Ordinanza cautelare 26 novembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 02385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02684/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2684 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Lodi prot. n. -OMISSIS-– Div.P.A.S., notificato in data 16 ottobre 2024, nella parte in cui, non condividendo le controdeduzioni del ricorrente, ha disposto il “respingimento” dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo presentata dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 23 giugno 2024;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, anche se ignoto, che incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente;
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 C.P.A.
al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all’Amministrazione di riesaminare la predetta istanza di rinnovo della licenza del porto d’armi nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, esercente attività di soccorso stradale, ha impugnato la reiezione dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo presentata in data 23 giugno 2024 e motivata con riferimento al fatto che è stato denunciato per aver offeso la reputazione di un funzionario della Motorizzazione civile e poiché a seguito di perquisizione delegata veniva rinvenuto nella sua disponibilità, n.1cartone di vino verosimilmente asportato dal carico dell'autotreno - corriere ARCO Spedizioni - coinvolto in sinistro stradale per il quale lo stesso, in ragione dell’esercizio della propria attività, era stato incaricato del recupero e della successiva custodia di quel mezzo.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Violazione di legge, in particolare degli artt. 10, 11. 39 e 43 t.u.l.p.s (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773); violazione di legge in relazione all’art. 3, co. 1, 3 e 4, della legge 241/90; eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, grave difetto di motivazione e istruttoria assente, fortemente carente o perplessa. illogicità manifesta e contraddittorietà.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non è adeguatamente motivato in quanto il procedimento scaturito dalla suddetta denuncia, era stato archiviato il 18 settembre 2020 dal G.I.P. di Milano e che il furto del cartone di vino sarebbe un fatto bagatellare. Inoltre il Sig. -OMISSIS- non avrebbe altri precedenti penali né di polizia.
L’avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
In data 26 febbraio 2025 la Questura di Lodi ha rappresentato che: <<...da certificato dei carichi pendenti, il ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-, in data 22/11/2024, è stato rinviato a giudizio. Risulta, infatti, a carico dello stesso pendente il procedimento penale -OMISSIS-RGNR della Procura della Repubblica di Lodi per i reati di appropriazione indebita e porto abusivo di armi in concorso, commessi tra il 27/12/2023 e il 5/01/2024>>.
La difesa del ricorrente lamenta in memoria l’integrazione in giudizio della motivazione dell’atto.
La causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che in materia di armi il potere dell’Amministrazione presenta una spiccata connotazione discrezionale ed è orientato, attraverso una congrua e ragionevole valutazione degli interessi in gioco, a perseguire in via principale quello, dotato comparativamente di maggiore pregnanza, di evitare di esporre a pericolo la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini, con la conseguenza che i relativi titoli di polizia non possono essere concessi a chi non offra ogni adeguata garanzia di non abusare della disponibilità delle armi che in tal modo gli viene riconosciuta.
Tuttavia la licenza di porto di fucile per uso sportivo e, piú in generale, l’autorizzazione alla detenzione o collezione di armi presuppone una condotta di vita del privato improntata alla piena osservanza delle regole di civile convivenza: in primo luogo le norme penali e quelle poste a tutela dell’ordine pubblico. Difatti, la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (sul punto v. Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2013, n. 4666).
Nel caso di specie, se la denuncia penale può ritenersi irrilevante in quanto ne è seguita l’archiviazione, il ritrovamento di una parte della refurtiva di un camion che era in custodia al ricorrente, e che è stato restituito svuotato, non è un fatto irrilevante per chi esercita un servizio di pubblica necessità, qual è l’esercente attività di soccorso stradale. In merito il ricorrente non prova che l’azione penale sia stata conclusa con il pieno discarico delle accuse mosse a suo carico.
A ciò si aggiunge che le successive denunce indicate dall’ufficio non possono ritenersi atti che integrano la motivazione dell’atto ma difese tecniche in senso proprio, in quanto la difesa del ricorrente ha affermato espressamente che “il Sig. -OMISSIS- non ha altri precedenti penali né di polizia”, ampliando quindi l’oggetto dell’accertamento a fatti estranei al provvedimento e rispetto ai quali deve riconoscersi alla difesa pubblica il diritto di difesa, al fine di evitare una ricostruzione faziosa delle condotte del ricorrente.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.