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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
27/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, in persona del legale rapp.te pro tempore Pt_1
rappr. e dif. Dall'avv. Antonio Gentile
- Ricorrente – contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Basile Giuseppe
- Convenuto -
Oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2021 ha proposto azione di Parte_2
accertamento negativo dei debiti contributivi risultanti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. TA00000/2020-698-01 del 20/11/2020, notificato il 10/12/2020, nel quale venivano riportate le seguenti contestazioni: 1) Art. 39, commi 1, 2 e 7, decreto legge 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n.
133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 151. - Infedeli registrazioni - più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi;
2)
Art. 5, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Superamento limiti straordinario - Ipotesi aggravata;
3) Art. 5, comma 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Omessa maggiorazione straordinario - ipotesi aggravata.
L costituitosi ritualmente, contestava le deduzioni del ricorrente, richiamando CP_1
gli esiti dell'attività ispettiva.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi addotti è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve preliminarmente osservarsi che non essendo previsto nel nostro ordinamento processuale uno specifico giudizio impugnatorio del verbale unico di accertamento e notificazione, trattasi di domanda di accertamento della insussistenza della pretesa creditoria dell'ente che su tale verbale si fonda (in tal senso, cfr. Cass. 26.9.2018 n. 23045)
e pertanto il sindacato giudiziale ha ad oggetto la sussistenza dei fatti con esso accertati
(cfr. ancora Cass. 26.9.2018 n. 23045).
In riferimento al merito degli addebiti, si osserva che l' ha formulato le CP_2
contestazioni relative alle violazioni sopra richiamate sulla base di quanto direttamente constatato dai funzionari in sede ispettiva e giusta la documentazione rinvenuta ed esaminata e le dichiarazioni acquisite.
Occorre altresì rilevare, in relazione alle verbalizzazioni effettuate in sede ispettiva, che: “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (sic ex plurimis CASS. LAV. 17 NOVEMBRE 2014 N° 23800).
Ed ancora, deve ritenersi che: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (sic ex plurimis CASS. SEZ. II, 14 FEBBRAIO 2013 N°
3705).
Ancor più in particolare, inoltre, CASS. SEZ. I, 5 FEBBRAIO 1999 N° 1006 ha pure precisato, in relazione ai fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva, che tali fatti non possano legittimamente dirsi smentiti da un'eventuale prova testimoniale di segno contrario (conf. CASS. SEZ. I, 15 NOVEMBRE
2000 N° 14794).
Sicché, facendo applicazione di tali principî di diritto nel caso di specie, è consequenziale che - attesa (per quanto risulta) la mancata proposizione di alcuna querela di falso - non sia possibile porre in dubbio le condizioni di fatto specificamente descritte dai funzionari (in quanto da essi direttamente e personalmente constatate), e che i soggetti sentiti abbiano reso dichiarazioni aventi lo specifico contenuto riportato nel relativo verbale. Partendo da tale presupposto, deve altresì farsi applicazione dei principî di diritto secondo i quali i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, non hanno efficacia di prova fino a querela di falso del contenuto degli accertamenti basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa ( in tal senso cass. Sez. U, sent. 1133 del 26/10/2000).
Deve cioè ritenersi che, relativamente a tali circostanze, non si tratti di prove
“precostituite”, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori.
Nella specie, dunque, deve osservarsi che in sede ispettiva sono emerse circostanze – direttamente apprese e verificate dai funzionari intervenuti in sede di accesso ispettivo, sì come riferite nel verbale unico di accertamento e notificazione del 20.11.2020–basate sulla documentazione rinvenuta ed esaminata e sulle dichiarazioni acquisite.
In particolare, dei dieci lavoratori dipendenti ascoltati in sede di primo accesso ispettivo, otto di questi (ovvero , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, , sia in quella sede che Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
successivamente hanno dichiarato con precisione il proprio orario di lavoro osservato nell'arco temporale dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2019.
In base a tali risultanze, e alla documentazione analizzata ed indicata analiticamente nel suddetto verbale (in particolare il Libro Unico del lavoro), dunque, in sede ispettiva si
è ritenuto che l'impresa non avesse correttamente indicato e registrato l'orario di lavoro effettivamente osservato dai suddetti lavoratori, omettendo talune ore supplementari/di straordinario.
Orbene, a fronte di tali emergenze istruttorie, acquisite nell'immediatezza, ritiene il
Tribunale che la tesi dell'ispettorato sia stata asseverata, sulla base delle confermative dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
Invero i testi e hanno dichiarato di confermare tutto Per_3 Per_4 Per_1
quanto riportato agli ispettori in sede di verbale ispettivo, confermando anche i capitoli di prova specifici sugli orari osservati da loro e dai loro colleghi.
Solo la teste le cui dichiarazioni rese agli ispettori non sono Testimone_1
state prodotte in atti ma che, per relationem dal verbale ispettivo, si comprende che abbia dichiarato un orario di lavoro non contestato quale illecito amministrativo, in sede di escussione testimoniale ha affermato la sussistenza di turni definiti settimanalmente, con orario corrispondente a quello contrattualmente previsto, confermando il monte ore massimo suo e dei suoi colleghi.
Tuttavia il tenore di tali dichiarazioni, comparato con le propalazioni degli altri testi e con la documentazione in atti, non risulta idoneo a comprovare la tesi attorea, da un lato per la genericità delle circostanze rappresentate e dall'altro per il contenuto delle stesse che alcun contrasto creano con le risultanze fornite dalle dichiarazioni degli altri testi.
Difatti, ritiene il Tribunale che a fronte di elementi già chiaramente indicati nel verbale e nella memoria di costituzione dell' , la parte ricorrente non ha fornito nessuna CP_1
plausibile argomentazione eventualmente idonea ad elidere la valenza probatoria degli elementi istruttori acquisiti in sede ispettiva, non prospettando alcuna convincente spiegazione alternativa rispetto a quanto direttamente constatato dai funzionari ispettivi sulla base della documentazione verificata ed alle affermazioni rese nell'immediatezza, peraltro generalmente dotate di un maggior grado di spontaneità e genuinità, quindi maggiormente attendibili, avuto riguardo alla presumibile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro (in termini, cfr. cASS. LAV. 9/3/2001 N° 3527), e in parte qua comunque ulteriormente asseverate in sede di escussione testimoniale.
In definitiva, il coacervo istruttorio acquisito, fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive e dell'escussione testimoniale di taluni lavoratori, in mancanza di alcuna querela di falso – è idoneo a comprovare la sussistenza di un maggior orario di lavoro rispetto a quelle registrate nel libro unico del lavoro.
Quanto alla sussistenza di conciliazioni in sede sindacale con rinuncia da parte dei lavoratori ad ogni differenza retributiva ulteriore rispetto a quella ivi convenuta, deve rilevarsi che risulta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligazione contributiva del datore verso l'istituto previdenziale sussista indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del dipendente, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti.
La Cassazione ha difatti rilevato l'estraneità della transazione, intervenuta tra datore e lavoratore, al rapporto contributivo, discendendo ciò dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta.
Pertanto, ne consegue che le somme pagate a titolo transattivo dipendono dall'accordo conciliativo e non dal contratto di lavoro, posto che la funzione della transazione è quella di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, tanto che la sua esecuzione non riguarda le obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia (cfr. Cass. la sentenza n. 12932 del 13.05.2021).
Ed allora, in definitiva, deve ritenersi che, nel presente giudizio, l'ente convenuto abbia idoneamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi delle sue pretese sanzionatorie (come era suo specifico onere), mentre la parte opponente non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi delle pretese stesse (in merito ai rispettivi oneri probatori, si vedano CASS. SEZ. II, 3 MARZO
2011 N° 5122, CASS. LAV. 10 SETTEMBRE 2009 N° 19502 e CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2009
N° 23600).
Alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..)
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione prot nr 21585 del
4.12.2020;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
27/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, in persona del legale rapp.te pro tempore Pt_1
rappr. e dif. Dall'avv. Antonio Gentile
- Ricorrente – contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Basile Giuseppe
- Convenuto -
Oggetto: accertamento negativo obbligo contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2021 ha proposto azione di Parte_2
accertamento negativo dei debiti contributivi risultanti dal verbale unico di accertamento e notificazione n. TA00000/2020-698-01 del 20/11/2020, notificato il 10/12/2020, nel quale venivano riportate le seguenti contestazioni: 1) Art. 39, commi 1, 2 e 7, decreto legge 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n.
133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, decreto legislativo 14 settembre 2015
n. 151. - Infedeli registrazioni - più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi;
2)
Art. 5, comma 3, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Superamento limiti straordinario - Ipotesi aggravata;
3) Art. 5, comma 5, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Omessa maggiorazione straordinario - ipotesi aggravata.
L costituitosi ritualmente, contestava le deduzioni del ricorrente, richiamando CP_1
gli esiti dell'attività ispettiva.
La causa, istruita documentalmente e mediante escussione dei testi addotti è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Deve preliminarmente osservarsi che non essendo previsto nel nostro ordinamento processuale uno specifico giudizio impugnatorio del verbale unico di accertamento e notificazione, trattasi di domanda di accertamento della insussistenza della pretesa creditoria dell'ente che su tale verbale si fonda (in tal senso, cfr. Cass. 26.9.2018 n. 23045)
e pertanto il sindacato giudiziale ha ad oggetto la sussistenza dei fatti con esso accertati
(cfr. ancora Cass. 26.9.2018 n. 23045).
In riferimento al merito degli addebiti, si osserva che l' ha formulato le CP_2
contestazioni relative alle violazioni sopra richiamate sulla base di quanto direttamente constatato dai funzionari in sede ispettiva e giusta la documentazione rinvenuta ed esaminata e le dichiarazioni acquisite.
Occorre altresì rilevare, in relazione alle verbalizzazioni effettuate in sede ispettiva, che: “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (sic ex plurimis CASS. LAV. 17 NOVEMBRE 2014 N° 23800).
Ed ancora, deve ritenersi che: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (sic ex plurimis CASS. SEZ. II, 14 FEBBRAIO 2013 N°
3705).
Ancor più in particolare, inoltre, CASS. SEZ. I, 5 FEBBRAIO 1999 N° 1006 ha pure precisato, in relazione ai fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva, che tali fatti non possano legittimamente dirsi smentiti da un'eventuale prova testimoniale di segno contrario (conf. CASS. SEZ. I, 15 NOVEMBRE
2000 N° 14794).
Sicché, facendo applicazione di tali principî di diritto nel caso di specie, è consequenziale che - attesa (per quanto risulta) la mancata proposizione di alcuna querela di falso - non sia possibile porre in dubbio le condizioni di fatto specificamente descritte dai funzionari (in quanto da essi direttamente e personalmente constatate), e che i soggetti sentiti abbiano reso dichiarazioni aventi lo specifico contenuto riportato nel relativo verbale. Partendo da tale presupposto, deve altresì farsi applicazione dei principî di diritto secondo i quali i “verbali ispettivi”, alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, non hanno efficacia di prova fino a querela di falso del contenuto degli accertamenti basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa ( in tal senso cass. Sez. U, sent. 1133 del 26/10/2000).
Deve cioè ritenersi che, relativamente a tali circostanze, non si tratti di prove
“precostituite”, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 cod. proc. civ.) l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori.
Nella specie, dunque, deve osservarsi che in sede ispettiva sono emerse circostanze – direttamente apprese e verificate dai funzionari intervenuti in sede di accesso ispettivo, sì come riferite nel verbale unico di accertamento e notificazione del 20.11.2020–basate sulla documentazione rinvenuta ed esaminata e sulle dichiarazioni acquisite.
In particolare, dei dieci lavoratori dipendenti ascoltati in sede di primo accesso ispettivo, otto di questi (ovvero , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, , sia in quella sede che Per_5 Per_6 Per_7 Per_8
successivamente hanno dichiarato con precisione il proprio orario di lavoro osservato nell'arco temporale dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2019.
In base a tali risultanze, e alla documentazione analizzata ed indicata analiticamente nel suddetto verbale (in particolare il Libro Unico del lavoro), dunque, in sede ispettiva si
è ritenuto che l'impresa non avesse correttamente indicato e registrato l'orario di lavoro effettivamente osservato dai suddetti lavoratori, omettendo talune ore supplementari/di straordinario.
Orbene, a fronte di tali emergenze istruttorie, acquisite nell'immediatezza, ritiene il
Tribunale che la tesi dell'ispettorato sia stata asseverata, sulla base delle confermative dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
Invero i testi e hanno dichiarato di confermare tutto Per_3 Per_4 Per_1
quanto riportato agli ispettori in sede di verbale ispettivo, confermando anche i capitoli di prova specifici sugli orari osservati da loro e dai loro colleghi.
Solo la teste le cui dichiarazioni rese agli ispettori non sono Testimone_1
state prodotte in atti ma che, per relationem dal verbale ispettivo, si comprende che abbia dichiarato un orario di lavoro non contestato quale illecito amministrativo, in sede di escussione testimoniale ha affermato la sussistenza di turni definiti settimanalmente, con orario corrispondente a quello contrattualmente previsto, confermando il monte ore massimo suo e dei suoi colleghi.
Tuttavia il tenore di tali dichiarazioni, comparato con le propalazioni degli altri testi e con la documentazione in atti, non risulta idoneo a comprovare la tesi attorea, da un lato per la genericità delle circostanze rappresentate e dall'altro per il contenuto delle stesse che alcun contrasto creano con le risultanze fornite dalle dichiarazioni degli altri testi.
Difatti, ritiene il Tribunale che a fronte di elementi già chiaramente indicati nel verbale e nella memoria di costituzione dell' , la parte ricorrente non ha fornito nessuna CP_1
plausibile argomentazione eventualmente idonea ad elidere la valenza probatoria degli elementi istruttori acquisiti in sede ispettiva, non prospettando alcuna convincente spiegazione alternativa rispetto a quanto direttamente constatato dai funzionari ispettivi sulla base della documentazione verificata ed alle affermazioni rese nell'immediatezza, peraltro generalmente dotate di un maggior grado di spontaneità e genuinità, quindi maggiormente attendibili, avuto riguardo alla presumibile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro (in termini, cfr. cASS. LAV. 9/3/2001 N° 3527), e in parte qua comunque ulteriormente asseverate in sede di escussione testimoniale.
In definitiva, il coacervo istruttorio acquisito, fondato su emergenze probatorie rappresentate dagli esiti delle verifiche ispettive e dell'escussione testimoniale di taluni lavoratori, in mancanza di alcuna querela di falso – è idoneo a comprovare la sussistenza di un maggior orario di lavoro rispetto a quelle registrate nel libro unico del lavoro.
Quanto alla sussistenza di conciliazioni in sede sindacale con rinuncia da parte dei lavoratori ad ogni differenza retributiva ulteriore rispetto a quella ivi convenuta, deve rilevarsi che risulta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligazione contributiva del datore verso l'istituto previdenziale sussista indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del dipendente, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti.
La Cassazione ha difatti rilevato l'estraneità della transazione, intervenuta tra datore e lavoratore, al rapporto contributivo, discendendo ciò dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta.
Pertanto, ne consegue che le somme pagate a titolo transattivo dipendono dall'accordo conciliativo e non dal contratto di lavoro, posto che la funzione della transazione è quella di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, tanto che la sua esecuzione non riguarda le obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia (cfr. Cass. la sentenza n. 12932 del 13.05.2021).
Ed allora, in definitiva, deve ritenersi che, nel presente giudizio, l'ente convenuto abbia idoneamente dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi delle sue pretese sanzionatorie (come era suo specifico onere), mentre la parte opponente non ha sufficientemente dimostrato la sussistenza di eventuali fatti impeditivi o estintivi delle pretese stesse (in merito ai rispettivi oneri probatori, si vedano CASS. SEZ. II, 3 MARZO
2011 N° 5122, CASS. LAV. 10 SETTEMBRE 2009 N° 19502 e CASS. LAV. 6 NOVEMBRE 2009
N° 23600).
Alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
E' appena il caso di rilevare, inoltre, che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, nel caso di integrale rigetto (o integrale accoglimento) il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del "disputatum", ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio (mentre solo nel caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, cioè il criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf..)
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione prot nr 21585 del
4.12.2020;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)