Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4804
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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In tema di contratti agrari, la disciplina della opponibilità ai terzi di affitto di fondi rustici a conduttore che sia coltivatore diretto si diversifica, a seguito della entrata in vigore della legge n. 293 del 1982, da quella prevista con riferimento al conduttore cosiddetto capitalista. Mentre, infatti, in tale seconda ipotesi, non essendo stata abrogata dalla citata legge n. 203 del 1982 la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 606 del 1966, che prescrive che il contratto di affitto deve essere provato per iscritto, e, ai fini della sua opponibilità ai terzi, deve essere sottoposto a trascrizione, ex art. 2643, n. 8, cod.civ., essendo per legge un contratto di durata ultranovennale (ai sensi dell'art. 17 della legge n. 11 del 1971, e dell'art. 22 della legge n. 203 del 1982), nel caso di affitto a coltivatore diretto trova applicazione l'art. 41 della legge n. 203 del 1982, a norma del quale (in deroga alla disciplina codicistica, che, all'art. 1350, n. 8, per i contratti di locazione di immobili di durata ultranovennale prescrive in ogni caso, a pena di nullità, la forma scritta, e, all'art. 2643, n. 8, richiede la trascrizione degli stessi contratti ai fini della opponibilità degli stessi ai terzi) i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono validi anche se verbali o non trascritti, ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.

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    Sul rapporto esistente tra esecuzioni immobiliari e trascrizione del contratto di affitto agrario si è già scritto su questo blog (si vedano altri articoli su questo sito, alcuni segnalati nei link in calce). Il tema sul quale non era stato possibile individuare una pronuncia giurisprudenziale, era il rapporto tra le esecuzioni immobiliari ed i contratti di affitto agrario a coltivatore diretto che, in base all'art.41 della L.203/82, non necessitano di trascrizione per essere opponibili. In sintesi, nel caso di acquisto all'asta giudiziaria di un terreno, può il coltivatore diretto che abbia stipulato un contratto verbale e/o non trascritto antecedente al pignoramento opporsi alla …

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    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 12 marzo 2003

    Art.41 Legge 203/1982: “I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi” A norma dell'art.2643 n.8 c.c., ogni contratto di locazione di beni immobili di durata superiore ai nove anni, deve essere trascritto, ovverosia deve esserne data nota nei registri immobiliari tenuti presso la conservatoria territorialmente competente. Tale adempimento ha lo scopo di dare pubblicità, cioè rendere palese a chiunque, l'esistenza di un contratto di affitto di durata considerevole su di un certo fondo, in modo tale da permettere una corretta valutazione d'un eventuale acquisto o comunque per dare un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4804
Data del deposito : 18 maggio 1999

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