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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1189/21 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1189/21 R.G.; dato atto che l'udienza del 15 maggio 2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate;
provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1189/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siderno, Parte_1 C.F._1
Piazza G. Marconi n. 6, int. 1/d, presso lo studio dell'Avv. Antonino Lacopo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE
pagina 1 di 13 CONTRO
Segreteria di Reggio Calabria, in persona Controparte_1 CP_2
del Responsabile della federazione , (C.F.: , elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in Reggio Calabria, Viale della Libertà n. 30/C, presso lo studio dell'Avv. Vanessa
Chinè, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica CP_4
in Roma, Via Cavour n. 58 (C.F.: ); P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti delle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio il e il , chiedendo la CP_4 Controparte_5
loro condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa delle condotte, dagli stessi tenute, lesive della propria immagine e reputazione, quantificati in complessivi € 20.000,00. In particolare, a fondamento della domanda, deduceva:
- di aver ricoperto l'incarico di delegato del sindacato presso il Commissariato di Pubblica CP_4
Sicurezza di Siderno, ove svolgeva servizio quale A.C.C. della Polizia di Stato;
- che, in seguito alle dimissioni dalla carica rassegnate in data 2.10.2019, per difformità di vedute sulle linee programmatiche sindacali, la Segreteria Provinciale di Reggio Calabria del Coisp aveva diffuso due note scritte, una datata 3.10.2019 e l'altra 4.11.2019, dal contenuto denigratorio;
- che, in tali scritti, la sigla sindacale provinciale aveva usato contro di lui espressioni diffamatorie, idonee a causare un rilevante pregiudizio alla propria immagine e alla propria reputazione, in considerazione della veste sindacale assunta e della posizione sociale rivestita.
pagina 2 di 13 Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di risposta tardivamente depositata in data 1° febbraio
2022, , Controparte_6 Controparte_5
contestando l'avversa prospettazione in fatto, evidenziando il carattere non diffamatorio delle dichiarazioni rese ed insistendo, quindi, nel rigetto della domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Instaurato il contraddittorio innanzi al giudice precedentemente titolare del fascicolo, erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare al giudice onorario e dopo alcuni rinvii, era riaperta la fase istruttoria del procedimento, considerato non maturo per la decisione, mediante ammissione delle prove testimoniali rispettivamente richieste dalle parti (nei termini e limiti di cui all'ordinanza del 3 novembre 2023). Subentrata nella titolarità del fascicolo la scrivente giudicante, modificata l'ordinanza ammissiva delle prove orali, la causa, istruita mediante la produzione documentale versata in atti e l'escussione dei testi ammessi, era, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non costituitosi in giudizio.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito indicati e per le ragioni di seguito esposte.
ha agito in giudizio, avanzando una domanda di risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali subiti, sub specie di danno alla reputazione e all'immagine. In particolare, le condotte, oggetto di contestazione sono: 1) l'affissione in bacheca presso il Commissariato di Siderno e la diffusione nell'ambiente di lavoro della nota del 3.10.2019, a firma del Coisp – Segreteria
Provinciale di Reggio Calabria;
2) la trasmissione al Questore e la diffusione tra i colleghi della nota del 4.11.2019, a firma del Coisp – Segreteria Provinciale di Reggio Calabria.
L'attore ha, più precisamente, lamentato l'utilizzo, nella nota del 3.10.2019, di espressioni derisorie ed offensive nei confronti della sua persona (quali “Al pluridecorato ex Siulp, ex CP_4 ecc. ecc.”, “transumanza”) nonché la diffusione di informazioni personali, espresse con frasi pagina 3 di 13 gratuitamente denigratorie (“forse pensavi che l'intervento dell'amministrazione ti era dovuto perché sei biondo e indossi l'orecchino, beh, ti sei sbagliato per l'ennesima volta”), relative all'ottenimento, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento di revoca del trasferimento dalla sede di servizio, ricollegato nello scritto all'esistenza di una “fittizia” situazione personale e familiare (allusivamente descritta come “vera o presunta). Ha lamentato, altresì, con riferimento alla nota del 4.11.2019, che, con essa, la sigla sindacale provinciale aveva censurato l'attività di gestione del personale da parte dell'Ufficio (in particolare, quello impiegato presso i seggi CP_7
del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in occasione delle consultazioni elettorali), tramite l'utilizzo di espressioni quali “”infatti, forse per coincidenze o forse no, parrebbe che l'ufficio servizi, in occasione del servizio di vigilanza dei seggi di Gioiosa Ionica, abbia impiegato, su personale “sollecitazione” degli stessi, due dipendenti del medesimi ufficio, riflettendo un'immagine di gestione poco equa nei confronti del restante personale […] ciò sta minando pericolosamente la serenità di tutto l'ambiente di lavoro portato il personale a ipotizzare, sbagliando, che essere amico di qualche imbonitore, possa essere condizione indispensabile per mandare ad effetto un proposito ossia il potere espletare i servizi di O.P. più remunerativi”, da intendersi a lui rivolte. Ha, dunque, dedotto che, dalla diffusione di tali note, sarebbe derivato un danno alla sua reputazione e alla sua immagine, dato il suo impegno nell'attività sindacale e nelle attività finalizzate alla promozione della legalità sul territorio.
Orbene, in base alla concreta allegazione in fatto, l'azione promossa da parte attrice involge l'esame della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Ne consegue, sul piano del riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che il danneggiato ha l'onere di provare il fatto determinante il danno ingiusto (in quanto incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale dello stesso come diritto soggettivo),
l'entità di quest'ultimo e, sotto il profilo causale, che l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta colposa o dolosa di chi conviene in giudizio.
Ad esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene che tale onere probatorio possa dirsi soddisfatto dall'attore solo rispetto alla condotta consistita nella diffusione della nota scritta del 3.10.2019 dal
Coisp – Segreteria Provinciale di Reggio Calabria, per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di diritto, giova ricordare che la Suprema Corte ha, a più riprese ribadito, che “l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione
pagina 4 di 13 del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato” e, quindi, anche laddove la condotta tenuta possa essere qualificata come meramente colposa (Cass.,
20 ottobre 2009, n. 22190; più di recente, Cass., 2 dicembre 2014, n. 25423 secondo cui “L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.”). Affinché sorga l'obbligo risarcitorio, è sempre necessario dar prova dell'esistenza di un danno-conseguenza, che deve tradursi in un patimento effettivo e fenomenologicamente apprezzabile. La Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che il danno conseguente alla lesione dell'altrui onere e reputazione, ricompreso nell'ampia nozione di danno all'immagine, pur non configurando un danno in re ipsa, può essere dimostrato anche con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr., ex multis, Cass., 14 giugno 2021, n. 16740).
Orbene, nella specie, può dirsi che la nota del 3.10.2019 sia stata effettivamente diffusa dalla sigla sindacale provinciale e che la sua diffusione abbia, in considerazione del suo contenuto, determinato un'ingiustificata lesione della reputazione e dell'immagine del Pt_1
Quanto al primo profilo, giova osservare che è pacifico che la nota in questione sia stata ritrovata all'interno della bacheca, collocata nei locali del Commissariato di Siderno, nella parte dedicata ai comunicati del e che essa sia stata redatta a nome della Segreteria Provinciale del sindacato, CP_4 non avendone quest'ultima disconosciuto, costituendosi in giudizio, né la paternità né il contenuto.
I testi di parte attrice, e , della cui attendibilità non vi è motivo di Tes_1 Testimone_2
dubitare, hanno, in effetti, confermato che, nel mese di ottobre 2019, la nota si trovava nella bacheca del Commissariato di Siderno, nella parte dedicata alle comunicazioni del sindacato
. Dall'istruttoria svolta è altresì emerso che il documento era stato diffuso tra i colleghi. Sul CP_4
punto, il Tribunale ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_2
pagina 5 di 13 quale ha puntualmente affermato di aver visto la nota nel tavolo del primo piano dell'ufficio, dove la gente si recava a firmare, e in altri locali del Commissariato (“Ho visto la nota al primo piano su un tavolino dove la gente va a firmare[...] Mi ricordo che i fogli erano in centrale operativa, nei tavolini, anche nei giorni successivi.”).
Il narrato di tali ultime circostanze appare credibile in quanto non smentito dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta che nulla di specifico hanno riferito, in senso contrario, sulla presenza della nota nei suddetti ambienti.
Provata la paternità della nota in capo alla sigla sindacale provinciale, la diffusione dello scritto all'interno dei locali del Commissariato di Siderno e la sua presenza all'interno della bacheca del
, la riferibilità della condotta di diffusione dello scritto alla Segreteria Provinciale del , CP_4 CP_4
pur contestata dalla parte convenuta costituita, non pare possa essere revocata in dubbio, in applicazione della regola di cui all'art. 2729 c.c..
In primo luogo, non può essere ignorato il fatto che il Controparte_8
, pur avendo affermato, sin dalla sua costituzione in giudizio, di aver trasmesso
[...]
privatamente la nota al oltre a non specificare il canale di comunicazione utilizzato, non Pt_1
ha prodotto alcuna documentazione a riprova dell'assunto. Al riguardo, si precisa che, seppure abbia, in effetti, affermato, in sede di audizione testimoniale, che “la lettera del Controparte_9
3 ottobre 2019 non è stata pubblicizzata in alcun modo dalla sigla”, essendo stata “inviata al diretto interessato”, una tale dichiarazione, di portata estremamente generica e proveniente da un soggetto che, all'epoca dei fatti, era delegato di base del (e che, allo stato, è segretario CP_4
provinciale), di per sé sola, si reputa insufficiente a dimostrare la veridicità della circostanza, essendo evidente l'interesse dello stesso teste, per il ruolo rivestito, a difendere l'operato del sindacato provinciale. Tale affermazione, oltretutto, sembra essere smentita da quanto riferito dall'altro teste di parte convenuta, quest'ultimo ha, di fatti, richiamato alla CP_10
pubblicazione di un comunicato da parte del sindacato, in cui quest'ultimo aveva chiarito, senza fare espresso menzione al “il proprio punto di vista” su quanto rappresentato nella lettera Pt_1
di dimissioni. In ogni caso, pur volendo seguire la prospettazione dei fatti offerta dalla parte convenuta costituita, e quindi ritenere che la nota sia stata trasmessa solo all'attore, non si spiegherebbe chi avrebbe potuto diffondere il documento nei locali del Commissariato. Appare, infatti, inverosimile, sul piano logico, ancora prima che giuridico, ritenere che lo stesso pagina 6 di 13 destinatario del documento – unico altro soggetto che avrebbe dovuto averne, in base a quanto prospettato dal Coisp – Mosap, Segreteria Provinciale di Reggio Calabria, la disponibilità – abbia deciso di renderlo pubblico, così, di fatto, contribuendo a diffondere informazioni reputate denigratorie sul proprio conto. È, invece, maggiormente ragionevole sostenere che, proprio in quanto la nota costituisce pacificamente una risposta alle dimissioni rese pubbliche dal la Pt_1
sigla sindacale provinciale abbia diffuso il comunicato stesso, essendone l'unica ad averne interesse. Del resto, acclarata la presenza della nota all'interno della bacheca nella parte dedicata alle comunicazioni del , la riferita indisponibilità delle chiavi in capo alla Segreteria CP_4
Provinciale del sindacato non appare circostanza idonea ad escludere l'imputabilità della condotta contestata dall'attore ed, anzi, avvalora la tesi secondo cui gli appartenenti alla sigla abbiano ivi inserito il documento;
e, infatti, dalla documentazione fotografica prodotta in atti, non disconosciuta dalla parte convenuta costituita, e dalla posizione dei fogli ritratta e descritta dai testi, può ragionevolmente desumersi che la nota è stata inserita dall'esterno, sfruttando la fessura esistente tra i due vetri della bacheca, proprio da chi non era in possesso delle chiavi (come,
d'altronde, sostenuto dalla stessa parte convenuta costituita). E ancora, non può sottacersi che non
è emerso che gli esponenti della sigla sindacale si siano in alcun modo attivati né per rimuovere i fogli dalla bacheca, di cui, comunque, avevano la custodia, né per impedirne l'ulteriore diffusione, avendo anzi rivendicato, anche nel presente giudizio, la paternità dello scritto.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, possono ritenersi positivamente accertate la riconducibilità alla Segreteria Provinciale di Reggio Calabria del della nota e l'imputabilità CP_4
alla sigla sindacale provinciale dell'attività di diffusione della stessa nei locali del Commissariato di Siderno.
Passando all'esame dello scritto, il Tribunale ritiene che il complessivo tenore dello stesso sia tale da integrare un'offesa alla reputazione del Pt_1
Sul punto giova preliminarmente considerare che, sebbene il comunicato non contenga un espresso riferimento al nominativo dell'attore, la sua identità è facilmente individuabile dal complessivo tenore della nota stessa, in cui è evidente il richiamo, oltre agli aspetti fisici del destinatario
(“biondo e con l'orecchino”), all'attività di sindacalista dallo stesso svolta (dapprima presso altre sigle sindacali, e poi presso il ), alle sue dimissioni dall'incarico assunto e alle vicende legate CP_4
alla sua domanda di trasferimento. La rappresentazione di tali circostanze ha reso possibile pagina 7 di 13 l'identificazione del sia pure da parte di un numero limitato di persone appartenenti alla Pt_1
sua cerchia di lavoro, come, del resto, confermato dai testi di parte attrice.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene non condivisibile la prospettazione della parte convenuta costituita, secondo cui la nota avrebbe un contenuto, talvolta forte e sarcastico, ma “riconducibile sempre nell'alveo di un corretto contraddittorio tra le parti”.
Al riguardo, è opportuno considerare, in punto di diritto, che, allorquando il diritto all'onore e alla reputazione confligga con la libertà di manifestazione del pensiero altrui, la prevalenza va assegnata all'uno od all'altra a seconda che sussistano o meno: l'interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell'opinione; la verità putativa dei fatti narrati;
la continenza delle espressioni adottate. Rispettate queste tre condizioni, il diritto all'onore è sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero.
Nonostante tali requisiti debbano essere interpretati in modo più elastico, allorquando venga in rilievo l'esercizio di un diritto di critica, in ogni caso la manifestazione dell'opinione non può trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione e dell'integrità morale del soggetto destinatario (cfr. Cass., 31 gennaio 2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza;
v. sul punto Cass. 20 giugno 2013, n. 15443).
Più in particolare, affinché operi la suddetta esimente, è comunque necessario che i fatti posti a fondamento della critica corrispondano a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui provengono o per altre circostanze soggettive, non potendo essere ammessa la diffusione di fatti inventati od alterati nel loro nucleo essenziale, o interpretati arbitrariamente in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti (Cass., 6 luglio 2023, n. 19204). Deve, in ogni caso, trattarsi di fatti rispetto ai quali sussiste l'interesse dell'opinione pubblica (anche riferita a sole categorie di soggetti) alla conoscenza della loro interpretazione ed essi devono pur sempre essere rappresentati nel rispetto del limite della continenza espressiva, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché l'espressione di un'opinione critica deve essere accompagnata da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore e la reputazione, non potendo mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (Cass., 27 gennaio 2015,. n. 1434). Come precisato dalla Suprema Corte, il pagina 8 di 13 limite della continenza non può dirsi rispettato “quando l'autore "ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 - 01, cit.)” (Cass., 29 ottobre
2019, n. 27592) ovvero, ancora, quando si attribuiscano al destinatario condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato. Ed infatti, uno scritto allusivo od insinuante, anche quando fondato su fatti veri, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito.
Orbene, l'intero contenuto della nota in questione è evidentemente connotato da una carica immotivatamente offensiva dell'immagine dell'attore che trascende i limiti della critica rivolta alla scelta del di dimettersi dalla carica sindacale. Pt_1
E, infatti, se espressioni quali “transumanza”, isolatamente considerate, possono essere intese come espressioni pungenti ma pur sempre riferibili alla manifestazione di un'opinione sulle dimissioni rassegnate, l'esame complessivo del documento e, più nello specifico, l'espresso riferimento alle vicende personali dell'attore (tra l'altro, individuato, con l'espressione di scherno
“Pluridecorato”), accompagnato da richiami allusivi e insinuanti, appare travalicare i limiti sopra tracciati. Anzitutto, non si comprende quale interesse pubblico possa essere sotteso alla diffusione di un'opinione su una vicenda privata dell'attore, come quella relativa alla revoca del suo trasferimento dalla sede di servizio;
ma, soprattutto, non può che rilevarsi che la diffusione di tale notizia sia stata accompagnata dall'utilizzo di espressioni velatamente idonee ad insinuare la commissione da parte del di condotte moralmente censurabili. La sigla sindacale Pt_1
provinciale, infatti, non si è limitata a rivendicare il proprio ruolo attivo a difesa dei diritti dei lavoratori o a criticare le dimissioni ma, con costanti richiami alla persona dell'attore, ha insinuato il dubbio che quest'ultimo abbia ottenuto indebite “concessioni” dall'amministrazione, pur in assenza dei presupposti legittimanti. Appare, in particolare, ingiustificato il richiamo dubitativo a
“vere o presunte” situazioni familiari del poste a fondamento della domanda di revoca del Pt_1
trasferimento dalla sede di servizio, in quanto esso allude, in modo suggestivo, al fatto che l'attore possa aver rappresentato, in quella occasione, una falsa situazione familiare per ottenere quanto chiesto;
ciò tanto più emerge se si considera che la descrizione delle azioni del è stata Pt_1
pagina 9 di 13 accompagnata, oltre che dall'uso di espressioni critiche sulla sua stessa persona, dal riferimento alla concessione di un'”inusuale revoca” che, in assenza dell'intervento del sindacato, non avrebbe potuto altrimenti essere ottenuta (“forse pensavi che l'intervento dell'amministrazione ti era dovuto perché sei biondo e indossi l'orecchino, beh, ti sei sbagliato per l'ennesima volta”… “in quella circostanza non ti sei adontato che l'Amministrazione usasse due pesi e due misure, sicuramente eri distratto, non hai recriminato autorevolezza nei confronti dell'amministrazione che stava discriminando, con la sua inusuale revoca, tutti gli altri colleghi nella tua stessa situazione”
… “ci sembra che il tuo esempio in questa circostanza non è stato molto professionale, per usare un eufemismo”). Tali affermazioni, invero, non appaiono in alcun modo strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso rispetto alla condotta tenuta dall'attore ma appaiono idonee ad insinuare il dubbio circa la liceità delle sue stesse azioni.
Né, del resto, può dirsi che tali critiche siano stata la risposta ad affermazioni precedenti del medesimo tenore o incidenti sui medesimi beni della vita rese dal essendo un tale Pt_1 giudizio impedito dall'omesso deposito in atti della lettera di dimissioni, il cui esatto contenuto non è ricavabile in modo preciso neppure dalle generiche deposizioni testimoniali assunte. Nulla aggiunge al predetto quadro istruttorio la nota redatta dall'attore in data 27 ottobre 2019 – prodotta dalla parte convenuta costituita in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – poiché, dal tenore del documento, evidentemente emerge che si tratta di una risposta al “proclama diffuso” in un momento antecedente dalla sigla sindacale provinciale.
In ogni caso, si osserva come, pur laddove il avesse rivolto pubblici attacchi a Pt_1 quest'ultima in precedenza, la natura di illecito civile non sarebbe venuta meno atteso che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la provocazione non esclude la natura illecita del comportamento diffamante, né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso (cfr. Cass., 4 febbraio 2016, n. 2197).
Alla luce delle predette osservazioni, deve, pertanto, affermarsi la portata denigratoria dello scritto in questione.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento al contenuto della nota del 4 novembre 2019.
Con essa, infatti, la sigla sindacale provinciale, facendosi portavoce delle lamentele del personale in servizio, e, quindi, nel pieno rispetto del ruolo di rappresentanza dei lavoratori,
pagina 10 di 13 costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 39 Cost., si è limitata a segnalare all'autorità amministrativa possibili profili di non corretta gestione del personale da parte dell'Ufficio Servizi del Commissariato di Siderno.
Dal tenore della comunicazione, non emerge alcuna espressione idonea a ledere l'immagine e la reputazione dell'attore, essendosi, piuttosto, l'esposto tradotto in una denuncia, tra l'altro espressa in forma dubitativa, di talune ipotetiche irregolarità nello svolgimento dell'attività propria del predetto ufficio. Né può dirsi che, in tale nota, siano contenute insinuazioni in merito a condotte immorali o illecite tenute dal o offese rivolte a quest'ultimo: per un verso, infatti, il mero Pt_1 fatto dell'esistenza di richieste provenienti dai lavoratori di essere assegnati ad un determinato servizio appare essere di per sé privo di valenza denigratoria alcuna;
per altro verso, non vi è alcun elemento nello scritto da cui poter desumere che la sigla sindacale provinciale abbia voluto fare riferimento proprio all'attore nell'uso dell'espressione “essere amico di qualche imbonitore”.
Sul punto, inoltre, è bene ricordare che la Suprema Corte ha, a più riprese, affermato che “con la presentazione di un esposto con il quale si richieda l'intervento della autorità amministrativa su fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione.
Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art 21 Cost.)
e quello alla dignità personale (artt. 2 e 3 Cost.) occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi” (cfr. Cass. Civ., 5.4.2016, n.
6540)
Deve, pertanto, escludersi, in nuce, qualsivoglia portata ingiuriosa della nota in questione.
Accertata nei termini anzidetti l'illiceità della condotta ascrivibile alla sigla provinciale del sindacato, per quanto concerne il danno, non vi è dubbio, sulla scorta di un ragionamento presuntivo, che, dato l'incontestato ruolo sindacale ricoperto all'epoca dei fatti dal la Pt_1
diffusione pubblica della nota del 3.10.2019, abbia determinato un discredito alla sua reputazione e alla sua immagine, per come allegato dall'attore, che va ristorato. E, infatti, nella fattispecie, la diffusione della nota all'interno dell'ambiente lavorativo e l'allusione alla commissione di condotte potenzialmente illecite, o quanto meno immorali, da parte del sono Pt_1
indubbiamente idonee ad incidere negativamente sull'opinione comune dell'interessato, circostanza che è tanto più evidente se si considera che per un funzionario di P.S., portavoce dei pagina 11 di 13 diritti dei lavoratori, in quanto esponente della sigla sindacale, l'integrità morale deve essere la principale caratteristica professionale.
L'attore ha quantificato i danni subiti alla propria reputazione in € 20.000,00.
Tale quantificazione non può, tuttavia, essere condivisa.
Tenuto conto, come parametro di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno, dei criteri elaborati dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano, occorre considerare nella determinazione del quantum risarcitorio: 1) i particolari rapporti intercorrenti tra il e la Pt_1
sigla sindacale provinciale;
2) la limitata portata lesiva delle offese, tenuto conto dell'uso di espressioni dubitative;
3) il mezzo usato e la ridotta risonanza mediatica della notizia, non risultando con certezza che la nota sia stata oggetto di diffusione al di fuori dell'ufficio o, comunque, della cerchia di coloro i quali lavoravano presso il Commissariato di Siderno;
4) il contesto in cui è stato consumato l'illecito, che si inscrive certamente nell'alveo di un'accesa dialettica tra le parti sorta in ragione della scelta del di dimettersi dall'incarico sindacale;
Pt_1
5) l'assenza di prova circa l'esistenza di ripercussioni specifiche e concrete subite dal in Pt_1
conseguenza della diffusione della nota.
Alla luce di tali considerazioni, il danno subito dall'attore deve essere considerato di tenute gravità
e deve quantificarsi, in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., nell'importo di € 2.500,00, liquidato all'attualità, e, quindi, già rivalutato e comprensivo di interessi legali (cfr. Cass., 21 dicembre 2015, n. 25615).
La condanna deve essere pronunciata nei confronti di Controparte_6
, atteso che, nonostante l'attore abbia rivolto le sue Controparte_5
domande anche nei confronti di Direzione citandolo autonomamente in giudizio, CP_4 CP_11
già in punto di allegazione attorea (oltre che di prova, per come già descritta), emerge che il fatto illecito posto a fondamento dell'accoglimento della pretesa risarcitoria è stato commesso dal primo, senza coinvolgere la sigla nazionale.
Le spese di lite, da distrarre in favore dell'Avv. Antonino Lacopo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le cause di valore fino a
€ 5.200,00, tenuto conto del decisum, considerati il pregio dell'attività difensiva prestata, la natura pagina 12 di 13 delle questioni di diritto trattate e la modalità semplificata della decisione. Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite nei confronti di , stante la sua contumacia. CP_4
L'accoglimento nei termini suddetti della domanda attorea impedisce al Tribunale di disporre, anche d'ufficio, il pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., per come invocato nel corpo della comparsa di costituzione di CP_6
(Sindacato ), Segreteria Provinciale di Reggio Calabria. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide: dichiara la contumacia di , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_4
condanna , in Controparte_6 Controparte_5
persona del Responsabile della federazione , (C.F. , al pagamento Controparte_3 P.IVA_1 della somma di € 2.500,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale; condanna , in Controparte_6 Controparte_5
persona del Responsabile della federazione , (C.F. , al pagamento Controparte_3 P.IVA_1 delle spese di lite in favore di , liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Antonino Lacopo, dichiaratosi antistatario;
rigetta la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c., formulata da CP_4 Controparte_6
, in persona del Responsabile della federazione, Controparte_5 [...]
(C.F. ; CP_3 P.IVA_1
nulla sulle spese di lite nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_4
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 16 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa iscritta al n. 1189/21 R.G.; dato atto che l'udienza del 15 maggio 2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rispettivamente rassegnate;
provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 1189/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siderno, Parte_1 C.F._1
Piazza G. Marconi n. 6, int. 1/d, presso lo studio dell'Avv. Antonino Lacopo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE
pagina 1 di 13 CONTRO
Segreteria di Reggio Calabria, in persona Controparte_1 CP_2
del Responsabile della federazione , (C.F.: , elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in Reggio Calabria, Viale della Libertà n. 30/C, presso lo studio dell'Avv. Vanessa
Chinè, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica CP_4
in Roma, Via Cavour n. 58 (C.F.: ); P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti delle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio il e il , chiedendo la CP_4 Controparte_5
loro condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa delle condotte, dagli stessi tenute, lesive della propria immagine e reputazione, quantificati in complessivi € 20.000,00. In particolare, a fondamento della domanda, deduceva:
- di aver ricoperto l'incarico di delegato del sindacato presso il Commissariato di Pubblica CP_4
Sicurezza di Siderno, ove svolgeva servizio quale A.C.C. della Polizia di Stato;
- che, in seguito alle dimissioni dalla carica rassegnate in data 2.10.2019, per difformità di vedute sulle linee programmatiche sindacali, la Segreteria Provinciale di Reggio Calabria del Coisp aveva diffuso due note scritte, una datata 3.10.2019 e l'altra 4.11.2019, dal contenuto denigratorio;
- che, in tali scritti, la sigla sindacale provinciale aveva usato contro di lui espressioni diffamatorie, idonee a causare un rilevante pregiudizio alla propria immagine e alla propria reputazione, in considerazione della veste sindacale assunta e della posizione sociale rivestita.
pagina 2 di 13 Si costituiva in giudizio, mediante comparsa di risposta tardivamente depositata in data 1° febbraio
2022, , Controparte_6 Controparte_5
contestando l'avversa prospettazione in fatto, evidenziando il carattere non diffamatorio delle dichiarazioni rese ed insistendo, quindi, nel rigetto della domanda, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Instaurato il contraddittorio innanzi al giudice precedentemente titolare del fascicolo, erano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare al giudice onorario e dopo alcuni rinvii, era riaperta la fase istruttoria del procedimento, considerato non maturo per la decisione, mediante ammissione delle prove testimoniali rispettivamente richieste dalle parti (nei termini e limiti di cui all'ordinanza del 3 novembre 2023). Subentrata nella titolarità del fascicolo la scrivente giudicante, modificata l'ordinanza ammissiva delle prove orali, la causa, istruita mediante la produzione documentale versata in atti e l'escussione dei testi ammessi, era, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , in persona del legale CP_4
rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non costituitosi in giudizio.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito indicati e per le ragioni di seguito esposte.
ha agito in giudizio, avanzando una domanda di risarcimento dei danni non Parte_1
patrimoniali subiti, sub specie di danno alla reputazione e all'immagine. In particolare, le condotte, oggetto di contestazione sono: 1) l'affissione in bacheca presso il Commissariato di Siderno e la diffusione nell'ambiente di lavoro della nota del 3.10.2019, a firma del Coisp – Segreteria
Provinciale di Reggio Calabria;
2) la trasmissione al Questore e la diffusione tra i colleghi della nota del 4.11.2019, a firma del Coisp – Segreteria Provinciale di Reggio Calabria.
L'attore ha, più precisamente, lamentato l'utilizzo, nella nota del 3.10.2019, di espressioni derisorie ed offensive nei confronti della sua persona (quali “Al pluridecorato ex Siulp, ex CP_4 ecc. ecc.”, “transumanza”) nonché la diffusione di informazioni personali, espresse con frasi pagina 3 di 13 gratuitamente denigratorie (“forse pensavi che l'intervento dell'amministrazione ti era dovuto perché sei biondo e indossi l'orecchino, beh, ti sei sbagliato per l'ennesima volta”), relative all'ottenimento, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento di revoca del trasferimento dalla sede di servizio, ricollegato nello scritto all'esistenza di una “fittizia” situazione personale e familiare (allusivamente descritta come “vera o presunta). Ha lamentato, altresì, con riferimento alla nota del 4.11.2019, che, con essa, la sigla sindacale provinciale aveva censurato l'attività di gestione del personale da parte dell'Ufficio (in particolare, quello impiegato presso i seggi CP_7
del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in occasione delle consultazioni elettorali), tramite l'utilizzo di espressioni quali “”infatti, forse per coincidenze o forse no, parrebbe che l'ufficio servizi, in occasione del servizio di vigilanza dei seggi di Gioiosa Ionica, abbia impiegato, su personale “sollecitazione” degli stessi, due dipendenti del medesimi ufficio, riflettendo un'immagine di gestione poco equa nei confronti del restante personale […] ciò sta minando pericolosamente la serenità di tutto l'ambiente di lavoro portato il personale a ipotizzare, sbagliando, che essere amico di qualche imbonitore, possa essere condizione indispensabile per mandare ad effetto un proposito ossia il potere espletare i servizi di O.P. più remunerativi”, da intendersi a lui rivolte. Ha, dunque, dedotto che, dalla diffusione di tali note, sarebbe derivato un danno alla sua reputazione e alla sua immagine, dato il suo impegno nell'attività sindacale e nelle attività finalizzate alla promozione della legalità sul territorio.
Orbene, in base alla concreta allegazione in fatto, l'azione promossa da parte attrice involge l'esame della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Ne consegue, sul piano del riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che il danneggiato ha l'onere di provare il fatto determinante il danno ingiusto (in quanto incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale dello stesso come diritto soggettivo),
l'entità di quest'ultimo e, sotto il profilo causale, che l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta colposa o dolosa di chi conviene in giudizio.
Ad esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale ritiene che tale onere probatorio possa dirsi soddisfatto dall'attore solo rispetto alla condotta consistita nella diffusione della nota scritta del 3.10.2019 dal
Coisp – Segreteria Provinciale di Reggio Calabria, per le ragioni che di seguito si espongono.
In punto di diritto, giova ricordare che la Suprema Corte ha, a più riprese ribadito, che “l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione
pagina 4 di 13 del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato” e, quindi, anche laddove la condotta tenuta possa essere qualificata come meramente colposa (Cass.,
20 ottobre 2009, n. 22190; più di recente, Cass., 2 dicembre 2014, n. 25423 secondo cui “L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.”). Affinché sorga l'obbligo risarcitorio, è sempre necessario dar prova dell'esistenza di un danno-conseguenza, che deve tradursi in un patimento effettivo e fenomenologicamente apprezzabile. La Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che il danno conseguente alla lesione dell'altrui onere e reputazione, ricompreso nell'ampia nozione di danno all'immagine, pur non configurando un danno in re ipsa, può essere dimostrato anche con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr., ex multis, Cass., 14 giugno 2021, n. 16740).
Orbene, nella specie, può dirsi che la nota del 3.10.2019 sia stata effettivamente diffusa dalla sigla sindacale provinciale e che la sua diffusione abbia, in considerazione del suo contenuto, determinato un'ingiustificata lesione della reputazione e dell'immagine del Pt_1
Quanto al primo profilo, giova osservare che è pacifico che la nota in questione sia stata ritrovata all'interno della bacheca, collocata nei locali del Commissariato di Siderno, nella parte dedicata ai comunicati del e che essa sia stata redatta a nome della Segreteria Provinciale del sindacato, CP_4 non avendone quest'ultima disconosciuto, costituendosi in giudizio, né la paternità né il contenuto.
I testi di parte attrice, e , della cui attendibilità non vi è motivo di Tes_1 Testimone_2
dubitare, hanno, in effetti, confermato che, nel mese di ottobre 2019, la nota si trovava nella bacheca del Commissariato di Siderno, nella parte dedicata alle comunicazioni del sindacato
. Dall'istruttoria svolta è altresì emerso che il documento era stato diffuso tra i colleghi. Sul CP_4
punto, il Tribunale ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_2
pagina 5 di 13 quale ha puntualmente affermato di aver visto la nota nel tavolo del primo piano dell'ufficio, dove la gente si recava a firmare, e in altri locali del Commissariato (“Ho visto la nota al primo piano su un tavolino dove la gente va a firmare[...] Mi ricordo che i fogli erano in centrale operativa, nei tavolini, anche nei giorni successivi.”).
Il narrato di tali ultime circostanze appare credibile in quanto non smentito dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta che nulla di specifico hanno riferito, in senso contrario, sulla presenza della nota nei suddetti ambienti.
Provata la paternità della nota in capo alla sigla sindacale provinciale, la diffusione dello scritto all'interno dei locali del Commissariato di Siderno e la sua presenza all'interno della bacheca del
, la riferibilità della condotta di diffusione dello scritto alla Segreteria Provinciale del , CP_4 CP_4
pur contestata dalla parte convenuta costituita, non pare possa essere revocata in dubbio, in applicazione della regola di cui all'art. 2729 c.c..
In primo luogo, non può essere ignorato il fatto che il Controparte_8
, pur avendo affermato, sin dalla sua costituzione in giudizio, di aver trasmesso
[...]
privatamente la nota al oltre a non specificare il canale di comunicazione utilizzato, non Pt_1
ha prodotto alcuna documentazione a riprova dell'assunto. Al riguardo, si precisa che, seppure abbia, in effetti, affermato, in sede di audizione testimoniale, che “la lettera del Controparte_9
3 ottobre 2019 non è stata pubblicizzata in alcun modo dalla sigla”, essendo stata “inviata al diretto interessato”, una tale dichiarazione, di portata estremamente generica e proveniente da un soggetto che, all'epoca dei fatti, era delegato di base del (e che, allo stato, è segretario CP_4
provinciale), di per sé sola, si reputa insufficiente a dimostrare la veridicità della circostanza, essendo evidente l'interesse dello stesso teste, per il ruolo rivestito, a difendere l'operato del sindacato provinciale. Tale affermazione, oltretutto, sembra essere smentita da quanto riferito dall'altro teste di parte convenuta, quest'ultimo ha, di fatti, richiamato alla CP_10
pubblicazione di un comunicato da parte del sindacato, in cui quest'ultimo aveva chiarito, senza fare espresso menzione al “il proprio punto di vista” su quanto rappresentato nella lettera Pt_1
di dimissioni. In ogni caso, pur volendo seguire la prospettazione dei fatti offerta dalla parte convenuta costituita, e quindi ritenere che la nota sia stata trasmessa solo all'attore, non si spiegherebbe chi avrebbe potuto diffondere il documento nei locali del Commissariato. Appare, infatti, inverosimile, sul piano logico, ancora prima che giuridico, ritenere che lo stesso pagina 6 di 13 destinatario del documento – unico altro soggetto che avrebbe dovuto averne, in base a quanto prospettato dal Coisp – Mosap, Segreteria Provinciale di Reggio Calabria, la disponibilità – abbia deciso di renderlo pubblico, così, di fatto, contribuendo a diffondere informazioni reputate denigratorie sul proprio conto. È, invece, maggiormente ragionevole sostenere che, proprio in quanto la nota costituisce pacificamente una risposta alle dimissioni rese pubbliche dal la Pt_1
sigla sindacale provinciale abbia diffuso il comunicato stesso, essendone l'unica ad averne interesse. Del resto, acclarata la presenza della nota all'interno della bacheca nella parte dedicata alle comunicazioni del , la riferita indisponibilità delle chiavi in capo alla Segreteria CP_4
Provinciale del sindacato non appare circostanza idonea ad escludere l'imputabilità della condotta contestata dall'attore ed, anzi, avvalora la tesi secondo cui gli appartenenti alla sigla abbiano ivi inserito il documento;
e, infatti, dalla documentazione fotografica prodotta in atti, non disconosciuta dalla parte convenuta costituita, e dalla posizione dei fogli ritratta e descritta dai testi, può ragionevolmente desumersi che la nota è stata inserita dall'esterno, sfruttando la fessura esistente tra i due vetri della bacheca, proprio da chi non era in possesso delle chiavi (come,
d'altronde, sostenuto dalla stessa parte convenuta costituita). E ancora, non può sottacersi che non
è emerso che gli esponenti della sigla sindacale si siano in alcun modo attivati né per rimuovere i fogli dalla bacheca, di cui, comunque, avevano la custodia, né per impedirne l'ulteriore diffusione, avendo anzi rivendicato, anche nel presente giudizio, la paternità dello scritto.
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, possono ritenersi positivamente accertate la riconducibilità alla Segreteria Provinciale di Reggio Calabria del della nota e l'imputabilità CP_4
alla sigla sindacale provinciale dell'attività di diffusione della stessa nei locali del Commissariato di Siderno.
Passando all'esame dello scritto, il Tribunale ritiene che il complessivo tenore dello stesso sia tale da integrare un'offesa alla reputazione del Pt_1
Sul punto giova preliminarmente considerare che, sebbene il comunicato non contenga un espresso riferimento al nominativo dell'attore, la sua identità è facilmente individuabile dal complessivo tenore della nota stessa, in cui è evidente il richiamo, oltre agli aspetti fisici del destinatario
(“biondo e con l'orecchino”), all'attività di sindacalista dallo stesso svolta (dapprima presso altre sigle sindacali, e poi presso il ), alle sue dimissioni dall'incarico assunto e alle vicende legate CP_4
alla sua domanda di trasferimento. La rappresentazione di tali circostanze ha reso possibile pagina 7 di 13 l'identificazione del sia pure da parte di un numero limitato di persone appartenenti alla Pt_1
sua cerchia di lavoro, come, del resto, confermato dai testi di parte attrice.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene non condivisibile la prospettazione della parte convenuta costituita, secondo cui la nota avrebbe un contenuto, talvolta forte e sarcastico, ma “riconducibile sempre nell'alveo di un corretto contraddittorio tra le parti”.
Al riguardo, è opportuno considerare, in punto di diritto, che, allorquando il diritto all'onore e alla reputazione confligga con la libertà di manifestazione del pensiero altrui, la prevalenza va assegnata all'uno od all'altra a seconda che sussistano o meno: l'interesse pubblico alla diffusione della notizia o dell'opinione; la verità putativa dei fatti narrati;
la continenza delle espressioni adottate. Rispettate queste tre condizioni, il diritto all'onore è sempre recessivo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero.
Nonostante tali requisiti debbano essere interpretati in modo più elastico, allorquando venga in rilievo l'esercizio di un diritto di critica, in ogni caso la manifestazione dell'opinione non può trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione e dell'integrità morale del soggetto destinatario (cfr. Cass., 31 gennaio 2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza;
v. sul punto Cass. 20 giugno 2013, n. 15443).
Più in particolare, affinché operi la suddetta esimente, è comunque necessario che i fatti posti a fondamento della critica corrispondano a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui provengono o per altre circostanze soggettive, non potendo essere ammessa la diffusione di fatti inventati od alterati nel loro nucleo essenziale, o interpretati arbitrariamente in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata da quei fatti e comportamenti (Cass., 6 luglio 2023, n. 19204). Deve, in ogni caso, trattarsi di fatti rispetto ai quali sussiste l'interesse dell'opinione pubblica (anche riferita a sole categorie di soggetti) alla conoscenza della loro interpretazione ed essi devono pur sempre essere rappresentati nel rispetto del limite della continenza espressiva, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché l'espressione di un'opinione critica deve essere accompagnata da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore e la reputazione, non potendo mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (Cass., 27 gennaio 2015,. n. 1434). Come precisato dalla Suprema Corte, il pagina 8 di 13 limite della continenza non può dirsi rispettato “quando l'autore "ricorra al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 - 01, cit.)” (Cass., 29 ottobre
2019, n. 27592) ovvero, ancora, quando si attribuiscano al destinatario condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato. Ed infatti, uno scritto allusivo od insinuante, anche quando fondato su fatti veri, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito.
Orbene, l'intero contenuto della nota in questione è evidentemente connotato da una carica immotivatamente offensiva dell'immagine dell'attore che trascende i limiti della critica rivolta alla scelta del di dimettersi dalla carica sindacale. Pt_1
E, infatti, se espressioni quali “transumanza”, isolatamente considerate, possono essere intese come espressioni pungenti ma pur sempre riferibili alla manifestazione di un'opinione sulle dimissioni rassegnate, l'esame complessivo del documento e, più nello specifico, l'espresso riferimento alle vicende personali dell'attore (tra l'altro, individuato, con l'espressione di scherno
“Pluridecorato”), accompagnato da richiami allusivi e insinuanti, appare travalicare i limiti sopra tracciati. Anzitutto, non si comprende quale interesse pubblico possa essere sotteso alla diffusione di un'opinione su una vicenda privata dell'attore, come quella relativa alla revoca del suo trasferimento dalla sede di servizio;
ma, soprattutto, non può che rilevarsi che la diffusione di tale notizia sia stata accompagnata dall'utilizzo di espressioni velatamente idonee ad insinuare la commissione da parte del di condotte moralmente censurabili. La sigla sindacale Pt_1
provinciale, infatti, non si è limitata a rivendicare il proprio ruolo attivo a difesa dei diritti dei lavoratori o a criticare le dimissioni ma, con costanti richiami alla persona dell'attore, ha insinuato il dubbio che quest'ultimo abbia ottenuto indebite “concessioni” dall'amministrazione, pur in assenza dei presupposti legittimanti. Appare, in particolare, ingiustificato il richiamo dubitativo a
“vere o presunte” situazioni familiari del poste a fondamento della domanda di revoca del Pt_1
trasferimento dalla sede di servizio, in quanto esso allude, in modo suggestivo, al fatto che l'attore possa aver rappresentato, in quella occasione, una falsa situazione familiare per ottenere quanto chiesto;
ciò tanto più emerge se si considera che la descrizione delle azioni del è stata Pt_1
pagina 9 di 13 accompagnata, oltre che dall'uso di espressioni critiche sulla sua stessa persona, dal riferimento alla concessione di un'”inusuale revoca” che, in assenza dell'intervento del sindacato, non avrebbe potuto altrimenti essere ottenuta (“forse pensavi che l'intervento dell'amministrazione ti era dovuto perché sei biondo e indossi l'orecchino, beh, ti sei sbagliato per l'ennesima volta”… “in quella circostanza non ti sei adontato che l'Amministrazione usasse due pesi e due misure, sicuramente eri distratto, non hai recriminato autorevolezza nei confronti dell'amministrazione che stava discriminando, con la sua inusuale revoca, tutti gli altri colleghi nella tua stessa situazione”
… “ci sembra che il tuo esempio in questa circostanza non è stato molto professionale, per usare un eufemismo”). Tali affermazioni, invero, non appaiono in alcun modo strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso rispetto alla condotta tenuta dall'attore ma appaiono idonee ad insinuare il dubbio circa la liceità delle sue stesse azioni.
Né, del resto, può dirsi che tali critiche siano stata la risposta ad affermazioni precedenti del medesimo tenore o incidenti sui medesimi beni della vita rese dal essendo un tale Pt_1 giudizio impedito dall'omesso deposito in atti della lettera di dimissioni, il cui esatto contenuto non è ricavabile in modo preciso neppure dalle generiche deposizioni testimoniali assunte. Nulla aggiunge al predetto quadro istruttorio la nota redatta dall'attore in data 27 ottobre 2019 – prodotta dalla parte convenuta costituita in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. – poiché, dal tenore del documento, evidentemente emerge che si tratta di una risposta al “proclama diffuso” in un momento antecedente dalla sigla sindacale provinciale.
In ogni caso, si osserva come, pur laddove il avesse rivolto pubblici attacchi a Pt_1 quest'ultima in precedenza, la natura di illecito civile non sarebbe venuta meno atteso che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la provocazione non esclude la natura illecita del comportamento diffamante, né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal soggetto leso (cfr. Cass., 4 febbraio 2016, n. 2197).
Alla luce delle predette osservazioni, deve, pertanto, affermarsi la portata denigratoria dello scritto in questione.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento al contenuto della nota del 4 novembre 2019.
Con essa, infatti, la sigla sindacale provinciale, facendosi portavoce delle lamentele del personale in servizio, e, quindi, nel pieno rispetto del ruolo di rappresentanza dei lavoratori,
pagina 10 di 13 costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 39 Cost., si è limitata a segnalare all'autorità amministrativa possibili profili di non corretta gestione del personale da parte dell'Ufficio Servizi del Commissariato di Siderno.
Dal tenore della comunicazione, non emerge alcuna espressione idonea a ledere l'immagine e la reputazione dell'attore, essendosi, piuttosto, l'esposto tradotto in una denuncia, tra l'altro espressa in forma dubitativa, di talune ipotetiche irregolarità nello svolgimento dell'attività propria del predetto ufficio. Né può dirsi che, in tale nota, siano contenute insinuazioni in merito a condotte immorali o illecite tenute dal o offese rivolte a quest'ultimo: per un verso, infatti, il mero Pt_1 fatto dell'esistenza di richieste provenienti dai lavoratori di essere assegnati ad un determinato servizio appare essere di per sé privo di valenza denigratoria alcuna;
per altro verso, non vi è alcun elemento nello scritto da cui poter desumere che la sigla sindacale provinciale abbia voluto fare riferimento proprio all'attore nell'uso dell'espressione “essere amico di qualche imbonitore”.
Sul punto, inoltre, è bene ricordare che la Suprema Corte ha, a più riprese, affermato che “con la presentazione di un esposto con il quale si richieda l'intervento della autorità amministrativa su fatto del dipendente ritenuto contrario alla deontologia, anche se nel comunicato vengono usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, non è configurabile il delitto di diffamazione.
Infatti, nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, il diritto di critica (art 21 Cost.)
e quello alla dignità personale (artt. 2 e 3 Cost.) occorre dare la prevalenza alla libertà di parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi” (cfr. Cass. Civ., 5.4.2016, n.
6540)
Deve, pertanto, escludersi, in nuce, qualsivoglia portata ingiuriosa della nota in questione.
Accertata nei termini anzidetti l'illiceità della condotta ascrivibile alla sigla provinciale del sindacato, per quanto concerne il danno, non vi è dubbio, sulla scorta di un ragionamento presuntivo, che, dato l'incontestato ruolo sindacale ricoperto all'epoca dei fatti dal la Pt_1
diffusione pubblica della nota del 3.10.2019, abbia determinato un discredito alla sua reputazione e alla sua immagine, per come allegato dall'attore, che va ristorato. E, infatti, nella fattispecie, la diffusione della nota all'interno dell'ambiente lavorativo e l'allusione alla commissione di condotte potenzialmente illecite, o quanto meno immorali, da parte del sono Pt_1
indubbiamente idonee ad incidere negativamente sull'opinione comune dell'interessato, circostanza che è tanto più evidente se si considera che per un funzionario di P.S., portavoce dei pagina 11 di 13 diritti dei lavoratori, in quanto esponente della sigla sindacale, l'integrità morale deve essere la principale caratteristica professionale.
L'attore ha quantificato i danni subiti alla propria reputazione in € 20.000,00.
Tale quantificazione non può, tuttavia, essere condivisa.
Tenuto conto, come parametro di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno, dei criteri elaborati dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano, occorre considerare nella determinazione del quantum risarcitorio: 1) i particolari rapporti intercorrenti tra il e la Pt_1
sigla sindacale provinciale;
2) la limitata portata lesiva delle offese, tenuto conto dell'uso di espressioni dubitative;
3) il mezzo usato e la ridotta risonanza mediatica della notizia, non risultando con certezza che la nota sia stata oggetto di diffusione al di fuori dell'ufficio o, comunque, della cerchia di coloro i quali lavoravano presso il Commissariato di Siderno;
4) il contesto in cui è stato consumato l'illecito, che si inscrive certamente nell'alveo di un'accesa dialettica tra le parti sorta in ragione della scelta del di dimettersi dall'incarico sindacale;
Pt_1
5) l'assenza di prova circa l'esistenza di ripercussioni specifiche e concrete subite dal in Pt_1
conseguenza della diffusione della nota.
Alla luce di tali considerazioni, il danno subito dall'attore deve essere considerato di tenute gravità
e deve quantificarsi, in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., nell'importo di € 2.500,00, liquidato all'attualità, e, quindi, già rivalutato e comprensivo di interessi legali (cfr. Cass., 21 dicembre 2015, n. 25615).
La condanna deve essere pronunciata nei confronti di Controparte_6
, atteso che, nonostante l'attore abbia rivolto le sue Controparte_5
domande anche nei confronti di Direzione citandolo autonomamente in giudizio, CP_4 CP_11
già in punto di allegazione attorea (oltre che di prova, per come già descritta), emerge che il fatto illecito posto a fondamento dell'accoglimento della pretesa risarcitoria è stato commesso dal primo, senza coinvolgere la sigla nazionale.
Le spese di lite, da distrarre in favore dell'Avv. Antonino Lacopo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le cause di valore fino a
€ 5.200,00, tenuto conto del decisum, considerati il pregio dell'attività difensiva prestata, la natura pagina 12 di 13 delle questioni di diritto trattate e la modalità semplificata della decisione. Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite nei confronti di , stante la sua contumacia. CP_4
L'accoglimento nei termini suddetti della domanda attorea impedisce al Tribunale di disporre, anche d'ufficio, il pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., per come invocato nel corpo della comparsa di costituzione di CP_6
(Sindacato ), Segreteria Provinciale di Reggio Calabria. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione o difesa, così decide: dichiara la contumacia di , in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_4
condanna , in Controparte_6 Controparte_5
persona del Responsabile della federazione , (C.F. , al pagamento Controparte_3 P.IVA_1 della somma di € 2.500,00 in favore di , a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale; condanna , in Controparte_6 Controparte_5
persona del Responsabile della federazione , (C.F. , al pagamento Controparte_3 P.IVA_1 delle spese di lite in favore di , liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Antonino Lacopo, dichiaratosi antistatario;
rigetta la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c., formulata da CP_4 Controparte_6
, in persona del Responsabile della federazione, Controparte_5 [...]
(C.F. ; CP_3 P.IVA_1
nulla sulle spese di lite nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_4
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 16 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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