Articolo 40 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 1992
Art. 40. (Forma della domanda) 1. Dopo l' articolo 315 del codice di procedura civile e' inserita la seguente intitolazione:
"Capo III. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Conciliatore". 2. L' articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316. - (Forma della domanda). - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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