Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 957/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 2.12.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante ro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato di Reggio Calabria presso i cui uffici, siti in via Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliato
-appellante-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio CP_1 CodiceFiscale_1
Calabria, via Spagnolio n. 14/b, presso lo studio dell'avv. Maria Nardo, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Muratori in virtù di mandato in atti
-appellata-
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
-appellata contumace-
oggetto: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza n. 1312/2019 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 30.09.2019.
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 27.11.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “l'Amministrazione in epigrafe, così come rappresentata e difesa, si riporta a tutto quanto dedotto in sede di appello e insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 26.11.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “visto il provvedimento che dispone la trattazione scritta della causa, nell'interesse di nel riportarsi alla memoria di CP_1 costituzione e risposta ed a tutto quanto dedotto si precisano le conclusioni come da memoria di costituzione e risposta e segnatamente, conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto nel merito del gravame poiché infondato, con le statuizioni consequenziali in ordine alle spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il e l' Parte_1 CP_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, per sentire “accertare e dichiarare
[...]
l'esclusiva responsabilità individuale e/o concorrente del e del Parte_1 CP_3
nella causazione del contagio in danno della Sig.ra condannare le parti
[...] CP_1 convenute individualmente, e fra loro in solido nella misura percentuale dell'accertando grado di responsabilità, all'integrale rifusione in favore di parte attorea, di tutti i danni da lei subiti, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno biologico (fisico/psichico - psicologico/interrelazionale) morale, patrimoniale ed esistenziale o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e consequenziale alla contrazione dell'infezione da HCV della Sig.ra CP_1
nella misura che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica e contabile o nella misura maggiore o
[...] minore che il Giudice riterrà di giustizia o di equità; rivalutarsi tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Esponeva parte attrice:
-di essersi sottoposta, nell'anno 1982, ad un'emotrasfusione in occasione di un ricovero presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Taurianova e di essere risultata negativa all'esame dell'epatite B e dell'epatite C;
-che, successivamente, all'esito di esami clinici, aveva scoperto di avere contratto l'epatite HCV cronica attiva;
-che, in data 28.02.2008 aveva presentato domanda di indennizzo, ex Legge n.
210/1992;
-che, con verbale n. 129 del 29.08.2012, la Commissione Medica Ospedaliera di
Messina aveva accertato il nesso di causalità tra la patologia riportata e l'emotrasfusione;
-che, con decreto dirigenziale n. 19 del 02.01.2013, le era stato riconosciuto l'indennizzo sulla base del verbale di visita della C.M.O. di Messina del 29.08.2012;
-che la responsabilità dell'infezione contratta era ascrivibile, in solido, al Parte_1
- per l'omesso controllo sulla commercializzazione e distribuzione di sangue infetto - ed
[...] all' ex art. 2055 c.c., sia in via extracontrattuale che Controparte_3 contrattuale;
-che, pertanto, aveva diritto ad ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale, oltre che del danno patrimoniale per le spese mediche affrontate, di cui chiedeva la quantificazione previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , in persona del legale Parte_1 rappresentante, rilevando, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato e, nel merito, declinando ogni responsabilità per l'accaduto, con richiesta di integrale rigetto dell'avversa domanda.
Si costituiva, altresì, l' rilevando, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 12.03.2014, il Giudice Istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo che l'eccezione preliminare di prescrizione fosse idonea a definire il giudizio.
All'udienza del 09.12.2015, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 990/2016, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalle parti convenute e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo disponendo consulenza tecnica d'ufficio.
Espletato l'incombente, all'udienza del 20.02.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Con sentenza n. 1312/2019, pubblicata il 30.09.2019, il Tribunale di Reggio Calabria, previo rigetto della domanda proposta nei confronti dell' Controparte_3 condannava il , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, al pagamento, in favore della della somma di €. 38.292,00 a CP_1 titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese legali e dei costi sostenuti per la consulenza tecnica d'ufficio; condannava, altresì, parte attrice alla rifusione delle spese legali in favore dell'
[...]
. Controparte_3
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello il , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 chiedendone l'integrale riforma ovvero, in subordine, la riforma parziale con rideterminazione del quantum risarcibile, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 del proposto gravame e, nel merito, la sua infondatezza, con richiesta di rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado, da distrarsi in favore del costituito procuratore, dichiaratosi antistatario.
Rimaneva contumace l' . Controparte_3
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_3 regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Nel merito l'appello deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha provveduto alla liquidazione del danno biologico, in favore della danneggiata, nella misura di €. 38.292,00 senza detrarre, da tale importo, la prestazione percepita dalla stessa a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, in violazione
“del divieto di cumulo tra indennizzo ex lege 210/1992 e quantum risarcibile a titolo di danno ingiusto”. Allega che, nella specie, “dalla documentazione che si produce risulta che la Sig.ra alla data del 31.12.2019, risulterà aver percepito la somma di €. 105.471,71” e che “trattandosi CP_1 di indennizzo bimestrale rivalutato periodicamente verrà erogato in favore della convenuta vita natural durante” sicché “sommando il perceptum al percipiendum, l'interessata beneficerà, a titolo di indennizzo, di una somma pari ad almeno €. 260.116,46, di molto superiore al danno accertato in primo grado”.
Chiede, quindi, a questa Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare integralmente la domanda risarcitoria proposta dalla ovvero, in subordine, di CP_1 rideterminare il quantum risarcibile.
La doglianza è fondata.
Deve, preliminarmente, evidenziarsi che la questione inerente la compensazione dell'indennizzo erogato ex L. 210/1992 è stata introdotta per la prima volta solo nel presente grado d'appello, non avendo, sul punto, il sollevato specifica Parte_1 eccezione né formulato corrispondenti conclusioni dinanzi al primo Giudice. Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte, la fattispecie invocata dal va Parte_1 qualificata come "eccezione in senso lato" e, pertanto, è prospettabile anche in grado d'appello e, addirittura, rilevabile d'ufficio, in presenza di materiale probatorio che lo consenta.
Conformemente "in tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la compensatio lucri cum damno tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1 ed il risarcimento richiesto al per l'omessa adozione di adeguate misure di Controparte_4 emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello" (cfr. Cass. 991/2014 ed, in termini, Cass. 2112/2000; Cass. 10531/2013;
Cass. 5249/2016 e Cass. 17598/2017, Cass., 15534/2017, Cass. SU 12566/2018).
E' stato, poi, anche affermato che, poiché l'eccezione di compensatio lucri cum damno
è un'eccezione in senso lato – nel senso che con la stessa non si adduce un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato – qualificabile come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, rilevabile d'ufficio, il Giudice per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (C.C. 14 gennaio 2014, n. 533, 24 settembre 2014, n. 20111, e 24 novembre
2020, 26757).
Nondimeno, trattandosi di un'eccezione in senso lato non sussistono le preclusioni che normalmente valgono per le produzioni nuove in sede di appello nel senso che la relativa documentazione può essere tenuta in debita considerazione.
A ciò si aggiunga che parte attrice ha esplicitamente ammesso, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che “con decreto dirigenziale n. 19 del 02.01.2013, le era stato riconosciuto l'indennizzo sulla base del verbale di visita dell i Messina del 29.08.2012”. Pt_2
Fatte queste doverose precisazioni, con orientamento ormai consolidato, la Suprema
Corte ha specificato che - ferma la diversa natura tra diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue e attribuzione indennitaria regolata dalla Legge n. 210 del 1992– nel giudizio risarcitorio promosso contro il per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Parte_1 eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. civ. 11 gennaio
2008, n. 584; Cass. Civ. sez. III, 23 maggi 2011, n. (11302; Cass. Civ. sez. III,14 marzo
2013, n. 6573; Cass. Civ. sez. III, 20 gennaio 2014, n. 991 e Cass. Civ. sez. VI-3 24 settembre 2011 n. 20111).
Va, sul punto, evidenziato, come precisato dalla Corte regolatrice, che, nonostante l'utilizzazione del termine “può” nelle massime della richiamate decisioni, in realtà lo scomputo è indefettibile, siccome giustifica la stessa ratio dell'affermazione, che pure è parte del principio di diritto, espressa con l'assunto “venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) Parte_1 due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” (così Cass. 12/2/2015,
n. 2785).
Per meglio precisare, la Corte di Cassazione ha chiarito che quando, in conseguenza di un fatto illecito, la persona danneggiata ottenga anche un vantaggio patrimoniale, quest'ultimo deve essere defalcato dal risarcimento allorché ricorrano due ipotesi alternative: a) o quando il medesimo soggetto sia tenuto sia al pagamento del risarcimento, sia al pagamento dell'ulteriore vantaggio economico a favore della vittima
(Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008); b) oppure quando il vantaggio economico percepito dalla vittima abbia una funzione lato sensu risarcitoria, a condizione che la legge consenta a chi l'ha pagato di recuperarne l'importo dal responsabile (Sez. U,
Sentenze n. 12564, 12565, 12566 e 12567 del 22/05/2018).
Nell'ipotesi del danno da emotrasfusione, ricorre la prima delle suddette condizioni, perché il soggetto convenuto per il risarcimento del danno (il ) è Parte_1 il medesimo soggetto passivamente legittimato rispetto alla domanda di pagamento dell'indennizzo ex Legge n. 210 del 92, "in quanto soggetto pubblico che decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale" (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 12538 del 09/06/2011).
Pertanto, sussistendo identità soggettiva tra il debitore del risarcimento e il debitore dell'indennizzo, è doveroso defalcare questo da quello (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -,
Sentenza n. 8532 del 06/05/2020).
Ed invero, nonostante la disciplina apprestata dalla richiamata Legge n. 210/92 operi su un piano diverso da quello in cui si colloca quella civilistica in tema di risarcimento del danno, perché prevede misure di natura assistenziale, ciò non osta a che l'indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che, in caso contrario” la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il ) ed aventi Parte_1 causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento” (cfr., in tal senso , Cass. SS. UU.,
11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582 e 584, Cass., 31/3/2021 n. 8866, Cass., 14/3/2013,
n. 6573; Cass., 12/12/2014, n. 26152).
La compensazione, poi, opera non solo se l'indennizzo sia stato effettivamente versato, ma anche quando lo stesso sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile, in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum “nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del Parte_1 danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla
L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili” (Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, n. 2186; ex plurimis
Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n. 8866; Cassazione civile sez.III, 13/05/2020, n.
8886; Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, n. 21837; Consiglio di Stato sez. III,
24/06/2020, n. 4028).
Ne consegue che dal danno risarcibile vanno decurtate non solo le somme già percepite ma anche il valore attualizzato della rendita futura, per la durata prevedibile di sopravvivenza della danneggiata (rappresentata statisticamente dalla sua speranza di vita, in base all'indice Istat,) onde non vanificare l'esigenza sottesa al principio della compensatio lucri cum damno, ovvero impedire una duplicazione delle poste risarcitorie e il conseguente ingiustificato arricchimento in favore della vittima, in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità già sopra richiamata.
In merito, la Suprema Corte ha, di recente, ribadito “è pacifico…che… la decurtazione dal risarcimento spettante dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992 richiede non la sola esatta determinazione o determinabilità degli importi spettanti e come tali riconosciuti dall'amministrazione, ma anche la prova della loro effettiva corresponsione, salvo naturalmente che si tratti di ratei futuri non ancora maturati della rendita vitalizia a tal titolo erogata - assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti… nel qual caso questa Corte ha più volte chiarito che, onde non vanificare l'esigenza sottesa al principio della compensatio (ovvero impedire una duplicazione delle 11 poste risarcitorie e il conseguente ingiustificato arricchimento in favore della vittima), il diffalco deve ugualmente operare con riferimento all'importo ottenuto dalla capitalizzazione anticipata dei ratei futuri, a tal fine essendo dunque ovviamente sufficiente che detti ratei futuri siano esattamente determinati o determinabili” (Cass. n. 9246/2022, Cass. 06/12/2018, n. 31543; 31/08/2020,
n. 18115; 23/12/2020, n. 29432; 31/03/2021, n. 8866; 05/11/2021, n. 32030).
Ed ancora “osserva il Collegio, come sulla base di quanto risultante dagli atti di causa, la pubblica amministrazione abbia provveduto al riconoscimento del diritto della P.al conseguimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, avendolo liquidato e cominciato a corrisponderlo regolarmente secondo una cadenza bimestrale;
la circostanza per cui, ad oggi, la P. non abbia ancora percepito le rate bimestrali future, non toglie che la stessa avrà a percepirle (essendo comunque fornita di un titolo corrispondente), con la conseguente possibilità di capitalizzare tali rate future e detrarle dal credito risarcitorio;
questa stessa Corte ha infatti già in precedenza affermato come, avendo l'indennizzo de quo natura di prestazione periodica, la compensazione con il diritto a risarcimento del danno non va operata solo con riguardo ai ratei già percepiti al momento della decisione, bensì anche con quelli futuri, ancora da riscuotere” (Cassazione civile sez. III,
07/07/2023, n.19289; Ordinanza n. 18115 del 31 agosto 2020; Ordinanza n. 31543 del
6 dicembre 2018).
Nella specie, considerato che dalla documentazione esibita dal , a Parte_1 corredo dell'atto d'appello, emerge che, nell'anno 2019 (anno di emissione della sentenza di primo grado), parte attrice aveva già percepito l'importo globale di
€.105.471,71 a titolo di indennizzo, somma notevolmente superiore rispetto a quella riconosciuta dal Giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno biologico (pari ad €. €. 38.292,00), l'originaria domanda risarcitoria, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata.
A tale conclusione si perviene anche senza tener conto delle somme che la avrà CP_1 ancora diritto di percepire in futuro, trattandosi di prestazione che l'amministrazione dovrà eseguire finché la predetta è in vita.
Venendo, infine, alle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, tenuto conto di una valutazione globale della vicenda che ha dato luogo alla controversia e della oggettiva difficoltà ex ante nella determinazione dell'ammontare complessivo del danno risarcibile, ricorrono giusti motivi per dichiarare le stesse interamente compensate fra il e la . Parte_1 CP_1
Nulla, invece, per spese del presente grado, invece, tra le parti costituite e l'
[...]
, stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_3
Infine, devono essere poste interamente a carico di le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 1312/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il
30.09.2019, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da , confermando per il resto la CP_1 gravata decisione;
- compensa, integralmente, le spese di entrambi i gradi tra il e Parte_1
; CP_1
-nulla per spese del presente grado tra le parti e l' ; Controparte_3
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado a carico di . CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.05.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)