Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/10/2025, n. 17252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17252 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08150/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8150 del 2022, proposto da
SE LO BA, NZ ON, CE ND, SE ND, VA LL, LA ON, LA NZ, VI GE, LA GI, ME GI, EL GI, AR AB, CI EL, RI DA, SY ON, AN SI, EP SA, SE SP e VA AL, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Scalia, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione, Ufficio scolastico regionale Sicilia - Ufficio VII Ambito territoriale di Catania, Ufficio scolastico regionale Sicilia - Ufficio I Ambito territoriale di Palermo, Ufficio scolastico regionale Sicilia - Ufficio V Ambito territoriale di Agrigento e Ufficio scolastico regionale Sicilia - Ufficio X Ambito territoriale di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ambito territoriale di Varese, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell'ordinanza ministeriale n. 112, del 6 maggio 2022, pubblicata l'11 maggio, avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6- ter , della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, all'art. 7, co. 4, lett. e) , stabilisce che “L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure ”;
- degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti, anche nelle more del riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, alla stipula di contratti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, ai sensi della dell'art. 5- ter della legge n. 15/2022, in base alle posizioni occupate nelle rispettive GPS e nelle rispettive graduatorie d'istituto, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle suindicate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. GI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 10.7.2022 (dep. in pari data) i soggetti in intestazione, premesso di essere “docenti specializzati all'insegnamento di sostegno all'estero” in attesa del riconoscimento del titolo da parte del Ministero, hanno impugnato l’atto in epigrafe, chiedendo altresì l’accertamento del diritto alla stipula di contratti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, ai sensi della dell'art. 5- ter della legge n. 15/2022, in base alle posizioni occupate nelle rispettive GPS e nelle rispettive graduatorie d'istituto, valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- che le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza;
- che con ordinanza n. 564 dell’8.9.2022 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare;
- che con atto depositato il 31.8.2025 i ricorrenti hanno dichiarato che “non hanno più alcun interesse ad una decisione nel merito del ricorso”;
- che all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto :
- che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, co. 1, lett. c) , c.p.a. (anche in relazione all’art. 84, co. 4, c.p.a.);
- che la novità delle questioni sottese al ricorso (quantomeno al momento dell’introduzione della lite) giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. IV- bis (s), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO FA, Presidente FF
Marco AV, Referendario
GI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ON | LO FA |
IL SEGRETARIO