TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1644 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Sabato Barra, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Luigi Liguori n. 56;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter conseguire le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 17.3.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e CP_1
contestava l'avverso dedotto, riportandosi alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. la ha invocato una declaratoria di accertamento della Pt_1
sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 ai fini del conseguimento delle relative provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice - dott.
[...]
, specialista in Fisiatria - ha affermato che le infermità riscontrate Per_1
alla ricorrente (“Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali;
Eccesso ponderale;
Artrosi polidistrettuale con modesto impegno funzionale;
Esiti di PTG dx (2016), di PTA sin (2021), di vertebroplastica di L5 (2023);
Ipertensione arteriosa;
Incontinenza urinaria episodica e Lieve deflessione del tono dell'umore”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continuativa e globale e non integrano quindi gli estremi di cui alle citate leggi n. 18/80 e 104/92.
Il c.t.u. ha posto in risalto, nella relazione trasmessa in via telematica, che, in sede di visita peritale, la ricorrente “dalla posizione assisa raggiungeva
l'ortostasi ricercando monoappoggio al solo scopo precauzionale, manteneva la stazione eretta senza mostrare instabilità posturale e deambulava a piccoli passi, in forma autonoma, ricercando monoappoggio a terzo al solo scopo cautelare”.
Ha poi aggiunto che, “sul versante cognitivo la ricorrente appariva vigile, collaborante, orientata nel tempo, nello spazio, verso le persone e con sufficiente capacità di critica e di giudizio;
nel corso dell'osservazione non presentava né segni di declino cognitivo e né deficit mnesici ma solo lieve deflessione del tono dell'umore; al colloquio libero l'ideazione risultava adeguata nella forma e nei contenuti e non presentava né irrequietezza, né irritabilità e né alterazioni comportamentali”. Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1
seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Ne consegue che i rilievi mossi dalla ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che la ricorrente, pur affermando nel ricorso di essere affetta da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, ha prodotto documentazione medica che, pur essendo successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale, non muta in maniera significativa il quadro diagnostico valutato dal c.t.u. e non attesta l'insorgenza di patologie tali da far ritenere sussistenti i requisiti sanitari previsti dalle richiamate leggi n. 18/80 e 104/92 (cfr., in particolare, il referto dell' U.O. Salute Mentale Controparte_2
Sapri – Sala Consilina, in data 13.3.2025, nonché la certificazione, peraltro non proveniente da una struttura pubblica, relativa alla “RMN Cranio senza MDC” del 5.3.2025).
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u. precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato e, poiché è stata prodotta in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1644 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da contro l Parte_1 [...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 13.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1644 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Sabato Barra, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Luigi Liguori n. 56;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, legge n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.3.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter conseguire le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 17.3.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e CP_1
contestava l'avverso dedotto, riportandosi alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. la ha invocato una declaratoria di accertamento della Pt_1
sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 ai fini del conseguimento delle relative provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice - dott.
[...]
, specialista in Fisiatria - ha affermato che le infermità riscontrate Per_1
alla ricorrente (“Diabete mellito tipo 2 in terapia con ipoglicemizzanti orali;
Eccesso ponderale;
Artrosi polidistrettuale con modesto impegno funzionale;
Esiti di PTG dx (2016), di PTA sin (2021), di vertebroplastica di L5 (2023);
Ipertensione arteriosa;
Incontinenza urinaria episodica e Lieve deflessione del tono dell'umore”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continuativa e globale e non integrano quindi gli estremi di cui alle citate leggi n. 18/80 e 104/92.
Il c.t.u. ha posto in risalto, nella relazione trasmessa in via telematica, che, in sede di visita peritale, la ricorrente “dalla posizione assisa raggiungeva
l'ortostasi ricercando monoappoggio al solo scopo precauzionale, manteneva la stazione eretta senza mostrare instabilità posturale e deambulava a piccoli passi, in forma autonoma, ricercando monoappoggio a terzo al solo scopo cautelare”.
Ha poi aggiunto che, “sul versante cognitivo la ricorrente appariva vigile, collaborante, orientata nel tempo, nello spazio, verso le persone e con sufficiente capacità di critica e di giudizio;
nel corso dell'osservazione non presentava né segni di declino cognitivo e né deficit mnesici ma solo lieve deflessione del tono dell'umore; al colloquio libero l'ideazione risultava adeguata nella forma e nei contenuti e non presentava né irrequietezza, né irritabilità e né alterazioni comportamentali”. Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1
seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Ne consegue che i rilievi mossi dalla ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che la ricorrente, pur affermando nel ricorso di essere affetta da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, ha prodotto documentazione medica che, pur essendo successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale, non muta in maniera significativa il quadro diagnostico valutato dal c.t.u. e non attesta l'insorgenza di patologie tali da far ritenere sussistenti i requisiti sanitari previsti dalle richiamate leggi n. 18/80 e 104/92 (cfr., in particolare, il referto dell' U.O. Salute Mentale Controparte_2
Sapri – Sala Consilina, in data 13.3.2025, nonché la certificazione, peraltro non proveniente da una struttura pubblica, relativa alla “RMN Cranio senza MDC” del 5.3.2025).
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u. precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato e, poiché è stata prodotta in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1644 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da contro l Parte_1 [...]
-, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 13.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni