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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5233 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 27.06.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 13691/2024 R.G.L. promossa
TRA
La società con sede legale in via Francesco Parte_1
Calise, n. 23 – 80075 Forio (NA), C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , elett.te dom.ta in Napoli al Parte_2
Viale Gramsci n.23, presso lo studio dell'avv. Marco Occhiuzzi come in atti;
Ricorrente
E
con sede legale in via Ciro il Controparte_1
Grande, n. 21 – 00144 Roma (RM), C.F. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
Nonché: Controparte_1
Filiale Metropolitana di Pozzuoli, con sede in via Campana, n. 233 –
[...]
80078 Pozzuoli (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l' 11.06.2024 la società ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' onvenuto esponendo: CP_1 Che con atto n. 07120249027683770000, notificato in data 28.05.2024, l' intimava alla Controparte_2 Parte_1 il pagamento, dell'importo complessivo di € 1.679.358,02, pena
[...]
l'esecuzione forzata. Che la pretesa di pagamento era motivata attraverso espressa relatio agli atti indicati nel prospetto riportato nella sezione “dettaglio del debito”, e precisamente, sulla scorta degli avvisi di addebito: n. 37120180010138320000, n.37120180010275388000, n.37120180012084141000, n.37120180012084242000, n.37120210000870714000, n. 37120210000870815000, n.
37120220000612418000, impugnati in questa sede, il tutto per l'importo complessivo di € 79.284,10. Parte ricorrente deduceva l'omessa e/o irrituale notifica dei sopra descritti atti prodromici all'intimazione di pagamento, ponendo in capo all'Ente impositore l'onere di dare prova del fatto costitutivo della pretesa vantata attraverso il summenzionato atto;
eccepiva la prescrizione e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ingiunte;
rilevava che l'intimazione esattoriale indicata in epigrafe rappresentava il primo atto relativo alla pretesa contributiva entrato nella sfera di legale conoscenza della ricorrente;
che la richiesta avanzata dall'Ente Impositore era espressione di una pretesa contributiva indubbiamente prescritta per l'infruttuoso decorso del termine di legge all'uopo previsto. Ciò premesso chiedeva: intimazione di pagamento n. 07120249027683770000;Dichiarare ammissibile la presente domanda e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249027683770000 e degli avvisi di addebito ad essa sottostanti e dei relativi ruoli oggetto di odierna impugnazione per i motivi e nei limiti sopra esposti;
Accertare e dichiarare nullo e/illegittimo e non più esigibile il carico esattoriale riportato: nell'avviso di addebito n. 37120180010138320000, relativo a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2017, per l'importo di euro 3.503,90, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120180010275388000, relativo a
“Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2016 e 2017, per l'importo di euro 44.906,15, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120180012084141000, relativo a “Modello DM 10” e
“Somme aggiuntive” anno 2018, per l'importo di euro 7.412,86, in quanto mai legalmente notificato;
nell'avviso di addebito n. 37120180012084242000, relativo a “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anno 2016, per l'importo di euro 6.484,42, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120210000870714000, relativo a “Modello DM 10” e
“Somme aggiuntive” anno 2018, con relative spese di notifica, per l'importo di euro 6.384,71, in quanto mai legalmente notificato;
nell'avviso di addebito n. 37120210000870815000, relativo a “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2017 e 2018, con relative spese di notifica, per l'importo di euro 10.001,63, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120220000612418000, relativo a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2021, con relative spese di notifica, per l'importo di euro 590,43, in quanto mai legalmente notificato;
Accertare e dichiarare prescritto e non più esigibile il credito esattoriale relativo: - ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2017, di cui all'avviso di addebito n. 37120180010138320000, comunque mai notificato nei modi di legge;
- ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM/10 rettificativo” e
“Somme aggiuntive” anni 2016 e 2017, di cui all'avviso di addebito n. 37120180010275388000, comunque mai notificato nei modi di legge;
ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2018, di cui all'avviso di addebito n. 37120180012084141000, comunque mai notificato nei modi di legge;
ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anno 2016, di cui all'avviso di addebito n. 37120180012084242000, comunque mai notificato nei modi di legge;
- ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10 V” e “Somme aggiuntive” anno 2018, di cui all'avviso di addebito n.
37120210000870714000, comunque mai notificato nei modi di legge;
ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10/V rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2017 e 2018, di cui all'avviso di addebito n. 37120210000870815000, comunque mai notificato nei modi di legge;
Per tale effetto ordinare all' lo sgravio e la cancellazione dai ruoli della detta CP_1 pretesa;
Ed ancora per il medesimo effetto: Condannare l' al pagamento CP_1 delle spese di giustizia ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.>>
Istauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, alla prima udienza, il Giudice rilevato che nessuno si era costituito ed era comparso per la convenuta, stante la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per la decisione al 27/06/2025 in trattazione cartolare, autorizzando parte ricorrente al deposito di note illustrative. All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale. In via preliminare rileva il Tribunale che correttamente il contraddittorio è stato dalla società opponente instaurato nei confronti del solo ente impositore ( . CP_1
Sul punto della legittimazione passiva delle azioni recuperatorie volte a contestare, come nella specie, l' an della pretesa creditoria dell' ente previdenziale, in particolare, rilevando l' avvenuta prescrizione della stessa, la Suprema Corte, a sezioni unite, con recente sentenza n. dell' 8.3.2022 n. 7514 ha infatti statuito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Con la sentenza n. 7514 del 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dunque risolto la questione, dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, della sussistenza o meno di un litisconsorzio necessario tra l'Ente impositore titolare del credito – nella fattispecie l' – e l' ente incaricato della riscossione e della CP_1 conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei casi in cui con l'azione di opposizione all'esecuzione siano fatti valere, come nell' ipotesi all' attenzione del Tribunale, esclusivamente vizi attinenti al merito della pretesa creditoria.
Pertanto, il caso esaminato dalle Sezioni Unite non riguarda le ipotesi in cui con un unico atto si fanno valere sia vizi di merito che di regolarità formale della cartella e/o di validità degli atti della procedura di riscossione in cui vi è la legittimazione passiva sia dell'ente impositore che dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna delle azioni, ma il caso in cui il contribuente, a seguito di emissione di estratto di ruolo ovvero di comunicazione di intimazione di pagamento, chieda accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria in assenza della notifica della cartella e, comunque, la prescrizione della stessa per decorso del termine quinquennale.
Per dirimere la questione della legittimazione a contraddire, le Sezioni Unite hanno preso spunto dal preliminare inquadramento della natura dell'azione in esame richiamando Cass. 19 giugno 2019 n. 16425 secondo la quale, nel caso in cui il debitore chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, sia per infondatezza della pretesa quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione in quanto il vizio relativo alla mancata notifica della cartella è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione.
In altri termini, così delineata la natura dell'azione, la questione in esame attiene al merito della controversia in quanto il debitore, pur deducendo l'omessa notifica in realtà intende con tale motivo superare la tardività dell'opposizione al fine di far valere la prescrizione del credito.
Tanto premesso, le S.U – nella loro funzione nomofilattica – hanno evidenziato la sussistenza di orientamenti difformi in seno alla Suprema Corte anche in ragione della diversa natura dei crediti che lo Stato vanta nei confronti dei diversi debitori.
Quanto alla materia tributaria, la sentenza in esame ha rilevato che, a partire dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. 25 luglio 2007 n. 16412, la giurisprudenza, in applicazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/99[1], ha ritenuto che l'azione proposta dal contribuente e volta a far valere la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o a contestare, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, va proposta nei confronti dell'ente titolare del credito e non nei confronti del concessionario, sebbene quest'ultimo sia vincolato alla decisione del giudice in qualità di adiectus solutionis causa. Tuttavia, secondo l'orientamento in esame, ormai consolidato in materia tributaria (Cass. 11 gennaio 2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082, Cass. 15 luglio 2020 n. 14991, Cass. 28 novembre 2012 n. 21220), l'azione proposta solo contro il concessionario non è inammissibile e non determina un litisconsorzio necessario in quanto il contribuente è estraneo ai rapporti tra i due enti e, proprio in virtù dell'art. 39 richiamato, all'agente della riscossione incombe l'onere di chiamare in causa l'ente se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite. Conseguentemente, nel processo tributario il giudicato formatosi tra contribuente e riscossore spiega effetti anche nei confronti dell'ente impositore indipendentemente dalla denuntiatio litis e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 (Cass. 26 maggio 2021 n. 14566).
Le Sezioni Unite rilevano che anche in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative ex L. 24 nov. 1981 n. 689, la giurisprudenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha fatto applicazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/99, ritenendo però che l'esattore abbia una generale legittimazione passiva in quanto quest'ultimo è il soggetto da cui proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) e, incidendo la pronuncia di annullamento sul rapporto esattoriale, quest'ultimo ha interesse a difendersi (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985), concludendo in questi casi per la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'esattore.
Nella sentenza in esame, è stato sottolineato come invece, in materia previdenziale, non vi fosse unanimità di orientamenti.
Circa le opposizioni al ruolo previdenziale, le Sezioni Unite si sono soffermate sulla contrapposizione tra l'orientamento maggioritario della sezione lavoro della Corte secondo cui non sussisteva litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione in quanto la mancata citazione in giudizio di uno dei due soggetti comportava solo un problema di legittimazione passiva cosicché la eventuale chiamata in causa ai sensi dell'art 39 citato era rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ex art 106 c.p.c. (Cass. 5 maggio 2016 n. 9016, Cass. 22 maggio 2019 n. 13929, Cass. 2 ottobre 2019 n. 2458, Cass. 12 agosto 2020 n. 17100) e quello, minoritario, secondo cui – sempre richiamando l'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 che impone l'obbligo per il concessionario di chiamare in causa l'Ente impositore a pena di subire le conseguenze della lite in proprio – era configurabile un litisconsorzio necessario laddove il contribuente deducesse anche circostanze relative al merito della pretesa creditoria, assumendo in tal caso l'agente per la riscossione una legittimazione meramente processuale (Cass. 16 giugno 2016 n. 12450, Cass. 12 dicembre 2017 n. 29806).
Secondo un primo orientamento, si ravvisava la legittimazione del e, CP_3 dunque, si configurava un litisconsorzio necessario laddove il contribuente deducesse un vizio di notifica degli atti, quale l'omessa tempestiva notifica, determinante la prescrizione, per gli effetti che la pronuncia di annullamento avrebbe potuto avere nei rapporti con l'ente (Cass. 15 gennaio 2016 n. 594, Cass. 21 maggio 2013 n. 12385).
L'orientamento più recente della sezione lavoro (Cass. n. 16425 del 2019, Cass. 12 novembre 2019 e Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625), invece, perveniva ad esiti differenti evidenziando la specificità del settore previdenziale regolato dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99, in difetto di espresse previsioni normative come quelle presenti in materia tributaria e di sanzioni amministrative che condizionano la validità della riscossione ad atti prodromici (art. 14 I. 24 novembre 1981 n. 689), e in cui la notifica dell'atto di accertamento non costituiva un presupposto per l'iscrizione a ruolo, ben potendo l'ente iscrivere a ruolo pur in assenza di un atti di accertamento (Cass. 21 febbraio 2018 n. 4225; 10 febbraio 2009 n. 3269).
Tali ultime considerazioni hanno quindi imposto una rimeditazione esposta nei punti 12.2 e 12.3 della motivazione della sentenza in esame.
La Suprema Corte ha evidenziato che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 24, co. 5 del d.lgs 46/99 da parte del d.l. 209/2002[2], la norma ora dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo il ricorso va notificato solo all'ente impositore (e non più anche al concessionario), ponendosi così in contrasto con l'art. 39 D.Lgs. 112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Pertanto, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24 citato e, conseguentemente, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore in quanto l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva e non la legittimità degli atti della procedura esecutiva imputabili al concessionario, rispetto al quale l'agente della riscossione resta quindi estraneo, sebbene vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa in quanto soggetto autorizzato dalla legge e dal creditore a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1.
Le Sezioni Unite in conclusione, con orientamento condiviso da questo Tribunale, hanno stabilito la insussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario sicché la proposizione esclusivamente nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, come nella specie, non da luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., e comporta il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo che non è titolare del diritto di credito.
Pertanto, nella fattispecie oggetto della presente decisione, il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei riguardi del solo ente previdenziale impositore.
Nel merito l' opposizione è fondata essendosi nella specie i crediti di competenza del giudice del lavoro adìto estinti per prescrizione.
La società ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027683770000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 28.05.2024, con la quale l le ha contestato il mancato Controparte_4 versamento dei contributi riportati negli avvisi di addebito nn. CP_1
37120180010138320000, 37120180010275388000, 37120180012084141000, 37120180012084242000, 37120210000870714000, 37120210000870815000,
37120220000612418000.
I crediti in questione, ammontanti a complessivi euro 79.284,10, risultano prescritti.
In particolare, occorre evidenziare che non avendo l' inteso costituirsi in giudizio, CP_1 non emergono atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione quinquennale che, dunque, era inesorabilmente decorso allorchè, in data 28.5.2024, venne notificata per la prima volta alla contribuente l' intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Ripercorrendo nel dettaglio i debiti oggetto di causa si rileva quanto segue:
l'avviso di addebito n. 37120180010138320000, asseritamente notificato il 07.07.2018, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM 10” e
“Somme aggiuntive” anno 2017; l'avviso di addebito n. 37120180010275388000, asseritamente notificato il 07.07.2018, riguarda contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2016 e 2017; l'avviso di addebito n. 37120180012084141000, asseritamente notificato il 26.09.2018, ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2018; l'avviso di addebito n. 37120180012084242000, asseritamente notificato il 26.09.2018, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anno 2016; l'avviso di addebito n. 37120210000870714000, asseritamente notificato il 28.09.2021, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2018; l'avviso di addebito n. 37120210000870815000, asseritamente notificato il 28.09.2021, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2017 e 2018. La società opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito in questione di cui ha avuto conoscenza solo all' atto della ricezione dell' intimazione n. . 07120249027683770000. Pertanto, trattandosi di crediti afferenti agli anni dal 2016 al 2018 ed in carenza di prova di validi atti di notificazione interruttivi del decorso del termine quinquennale antecedenti al 28.5.2024, essi appaiono tutti prescritti. L' opposizione va conseguentemente accolta con annullamento dei crediti previdenziali in questa sede contestati. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, cedono a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, dichiara prescritti i crediti previdenziali inerenti agli avvisi di addebito nn. 37120180010138320000, 37120180010275388000, 37120180012084141000, 37120180012084242000, 37120210000870714000, 37120210000870815000, 37120220000612418000 sottesi all' impugnata intimazione di pagamento;
condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.650, 00 , comprensivi CP_1 di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 27.6.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona del Giudice Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 27.06.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 13691/2024 R.G.L. promossa
TRA
La società con sede legale in via Francesco Parte_1
Calise, n. 23 – 80075 Forio (NA), C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , elett.te dom.ta in Napoli al Parte_2
Viale Gramsci n.23, presso lo studio dell'avv. Marco Occhiuzzi come in atti;
Ricorrente
E
con sede legale in via Ciro il Controparte_1
Grande, n. 21 – 00144 Roma (RM), C.F. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore;
Nonché: Controparte_1
Filiale Metropolitana di Pozzuoli, con sede in via Campana, n. 233 –
[...]
80078 Pozzuoli (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l' 11.06.2024 la società ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro l' onvenuto esponendo: CP_1 Che con atto n. 07120249027683770000, notificato in data 28.05.2024, l' intimava alla Controparte_2 Parte_1 il pagamento, dell'importo complessivo di € 1.679.358,02, pena
[...]
l'esecuzione forzata. Che la pretesa di pagamento era motivata attraverso espressa relatio agli atti indicati nel prospetto riportato nella sezione “dettaglio del debito”, e precisamente, sulla scorta degli avvisi di addebito: n. 37120180010138320000, n.37120180010275388000, n.37120180012084141000, n.37120180012084242000, n.37120210000870714000, n. 37120210000870815000, n.
37120220000612418000, impugnati in questa sede, il tutto per l'importo complessivo di € 79.284,10. Parte ricorrente deduceva l'omessa e/o irrituale notifica dei sopra descritti atti prodromici all'intimazione di pagamento, ponendo in capo all'Ente impositore l'onere di dare prova del fatto costitutivo della pretesa vantata attraverso il summenzionato atto;
eccepiva la prescrizione e conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme ingiunte;
rilevava che l'intimazione esattoriale indicata in epigrafe rappresentava il primo atto relativo alla pretesa contributiva entrato nella sfera di legale conoscenza della ricorrente;
che la richiesta avanzata dall'Ente Impositore era espressione di una pretesa contributiva indubbiamente prescritta per l'infruttuoso decorso del termine di legge all'uopo previsto. Ciò premesso chiedeva: intimazione di pagamento n. 07120249027683770000;Dichiarare ammissibile la presente domanda e per l'effetto dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 07120249027683770000 e degli avvisi di addebito ad essa sottostanti e dei relativi ruoli oggetto di odierna impugnazione per i motivi e nei limiti sopra esposti;
Accertare e dichiarare nullo e/illegittimo e non più esigibile il carico esattoriale riportato: nell'avviso di addebito n. 37120180010138320000, relativo a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2017, per l'importo di euro 3.503,90, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120180010275388000, relativo a
“Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2016 e 2017, per l'importo di euro 44.906,15, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120180012084141000, relativo a “Modello DM 10” e
“Somme aggiuntive” anno 2018, per l'importo di euro 7.412,86, in quanto mai legalmente notificato;
nell'avviso di addebito n. 37120180012084242000, relativo a “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anno 2016, per l'importo di euro 6.484,42, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120210000870714000, relativo a “Modello DM 10” e
“Somme aggiuntive” anno 2018, con relative spese di notifica, per l'importo di euro 6.384,71, in quanto mai legalmente notificato;
nell'avviso di addebito n. 37120210000870815000, relativo a “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2017 e 2018, con relative spese di notifica, per l'importo di euro 10.001,63, in quanto mai legalmente notificato;
- nell'avviso di addebito n. 37120220000612418000, relativo a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2021, con relative spese di notifica, per l'importo di euro 590,43, in quanto mai legalmente notificato;
Accertare e dichiarare prescritto e non più esigibile il credito esattoriale relativo: - ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2017, di cui all'avviso di addebito n. 37120180010138320000, comunque mai notificato nei modi di legge;
- ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM/10 rettificativo” e
“Somme aggiuntive” anni 2016 e 2017, di cui all'avviso di addebito n. 37120180010275388000, comunque mai notificato nei modi di legge;
ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2018, di cui all'avviso di addebito n. 37120180012084141000, comunque mai notificato nei modi di legge;
ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anno 2016, di cui all'avviso di addebito n. 37120180012084242000, comunque mai notificato nei modi di legge;
- ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10 V” e “Somme aggiuntive” anno 2018, di cui all'avviso di addebito n.
37120210000870714000, comunque mai notificato nei modi di legge;
ai contributi previdenziali relativi a “Modello DM 10/V rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2017 e 2018, di cui all'avviso di addebito n. 37120210000870815000, comunque mai notificato nei modi di legge;
Per tale effetto ordinare all' lo sgravio e la cancellazione dai ruoli della detta CP_1 pretesa;
Ed ancora per il medesimo effetto: Condannare l' al pagamento CP_1 delle spese di giustizia ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.>>
Istauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, alla prima udienza, il Giudice rilevato che nessuno si era costituito ed era comparso per la convenuta, stante la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia e rinviava la causa per la decisione al 27/06/2025 in trattazione cartolare, autorizzando parte ricorrente al deposito di note illustrative. All'udienza odierna la causa è quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale. In via preliminare rileva il Tribunale che correttamente il contraddittorio è stato dalla società opponente instaurato nei confronti del solo ente impositore ( . CP_1
Sul punto della legittimazione passiva delle azioni recuperatorie volte a contestare, come nella specie, l' an della pretesa creditoria dell' ente previdenziale, in particolare, rilevando l' avvenuta prescrizione della stessa, la Suprema Corte, a sezioni unite, con recente sentenza n. dell' 8.3.2022 n. 7514 ha infatti statuito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
Con la sentenza n. 7514 del 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dunque risolto la questione, dibattuta nella giurisprudenza di merito e di legittimità, della sussistenza o meno di un litisconsorzio necessario tra l'Ente impositore titolare del credito – nella fattispecie l' – e l' ente incaricato della riscossione e della CP_1 conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei casi in cui con l'azione di opposizione all'esecuzione siano fatti valere, come nell' ipotesi all' attenzione del Tribunale, esclusivamente vizi attinenti al merito della pretesa creditoria.
Pertanto, il caso esaminato dalle Sezioni Unite non riguarda le ipotesi in cui con un unico atto si fanno valere sia vizi di merito che di regolarità formale della cartella e/o di validità degli atti della procedura di riscossione in cui vi è la legittimazione passiva sia dell'ente impositore che dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna delle azioni, ma il caso in cui il contribuente, a seguito di emissione di estratto di ruolo ovvero di comunicazione di intimazione di pagamento, chieda accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria in assenza della notifica della cartella e, comunque, la prescrizione della stessa per decorso del termine quinquennale.
Per dirimere la questione della legittimazione a contraddire, le Sezioni Unite hanno preso spunto dal preliminare inquadramento della natura dell'azione in esame richiamando Cass. 19 giugno 2019 n. 16425 secondo la quale, nel caso in cui il debitore chieda l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, sia per infondatezza della pretesa quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione in quanto il vizio relativo alla mancata notifica della cartella è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione.
In altri termini, così delineata la natura dell'azione, la questione in esame attiene al merito della controversia in quanto il debitore, pur deducendo l'omessa notifica in realtà intende con tale motivo superare la tardività dell'opposizione al fine di far valere la prescrizione del credito.
Tanto premesso, le S.U – nella loro funzione nomofilattica – hanno evidenziato la sussistenza di orientamenti difformi in seno alla Suprema Corte anche in ragione della diversa natura dei crediti che lo Stato vanta nei confronti dei diversi debitori.
Quanto alla materia tributaria, la sentenza in esame ha rilevato che, a partire dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite sent. 25 luglio 2007 n. 16412, la giurisprudenza, in applicazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/99[1], ha ritenuto che l'azione proposta dal contribuente e volta a far valere la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o a contestare, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, va proposta nei confronti dell'ente titolare del credito e non nei confronti del concessionario, sebbene quest'ultimo sia vincolato alla decisione del giudice in qualità di adiectus solutionis causa. Tuttavia, secondo l'orientamento in esame, ormai consolidato in materia tributaria (Cass. 11 gennaio 2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082, Cass. 15 luglio 2020 n. 14991, Cass. 28 novembre 2012 n. 21220), l'azione proposta solo contro il concessionario non è inammissibile e non determina un litisconsorzio necessario in quanto il contribuente è estraneo ai rapporti tra i due enti e, proprio in virtù dell'art. 39 richiamato, all'agente della riscossione incombe l'onere di chiamare in causa l'ente se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite. Conseguentemente, nel processo tributario il giudicato formatosi tra contribuente e riscossore spiega effetti anche nei confronti dell'ente impositore indipendentemente dalla denuntiatio litis e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 (Cass. 26 maggio 2021 n. 14566).
Le Sezioni Unite rilevano che anche in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative ex L. 24 nov. 1981 n. 689, la giurisprudenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha fatto applicazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 112/99, ritenendo però che l'esattore abbia una generale legittimazione passiva in quanto quest'ultimo è il soggetto da cui proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) e, incidendo la pronuncia di annullamento sul rapporto esattoriale, quest'ultimo ha interesse a difendersi (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985), concludendo in questi casi per la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'esattore.
Nella sentenza in esame, è stato sottolineato come invece, in materia previdenziale, non vi fosse unanimità di orientamenti.
Circa le opposizioni al ruolo previdenziale, le Sezioni Unite si sono soffermate sulla contrapposizione tra l'orientamento maggioritario della sezione lavoro della Corte secondo cui non sussisteva litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione in quanto la mancata citazione in giudizio di uno dei due soggetti comportava solo un problema di legittimazione passiva cosicché la eventuale chiamata in causa ai sensi dell'art 39 citato era rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ex art 106 c.p.c. (Cass. 5 maggio 2016 n. 9016, Cass. 22 maggio 2019 n. 13929, Cass. 2 ottobre 2019 n. 2458, Cass. 12 agosto 2020 n. 17100) e quello, minoritario, secondo cui – sempre richiamando l'art. 39 D.Lgs. n. 112/1999 che impone l'obbligo per il concessionario di chiamare in causa l'Ente impositore a pena di subire le conseguenze della lite in proprio – era configurabile un litisconsorzio necessario laddove il contribuente deducesse anche circostanze relative al merito della pretesa creditoria, assumendo in tal caso l'agente per la riscossione una legittimazione meramente processuale (Cass. 16 giugno 2016 n. 12450, Cass. 12 dicembre 2017 n. 29806).
Secondo un primo orientamento, si ravvisava la legittimazione del e, CP_3 dunque, si configurava un litisconsorzio necessario laddove il contribuente deducesse un vizio di notifica degli atti, quale l'omessa tempestiva notifica, determinante la prescrizione, per gli effetti che la pronuncia di annullamento avrebbe potuto avere nei rapporti con l'ente (Cass. 15 gennaio 2016 n. 594, Cass. 21 maggio 2013 n. 12385).
L'orientamento più recente della sezione lavoro (Cass. n. 16425 del 2019, Cass. 12 novembre 2019 e Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625), invece, perveniva ad esiti differenti evidenziando la specificità del settore previdenziale regolato dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99, in difetto di espresse previsioni normative come quelle presenti in materia tributaria e di sanzioni amministrative che condizionano la validità della riscossione ad atti prodromici (art. 14 I. 24 novembre 1981 n. 689), e in cui la notifica dell'atto di accertamento non costituiva un presupposto per l'iscrizione a ruolo, ben potendo l'ente iscrivere a ruolo pur in assenza di un atti di accertamento (Cass. 21 febbraio 2018 n. 4225; 10 febbraio 2009 n. 3269).
Tali ultime considerazioni hanno quindi imposto una rimeditazione esposta nei punti 12.2 e 12.3 della motivazione della sentenza in esame.
La Suprema Corte ha evidenziato che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 24, co. 5 del d.lgs 46/99 da parte del d.l. 209/2002[2], la norma ora dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo il ricorso va notificato solo all'ente impositore (e non più anche al concessionario), ponendosi così in contrasto con l'art. 39 D.Lgs. 112 del 1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Pertanto, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24 citato e, conseguentemente, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore in quanto l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva e non la legittimità degli atti della procedura esecutiva imputabili al concessionario, rispetto al quale l'agente della riscossione resta quindi estraneo, sebbene vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa in quanto soggetto autorizzato dalla legge e dal creditore a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c., comma 1.
Le Sezioni Unite in conclusione, con orientamento condiviso da questo Tribunale, hanno stabilito la insussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario sicché la proposizione esclusivamente nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, come nella specie, non da luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., e comporta il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo che non è titolare del diritto di credito.
Pertanto, nella fattispecie oggetto della presente decisione, il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei riguardi del solo ente previdenziale impositore.
Nel merito l' opposizione è fondata essendosi nella specie i crediti di competenza del giudice del lavoro adìto estinti per prescrizione.
La società ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249027683770000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 28.05.2024, con la quale l le ha contestato il mancato Controparte_4 versamento dei contributi riportati negli avvisi di addebito nn. CP_1
37120180010138320000, 37120180010275388000, 37120180012084141000, 37120180012084242000, 37120210000870714000, 37120210000870815000,
37120220000612418000.
I crediti in questione, ammontanti a complessivi euro 79.284,10, risultano prescritti.
In particolare, occorre evidenziare che non avendo l' inteso costituirsi in giudizio, CP_1 non emergono atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione quinquennale che, dunque, era inesorabilmente decorso allorchè, in data 28.5.2024, venne notificata per la prima volta alla contribuente l' intimazione di pagamento in questa sede impugnata.
Ripercorrendo nel dettaglio i debiti oggetto di causa si rileva quanto segue:
l'avviso di addebito n. 37120180010138320000, asseritamente notificato il 07.07.2018, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM 10” e
“Somme aggiuntive” anno 2017; l'avviso di addebito n. 37120180010275388000, asseritamente notificato il 07.07.2018, riguarda contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2016 e 2017; l'avviso di addebito n. 37120180012084141000, asseritamente notificato il 26.09.2018, ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2018; l'avviso di addebito n. 37120180012084242000, asseritamente notificato il 26.09.2018, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anno 2016; l'avviso di addebito n. 37120210000870714000, asseritamente notificato il 28.09.2021, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM 10” e “Somme aggiuntive” anno 2018; l'avviso di addebito n. 37120210000870815000, asseritamente notificato il 28.09.2021, è relativo a contributi previdenziali dovuti a titolo di “Modello DM/10 rettificativo” e “Somme aggiuntive” anni 2017 e 2018. La società opponente ha dedotto di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito in questione di cui ha avuto conoscenza solo all' atto della ricezione dell' intimazione n. . 07120249027683770000. Pertanto, trattandosi di crediti afferenti agli anni dal 2016 al 2018 ed in carenza di prova di validi atti di notificazione interruttivi del decorso del termine quinquennale antecedenti al 28.5.2024, essi appaiono tutti prescritti. L' opposizione va conseguentemente accolta con annullamento dei crediti previdenziali in questa sede contestati. Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, cedono a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, dichiara prescritti i crediti previdenziali inerenti agli avvisi di addebito nn. 37120180010138320000, 37120180010275388000, 37120180012084141000, 37120180012084242000, 37120210000870714000, 37120210000870815000, 37120220000612418000 sottesi all' impugnata intimazione di pagamento;
condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.650, 00 , comprensivi CP_1 di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, il 27.6.2025. IL GDL Dott.ssa Clara Ruggiero