Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 giugno 1965 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 luglio 2022 |
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Giurisprudenza • +500
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- simulazione donazione·
- occupazione illegittima·
- acquisto a titolo originario·
- risarcimento danni·
- prelazione agraria·
- art. 183 c.p.c.·
- riscatto agrario·
- riconvenzione
Versioni del testo
- Titolo I : Provvedimenti per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice
- Art. 1.
Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonche' agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la, cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
I mutui di cui al primo comma possono essere altresi' concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacita' lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo. - Art. 2.
Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purche' gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.
Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo.
I prestiti di cui ai precedenti commi avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse del due per cento.
Detti prestiti saranno concessi dagli istituti di cui al successivo articolo 16, ancorche' abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.