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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 955/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del dott. Francesco BONGIOANNI, all'esito dell'udienza del
16/01/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: con sede in via San Controparte_1
Gregorio 40/A LU (CT) (c.f. ), in persona del rappresentante P.IVA_1 legale pro tempore sig. , nato a [...] il [...], (cf: Controparte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Massimino e C.F._1
Gabriella Arcifa (cf: ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC Email_1
- opponente-
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_3 P.IVA_2 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF CP_4
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- convenuto -
E CONTRO con sede a Roma via Controparte_5
G. Grezar n. 14 con c.f. e p. Iva subentrata a titolo universale a P.IVA_3 i sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con modifiche Controparte_6 dalla L. 106/2021, n persona del Dott. responsabile Atti Introduttivi Controparte_7 del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_6
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_2 rappresentata e difesa dall' dell'avv. Vincenza Bonaviri ( ), CodiceFiscale_5 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
Email_4
- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 19/06/2024, la soc.
[...]
a opposto l'intimazione di pagamento n. 293 2024 Controparte_1
90212261 87/000 con riferimento a quattro avvisi di addebito: I. n. 593 2022 00000778 24 000 pari ad € 16.741,22; II. n. 593 2022 00003379 21 000 pari ad € 53.688,40; III. n. 593 2022 00050590 81 000 pari ad € 26.061,75; IV. n. 593 2023 00004166 47 000 pari ad € 26.409,89.
La società ha negato la debenza della contribuzione facendo valere:
- l'omessa notifica degli avvisi presupposti;
- la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999;
- la violazione del principio contraddittorio.
Per gli avvisi n. 593 2022 00000778 24 000 e n. 593 2022 00003379 21 000, inoltre, la società ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 197/2022, di aver ricevuto da la comunicazione delle somme dovute [cfr. doc. CP_5
2 e 3 ricorrente] e di aver effettuato il pagamento della prima rata.
Parte opponente, infine, ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
e si sono costituiti in giudizio, hanno censurato la prospettazione CP_3 CP_5 avversaria e si opposti all'accoglimento dell'istanza di sospensione L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_8 rispetto ai motivi di opposizione dedotti contro l'intimazione impugnata, trattandosi di atto proveniente non dall'ente impositore ma dall'agente della riscossione, cui è stato affidato il recupero del debito contributivo successivamente all'iscrizione a ruolo. Ha eccepito inoltre la tardività dell'iniziativa di controparte in quanto esperita oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
al riguardo, ha rilevato come questi ultimi siano stati notificati nelle date riportate nell'intimazione di pagamento, come si evince dalle buste di avvenuta consegna sub docc. da 1) a 4).
Ha osservato, peraltro, che lo spirare del suddetto termine ha reso definitivo il credito contributivo oggetto dagli avvisi impugnati e la debenza di tali somme non è in alcun modo inficiata dall'eventuale nullità della loro notifica, in quanto la relativa eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc. Ha da ultimo messo in luce l'assenza di problematiche legate alla prescrizione. L dal canto suo, ha dedotto: CP_5
- l'inammissibilità del ricorso perché, essendo stati prospettati unicamente vizi di natura formale, le doglianze avrebbero dovuto essere azionate nel rispetto del termine di venti giorni ex art. 617 cpc;
- la propria estraneità rispetto alla questione della decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/1999 nonché rispetto ad asseriti vizi di notifica degli atti presupposti [comunque, regolarmente notificati];
- l'inconferenza del richiamo operato al disposto ex art. 6-bis l. 212/2000;
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c., non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti stesse, i procuratori hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
2. Le domande formulate dall'opponente non possono essere accolte per le ragioni di cui infra.
2 3. Deve preliminarmente rammentarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi CP_3 emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento). E' altresì noto che “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall per Controparte_9 pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé,
3 nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014).
Più di recente, i giudici di legittimità hanno precisato che: "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)”
[…] A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n.
28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria. 33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
4. Nel caso di specie, l'opposizione attorea veicola nei confronti degli atti impugnati vizi puramente formali, concernenti l'omessa notifica degli atti propedeutici all'intimazione, la decadenza di dalla potestà contributiva nonché la violazione CP_3 del principio del contraddittorio [come indicato in parte narrativa sub § 1)].
È evidente, allora, che si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (richiamato dall'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 46/1999) la quale deve essere proposta, in oggi, entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (o dell'atto successivo ove sia mancata la notificazione dell'atto presupposto). A quest'ultimo riguardo, va ricordato che anche le doglianze fondate sulla pretesa omessa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento/avvisi di addebito danno luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, assoggettate pertanto al rispetto del richiamato termine perentorio di 20 giorni.
4 Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata, secondo quanto documentato dall'opponente [cfr. il doc. denominato “Notifica_intimazione.pdf”] e confermato da [cfr. pagine 2 e 4 della comparsa], in data 21/05/2024 mentre il CP_5 ricorso in opposizione è stato depositato soltanto in data 19/06/2024 e dunque dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 617 c.p.c. [tale termine è scaduto il 10/06/2024]. Pertanto, l'intera opposizione si rivela inammissibile.
5. Costituisce altresì opposizione ex art. 617 c.p.c. (con legittimati passivi gli enti previdenziali), e pertanto tardiva, quella riferita all'accertamento della decadenza dall'iscrizione a ruolo, ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999. In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs.
n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la Suprema Corte ha chiarito, <con orientamento consolidato, che :
- l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all CP_3 per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell , CP_10
v. anche Cass. 6 agosto 2012 n. 14149);
- coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto
l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
- l'art. 25 cit. d.lgs. n. 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v.
Corte cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale>> [Cass. n. 5963/2018; negli stessi termini Cass. 1558/2020]. Per effetto della regolare notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, conclusivamente, qualunque opposizione ex art. 617 c.p.c. deve ritenersi tardiva, così come infondata risulta quella concernente gli asseriti vizi della notificazione medesima.
6. Dette domande, inoltre, sarebbero comunque inammissibili, sotto l'aspetto della carenza d'interesse ad agire. Infatti, risulterebbe del tutto “oscuro” l'interesse relativo a tali opposizioni (agli atti esecutivi), non essendovi ancora un'esecuzione in corso e non essendo stato dedotto uno specifico interesse ad agire in via di opposizione agli atti esecutivi, <<… a tal fine non bastando la mera denuncia d'una qualche irregolarità formale in sé considerata (omessa notifica delle cartelle), senza che sia
5 indicato quale concreto pregiudizio essa abbia cagionato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 3967 del 2019)>> [Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019]. L'interesse ad agire è condizione per far valere il diritto alla cui affermazione l'azione è diretta e s'identifica nel risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice (cfr. Cass., n. 20618/2016). L'interesse ad agire va valutato sulla base della prospettazione contenuta nel ricorso, dalla quale devono emergere le allegazioni che consentano di affermare che l'atto introduttivo ha di mira l'utilità avente le caratteristiche appena indicate. Nell'ambito del processo previdenziale/assistenziale instaurato da un soggetto verso cui l' (o altro ente impositore) vanti una pretesa contributiva, l'interesse ad CP_3 agire coincide con l'accertamento della sua infondatezza, alla quale l'attore si opponga contestandone i fatti costitutivi. Poiché la legge assegna all'ente di previdenza il potere di procedere in via esecutiva mediante l'iscrizione a ruolo/l'emissione di avviso d'addebito, al debitore è consentito di opporvisi con ricorso giudiziale È peraltro principio indiscusso quello per cui comunque, il giudice che constati la sussistenza dei vizi fatti valere non può limitarsi a pronunciarsi su questi, dovendo comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (v., ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali lasciano impregiudicata l'analisi del merito della pretesa contributiva (v.
Cass., n. 26395/2013; conf. ex plurimis, di recente, Cass. 3486/2016, 26872/2017, 16425/2019).
Da ciò consegue che (cfr. ad es. Trib. Genova 05/04/2018) è pur sempre nella contestazione della pretesa contributiva, nel merito, che s'appunta l'interesse ad agire da parte del debitore. Perciò l'interesse viene a mancare quando l'azione sia diretta a fare valere soltanto vizi formali degli atti esecutivi. Ha precisato la Suprema Corte che “… in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere Pt_1 dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass., n. 26395/2013)>> (Cass., n. 774/2015). Tanto che, ove, nell'ambito di giudizio di opposizione, sia proposto ricorso per cassazione con motivo avente ad oggetto unicamente la statuizione relativa alle eccezioni relative ai dedotti vizi formali della cartella esattoriale opposta, senza che nessuna censura sia stata invece svolta in ordine alle statuizioni di merito, relative alla fondatezza della pretesa dell' , sulle quali si è quindi formato il giudicato interno, CP_3 la predetta censura è carente di interesse e, quindi, inammissibile, “… poiché, quand'anche fosse fondata, non potrebbe derivarne alcuna concreta utilità alla parte ricorrente, stante il giudicato interno formatosi sulle statuizioni relative al merito della pretesa dell'Ente impositore” (v. ancora Cass., n. 774/2015). Del pari, a testimonianza dell'imprescindibilità di un accertamento circa la sussistenza e l'ammontare del credito degli Enti previdenziali/assistenziali, secondo i Giudici di legittimità, ove la cartella impugnata, per illegittimità dell'iscrizione a ruolo, consegua a un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste
6 un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile (secondo la Corte, infatti, “… è vero che quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi… Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo… Alla luce di questi principi, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte di rilevare l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo, in quanto effettuate durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato giuridicamente apprezzabile per la parte, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente e non essendo stato neppure dedotto che le cartelle di pagamento emesse siano state azionate in via esecutiva”). Nel ricorso in esame sono stati dedotti soltanto vizi di forma nonché la mancata notificazione dei prodromici avvisi di addebito, con una serie di difese incentrate esclusivamente sui vizi delle relative notifiche e, di riflesso, su asseriti vizi formali di tali titoli.
L'ente impositore ha replicato al difetto di notifica ex adverso dedotto producendo le ricevute di avvenuta consegna delle notifiche via PEC.
Da tali ricevute si ricava:
- il numero identificativo degli avvisi notificati (vi è corrispondenza con quelli opposti);
- l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica ( , coincidente Email_5 con quello riportato nella visura camerale prodotta dalla società sub doc. 4);
- il perfezionamento della notifica nelle date riportate in seno all'intimazione.
Le notifiche di tutti e quattro gli avvisi di addebito, dunque, risultano ritualmente eseguite.
7. Sotto altro profilo, l'iniziativa attorea non è contrassegnata da specifiche deduzioni volte a far valere la prescrizione dei crediti previdenziali/assistenziali o, nelle conclusioni “nel merito”, istanze volte all'accertamento della prescrizione. Non solo.
Non è stato neppure allegato quale sia il concreto interesse che sorregge l'opposizione all'azione esecutiva preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta.
L'opposizione, fondata sulla valorizzazione di (meri) vizi formali, è qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), mancando in essa, appunto, l'affermazione della radicale infondatezza della pretesa sostanziale all'origine dell'iscrizione a ruolo e dei titoli esecutivi. Secondo le indicazioni della Suprema Corte, in tal caso, attesa appunto l'applicabilità dei principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, potrebbe ritenersi (comunque) sussistente l'interesse ad agire, solo a fronte di un'azione esecutiva effettivamente intrapresa (circostanza che può ritenersi esistente nella specie data la notifica dell'intimazione di pagamento) ma a condizione che sia indicato il
7 concreto pregiudizio al regolare svolgimento del processo esecutivo determinato dalle irregolarità denunciate. Non basta la mera indicazione delle irregolarità formali (anzi, si dovrebbero indicare i danni e le spese ulteriori conseguiti all'azione esecutiva e/o ai singoli atti di essa).
La mancata indicazione del concreto pregiudizio eventualmente cagionato al ricorrente dai vizi formali articolati in ricorso, esclude in radice qualsiasi interesse ad una pronuncia (ex art. 617 c.p.c.) limitata a detti vizi.
8. Un'ultima notazione va fatta in relazione alla definizione agevolata.
I carichi contributivi oggetto degli avvisi di addebito n. 593 2022 00000778 24
000 e n. 593 2022 00003379 21 000 sono stati inizialmente ammessi alla procedura di definizione agevolata disciplinata dalla l. 197/2022 Al riguardo, sono state prodotte le comunicazioni di ove è stato CP_5 quantificato il debito da pagare per perfezionare la c.d. rottamazione-quater, con il correlato piano rateale [l'una riguarda la dichiarazione W-2023062707973478 presentata per l'avviso n. 593 2022 00003379 21 000 – doc. 3, l'altra riguarda la dichiarazione W-2023062707974078 presentata per l'avviso n. 593 2022 00000778 24 000 – doc. 2].
All'odierna udienza, tanto la difesa della società quanto quella di hanno CP_5 segnalato come l'opponente abbia provveduto a corrispondere unicamente la prima rata.
Successivamente, la società ha omesso di adempiere le ulteriori scadenze entro le tempistiche prescritte (compresa la proroga fino al 15/03/2024).
A fronte del maturato inadempimento, l'agente della riscossione ha conseguentemente notificato l'intimazione opposta che, quindi, è stata formata considerando i pagamenti già effettuati.
9. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, il ricorso in opposizione deve essere respinto.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle cause di previdenza di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, esclusa la fase istruttoria/trattazione.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: a) respinge il ricorso in opposizione;
b) condanna parta ricorrente a rifondere ad Controparte_5
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le
[...] CP_3 spese di lite, spese che liquida, in relazione a ciascuna parte convenuta, nella somma di € 4200, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 16/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del dott. Francesco BONGIOANNI, all'esito dell'udienza del
16/01/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: con sede in via San Controparte_1
Gregorio 40/A LU (CT) (c.f. ), in persona del rappresentante P.IVA_1 legale pro tempore sig. , nato a [...] il [...], (cf: Controparte_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Massimino e C.F._1
Gabriella Arcifa (cf: ), con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC Email_1
- opponente-
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_3 P.IVA_2 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF CP_4
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_2 Email_3
- convenuto -
E CONTRO con sede a Roma via Controparte_5
G. Grezar n. 14 con c.f. e p. Iva subentrata a titolo universale a P.IVA_3 i sensi dell'art. 76 DL 73/2021, conv. con modifiche Controparte_6 dalla L. 106/2021, n persona del Dott. responsabile Atti Introduttivi Controparte_7 del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_6
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, Persona_2 rappresentata e difesa dall' dell'avv. Vincenza Bonaviri ( ), CodiceFiscale_5 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
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- convenuto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 19/06/2024, la soc.
[...]
a opposto l'intimazione di pagamento n. 293 2024 Controparte_1
90212261 87/000 con riferimento a quattro avvisi di addebito: I. n. 593 2022 00000778 24 000 pari ad € 16.741,22; II. n. 593 2022 00003379 21 000 pari ad € 53.688,40; III. n. 593 2022 00050590 81 000 pari ad € 26.061,75; IV. n. 593 2023 00004166 47 000 pari ad € 26.409,89.
La società ha negato la debenza della contribuzione facendo valere:
- l'omessa notifica degli avvisi presupposti;
- la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999;
- la violazione del principio contraddittorio.
Per gli avvisi n. 593 2022 00000778 24 000 e n. 593 2022 00003379 21 000, inoltre, la società ha rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 197/2022, di aver ricevuto da la comunicazione delle somme dovute [cfr. doc. CP_5
2 e 3 ricorrente] e di aver effettuato il pagamento della prima rata.
Parte opponente, infine, ha chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta.
e si sono costituiti in giudizio, hanno censurato la prospettazione CP_3 CP_5 avversaria e si opposti all'accoglimento dell'istanza di sospensione L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_8 rispetto ai motivi di opposizione dedotti contro l'intimazione impugnata, trattandosi di atto proveniente non dall'ente impositore ma dall'agente della riscossione, cui è stato affidato il recupero del debito contributivo successivamente all'iscrizione a ruolo. Ha eccepito inoltre la tardività dell'iniziativa di controparte in quanto esperita oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito;
al riguardo, ha rilevato come questi ultimi siano stati notificati nelle date riportate nell'intimazione di pagamento, come si evince dalle buste di avvenuta consegna sub docc. da 1) a 4).
Ha osservato, peraltro, che lo spirare del suddetto termine ha reso definitivo il credito contributivo oggetto dagli avvisi impugnati e la debenza di tali somme non è in alcun modo inficiata dall'eventuale nullità della loro notifica, in quanto la relativa eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc. Ha da ultimo messo in luce l'assenza di problematiche legate alla prescrizione. L dal canto suo, ha dedotto: CP_5
- l'inammissibilità del ricorso perché, essendo stati prospettati unicamente vizi di natura formale, le doglianze avrebbero dovuto essere azionate nel rispetto del termine di venti giorni ex art. 617 cpc;
- la propria estraneità rispetto alla questione della decadenza ex art. 25 d.lgs.
46/1999 nonché rispetto ad asseriti vizi di notifica degli atti presupposti [comunque, regolarmente notificati];
- l'inconferenza del richiamo operato al disposto ex art. 6-bis l. 212/2000;
La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c., non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti stesse, i procuratori hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
2. Le domande formulate dall'opponente non possono essere accolte per le ragioni di cui infra.
2 3. Deve preliminarmente rammentarsi che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L n. 122/2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell' ), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi CP_3 emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni: a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento). E' altresì noto che “… così come in materia di riscossione delle imposte (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 5791/08), anche nel caso di applicazione dello stesso procedimento per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento [e qui anche avvisi di addebito]), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dall'opponente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. Alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall per Controparte_9 pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé,
3 nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. n. 10326/2014).
Più di recente, i giudici di legittimità hanno precisato che: "In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione contro l'avviso di mora (ora intimazione ad adempiere) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, sicché l'opposizione va qualificata come all'esecuzione ex art.
615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
28583 del 2018; Cass. n. 594 del 2016; Cass. n.24215 del 2009; Cass. n. 6119 del 2004)”
[…] A sua volta l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007).
32. Non deve trarre in inganno il fatto che l'odierno ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n.
28583 del 2018, cit.), altrimenti tardiva perché esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle medesime;
ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria. 33. D'altronde, la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
34. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce
l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili” (Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019).
4. Nel caso di specie, l'opposizione attorea veicola nei confronti degli atti impugnati vizi puramente formali, concernenti l'omessa notifica degli atti propedeutici all'intimazione, la decadenza di dalla potestà contributiva nonché la violazione CP_3 del principio del contraddittorio [come indicato in parte narrativa sub § 1)].
È evidente, allora, che si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc (richiamato dall'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 46/1999) la quale deve essere proposta, in oggi, entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (o dell'atto successivo ove sia mancata la notificazione dell'atto presupposto). A quest'ultimo riguardo, va ricordato che anche le doglianze fondate sulla pretesa omessa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento/avvisi di addebito danno luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, assoggettate pertanto al rispetto del richiamato termine perentorio di 20 giorni.
4 Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata, secondo quanto documentato dall'opponente [cfr. il doc. denominato “Notifica_intimazione.pdf”] e confermato da [cfr. pagine 2 e 4 della comparsa], in data 21/05/2024 mentre il CP_5 ricorso in opposizione è stato depositato soltanto in data 19/06/2024 e dunque dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 617 c.p.c. [tale termine è scaduto il 10/06/2024]. Pertanto, l'intera opposizione si rivela inammissibile.
5. Costituisce altresì opposizione ex art. 617 c.p.c. (con legittimati passivi gli enti previdenziali), e pertanto tardiva, quella riferita all'accertamento della decadenza dall'iscrizione a ruolo, ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999. In ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs.
n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la Suprema Corte ha chiarito, <con orientamento consolidato, che :
- l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all CP_3 per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie (su tale alternativa, per l'analoga posizione dell , CP_10
v. anche Cass. 6 agosto 2012 n. 14149);
- coerentemente, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto
l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito;
- l'art. 25 cit. d.lgs. n. 46 del 1999 prevede in sostanza una decadenza processuale e non sostanziale e ciò è dimostrato: dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25 maggio 2012 n. 8350); dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
dalla ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v.
Corte cost. ord., n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale>> [Cass. n. 5963/2018; negli stessi termini Cass. 1558/2020]. Per effetto della regolare notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, conclusivamente, qualunque opposizione ex art. 617 c.p.c. deve ritenersi tardiva, così come infondata risulta quella concernente gli asseriti vizi della notificazione medesima.
6. Dette domande, inoltre, sarebbero comunque inammissibili, sotto l'aspetto della carenza d'interesse ad agire. Infatti, risulterebbe del tutto “oscuro” l'interesse relativo a tali opposizioni (agli atti esecutivi), non essendovi ancora un'esecuzione in corso e non essendo stato dedotto uno specifico interesse ad agire in via di opposizione agli atti esecutivi, <<… a tal fine non bastando la mera denuncia d'una qualche irregolarità formale in sé considerata (omessa notifica delle cartelle), senza che sia
5 indicato quale concreto pregiudizio essa abbia cagionato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (cfr. Cass. n. 3967 del 2019)>> [Cass. n. 16425/2019; conf. n. 16757/2019, n. 22292/2019]. L'interesse ad agire è condizione per far valere il diritto alla cui affermazione l'azione è diretta e s'identifica nel risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice (cfr. Cass., n. 20618/2016). L'interesse ad agire va valutato sulla base della prospettazione contenuta nel ricorso, dalla quale devono emergere le allegazioni che consentano di affermare che l'atto introduttivo ha di mira l'utilità avente le caratteristiche appena indicate. Nell'ambito del processo previdenziale/assistenziale instaurato da un soggetto verso cui l' (o altro ente impositore) vanti una pretesa contributiva, l'interesse ad CP_3 agire coincide con l'accertamento della sua infondatezza, alla quale l'attore si opponga contestandone i fatti costitutivi. Poiché la legge assegna all'ente di previdenza il potere di procedere in via esecutiva mediante l'iscrizione a ruolo/l'emissione di avviso d'addebito, al debitore è consentito di opporvisi con ricorso giudiziale È peraltro principio indiscusso quello per cui comunque, il giudice che constati la sussistenza dei vizi fatti valere non può limitarsi a pronunciarsi su questi, dovendo comunque esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (v., ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali lasciano impregiudicata l'analisi del merito della pretesa contributiva (v.
Cass., n. 26395/2013; conf. ex plurimis, di recente, Cass. 3486/2016, 26872/2017, 16425/2019).
Da ciò consegue che (cfr. ad es. Trib. Genova 05/04/2018) è pur sempre nella contestazione della pretesa contributiva, nel merito, che s'appunta l'interesse ad agire da parte del debitore. Perciò l'interesse viene a mancare quando l'azione sia diretta a fare valere soltanto vizi formali degli atti esecutivi. Ha precisato la Suprema Corte che “… in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere Pt_1 dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass., n. 26395/2013)>> (Cass., n. 774/2015). Tanto che, ove, nell'ambito di giudizio di opposizione, sia proposto ricorso per cassazione con motivo avente ad oggetto unicamente la statuizione relativa alle eccezioni relative ai dedotti vizi formali della cartella esattoriale opposta, senza che nessuna censura sia stata invece svolta in ordine alle statuizioni di merito, relative alla fondatezza della pretesa dell' , sulle quali si è quindi formato il giudicato interno, CP_3 la predetta censura è carente di interesse e, quindi, inammissibile, “… poiché, quand'anche fosse fondata, non potrebbe derivarne alcuna concreta utilità alla parte ricorrente, stante il giudicato interno formatosi sulle statuizioni relative al merito della pretesa dell'Ente impositore” (v. ancora Cass., n. 774/2015). Del pari, a testimonianza dell'imprescindibilità di un accertamento circa la sussistenza e l'ammontare del credito degli Enti previdenziali/assistenziali, secondo i Giudici di legittimità, ove la cartella impugnata, per illegittimità dell'iscrizione a ruolo, consegua a un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste
6 un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile (secondo la Corte, infatti, “… è vero che quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi… Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo… Alla luce di questi principi, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte di rilevare l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo, in quanto effettuate durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato giuridicamente apprezzabile per la parte, venendo qui in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente e non essendo stato neppure dedotto che le cartelle di pagamento emesse siano state azionate in via esecutiva”). Nel ricorso in esame sono stati dedotti soltanto vizi di forma nonché la mancata notificazione dei prodromici avvisi di addebito, con una serie di difese incentrate esclusivamente sui vizi delle relative notifiche e, di riflesso, su asseriti vizi formali di tali titoli.
L'ente impositore ha replicato al difetto di notifica ex adverso dedotto producendo le ricevute di avvenuta consegna delle notifiche via PEC.
Da tali ricevute si ricava:
- il numero identificativo degli avvisi notificati (vi è corrispondenza con quelli opposti);
- l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica ( , coincidente Email_5 con quello riportato nella visura camerale prodotta dalla società sub doc. 4);
- il perfezionamento della notifica nelle date riportate in seno all'intimazione.
Le notifiche di tutti e quattro gli avvisi di addebito, dunque, risultano ritualmente eseguite.
7. Sotto altro profilo, l'iniziativa attorea non è contrassegnata da specifiche deduzioni volte a far valere la prescrizione dei crediti previdenziali/assistenziali o, nelle conclusioni “nel merito”, istanze volte all'accertamento della prescrizione. Non solo.
Non è stato neppure allegato quale sia il concreto interesse che sorregge l'opposizione all'azione esecutiva preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta.
L'opposizione, fondata sulla valorizzazione di (meri) vizi formali, è qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), mancando in essa, appunto, l'affermazione della radicale infondatezza della pretesa sostanziale all'origine dell'iscrizione a ruolo e dei titoli esecutivi. Secondo le indicazioni della Suprema Corte, in tal caso, attesa appunto l'applicabilità dei principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, potrebbe ritenersi (comunque) sussistente l'interesse ad agire, solo a fronte di un'azione esecutiva effettivamente intrapresa (circostanza che può ritenersi esistente nella specie data la notifica dell'intimazione di pagamento) ma a condizione che sia indicato il
7 concreto pregiudizio al regolare svolgimento del processo esecutivo determinato dalle irregolarità denunciate. Non basta la mera indicazione delle irregolarità formali (anzi, si dovrebbero indicare i danni e le spese ulteriori conseguiti all'azione esecutiva e/o ai singoli atti di essa).
La mancata indicazione del concreto pregiudizio eventualmente cagionato al ricorrente dai vizi formali articolati in ricorso, esclude in radice qualsiasi interesse ad una pronuncia (ex art. 617 c.p.c.) limitata a detti vizi.
8. Un'ultima notazione va fatta in relazione alla definizione agevolata.
I carichi contributivi oggetto degli avvisi di addebito n. 593 2022 00000778 24
000 e n. 593 2022 00003379 21 000 sono stati inizialmente ammessi alla procedura di definizione agevolata disciplinata dalla l. 197/2022 Al riguardo, sono state prodotte le comunicazioni di ove è stato CP_5 quantificato il debito da pagare per perfezionare la c.d. rottamazione-quater, con il correlato piano rateale [l'una riguarda la dichiarazione W-2023062707973478 presentata per l'avviso n. 593 2022 00003379 21 000 – doc. 3, l'altra riguarda la dichiarazione W-2023062707974078 presentata per l'avviso n. 593 2022 00000778 24 000 – doc. 2].
All'odierna udienza, tanto la difesa della società quanto quella di hanno CP_5 segnalato come l'opponente abbia provveduto a corrispondere unicamente la prima rata.
Successivamente, la società ha omesso di adempiere le ulteriori scadenze entro le tempistiche prescritte (compresa la proroga fino al 15/03/2024).
A fronte del maturato inadempimento, l'agente della riscossione ha conseguentemente notificato l'intimazione opposta che, quindi, è stata formata considerando i pagamenti già effettuati.
9. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, il ricorso in opposizione deve essere respinto.
10. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle cause di previdenza di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, esclusa la fase istruttoria/trattazione.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: a) respinge il ricorso in opposizione;
b) condanna parta ricorrente a rifondere ad Controparte_5
e , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, le
[...] CP_3 spese di lite, spese che liquida, in relazione a ciascuna parte convenuta, nella somma di € 4200, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Caltanissetta, 16/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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