Art. 5. 1. L' articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.
2. I contributi disposti dall' articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.
3. All' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale".
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 250/1990 , cosi' come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'art. 1.
2. I contributi disposti dall' articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno.
3. All' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale".
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 250/1990 , cosi' come modificato dalla presente legge, si veda la precedente nota all'art. 1.