Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 3
In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.
Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, non può essere inteso né come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo "ius variandi" datoriale, né come prova della sua tollerabilità, potendo essere proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni.
Commentari • 24
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2014, n. 13485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13485 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18853-2012 proposto da:
MA CA C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNESI RICCARDO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA S.P.A. P.I. 00488410010, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati MARESCA ARTURO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, ROMEI ROBERTO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
HEWLETT PACKARD DISTRIBUITED COMPUTING SERVICES S.R.L.;
- intimata -
Nonché da:
HEWLETT PACKARD CUSTOMER DELIVERY SERVICES S.R.L. (già HEWLETT PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.R.L. P.I. 03678670286, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso lo studio degli avvocati MOZZI VINCENZO e DE BERARDINIS PAOLO, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA CA C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNESI RICCARDO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. 00471850016;
- intimata -avverso la sentenza n. 3519/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/08/2011 R.G.N. 1373/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l'Avvocato BOLOGNESI RICCARDO;
uditi gli Avvocati BOCCIA FRANCO RAIMONDO e ROMEI ROBERTO;
udito l'Avvocato DE BERNARDINIS PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 20.8.2011, la Corte d'appello di Roma, confermando sul punto la sentenza impugnata emessa dal Tribunale della stessa sede il 22.2.2007, ha rigettato la domanda di AR UC avente ad oggetto la nullità della cessione del suo contratto di lavoro da TE a EL AR DCS s.r.l. e, per altro verso, il risarcimento del danno da demansionamento. In particolare, la corte territoriale, da un lato ha ritenuto l'assenza di interesse ad agire del lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni da EL AR DCS;
dall'altro lato, ha ravvisto la carenza di allegazione e prova in ordine ai danni da demansionamento.
2. La medesima sentenza d'appello, riformando sul punto la sentenza impugnata, ha condannato HP al pagamento della somma di Euro 8543,00, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, spettante al lavoratore in ragione della giusta causa di dimissioni insita nel demansionamento subito.
3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, illustrati da memoria;
resiste TE con controricorso;
propone ricorso incidentale per due motivi, EL AR, accompagnato da memoria.
4. I ricorsi, principale ed incidentali, devono essere riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza.
5. Con il primo motivo di ricorso, il lavoratore deduce -in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., per avere la sentenza escluso la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore in ragione della cessazione del rapporto con EL AR per le dimissioni presentate dal lavoratore.
6. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce -in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5 - contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la sentenza escluso ritenuto la giusta causa di dimissioni del lavoratore e, per altro verso, negato il risarcimento del danno allo stesso derivato;
inoltre, si lamenta l'omessa motivazione in ordine al carattere indebito delle trattenute operate dalla cessionaria sulle competenze di fine rapporto. In relazione a tali profili, il ricorrente chiede condanna al risarcimento dei danni patrimoniali da demansionamento e, per il caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con TE, accoglimento della domanda restitutoria.
7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. In linea generale, deve premettersi che l'interesse ad agire è configurabile ogni qualvolta il processo è il solo strumento per ottenere un interesse giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi dallo stesso scaturenti. L'accertamento di tale interesse, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (tra le altre, Sez. 2, sentenza 3060 del 4.3.2002).
8. Ciò posto, si evidenzia che il lavoratore, il cui rapporto sia stato ceduto con atto nullo, in ragione dell'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e della conseguente necessità del consenso del lavoratore ceduto ex art. 1406 cod. civ., ha interesse a far valere, nei confronti del cedente, il vizio dell'atto al fine di ottenere il ripristino del rapporto, restando irrilevanti le vicende relative al rapporto svoltosi di fatto con il cessionario.
9. Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario non preclude l'accertamento della continuazione del rapporto con il cedente in virtù di fatti riferibili a periodo precedente tale cessazione (nella specie, l'inefficacia dell'accordo di cessione del rapporto, nullo per difetto di consenso del lavoratore) in grado di inficiare la validità del trasferimento del rapporto di lavoro al cessionario. Nè può attribuirsi alle dimissioni, in difetto di specifici ulteriori elementi, anche il significato di rinuncia a far valere l'accertamento della nullità della cessione del rapporto di lavoro anche nei confronti del cedente.
10. Non può, in particolare, ritenersi che il rapporto di lavoro sia unico e dunque si sia estinto per effetto di vicende risolutive (licenziamento o dimissioni) che hanno interessato il solo cessionario;
l'unicità del rapporto, infatti, presuppone la legittimità della vicenda traslativa ex art. 2112 cod. civ. Accertata la nullità della cessione del rapporto, il rapporto con il cessionario è instaurato in via di mero fatto e le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il solo cedente (sebbene quiescente di fatto per effetto dell'illegittima cessione fino alla declaratoria di nullità della stessa).
11. Può dunque affermarsi che, in tema di trasferimento di azienda, l'interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo di azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e, quindi, l'inefficacia di questo nei suoi confronti in difetto del suo consenso, per l'inapplicabilità dell'art. 2112 cod. civ. e l'operatività della regola generale di cui all'art. 1406 cod. civ., non viene meno per effetto delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario.
12. Nel caso, il datore di lavoro che vi era onerato non ha fornito prova -idonea a superare le specifiche e dettagliate allegazioni attoree di segno contrario- della ricorrenza di un ramo di azienda oggetto di trasferimento, inteso come preesistente entità economica che oggettivamente si presenti dotata di autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi, non essendo sufficiente la sola volontà dell'imprenditore ad unificare un complesso di beni (di per sè privo di una preesistente autonomia organizzativa ed economica volta ad uno scopo unitario) al solo scopo di renderlo oggetto di un contratto di cessione di ramo di azienda. Ne deriva la nullità della cessione del rapporto di lavoro del ricorrente da IT TE ad EL AR in assenza del consenso del lavoratore ceduto, in applicazione dell'art. 1406 cod. civ. 13. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa con accoglimento della domanda introduttiva del giudizio formulata al riguardo dal ricorrente, con riferimento esclusivo al motivo di ricorso accolto e, dunque, in relazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente con IT TE s.p.a. anche per il periodo successivo alla cessione del c.d. ramo di azienda.
14. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito nella parte in cui il lavoratore chiede la restituzione delle trattenute operate dalla cessionaria sulle competenze di fine rapporto, essendo la domanda formulata per il solo caso di mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con TE.
15. Il ricorso deve essere invece per il resto rigettato, con riferimento alla domanda risarcitoria del danno patrimoniale da demansionamento, in quanto la sentenza impugnata, con adeguata e congrua motivazione, ha escluso che il ricorrente abbia fornito allegazione e prova specifica in ordine al danno del quale ha invocato il risarcimento, rilevando per converso che non risulta chiarito il tipo di pregiudizio, le concrete caratteristiche dello stesso, e gli elementi dai quali desumere il nesso di causalità con la condotta datoriale (aspetti, peraltro, neppure in questa sede indicati a fondamento del dedotto vizio di omessa motivazione). Nè vi è contraddizione tra l'ammettere l'inadempimento datoriale e l'escludere il danno, atteso che non ogni inadempimento si traduce necessariamente in un danno ne' in un pregiudizio risarcibile dall'ordinamento.
16. La pronuncia impugnata è rispettosa del principio affermato in sede di legittimità (tra le tante, Sez. L n. 6797 del 19.3.2013;
Sez. L, sentenza n. 4712 del 23.3.2012; Sez. L, sentenza 19785 del 17.9.2010), secondo il quale, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio, il quale non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. 17. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il lavoratore deduce - in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., per avere la sentenza riconosciuto la giusta causa di dimissioni, trascurando che l'inerzia del lavoratore nella reazione avverso l'asserito demansionamento escludeva la configurabilità di una situazione intollerabile idonea ad integrare gli estremi della giusta causa.
18. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si deduce -in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5 - insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la stessa ritenuto che il lavoratore era stato demansionato e costretto ad inattività lavorativa, trascurando le risultanze probatorie indicanti fatti diversi.
19.11 primo motivo è infondato. Deve infatti escludersi che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, possa essere inteso come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo jus variandi datoriale (cfr. art. 2103 c.c., u.c.), ovvero come prova della sua tollerabilità, potendo essere anzi proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni del lavoratore, come rilevato dalla sentenza di merito che ha attribuito rilevanza alla durata ed all'intensità del demansionamento del lavoratore. 20. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato: infatti, in tema di prova, trattandosi di apprezzamenti di fatto, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (tra le tante, Sez. L, sentenza n. 42 del 7.1.2009; Sez. L, sentenza n. 16499 del 15.7.2009). 21. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie la relativa domanda introduttiva del giudizio di AR;
rigetta il secondo motivo ed il ricorso incidentale;
condanna TE ed EL AR al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in _ tremila per competenze ed Euro cento per spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Bolognesi Riccardo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014