Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
In tema di contratti agrari, la disciplina della opponibilità ai terzi di affitto di fondi rustici a conduttore che sia coltivatore diretto si diversifica, a seguito della entrata in vigore della legge n. 293 del 1982, da quella prevista con riferimento al conduttore cosiddetto capitalista. Mentre, infatti, in tale seconda ipotesi, non essendo stata abrogata dalla citata legge n. 203 del 1982 la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 606 del 1966, che prescrive che il contratto di affitto deve essere provato per iscritto, e, ai fini della sua opponibilità ai terzi, deve essere sottoposto a trascrizione, ex art. 2643, n. 8, cod.civ., essendo per legge un contratto di durata ultranovennale (ai sensi dell'art. 17 della legge n. 11 del 1971, e dell'art. 22 della legge n. 203 del 1982), nel caso di affitto a coltivatore diretto trova applicazione l'art. 41 della legge n. 203 del 1982, a norma del quale (in deroga alla disciplina codicistica, che, all'art. 1350, n. 8, per i contratti di locazione di immobili di durata ultranovennale prescrive in ogni caso, a pena di nullità, la forma scritta, e, all'art. 2643, n. 8, richiede la trascrizione degli stessi contratti ai fini della opponibilità degli stessi ai terzi) i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono validi anche se verbali o non trascritti, ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.
Commentari • 2
- 1. Esecuzioni immobiliari e trascrizione contratto affitto agrario a coltivatore direttoAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 19 marzo 2019
Sul rapporto esistente tra esecuzioni immobiliari e trascrizione del contratto di affitto agrario si è già scritto su questo blog (si vedano altri articoli su questo sito, alcuni segnalati nei link in calce). Il tema sul quale non era stato possibile individuare una pronuncia giurisprudenziale, era il rapporto tra le esecuzioni immobiliari ed i contratti di affitto agrario a coltivatore diretto che, in base all'art.41 della L.203/82, non necessitano di trascrizione per essere opponibili. In sintesi, nel caso di acquisto all'asta giudiziaria di un terreno, può il coltivatore diretto che abbia stipulato un contratto verbale e/o non trascritto antecedente al pignoramento opporsi alla …
Leggi di più… - 2. La trascrizione dei contratti di affitto di immobili di durata ultranovennaleAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2003
Art.41 Legge 203/1982: “I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi” A norma dell'art.2643 n.8 c.c., ogni contratto di locazione di beni immobili di durata superiore ai nove anni, deve essere trascritto, ovverosia deve esserne data nota nei registri immobiliari tenuti presso la conservatoria territorialmente competente. Tale adempimento ha lo scopo di dare pubblicità, cioè rendere palese a chiunque, l'esistenza di un contratto di affitto di durata considerevole su di un certo fondo, in modo tale da permettere una corretta valutazione d'un eventuale acquisto o comunque per dare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ROMANO ORLANDO, difesa dagli avvocati CASAROTTO GIORGIO G, ANTONIO TONETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL RA VED LANZA;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 08398/97 proposto da:
LL RA VED LANZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ITALO PICCAGLI 5, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO VARISCO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO MIGNOLLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IN MA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 113/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 28/10/96 e depositata il 17/01/97 (R.G. 1855/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.3.1991 RD MA conveniva NZ ER dinanzi al Tribunale di Verona, esponendo che tra essa istante ed il NZ, proprietario, in data 21.11.1972 veniva concluso un contratto di affitto relativo al fondo denominato "Boccare", sito in Casaleone, di complessivi Ha 27.03.25. Assumendo, quindi, che tale contratto era stato concluso con scrittura privata non autenticata e che era suo interesse conseguirne la trascrizione, sul presupposto che la durata legale di tale contratto era di anni 15, chiedeva sentenza di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni del contratto stesso. Il convenuto, costituitosi, deduceva, tra l'altro, l'infondatezza della domanda perché la scrittura prevedeva la durata di anni 3, e quindi non era soggetta a nessuna trascrizione.
Con sentenza 12.5.1992 il Tribunale respingeva la domanda attorea per carenza di interesse dell'attrice e disponeva la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Respingeva inoltre la domanda riconvenzionale proposta ex art. 96 c.p.c.. La pronuncia, gravata in via principale dalla RD e incidentale dal NZ, veniva confermata dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 17.01.1997. Per la cassazione di tale sentenza RD MA ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso LI FE Ved. NZ, quale erede di NZ ER, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale, nonché presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previamente i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con l'unico motivo del ricorso principale la RD denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1350. 2643, 2652 c.c.; 17 l. n.11/1971 e 22 l. n. 203/1982; 58 l. 203/82; 1339 c.c.). Deduce che la
Corte d'appello non ha considerato che essendo il contratto - a conduttore non coltivatore diretto - soggetto a durata legale minima di anni quindici, tale durata si sostituisce a quella convenzionale, risultandone un contratto con durata quindicennale, come tale trascrivibile e derivandone anche la trascrivibilità della domanda di accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni. Il motivo va disatteso.
È innanzitutto in quella che rappresenta la premessa di fatto della censura che non può invero seguirsi la ricorrente.
Questa assume in sostanza che nella specie trattavasi di contratto di affitto agrario "a conduttore non coltivatore diretto", ma tale qualità del contratto risulta dedotta per la prima volta in questa sede con il motivo stesso, il che fa sì che le cose si pongano, rispettivamente, in termini diversi.
Non può revocarsi in dubbio che ove infatti si fosse trattato di affitto a conduttore cd. capitalista, incontestabile sarebbe stato l'interesse (giuridicamente protetto) dell'affittuaria alla trascrizione del contratto, non essendo stata abrogata dalla legge n. 203/1982 (v. Cass. n. 8875/1987) la disposizione dell'art. 3 della legge n. 606/1966, che prescrive che il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto, con la conseguenza che ai fini della sua opponibilità ai terzi deve essere sottoposto a trascrizione, ex art. 2643 n. 8 c.c., essendo un contratto di durata ultranovennale, ai sensi dell'art. 17 l. n.11/1971, e dell'art. 22 l. n. 203/1982, secondo cui il contratto a conduttore non coltivatore diretto ha una durata minima di quindici anni.
Nel caso di contratto a conduttore coltivatore diretto - quale si desume, a contrario, essere quello di specie - il discorso invece è ben altro.
In questo caso - trattandosi di rapporto con scadenza (secondo la narrativa del ricorso) al 10.11.2002 (per mancata disdetta), e quindi essendo esso soggetto alla legge n. 203/1982, ex art. 53 della stessa - trova applicazione l'art. 41 legge medesima, per il quale "i contratti agrari ultranovennali (di affitto a coltivatore diretto, stante - come visto - l'operatività e vigenza dell'art. 3 l. n. 606/1966 per quelli a non coltivatore diretto), compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti sono validi ed hanno effetto anche riguardo a terzi".
La norma invero innova rispetto alla disciplina codicistica, poiché la libertà di forma, ammessa per i contratti di affitto (e associativi) di durata inferiore ai nove anni, non concerneva quelli ultranovennali, per i quali era richiesta, a pena di nullità, la forma scritta (art. 1350 nn. 8 e 9 c.c.), sia essa scrittura privata sia atto pubblico;
ed esprime anche deroga al principio previsto dall'art. 2643 nn. 8 e 10 c.c., per cui il contratto di affitto ultranovennale, per essere opponibile ai terzi, deve essere trascritto.
L'art. 41 l. n. 203/1982, dunque, per i contratti a coltivatore diretto in corso e per quelli da stipulare, derogando al regime del codice, rende i contratti stessi opponibili ai terzi anche se non stipulati per iscritto e non trascritti.
Sotto tale profilo - posto che i contratti di affitto a coltivatore diretto hanno per legge la durata (minima) di quindici anni (art. 1 l. 203/82) - il contratto de quo è, quindi, nei limiti della sua durata legale, valido ed opponibile nei confronti dei terzi senza che occorra che sia trascritto (e conseguentemente fosse necessario trascrivere la domanda giudiziale di specie), con e in pratica ritenuto - correttamente - dalla Corte territoriale veneziana. A sua volta con l'unico motivo del ricorso incidentale la LI denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 96 c.p.c., assumendo si sia preteso dai giudici di merito la dimostrazione di un danno sicuramente esistente, per la pregiudizievole trascrizione della domanda giudiziale da parte della RD, ma determinabile [il danno] solo in via equitativa. La censura non è fondata.
La Corte d'appello ha respinto l'appello incidentale NZ sul rilievo che lo stesso era "completamente sguarnito di prova non vicariabile con il ricorso all'equità, che nel caso di specie non potrebbe che tradursi in arbitraria discrezionalità". Oltre che adeguata dal punto di vista logico e formale, la decisione è corretta, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, ancorché effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione del danno per responsabilità aggravata postula pur sempre la prova della sussistenza e dell'entità del danno o almeno la loro desumibilità dagli atti di causa, in mancanza di che il giudice non può procedere alla liquidazione d'ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa. Pertanto ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati, con compensazione, stante la reciprocità del rigetto, delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Spese compensate.
Così deciso, l'1.12.1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MAGGIO 1999.