Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9270/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 agosto 2024 da
1) , nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E, circoscrizione consolare Miami, 92 C.F._1
SW 3rd Street, APT 4310 CAP 33130
e
2) , nata a [...], il [...], cittadina rumena, codice Parte_2 fiscale: , residente nella provincia di Sibiu (Romania), comune di Selimbar, C.F._2
Via Laurian n. 10/A
Entrambi rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dagli Avvocati Ada Odino, C.F.
e Amedeo Giulio Giannotti, C.F. , del Foro di C.F._3 C.F._4
Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio in Milano, Via Pietro Mascagni n. 7
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile a S. Agnello (NA), in data 19 settembre 2006, in regime di separazione dei beni (anno 2006 – atto n. 9 – parte I)
separati consensualmente con verbale di separazione consensuale del 6 novembre 2017, omologato dal Tribunale di Genova con Decreto omologazione n. cronol. 7123/2017 del 28/11/2017
con una figlia: nata il [...], cittadina italiana. Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore rimane affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 su di lei la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti salute, istruzione, religione ed educazione tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con il quale la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le parti concordano altresì che, in funzione della prosecuzione della permanenza del padre negli
Stati Uniti, le questioni urgenti attinenti la salute e le decisioni mediche ordinarie e di urgenza riguardanti la figlia minore verranno assunte in via esclusiva dalla madre cui il padre riconosce sin da ora espressa facoltà di sottoscrivere documenti e autorizzazioni occorrenti.
2. La figlia minore rimarrà collocata presso la madre assieme alla quale si è trasferita in Romania, località Sibiu.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre, tenuto conto anche della distanza geografica oltre che degli impegni scolastici e lavorativi, nei periodi che verranno concordati tra i genitori di comune accordo e nello spirito di collaborazione e rispetto reciproco che hanno contraddistinto anche i rapporti successivi alla separazione consensuale.
La Signora si impegna in ogni caso a favorire e garantire frequenti visite e un rapporto Pt_2 continuativo tra la figlia e il padre adoperandosi fattivamente a tal fine, prestando la massima collaborazione come avvenuto sinora.
4. Il Signor provvederà al mantenimento della figlia versando alla madre l'importo di Parte_1
€ 2.500,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dal mese di settembre 2024.
5. Il padre si farà altresì carico del 100% delle spese straordinarie – a titolo di esempio: asilo, istituti per l'istruzione, libri e corredo scolastico, baby sitter, attività sportive, ludiche, musicali, insegnanti privati di lingua inglese e italiana, corsi di lingue, scuolabus o altri mezzi di locomozione, visite mediche anche presso professionisti privati, medicine, ausili e presidi medici sanitari, apparecchi ortodontici, occhiali, spese per la comunione e la cresima – per la minore previamente concordate
(il padre acconsente fin da ora alla iscrizione della figlia ad asili e istituti per l'istruzione privati) e documentate.
6. Il Signor si obbliga a versare alla RA , previa Parte_1 Parte_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale, a definizione di ogni diritto alla stessa spettante ex art. 5, VIII comma L. 898/70 e successive modifiche, la somma omnicomprensiva di € 175.000,00
(centosettantacinquemila//00) quale una tantum divorzile, che quest'ultima a tale titolo accetta.
L'importo verrà corrisposto con le seguenti modalità:
– € 75.000,00, già versati a mezzo bonifico bancario, utilizzando le coordinate già note, a seguito della sottoscrizione e deposito del presente atto che ne costituisce anche formale quietanza:
–€ 100.000,00, sempre a mezzo bonifico bancario, al passaggio in giudicato della sentenza riportante le condizioni dell'accordo qui sottoscritto e depositato.
7. Dare atto che le parti riconoscono che l'attribuzione di cui al punto 6) che precede – che le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa – costituisce contributo, in un'unica soluzione, al mantenimento, vita natural durante, della RA , ed è stata effettuata a Parte_2 tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche indennitaria e risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della legge 898/1970, della RA avente Parte_2 causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
8. Nell'ambito della sistemazione dei rapporti patrimoniali reciproci e nei confronti della figlia e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale Parte_1 si impegna a trasferire a , la propria quota del 50% dell'immobile
[...] Parte_2 sito in Romania, località Sibium comune di Selimbar, Via Laurian n. 10/A, meglio descritto e individuato nella documentazione allegata (cfr.doc.5).
Le parti danno atto che il predetto trasferimento di natura immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per cui chiedono che in relazione agli stessi sia prevista l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87
e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
9. Il trasferimento di cui sopra avverrà con separato atto notarile da stipularsi presso il Notaio scelto di comune accordo successivamente all'emissione della sentenza di divorzio. Tutti i costi per le formalità relative al trasferimento della proprietà (notaio, tasse, imposte,) saranno a carico del signor Pt_1
10. Le parti si impegnano ad espletare ogni e qualsivoglia attività finalizzata al trasferimento che precede ivi compresi: effettuare identificazione catastale o urbanistica degli immobili, anche avvalendosi di professionisti per la modifica dei relativi dati, rilasciare dichiarazioni di conformità
a norme e leggi, rilasciare quietanza, correggere eventuali errori materiali dell'atto e ogni altra eventuale attività occorrente.
11. Le parti concordano sin da ora che l'intestazione del 100% dell'immobile di cui al punto 8 costituisce anch'essa contributo, in un'unica soluzione, al mantenimento, vita natural durante, della
Signora e che il trasferimento deve intendersi effettuato anche a tacitazione Parte_2 di ogni e qualunque pretesa, anche indennitaria e risarcitoria, e della Signora Parte_2
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo
[...] matrimoniale, ritenendo la RA equa e congrua l'integrale intestazione dell'immobile in Pt_2 tal senso.
12. e dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva Parte_1 Parte_2 ogni questione economico patrimoniale tra di loro insorta. Dichiarano altresì di non avere più nulla a richiedere e pretendere l'uno dall'altro con riferimento alla pregressa convivenza, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione inerente i rapporti tra di loro intercorsi, sia in relazione alla convivenza sia in relazione all'unione coniugale.
13. Le parti dichiarano di non aver alcun interesse ad impugnare l'emananda sentenza e manifestano sin da ora la volontà di conseguire il passaggio in giudicato della stessa anche attraverso la rinuncia all'impugnazione della stessa.
14. Le parti si accordano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per motivi turistici e di lavoro.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno confermato la rinuncia all'impugnazione della sentenza già espressamente dichiarata nel ricorso introduttivo.
Su richiesta del Collegio i coniugi in data 30 gennaio 2025 hanno depositato note a chiarimento
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a S. Agnello (NA) in data 19 settembre
2006 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Agnello (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sibiu dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG