Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756 ;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
((2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti))
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario, mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi. (1) (3)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 7) che "Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni, ed all' articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , nel caso di piu' soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonche' il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 7-ter, comma 1) che "L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni, e all' articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , spetta anche alle societa' cooperative di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , qualora almeno la meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile ".