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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Messina, dott. Paolo Lo Giudice, a seguito dell'udienza del 20.11.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
627/2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...], e P.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2
, C.F. , con sede in Santa Flavia (PA) Via Imboccari,
[...] C.F._2
7, elettivamente domiciliati in Santa Flavia via San Marco n. 89 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Castronovo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI –
CONTRO
Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, in persona del Comandante pro tempore, elettivamente domiciliato presso il medesimo comanda di Messina, via Garibaldi n. 245, rappresentata e difesa, dal funzionario delegato Valentina Romanazzi giusto atto di delega in atti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione.
1 TRIBUNALE di MESSINA Conclusioni delle parti: sostituita l'udienza di discussione del 20.11.2025 ai sensi dell'art. 127 c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.02.2023, , quale Parte_1
comandante dell'unità da pesca “Salvatore Sanfilippo 7 PA 2147”, e la quale armatrice, hanno proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 02/2023 del 17 gennaio 2023, emessa dalla
Capitaneria di Porto di Messina, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di €
2.013,00, disposta la confisca di una rete a strascico e di kg 50,80 di AM SO (cod. , nonché irrogata l'assegnazione di sei punti al titolare Pt_3
della licenza di pesca e al comandante ai sensi del d.lgs. n. 4/2012. Gli opponenti deducono l'illegittimità dei provvedimenti per erronea applicazione della normativa in materia di pesca a strascico, sostenendo che l'attività svolta il
19 ottobre 2022 in zona GSA 10 non era vietata, essendo consentita la pesca demersale ordinaria ai sensi della circolare MIPAAF n. 0481294 del 29 settembre 2022, che limitava esclusivamente la cattura di AM SO quale specie bersaglio, senza vietare la pesca ordinaria. Contestano altresì la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 4/2012, rilevando che il AM SO rinvenuto nella rete non era stato sbarcato né detenuto a bordo, ma solo accidentalmente catturato, e che non era stato consentito il rigetto in mare per ordine degli accertatori. Invocano, in ogni caso, l'esimente della buona fede ex art. 3 l. n. 689/1981, evidenziando di avere sempre rispettato le disposizioni vigenti e di avere sostenuto costi elevati per pescare in zone consentite. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e del decreto di assegnazione punti, previa sospensione dell'efficacia, con ogni
2 TRIBUNALE di MESSINA conseguente statuizione, anche risarcitoria, e in subordine la riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
Instauratosi il contraddittorio, la Capitaneria di porto di Messina si costituiva e chiedeva in via preliminare il rigetto dell'istanza, in via cautelare, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, mancando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, la resistente domandava il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio in suo favore.
Con ordinanza del 26.02.2024 veniva disposta la sospensione dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, gli opponenti deducevano l'errata ricostruzione, da parte della Capitaneria di porto di Messina, della normativa applicabile in materia di pesca a strascico. Nello specifico, il M.I.P.A.A.F., con i provvedimenti del 27.09.2022 e del 29.09.2022, pur stabilendo nelle zone GSA
8, 9, 10 e 11 il divieto di pesca degli esemplari di AM ha Parte_4
comunque autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca demersale ordinaria, quanto meno per le unità che avessero optato per la revoca della scelta di svolgere in via esclusiva per l'anno 2022 l'attività di pesca dei gamberi di profondità. Avendo i ricorrenti già in data 04.10.2022 provveduto a comunicare la volontà di svolgere l'attività di pesca demersale ordinaria per l'anno 2022 e non avendo effettuato alcuno sbarco di AM SO (che non era rinvenuto a bordo, ma solo all'interno della rete a strascico, fatta salpare su ordine degli accertatori durante il controllo) è illegittima la sanzione applicata. Infatti, nell'attività di pesca a strascico, la selezione delle specie pescate è possibile solo
3 TRIBUNALE di MESSINA al termine della battuta di pesca una volta salpata la rete, non potendosi sanzionare il solo fatto che nella rete fossero presenti anche esemplari di AM SO, che sarebbero stati rigettati in mare una volta rinvenuti.
La decisione della controversia presuppone la lettura della disciplina normativa applicata e richiamata nell'ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione.
Innanzitutto, l'art. 10 comma 1 del d. lgs. n. 4 del 2012: “
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
[…]”
La suddetta disposizione legislativa è integrata dal Reg. U.E. 2022/110 (che, all'allegato III, stabilisce le possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione
4 TRIBUNALE di MESSINA nell'ambito della gestione degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale) e, soprattutto, dalla normativa sub-primaria interna, rappresentata dalle già richiamate circolari del M.I.P.A.A.F del 27.09.2022 e del 29.09.2022.
Dal complesso normativo sopra richiamato (e in particolare della lettura delle predette circolari, che costituiscono una specificazione tecnica della fattispecie legislativa) e per quel che interessa nel caso di specie, si desume che, nelle zone e nei periodi indicati, l'illecito amministrativo è innanzitutto integrato dalla pesca (oltre che dalla detenzione, dal trasporto o dal commercio) della fattispecie ittica del Rimane invece ammessa la pesca Parte_5
demersale ordinaria e l'eventuale cattura accessoria dell'esemplare di AM viola (ARA), purché inferiore al 40% del totale delle catture sbarcate e previa comunicazione, da parte delle unità autorizzate alla pesca a strascico, della revoca della scelta di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità (v. circolare del M.I.P.A.A.F. del 29.09.2022 che integra la precedente del 27.09.2022).
Nel caso in esame, il fatto contestato ai ricorrenti dalla Capitaneria di Porto consiste nella “pesca in zone e tempi vietati (zona GSA-10) giusta fermo pesca biologico di cui al dp. N. 472415 in data 27/09/2022” in quanto “al termine del salpamento della rete venivano rinvenuti kg 50,8 di AM SO , di Pt_3
cui era vietata la cattura come da circolari del M.I.P.A.A.F.; tale condotta avrebbe integrato gli illeciti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto art. 10 (v. il verbale di accertamento e contestazione del 19.10.2022 e l'ordinanza – ingiunzione del 17.01.2023).
Precisato che non appare in contestazione il fatto storico così come verbalizzato dagli operatori che hanno effettuato le attività ispettive, bisogna evidenziare quanto segue.
5 TRIBUNALE di MESSINA Innanzitutto, a giudizio di questo Tribunale, i fatti descritti non integrano la violazione di cui alla lettera c) dell'art. 10, che vieta di “detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati” dalle normative vigenti.
Infatti, gli esemplari di AM SO non erano rinvenuti a bordo del peschereccio ma soltanto all'interno della rete a strascico, che però, nel corso dell'ispezione, era ancora in mare, e veniva salpata soltanto su ordine degli ufficiali della Capitaneria. Quindi non può certamente dirsi che, al momento del controllo, il ricorrente avesse già detenuto, trasportato o commerciato il prodotto di cui era vietata la pesca.
In secondo luogo, la condotta accertata non appare neppure configurare l'illecito di cui alla lett. b), che vieta di “pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti”. Invero, nella zona di mare ove è avvenuto il controllo, non vigeva un divieto assoluto di pesca, ma era interdetta soltanto la cattura del AM SO, rimanendo ammessa la pesca demersale ordinaria nei limiti indicati.
Tutt'al più, i fatti contestati appaiono inquadrabili prima facie nella fattispecie di cui alla lettera g) dell'art. 10, che fa divieto di “pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura […] dopo che il medesimo
è andato esaurito;
”; infatti, delle circolari si desume indiscutibilmente che la sospensione della specifica attività di pesca del AM SO era imposta dal raggiungimento del limite massimo di cattura per tale specie ittica assegnato all'Italia per l'anno di riferimento, sulla base di quanto stabilito dal Reg U.E.
2022/110. Che il precetto violato sia quello indicato dalla predetta lett. g) si desume anche dalla stessa ordinanza ingiunzione, ove si rimarca il fatto che i ricorrenti abbiano realizzato “una condotta di pesca professionale, finalizzata e mirata” – quindi diretta - alla cattura di AM SO. L'erronea indicazione normativa non inficia, di per sé, la legittimità dell'ordinanza ingiunzione
6 TRIBUNALE di MESSINA impugnata, potendosi ritenere un refuso, emergendo chiaramente dal contesto del provvedimento la violazione contestata (v. Trib. Benevento n. 1318/2022).
Ciò detto, dalla lettura della disposizione normativa appena richiamata si evince in modo chiaro (non avrebbe senso alcuno altrimenti l'uso dell'avverbio
“direttamente”) che il legislatore ha inteso reprimere le condotte di pesca diretta dei suddetti stock ittici, escludendo dall'area dell'illecito amministrativo la pesca effettuata in modo accidentale (ovvero in conseguenza dell'uso di strumenti o tecniche di pesca che non hanno lo scopo di catturare, in modo diretto, le specie appartenenti agli stock ittici protetti).
Fatta questa premessa, è evidente che la decisione della controversia presuppone la valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza. Sul punto, si rammenta altresì che “Con l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: di conseguenza se l'amministrazione non adempie l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta.” (Trib.
Alessandria sez. I, 25/08/2022, n.668). Pertanto, bisogna valutare se gli elementi allegati dall'amministrazione consentano ragionevolmente di affermare che i ricorrenti stavano svolgendo una pesca bersaglio del AM SO, e cioè diretta alla sua cattura, e di escludere che tale cattura sia stata invece accidentale.
Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato emerge, in ultima analisi, che ciò si desumerebbe dal tipo di rete utilizzata e dalla profondità marina dello strascico al momento dell'accertamento, pari a 150 metri.
7 TRIBUNALE di MESSINA Ebbene, a giudizio di questo Tribunale, quanto addotto dalla Capitaneria di
Porto non basta a dimostrare che la condotta dei ricorrenti fosse consapevolmente diretta alla pesca del AM SO.
Innanzitutto, il dato della profondità marina della rete non emerge dai verbali di accertamento, ma viene richiamato per la prima volta soltanto nell'ordinanza ingiunzione. Inoltre, l'amministrazione resistente non specifica in alcun modo le ragioni tecnico-scientifiche per le quali, alla profondità marina in cui il ricorrente ha collocato la rete, vi sarebbe la presenza esclusiva, o quanto meno assolutamente prevalente, del e non di altre specie ittiche (per le Parte_5
quali, è bene ricordare, nella zona interessata era in ogni caso ammessa la pesca), limitandosi ad affermare che la profondità suddetta sarebbe quella
“notoriamente bersaglio del AM ”. Né appare sufficiente in questo Pt_4
senso l'unico dato rappresentato dal fatto che, nel pescato all'interno della rete, vi fosse – al momento del controllo - una percentuale pari al 67 % di tale bene ittico. D'altra parte non è neppure possibile escludere che il ricorrente, una volta salpata la rete, avrebbe poi provveduto al rigetto in mare degli esemplari di AM SO catturati. Sulle base di quanto esposto, la piattaforma probatoria non appare sufficiente e non consente di sostenere la responsabilità dell'opponente, ai sensi dell'art. 6 comma 11 del d. lgs. n. 150 del 2011 (norma che esprime una regola di giudizio per le situazioni incerte, v. Cass. civ. sez. I,
04/10/1989, n.3974).
Per queste ragioni va accolta l'opposizione dei ricorrenti con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 della Capitaneria di Porto di Messina, e con assorbimento degli altri motivi proposti.
I ricorrenti hanno, altresì, chiesto “Conseguentemente, risarcire i ricorrenti delle perdite materiali conseguenti al mancato ricorso alle provvidenze di legge, in
8 TRIBUNALE di MESSINA dipendenza dei provvedimenti della Capitaneria di Porto di Messina, impugnati con la presente opposizione” (cfr. conclusioni).
Si tratta tuttavia di una domanda inammissibile nella presente sede, posto che
“Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge (quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente).” (Cass. Sez. I, sent. n. 16714 del 7.11.2003).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, in quello da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, valori applicati ai minimi, in considerazione della linearità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio e della natura documentale;
precisamente: € 213,00 per la fase di studio della controversia, €
213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase istruttoria /di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, per complessivi € 1278,00, oltre al rimborso degli esborsi (€ 125,00 per C.U. e marca). Nessun aumento si ritiene, invece, di riconoscere per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014, tenuto conto della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 TRIBUNALE di MESSINA
- in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
02/2023 del 17.01.2023, emessa dalla Capitaneria di Porto di Messina;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande degli opponenti;
- condanna la Capitaneria di Porto di Messina alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in € 1.278,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Messina, dott. Paolo Lo Giudice, a seguito dell'udienza del 20.11.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
627/2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...], e P.iva Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_2
, C.F. , con sede in Santa Flavia (PA) Via Imboccari,
[...] C.F._2
7, elettivamente domiciliati in Santa Flavia via San Marco n. 89 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Castronovo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTI –
CONTRO
Capitaneria di Porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, in persona del Comandante pro tempore, elettivamente domiciliato presso il medesimo comanda di Messina, via Garibaldi n. 245, rappresentata e difesa, dal funzionario delegato Valentina Romanazzi giusto atto di delega in atti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione.
1 TRIBUNALE di MESSINA Conclusioni delle parti: sostituita l'udienza di discussione del 20.11.2025 ai sensi dell'art. 127 c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.02.2023, , quale Parte_1
comandante dell'unità da pesca “Salvatore Sanfilippo 7 PA 2147”, e la quale armatrice, hanno proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 02/2023 del 17 gennaio 2023, emessa dalla
Capitaneria di Porto di Messina, con cui è stato loro ingiunto il pagamento di €
2.013,00, disposta la confisca di una rete a strascico e di kg 50,80 di AM SO (cod. , nonché irrogata l'assegnazione di sei punti al titolare Pt_3
della licenza di pesca e al comandante ai sensi del d.lgs. n. 4/2012. Gli opponenti deducono l'illegittimità dei provvedimenti per erronea applicazione della normativa in materia di pesca a strascico, sostenendo che l'attività svolta il
19 ottobre 2022 in zona GSA 10 non era vietata, essendo consentita la pesca demersale ordinaria ai sensi della circolare MIPAAF n. 0481294 del 29 settembre 2022, che limitava esclusivamente la cattura di AM SO quale specie bersaglio, senza vietare la pesca ordinaria. Contestano altresì la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 4/2012, rilevando che il AM SO rinvenuto nella rete non era stato sbarcato né detenuto a bordo, ma solo accidentalmente catturato, e che non era stato consentito il rigetto in mare per ordine degli accertatori. Invocano, in ogni caso, l'esimente della buona fede ex art. 3 l. n. 689/1981, evidenziando di avere sempre rispettato le disposizioni vigenti e di avere sostenuto costi elevati per pescare in zone consentite. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e del decreto di assegnazione punti, previa sospensione dell'efficacia, con ogni
2 TRIBUNALE di MESSINA conseguente statuizione, anche risarcitoria, e in subordine la riduzione delle sanzioni ai minimi edittali.
Instauratosi il contraddittorio, la Capitaneria di porto di Messina si costituiva e chiedeva in via preliminare il rigetto dell'istanza, in via cautelare, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, mancando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, la resistente domandava il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio in suo favore.
Con ordinanza del 26.02.2024 veniva disposta la sospensione dell'ordinanza – ingiunzione opposta.
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, gli opponenti deducevano l'errata ricostruzione, da parte della Capitaneria di porto di Messina, della normativa applicabile in materia di pesca a strascico. Nello specifico, il M.I.P.A.A.F., con i provvedimenti del 27.09.2022 e del 29.09.2022, pur stabilendo nelle zone GSA
8, 9, 10 e 11 il divieto di pesca degli esemplari di AM ha Parte_4
comunque autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca demersale ordinaria, quanto meno per le unità che avessero optato per la revoca della scelta di svolgere in via esclusiva per l'anno 2022 l'attività di pesca dei gamberi di profondità. Avendo i ricorrenti già in data 04.10.2022 provveduto a comunicare la volontà di svolgere l'attività di pesca demersale ordinaria per l'anno 2022 e non avendo effettuato alcuno sbarco di AM SO (che non era rinvenuto a bordo, ma solo all'interno della rete a strascico, fatta salpare su ordine degli accertatori durante il controllo) è illegittima la sanzione applicata. Infatti, nell'attività di pesca a strascico, la selezione delle specie pescate è possibile solo
3 TRIBUNALE di MESSINA al termine della battuta di pesca una volta salpata la rete, non potendosi sanzionare il solo fatto che nella rete fossero presenti anche esemplari di AM SO, che sarebbero stati rigettati in mare una volta rinvenuti.
La decisione della controversia presuppone la lettura della disciplina normativa applicata e richiamata nell'ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione.
Innanzitutto, l'art. 10 comma 1 del d. lgs. n. 4 del 2012: “
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:
a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;
b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;
d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti;
g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
[…]”
La suddetta disposizione legislativa è integrata dal Reg. U.E. 2022/110 (che, all'allegato III, stabilisce le possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione
4 TRIBUNALE di MESSINA nell'ambito della gestione degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale) e, soprattutto, dalla normativa sub-primaria interna, rappresentata dalle già richiamate circolari del M.I.P.A.A.F del 27.09.2022 e del 29.09.2022.
Dal complesso normativo sopra richiamato (e in particolare della lettura delle predette circolari, che costituiscono una specificazione tecnica della fattispecie legislativa) e per quel che interessa nel caso di specie, si desume che, nelle zone e nei periodi indicati, l'illecito amministrativo è innanzitutto integrato dalla pesca (oltre che dalla detenzione, dal trasporto o dal commercio) della fattispecie ittica del Rimane invece ammessa la pesca Parte_5
demersale ordinaria e l'eventuale cattura accessoria dell'esemplare di AM viola (ARA), purché inferiore al 40% del totale delle catture sbarcate e previa comunicazione, da parte delle unità autorizzate alla pesca a strascico, della revoca della scelta di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità (v. circolare del M.I.P.A.A.F. del 29.09.2022 che integra la precedente del 27.09.2022).
Nel caso in esame, il fatto contestato ai ricorrenti dalla Capitaneria di Porto consiste nella “pesca in zone e tempi vietati (zona GSA-10) giusta fermo pesca biologico di cui al dp. N. 472415 in data 27/09/2022” in quanto “al termine del salpamento della rete venivano rinvenuti kg 50,8 di AM SO , di Pt_3
cui era vietata la cattura come da circolari del M.I.P.A.A.F.; tale condotta avrebbe integrato gli illeciti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto art. 10 (v. il verbale di accertamento e contestazione del 19.10.2022 e l'ordinanza – ingiunzione del 17.01.2023).
Precisato che non appare in contestazione il fatto storico così come verbalizzato dagli operatori che hanno effettuato le attività ispettive, bisogna evidenziare quanto segue.
5 TRIBUNALE di MESSINA Innanzitutto, a giudizio di questo Tribunale, i fatti descritti non integrano la violazione di cui alla lettera c) dell'art. 10, che vieta di “detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati” dalle normative vigenti.
Infatti, gli esemplari di AM SO non erano rinvenuti a bordo del peschereccio ma soltanto all'interno della rete a strascico, che però, nel corso dell'ispezione, era ancora in mare, e veniva salpata soltanto su ordine degli ufficiali della Capitaneria. Quindi non può certamente dirsi che, al momento del controllo, il ricorrente avesse già detenuto, trasportato o commerciato il prodotto di cui era vietata la pesca.
In secondo luogo, la condotta accertata non appare neppure configurare l'illecito di cui alla lett. b), che vieta di “pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti”. Invero, nella zona di mare ove è avvenuto il controllo, non vigeva un divieto assoluto di pesca, ma era interdetta soltanto la cattura del AM SO, rimanendo ammessa la pesca demersale ordinaria nei limiti indicati.
Tutt'al più, i fatti contestati appaiono inquadrabili prima facie nella fattispecie di cui alla lettera g) dell'art. 10, che fa divieto di “pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura […] dopo che il medesimo
è andato esaurito;
”; infatti, delle circolari si desume indiscutibilmente che la sospensione della specifica attività di pesca del AM SO era imposta dal raggiungimento del limite massimo di cattura per tale specie ittica assegnato all'Italia per l'anno di riferimento, sulla base di quanto stabilito dal Reg U.E.
2022/110. Che il precetto violato sia quello indicato dalla predetta lett. g) si desume anche dalla stessa ordinanza ingiunzione, ove si rimarca il fatto che i ricorrenti abbiano realizzato “una condotta di pesca professionale, finalizzata e mirata” – quindi diretta - alla cattura di AM SO. L'erronea indicazione normativa non inficia, di per sé, la legittimità dell'ordinanza ingiunzione
6 TRIBUNALE di MESSINA impugnata, potendosi ritenere un refuso, emergendo chiaramente dal contesto del provvedimento la violazione contestata (v. Trib. Benevento n. 1318/2022).
Ciò detto, dalla lettura della disposizione normativa appena richiamata si evince in modo chiaro (non avrebbe senso alcuno altrimenti l'uso dell'avverbio
“direttamente”) che il legislatore ha inteso reprimere le condotte di pesca diretta dei suddetti stock ittici, escludendo dall'area dell'illecito amministrativo la pesca effettuata in modo accidentale (ovvero in conseguenza dell'uso di strumenti o tecniche di pesca che non hanno lo scopo di catturare, in modo diretto, le specie appartenenti agli stock ittici protetti).
Fatta questa premessa, è evidente che la decisione della controversia presuppone la valutazione delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza. Sul punto, si rammenta altresì che “Con l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: di conseguenza se l'amministrazione non adempie l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta.” (Trib.
Alessandria sez. I, 25/08/2022, n.668). Pertanto, bisogna valutare se gli elementi allegati dall'amministrazione consentano ragionevolmente di affermare che i ricorrenti stavano svolgendo una pesca bersaglio del AM SO, e cioè diretta alla sua cattura, e di escludere che tale cattura sia stata invece accidentale.
Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato emerge, in ultima analisi, che ciò si desumerebbe dal tipo di rete utilizzata e dalla profondità marina dello strascico al momento dell'accertamento, pari a 150 metri.
7 TRIBUNALE di MESSINA Ebbene, a giudizio di questo Tribunale, quanto addotto dalla Capitaneria di
Porto non basta a dimostrare che la condotta dei ricorrenti fosse consapevolmente diretta alla pesca del AM SO.
Innanzitutto, il dato della profondità marina della rete non emerge dai verbali di accertamento, ma viene richiamato per la prima volta soltanto nell'ordinanza ingiunzione. Inoltre, l'amministrazione resistente non specifica in alcun modo le ragioni tecnico-scientifiche per le quali, alla profondità marina in cui il ricorrente ha collocato la rete, vi sarebbe la presenza esclusiva, o quanto meno assolutamente prevalente, del e non di altre specie ittiche (per le Parte_5
quali, è bene ricordare, nella zona interessata era in ogni caso ammessa la pesca), limitandosi ad affermare che la profondità suddetta sarebbe quella
“notoriamente bersaglio del AM ”. Né appare sufficiente in questo Pt_4
senso l'unico dato rappresentato dal fatto che, nel pescato all'interno della rete, vi fosse – al momento del controllo - una percentuale pari al 67 % di tale bene ittico. D'altra parte non è neppure possibile escludere che il ricorrente, una volta salpata la rete, avrebbe poi provveduto al rigetto in mare degli esemplari di AM SO catturati. Sulle base di quanto esposto, la piattaforma probatoria non appare sufficiente e non consente di sostenere la responsabilità dell'opponente, ai sensi dell'art. 6 comma 11 del d. lgs. n. 150 del 2011 (norma che esprime una regola di giudizio per le situazioni incerte, v. Cass. civ. sez. I,
04/10/1989, n.3974).
Per queste ragioni va accolta l'opposizione dei ricorrenti con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 della Capitaneria di Porto di Messina, e con assorbimento degli altri motivi proposti.
I ricorrenti hanno, altresì, chiesto “Conseguentemente, risarcire i ricorrenti delle perdite materiali conseguenti al mancato ricorso alle provvidenze di legge, in
8 TRIBUNALE di MESSINA dipendenza dei provvedimenti della Capitaneria di Porto di Messina, impugnati con la presente opposizione” (cfr. conclusioni).
Si tratta tuttavia di una domanda inammissibile nella presente sede, posto che
“Nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, avuto riguardo al suo oggetto limitato all'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario ed alla sua struttura processuale (poteri istruttori ufficiosi, inappellabilità delle decisioni etc.) non possono essere introdotte domande fondate su titoli diversi da quello tipico configurato dalla legge (quale una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dall'opponente).” (Cass. Sez. I, sent. n. 16714 del 7.11.2003).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, in quello da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, valori applicati ai minimi, in considerazione della linearità delle questioni giuridiche oggetto del giudizio e della natura documentale;
precisamente: € 213,00 per la fase di studio della controversia, €
213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase istruttoria /di trattazione ed € 426,00 per la fase decisionale, per complessivi € 1278,00, oltre al rimborso degli esborsi (€ 125,00 per C.U. e marca). Nessun aumento si ritiene, invece, di riconoscere per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014, tenuto conto della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Paolo Lo Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
9 TRIBUNALE di MESSINA
- in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n.
02/2023 del 17.01.2023, emessa dalla Capitaneria di Porto di Messina;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande degli opponenti;
- condanna la Capitaneria di Porto di Messina alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in € 1.278,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Messina, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Paolo Lo Giudice
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