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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10359/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLITA LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA NR. 73 60035 JESI presso il difensore avv.
POLITA LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOTULLIO PIETRO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA LODERINGO DEGLI ANDALO' 5/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARCOTULLIO PIETRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 11/09/2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione notificato in data 9/09/2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(d'ora in poi solo ed esponeva di avere ricevuto, a far data dal 15/09/2017, delle fatture relative al CP_1 servizio di default, per somministrazione di gas, unilateralmente attivato da in relazione CP_1 all'utenza posta nel Comune di Ancona, Via Fiorini n. 41; deduceva l'illegittimità dell'attivazione del servizio avendo l'attore rilasciato l'immobile dal 2012; contestava l'esistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio di default e negava l'esistenza di una morosità pregressa;
dichiarava infine che, secondo le circolari dell'Autorità ARERA, anche in caso di attivazione del servizio di default dipendente dalla morosità dell'utente finale (circostanza negata nel caso di specie) e di impossibilità di procedere al distacco dell'utenza, il servizio di default non dovesse avere una durata superiore ai 6 mesi.
L'attore concludeva chiedendo dichiararsi non dovute le somme richieste da pari a € 9.405,83=. CP_1
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio opponendosi alle avverse CP_1 deduzioni ed evidenziava, in particolare, che le fatture emesse dalla convenuta attenevano alla fornitura di gas naturale effettuata in regime di default a servizio del contatore installato nell'immobile posto in
Ancona, via Aldo Fiorini n. 41, identificato con la sigla PDR 085450000022157 ed intestato a Pt_1
esponeva che la procedura di attivazione del servizio di default è disciplinata dalle norme di cui
[...] al Testo integrato morosità Gas (TIMG) emanato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI – ora ARERA) con deliberazione ARG/gas/99/11 e successive modificazioni e del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane (TIVG) allegato alla deliberazione AEEGSI ARG/gas 64/09 e successive modificazioni;
ai sensi degli artt. 17.1 del TIMG e 32.2 del TIVG la fornitura di default si attiva, senza soluzione di continuità, nel caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR;
il servizio di default ha la funzione di regolamentare i prelievi di gas effettuati sine titulo in assenza di contratto;
a seguito di procedura concorsuale pubblica, è CP_1 risultata aggiudicataria della fornitura di default per la regione Marche per gli anni termici 2016-2018,
2018-2019 e 2019-2021 oltre che per il biennio 2021-2023; l'utenza associata a è passata Parte_1 alla fornitura di default a partire dal 1/06/2017; nell'occasione, la società di distribuzione per il Comune di Ancona aveva comunicato tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) che il PDR CP_2
08450000022157 era attivo ed associato al codice fiscale dell'attore; l'attivazione della fornitura non era quindi avvenuta arbitrariamente ad opera di come sostenuto dall'attore, ma all'esito della citata CP_1 procedura nel rispetto della normativa di settore;
inviava al cliente la c.d. “welcome letter” con la CP_1 quale comunicava che il servizio di default era attivo con decorrenza dal 1/06/2017 e lo informava che:
1) le condizioni economiche applicate erano predeterminate sulla base della normativa introdotta dalla delibera 465/2016/R/gas; 2) il servizio di default era stato attivato per cessazione amministrativa dell'utenza a seguito dell'impossibilità di interruzione del punto di riconsegna;
3) il servizio di default perdurava fino alla conclusione di un contratto di fornitura a libero mercato o comunque fino alla disattivazione del PDR.
pagina 2 di 5 Deduceva la convenuta altresì che le fatture erano pertanto legittime perché l'attivazione del servizio di default era avvenuta nel rispetto della vigente normativa e, comunque, solo forniva al momento gas CP_1 all'immobile di Ancona, via Aldo Fiorini n. 4; in risposta ad un primo reclamo del 5/09/2018 da CP_1 parte del legale incaricato dall' , con comunicazione a mezzo PEC del 11/09/2018, illustrava Pt_1 dettagliatamente l'iter che aveva condotto alla all'attivazione della fornitura di default, invitando l'utente a prendere contatti con l'effettivo utilizzatore o il proprietario dell'abitazione per consentire la chiusura del contatore;
inviava al legale di controparte altre sette comunicazioni di analogo tenore, CP_1 ribadendo, invano, il contenuto della prima risposta sopra richiamata;
la convenuta, a seguito delle continue contestazioni da parte dell'attore, richiedeva al distributore locale informazioni per risalire alla società di vendita che aveva avanzato dapprima richiesta di interruzione della fornitura per morosità e poi di cessazione amministrativa dell'utenza e sul motivo per cui dal 2017 non era stato possibile eseguire l'intervento di sezionamento del contatore;
con PEC del 23/12/2020 la società di distribuzione CP_3 comunicava che era stata ET srl, subentrata in data 1/12/2016 alla società Edison srl a
[...] seguito di swiitching a risolvere per morosità il contratto che era in essere e a richiedere al distributore l'interruzione della fornitura per morosità con decorrenza dal 1/06/2017; il distributore, inoltre, confermava di non avere ricevuto revoche, da parte di ET, della procedura di interruzione di cui all'art. 10.6 del TIMG. Il PDR 08450000022157 posto in Ancona via Fiorini 41 era e risultava al momento associato al codice fiscale di al quale continuavano ad essere fatturati i Parte_1 consumi. tramite il SII, dichiarava poi che non era stato possibile effettuare la CP_2 disalimentazione del contatore per difficoltà nella individuazione della tubazione di adduzione.
Evidenziava la convenuta al riguardo la sussistenza a carico della società distributrice di un vero e proprio obbligo di disalimentare il misuratore al momento del passaggio al servizio di default, ai sensi del TIVG;
con pec del 28/12/2020 notiziava l'attore dei riscontri ricevuti dal distributore, invitandolo a CP_1 prendere contatti con per contestare l'esistenza della morosità, ma reiterava CP_4 Parte_1 le medesime contestazioni alla convenuta.
Dalle considerazioni svolte, emergeva la correttezza dell'operato di che subentrava nella titolarità CP_1 del PDR con l'attivazione del servizio di default, dopo avere acquisito i dati ricevuti dall'Acquirente
Unico tramite il SII;
attivata la fornitura, la convenuta adempiva gli obblighi informativi e di fatturazione previsti dalla normativa di settore. In particolare, l'art. 35.5 lettera B del TIVG dispone che il fornitore di default “garantisce la fornitura sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1 ovvero fino alla disalimentazione del punto di riconsegna”; nel caso di specie, posto che l'attore contestava la legittimità delle fatture, avrebbe potuto cessare la fatturazione soltanto nel caso di distacco del CP_1 contatore oppure di revoca dell'attivazione della fornitura di default da parte del distributore CP_3
[...]
L'attore non forniva la prova di avere cessato il rapporto contrattuale con ET mediante apposita disdetta;
l'utenza in questione non risultava volturata né disattivata dalla proprietà e da eventuali subentranti, pertanto l'attore rimaneva responsabile dei prelievi ancora effettuati.
pagina 3 di 5 chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa del distributore locale e della società CP_1 Controparte_3 di vendita Elettrogas srl.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande;
in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 8.881,25= e la condanna delle terze chiamate al pagamento del medesimo importo, a titolo di risarcimento del danno.
Respinta l'istanza di chiamata in causa di formulata da parte convenuta e Controparte_5 concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 19/01/2024 la convenuta dava atto che in data
6/09/2023 il distributore aveva eseguito l'intervento di disalimentazione del contatore e che, di conseguenza, era cessato il servizio di default;
la società convenuta aveva quindi rideterminato il proprio credito sulla base della lettura definitiva comunicata dal distributore;
insisteva altresì nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La causa, ammesso l'ordine di esibizione, veniva rinviata per verifica all'udienza del 16/05/2024.
All'udienza del 16/05/2024 la difesa di parte attrice rilevava che dalle produzioni agli atti non emergeva alcuna morosità in capo a , e risultava altresì che in data 1/12/2016 vi era stata una voltura Parte_1 richiesta da la quale aveva maturato una morosità che aveva poi comportato la fornitura di Parte_2 default;
la difesa di parte convenuta, alla luce della documentazione in atti, dava atto che aveva CP_1 intimato a di rettificare retroattivamente i dati associati all'utenza affinchè la convenuta CP_4 potesse poi provvedere ad azzerare le bollette intestate all'attore e chiedeva pertanto un rinvio al fine di eventualmente annullare le bollette contestate determinando la cessazione della materia del contendere, al quale si opponeva la difesa dell'attore; veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/09/2024 ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
rappresenta di avere ricevuto in data 15/09/2017 una fattura da parte di riferita ad Parte_1 CP_1 un servizio di default, per fornitura di gas, relativamente ad un'utenza posta in Ancona, via Fiorini n. 41.
L'attore assume che tale attivazione sarebbe illegittima, posto che lo stesso non abitava più l'immobile sin dall'anno 2012, ben cinque anni prima che attivasse la fornitura di default. CP_1
Contestava altresì ab origine l'esistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio di default e, in particolare, negava l'esistenza di una morosità pregressa.
Con riguardo al primo assunto, dal certificato anagrafico del Comune di Ancona prodotto da Pt_1
in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., risulta che l'attore in data 3/01/2013
[...] ha trasferito la propria residenza in via Umberto Saracini n. 40.
Deve rilevarsi altresì che, dall'esame delle stesse produzioni documentali di parte convenuta, risulta che ha inviato le fatture ed i solleciti di pagamento all'attore, sin dal 2017, presso la sua residenza, ossia CP_1 in Corso Carlo Alberto di Savoia n. 30 (docc. 10 e 12 parte convenuta).
Con riferimento alla morosità, dalla documentazione acquisita in seguito all'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. disposto all'udienza del 19/01/2024, emerge che non sia mai risultato Parte_1 moroso.
pagina 4 di 5 Il fornitore ET spa con comunicazione 25/03/2024, ha infatti rappresentato quanto segue, fornendo la relativa documentazione a supporto:
1) relativamente al PDR 08450000022157, di essere in possesso della proposta contrattuale n. 27734 del 6/10/2016 sottoscritta da nata in [...] il [...]; Parte_2
2) al momento del passaggio del PDR interessato ad altro fornitore, avvenuto il 31/05/2017, la Pt_2 aveva maturato un debito nei confronti di pari a € 657,53=. CP_4
ET, infine, ha precisato “di non essere in possesso di alcuna lettera di risoluzione contrattuale con attestazione di avvenuta consegna del contratto stipulato con il per l'utenza sita in Parte_1
Ancona, via Fiorini n. 41, contraddistinta dal numero PDR 08450000022157”.
Dalle considerazioni svolte, emerge l'illegittimità dell'attivazione del servizio di default a carico dell'attore, con conseguente necessità di annullamento delle fatture emesse dalla convenuta nei confronti di Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri stabiliti nel DM
55/14, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-accoglie la domanda;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in € CP_1 Parte_1
264,00= per spese non imponibili, € 5.077,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 26/05/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10359/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLITA LUCA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA VITTORIA NR. 73 60035 JESI presso il difensore avv.
POLITA LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCOTULLIO PIETRO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA LODERINGO DEGLI ANDALO' 5/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MARCOTULLIO PIETRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 11/09/2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione notificato in data 9/09/2022 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(d'ora in poi solo ed esponeva di avere ricevuto, a far data dal 15/09/2017, delle fatture relative al CP_1 servizio di default, per somministrazione di gas, unilateralmente attivato da in relazione CP_1 all'utenza posta nel Comune di Ancona, Via Fiorini n. 41; deduceva l'illegittimità dell'attivazione del servizio avendo l'attore rilasciato l'immobile dal 2012; contestava l'esistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio di default e negava l'esistenza di una morosità pregressa;
dichiarava infine che, secondo le circolari dell'Autorità ARERA, anche in caso di attivazione del servizio di default dipendente dalla morosità dell'utente finale (circostanza negata nel caso di specie) e di impossibilità di procedere al distacco dell'utenza, il servizio di default non dovesse avere una durata superiore ai 6 mesi.
L'attore concludeva chiedendo dichiararsi non dovute le somme richieste da pari a € 9.405,83=. CP_1
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio opponendosi alle avverse CP_1 deduzioni ed evidenziava, in particolare, che le fatture emesse dalla convenuta attenevano alla fornitura di gas naturale effettuata in regime di default a servizio del contatore installato nell'immobile posto in
Ancona, via Aldo Fiorini n. 41, identificato con la sigla PDR 085450000022157 ed intestato a Pt_1
esponeva che la procedura di attivazione del servizio di default è disciplinata dalle norme di cui
[...] al Testo integrato morosità Gas (TIMG) emanato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI – ora ARERA) con deliberazione ARG/gas/99/11 e successive modificazioni e del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane (TIVG) allegato alla deliberazione AEEGSI ARG/gas 64/09 e successive modificazioni;
ai sensi degli artt. 17.1 del TIMG e 32.2 del TIVG la fornitura di default si attiva, senza soluzione di continuità, nel caso di risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PDR;
il servizio di default ha la funzione di regolamentare i prelievi di gas effettuati sine titulo in assenza di contratto;
a seguito di procedura concorsuale pubblica, è CP_1 risultata aggiudicataria della fornitura di default per la regione Marche per gli anni termici 2016-2018,
2018-2019 e 2019-2021 oltre che per il biennio 2021-2023; l'utenza associata a è passata Parte_1 alla fornitura di default a partire dal 1/06/2017; nell'occasione, la società di distribuzione per il Comune di Ancona aveva comunicato tramite il Sistema Informativo Integrato (SII) che il PDR CP_2
08450000022157 era attivo ed associato al codice fiscale dell'attore; l'attivazione della fornitura non era quindi avvenuta arbitrariamente ad opera di come sostenuto dall'attore, ma all'esito della citata CP_1 procedura nel rispetto della normativa di settore;
inviava al cliente la c.d. “welcome letter” con la CP_1 quale comunicava che il servizio di default era attivo con decorrenza dal 1/06/2017 e lo informava che:
1) le condizioni economiche applicate erano predeterminate sulla base della normativa introdotta dalla delibera 465/2016/R/gas; 2) il servizio di default era stato attivato per cessazione amministrativa dell'utenza a seguito dell'impossibilità di interruzione del punto di riconsegna;
3) il servizio di default perdurava fino alla conclusione di un contratto di fornitura a libero mercato o comunque fino alla disattivazione del PDR.
pagina 2 di 5 Deduceva la convenuta altresì che le fatture erano pertanto legittime perché l'attivazione del servizio di default era avvenuta nel rispetto della vigente normativa e, comunque, solo forniva al momento gas CP_1 all'immobile di Ancona, via Aldo Fiorini n. 4; in risposta ad un primo reclamo del 5/09/2018 da CP_1 parte del legale incaricato dall' , con comunicazione a mezzo PEC del 11/09/2018, illustrava Pt_1 dettagliatamente l'iter che aveva condotto alla all'attivazione della fornitura di default, invitando l'utente a prendere contatti con l'effettivo utilizzatore o il proprietario dell'abitazione per consentire la chiusura del contatore;
inviava al legale di controparte altre sette comunicazioni di analogo tenore, CP_1 ribadendo, invano, il contenuto della prima risposta sopra richiamata;
la convenuta, a seguito delle continue contestazioni da parte dell'attore, richiedeva al distributore locale informazioni per risalire alla società di vendita che aveva avanzato dapprima richiesta di interruzione della fornitura per morosità e poi di cessazione amministrativa dell'utenza e sul motivo per cui dal 2017 non era stato possibile eseguire l'intervento di sezionamento del contatore;
con PEC del 23/12/2020 la società di distribuzione CP_3 comunicava che era stata ET srl, subentrata in data 1/12/2016 alla società Edison srl a
[...] seguito di swiitching a risolvere per morosità il contratto che era in essere e a richiedere al distributore l'interruzione della fornitura per morosità con decorrenza dal 1/06/2017; il distributore, inoltre, confermava di non avere ricevuto revoche, da parte di ET, della procedura di interruzione di cui all'art. 10.6 del TIMG. Il PDR 08450000022157 posto in Ancona via Fiorini 41 era e risultava al momento associato al codice fiscale di al quale continuavano ad essere fatturati i Parte_1 consumi. tramite il SII, dichiarava poi che non era stato possibile effettuare la CP_2 disalimentazione del contatore per difficoltà nella individuazione della tubazione di adduzione.
Evidenziava la convenuta al riguardo la sussistenza a carico della società distributrice di un vero e proprio obbligo di disalimentare il misuratore al momento del passaggio al servizio di default, ai sensi del TIVG;
con pec del 28/12/2020 notiziava l'attore dei riscontri ricevuti dal distributore, invitandolo a CP_1 prendere contatti con per contestare l'esistenza della morosità, ma reiterava CP_4 Parte_1 le medesime contestazioni alla convenuta.
Dalle considerazioni svolte, emergeva la correttezza dell'operato di che subentrava nella titolarità CP_1 del PDR con l'attivazione del servizio di default, dopo avere acquisito i dati ricevuti dall'Acquirente
Unico tramite il SII;
attivata la fornitura, la convenuta adempiva gli obblighi informativi e di fatturazione previsti dalla normativa di settore. In particolare, l'art. 35.5 lettera B del TIVG dispone che il fornitore di default “garantisce la fornitura sino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1 ovvero fino alla disalimentazione del punto di riconsegna”; nel caso di specie, posto che l'attore contestava la legittimità delle fatture, avrebbe potuto cessare la fatturazione soltanto nel caso di distacco del CP_1 contatore oppure di revoca dell'attivazione della fornitura di default da parte del distributore CP_3
[...]
L'attore non forniva la prova di avere cessato il rapporto contrattuale con ET mediante apposita disdetta;
l'utenza in questione non risultava volturata né disattivata dalla proprietà e da eventuali subentranti, pertanto l'attore rimaneva responsabile dei prelievi ancora effettuati.
pagina 3 di 5 chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa del distributore locale e della società CP_1 Controparte_3 di vendita Elettrogas srl.
Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande;
in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 8.881,25= e la condanna delle terze chiamate al pagamento del medesimo importo, a titolo di risarcimento del danno.
Respinta l'istanza di chiamata in causa di formulata da parte convenuta e Controparte_5 concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 19/01/2024 la convenuta dava atto che in data
6/09/2023 il distributore aveva eseguito l'intervento di disalimentazione del contatore e che, di conseguenza, era cessato il servizio di default;
la società convenuta aveva quindi rideterminato il proprio credito sulla base della lettura definitiva comunicata dal distributore;
insisteva altresì nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. La causa, ammesso l'ordine di esibizione, veniva rinviata per verifica all'udienza del 16/05/2024.
All'udienza del 16/05/2024 la difesa di parte attrice rilevava che dalle produzioni agli atti non emergeva alcuna morosità in capo a , e risultava altresì che in data 1/12/2016 vi era stata una voltura Parte_1 richiesta da la quale aveva maturato una morosità che aveva poi comportato la fornitura di Parte_2 default;
la difesa di parte convenuta, alla luce della documentazione in atti, dava atto che aveva CP_1 intimato a di rettificare retroattivamente i dati associati all'utenza affinchè la convenuta CP_4 potesse poi provvedere ad azzerare le bollette intestate all'attore e chiedeva pertanto un rinvio al fine di eventualmente annullare le bollette contestate determinando la cessazione della materia del contendere, al quale si opponeva la difesa dell'attore; veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11/09/2024 ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata.
rappresenta di avere ricevuto in data 15/09/2017 una fattura da parte di riferita ad Parte_1 CP_1 un servizio di default, per fornitura di gas, relativamente ad un'utenza posta in Ancona, via Fiorini n. 41.
L'attore assume che tale attivazione sarebbe illegittima, posto che lo stesso non abitava più l'immobile sin dall'anno 2012, ben cinque anni prima che attivasse la fornitura di default. CP_1
Contestava altresì ab origine l'esistenza dei presupposti per l'attivazione del servizio di default e, in particolare, negava l'esistenza di una morosità pregressa.
Con riguardo al primo assunto, dal certificato anagrafico del Comune di Ancona prodotto da Pt_1
in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., risulta che l'attore in data 3/01/2013
[...] ha trasferito la propria residenza in via Umberto Saracini n. 40.
Deve rilevarsi altresì che, dall'esame delle stesse produzioni documentali di parte convenuta, risulta che ha inviato le fatture ed i solleciti di pagamento all'attore, sin dal 2017, presso la sua residenza, ossia CP_1 in Corso Carlo Alberto di Savoia n. 30 (docc. 10 e 12 parte convenuta).
Con riferimento alla morosità, dalla documentazione acquisita in seguito all'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. disposto all'udienza del 19/01/2024, emerge che non sia mai risultato Parte_1 moroso.
pagina 4 di 5 Il fornitore ET spa con comunicazione 25/03/2024, ha infatti rappresentato quanto segue, fornendo la relativa documentazione a supporto:
1) relativamente al PDR 08450000022157, di essere in possesso della proposta contrattuale n. 27734 del 6/10/2016 sottoscritta da nata in [...] il [...]; Parte_2
2) al momento del passaggio del PDR interessato ad altro fornitore, avvenuto il 31/05/2017, la Pt_2 aveva maturato un debito nei confronti di pari a € 657,53=. CP_4
ET, infine, ha precisato “di non essere in possesso di alcuna lettera di risoluzione contrattuale con attestazione di avvenuta consegna del contratto stipulato con il per l'utenza sita in Parte_1
Ancona, via Fiorini n. 41, contraddistinta dal numero PDR 08450000022157”.
Dalle considerazioni svolte, emerge l'illegittimità dell'attivazione del servizio di default a carico dell'attore, con conseguente necessità di annullamento delle fatture emesse dalla convenuta nei confronti di Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i criteri stabiliti nel DM
55/14, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
-accoglie la domanda;
-condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate in € CP_1 Parte_1
264,00= per spese non imponibili, € 5.077,00= per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Bologna, 26/05/2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5