Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7024/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7024/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. CRESCENZO SERENA (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: )), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 CodiceFiscale_2
POZZOROMMOLO 6 CARBONARA DI NOLA, presso lo studio dell'Avv.
MAFFETTONE LIBERATO (c.f.: ) e dell'Avv. Francesco Gennaro C.F._3
Rainone, dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via CP_2 C.F._4
Trento,10 null 84085 Mercato San Severino, presso lo studio dell'Avv. RICCIO MARIA
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
E
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Trento,10 null 84085 Mercato San Severino , presso lo studio dell'Avv. RICCIO MARIA
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dalla parte attrice solo con la comparsa conclusionale.
Questo tipo di atto processuale ha natura esclusivamente illustrativa in quanto è finalizzato a esporre al giudice quella parte della vicenda che si ritenga necessiti una più intensa spiegazione tecnico-argomentativa (Tribunale Benevento, sentenza 9 gennaio 2018).
Tuttavia, la comparsa conclusionale non deve esporre una nuova ragione giustificativa della eccezione o difesa (o per l'attore, una nuova ragione giustificativa della domanda), ma deve illustrare le ragioni poste a fondamento delle tesi delle parti nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass. n.
19894/2005, n. 21844/2010, richiamate da Cass. civ., n. 11547/2019), riproponendo domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate.
Con la comparsa conclusionale non possono essere prodotti nuovi documenti. Tuttavia,
è stata ritenuta ammissibile la produzione di sentenze citate come precedenti giurisprudenziali a sostegno di argomentazioni giuridiche. Questo tipo di produzione non è equiparabile a quella di un documento finalizzata a provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione e integrante un'attività soggetta ai termini delle preclusioni istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (Tribunale Milano, sentenza 16 febbraio 2018).
Nel caso di specie, non si tratta di precedenti giurisprudenziali ma di sentenze intervenute tra le parti che avrebbero potuto essere prodotti anche prima (ossia con le note scritte dell'8.6.2024 o del 14.2.2025).
Pertanto, detti documenti non sono utilizzabili ai fini della decisione.
La domanda ex art. 2901 c.c. è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui di seguito.
Pagina 2 di 7 Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'EV DA e del LU UD (se si tratta di negozio a titolo oneroso, come nel caso di specie), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
La società attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria soltanto dell'atto di compravendita stipulato tra e Controparte_1 CP_3
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'attore nei confronti del debitore che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr.
Cass. 16819/2024).
Dunque, anche "il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito" (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).
Nel caso di specie, il credito della società attrice deriva dall'atto pubblico del 12.5.2014 con il quale essa attrice ha venduto a l'appartamento con annesso posto auto Controparte_1
(foglio 35 mappale 2556 sub 12 e sub 22), al prezzo di euro 80.000,00, in relazione al quale rapporto la non aveva versato il saldo di euro 60.558,20. CP_1
Quest'ultima ha eccepito l'inesistenza del credito ed ha allegato una quietanza di pagamento sottoscritta dal procuratore speciale della società attrice, con la quale si attestava il pagamento della somma di euro 80.000,00 da parte della CP_1
Pagina 3 di 7 La società attrice ha contestato la validità e l'efficacia di tale quietanza, in quanto sottoscritta da soggetto al quale era stata revocata la procura speciale prima della sottoscrizione e comunicata alla con raccomandata con avviso di ricevimento. CP_1
Al riguardo, l'art. 1396 c.c. stabilisce che la revoca della procura deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei ed in mancanza, essa non è opponibile ai terzi, se non si prova che questi la conosceva al momento della conclusione del contratto.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che la società Parte_1
comunicava, con raccomandata con avviso di ricevimento (perfezionatasi per compiuta giacenza), la revoca della procura speciale conferita a alla convenuta Controparte_4
prima della sottoscrizione della quietanza da parte del Crescenzo Controparte_5
medesimo.
La circostanza che la raccomandata sia stata inviata a mezzo di operatore privato dotato di licenza a nulla rileva, in virtù dell'approvazione nel nostro paese della legge 124/2017 che ha disposto la liberalizzazione dei servizi postali.
La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c. , la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento (cfr. Cassazione civile , sez. III , 15/01/2025 , n. 964). Detta prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
Ne discende, che la revoca della procura tempestivamente comunicata determina la estinzione del potere di rappresentanza (art. 1396 c.c.) con la conseguenza che la quietanza sottoscritta dal rappresentante senza potere è priva di validità.
Né può accogliersi l'eccezione di compensazione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il debito della si sarebbe compensato con il credito che la società CP_1 [...]
vantava nei confronti della . Parte_2 Parte_1
Invero, la compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento. L'ordinamento infatti ammette, in alcune ipotesi legali, la possibilità di derogare alla regola posta dall'art. 1197 c.c. che impone, nelle obbligazioni pecuniarie, che il soddisfacimento del credito avvenga mediante il pagamento della somma dedotta nell'obbligazione. La regola generale, del resto, stabilisce che, “salvo che il creditore consenta”, non sono consentiti modi alternativi di estinzione del debito con effetto satisfattorio, cioè con il duplice effetto del soddisfacimento della pretesa obbligatoria da parte del creditore, e la realizzazione dell'interesse del debitore a essere liberato dalla propria
Pagina 4 di 7 obbligazione. Dunque, l'esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, benché di valore uguale o addirittura maggiore, non libera il debitore.
Nel caso di specie, non vi è prova che il creditore (società attrice) abbia acconsentito a tale modalità di estinzione dell'obbligazione gravante sulla convenuta Controparte_1
Deve ritenersi sussistente il requisito dell'EV DA, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. nn. 6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 3470/2007;
n. 1896/2012).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non contestato dal debitore, che il bene immobile in oggetto era l'unico sul quale il creditore (attore) avrebbe potuto rivalersi. Peraltro, grava sul debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018) e nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Risulta, dunque, integrato il cd. EV DA per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della cd. scientia DA che può ritenersi integrato, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. n. 7262/2000; n. 7507/2007; n. 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. n. 1068/2007) né occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. n. 5741/2004; n. 16825/2013).
Nel caso di specie, la convenuta debitrice della società attrice, non Controparte_1 poteva non avere la consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte della Parte_1
[...]
Quanto, infine, alla prova dell'elemento della consapevolezza (partecipatio UD) del terzo acquirente, in ordine alla diminuzione e/o eliminazione della sostanza CP_3 patrimoniale dei debitori, attraverso l'atto di vendita del fabbricato e del terreno agricolo, la
Pagina 5 di 7 giurisprudenza è pacifica nel ritenere che essa possa essere data anche attraverso presunzioni semplici.
Pertanto, la posizione del terzo, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (Cass., sez. 6-3, 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., sez. 1, 27 settembre 2018, n.
23326; Cass., sez. 3, 30 dicembre 2014, n. 27546; Cass., sez. 1, 5 luglio 2013, n. 16825;
Cass., sez. 3, 9 febbraio 2012, n. 1896).
La prova della participatio UD del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 18/01/2019 , n. 1286)
Nel caso di specie il terzo acquirente è la sorella della debitrice-venditrice e, dunque, tenuto conto del valore particolarmente pregnante del rapporto di parentela intercorrente tra il debitore ed il terzo, è estremamente inverosimile che il terzo stesso ( non fosse CP_3
a conoscenza della situazione debitoria gravante sul congiunto disponente . Controparte_1
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di compravendita sopra menzionato nei confronti della Parte_1
Va, invece, rigettata la domanda nei confronti dell'atto di compravendita concluso tra ed il terzo . Controparte_1 CP_2
Invero, la società creditrice non ha fornito la prova, neppure presuntiva, dell'elemento soggettivo della partecipatio UD del terzo.
Non è stata allegata l'esistenza di rapporti parentali tra la debitrice ed il terzo, né la non congruità del prezzo corrisposto rispetto al valore effettivo dell'immobile oggetto del contratto di compravendita.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e nei Controparte_1 CP_3 confronti dell'attrice e la soccombenza di quest'ultima nei confronti di e vanno CP_2
liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(valore del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di del contratto di compravendita Parte_1
concluso per atto del notaio del 14.3.2018 tra e Persona_1 Controparte_1
Pagina 6 di 7 avente ad oggetto l'immobile identificato al catasto del comune di CP_3
Tortora al foglio 47 part.lla 66 sub 7 e 14 graffati, in viale Guglielmo Marconi;
2) ordina al Conservatore di procedere all'annotazione e trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da responsabilità;
3) Rigetta la domanda di revocatoria avente ad oggetto il contratto di compravendita stipulato tra e;
Controparte_1 CP_2
4) Condanna e al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 CP_3 dell'avv. Serena Crescenzo, difensore della società attrice dichiaratasi antistataria, che si liquidano in euro 264,00 per spese vive ed euro 8.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Maria Riccio, difensore di dichiaratosi antistatario, che si liquidano in CP_2
euro 8.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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