Cass. civ., sez. III, sentenza 05/09/2006, n. 19076
CASS
Sentenza 5 settembre 2006

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In materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme, sancito dall'articolo 41 della legge n. 203 del 1982, per cui, perchè possa dirsi esistente un contratto di affitto agrario è sufficiente che risulti l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra abbia la disponibilità. Rispetto al contratto di affitto a coltivatore diretto non può darsi per acquisito, se non con una prova in concreto, il possesso, da parte dell'affittuario, della qualifica di coltivatore diretto. I contratti di affitto a coltivatore diretto, peraltro, hanno pertanto la durata minima legale se e in quanto sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge per l'esistenza del contratto. A tal fine il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo (tenuto conto agli effetti del computo delle giornate lavorative anche dell'impiego di macchine agricole e considerando equivalente il lavoro dell'uomo e della donna). Di talché la perdita della qualifica di coltivatore diretto da parte dell'affittuario è causa di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 1463 cod. civ. costituendo l'attività di coltivazione un elemento essenziale del contratto la cui mancanza sopravvenuta determina un venir meno della sua funzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/09/2006, n. 19076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19076
    Data del deposito : 5 settembre 2006

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