affittuario è causa di risoluzione del contratto di affitto coltivatore diretto ai sensi dell'art. a costituendo l'attività di diretta coltiva- 1463 C.C., zione del fondo (nei termini di cui all'art. 6 cit.) un elemento essenziale del contratto di affitto a coltiva- tore diretto, nel senso che, qualora il conduttore non sia più in condizione di svolgere la suddetta attività, per ragioni non imputabili e non prevedibili, si rea- lizza una incidenza negativa sulla natura del rapporto che, essendo un contratto di durata, non è più in con- dizione di svolgere funzionela propria (Cass. n. 2487/1997 e, in senso conforme, Cass. n. 5856/1993). Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo (col quale si de- 9 duce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione relativamente alla ritenuta conclusione verbale di un contratto di affitto agrario). La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Roma, che provvederà anche a regolare le spese del pre- sente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, as- sorbito il secondo motivo;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Se- zione specializzata agraria della Corte di Appello di Roma, in diversa composizione. Roma. Così deciso, il 15.6.2006, IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jonato Colomere Тітой Диба DEPOSITATO IN CANCELLERIA -5 SET. 2008 Ogg IL CANCELLIERE C1 Innoc Battista 10