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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANIZZA DIEGO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRANDI GIUSEPPE e dell'avv. FRONTINO C.F._3
ANNA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto consegnato per la notifica in data 8.11.2023, ha intimato sfratto per finito Parte_1 comodato nei confronti di e in relazione all'immobile di sua CP_1 Controparte_2 proprietà sito in Trinitapoli al viale Vittorio Veneto n. 132. A sostegno della domanda di convalida di sfratto, l'intimante ha allegato il contratto di “comodato gratuito” stipulato tra le parti in data 18.11.2021, regolarmente registrato, contenente l'espressa previsione della durata annuale del rapporto contrattuale sino al 16.11.2022 (art. 2 del contratto di comodato).
Le intimate si sono costituite in giudizio contestando la natura di comodato del rapporto contrattuale e deducendo, anche nella forma di un'apposita domanda riconvenzionale, la simulazione relativa del contratto allegato, a loro dire dissimulante un contratto di locazione abitativa ancora pienamente efficace tra le parti.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c., poi effettivamente rilasciato dalle intimate in data 12.3.2024.
pagina 1 di 2 Nella presente fase processuale le parti hanno depositato memorie integrative reiterando le rispettive difese già articolate nella fase sommaria.
Orbene, rileva questo giudicante che le intimate, a fronte dell'avversa produzione del contratto di comodato a termine stipulato tra le parti in data 18.11.2021, non hanno assolto l'onere di dimostrare la dedotta simulazione relativa del medesimo contratto.
La prova testimoniale articolata sul punto dalle resistenti, oltre che generica, è inammissibile ai sensi degli artt. 2722 e 2725 c.c., vertendo sulla prova della simulazione relativa di un negozio - la locazione abitativa – soggetto alla forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1 ultimo comma l. 431/98. Per la stessa ragione, vertendosi in tema di contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, non è ammissibile il giuramento decisorio deferito al riguardo da parte resistente nelle note conclusive depositate.
Inoltre, alcuna valenza dimostrativa al riguardo può attribuirsi ai files audio ed alle bollette allegate, che si riferiscono esclusivamente al pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica e gas) comunque dovute dalle comodatarie ai sensi dell'art. 3 del contratto di comodato.
Va pertanto accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione del rapporto di comodato alla scadenza contrattuale del 16.11.2022.
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, riconsegnato nelle more del giudizio in data 12.3.2024 (cfr. verbale di riconsegna in atti).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta cessazione alla data del 16.11.2022 del rapporto di comodato intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Trinitapoli al viale Vittorio Veneto n. 132; dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna le resistenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
160,00 per spese ed € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANIZZA DIEGO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRANDI GIUSEPPE e dell'avv. FRONTINO C.F._3
ANNA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto consegnato per la notifica in data 8.11.2023, ha intimato sfratto per finito Parte_1 comodato nei confronti di e in relazione all'immobile di sua CP_1 Controparte_2 proprietà sito in Trinitapoli al viale Vittorio Veneto n. 132. A sostegno della domanda di convalida di sfratto, l'intimante ha allegato il contratto di “comodato gratuito” stipulato tra le parti in data 18.11.2021, regolarmente registrato, contenente l'espressa previsione della durata annuale del rapporto contrattuale sino al 16.11.2022 (art. 2 del contratto di comodato).
Le intimate si sono costituite in giudizio contestando la natura di comodato del rapporto contrattuale e deducendo, anche nella forma di un'apposita domanda riconvenzionale, la simulazione relativa del contratto allegato, a loro dire dissimulante un contratto di locazione abitativa ancora pienamente efficace tra le parti.
All'esito della fase sommaria questo giudicante ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c., poi effettivamente rilasciato dalle intimate in data 12.3.2024.
pagina 1 di 2 Nella presente fase processuale le parti hanno depositato memorie integrative reiterando le rispettive difese già articolate nella fase sommaria.
Orbene, rileva questo giudicante che le intimate, a fronte dell'avversa produzione del contratto di comodato a termine stipulato tra le parti in data 18.11.2021, non hanno assolto l'onere di dimostrare la dedotta simulazione relativa del medesimo contratto.
La prova testimoniale articolata sul punto dalle resistenti, oltre che generica, è inammissibile ai sensi degli artt. 2722 e 2725 c.c., vertendo sulla prova della simulazione relativa di un negozio - la locazione abitativa – soggetto alla forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1 ultimo comma l. 431/98. Per la stessa ragione, vertendosi in tema di contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, non è ammissibile il giuramento decisorio deferito al riguardo da parte resistente nelle note conclusive depositate.
Inoltre, alcuna valenza dimostrativa al riguardo può attribuirsi ai files audio ed alle bollette allegate, che si riferiscono esclusivamente al pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica e gas) comunque dovute dalle comodatarie ai sensi dell'art. 3 del contratto di comodato.
Va pertanto accertata e dichiarata l'intervenuta cessazione del rapporto di comodato alla scadenza contrattuale del 16.11.2022.
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile, riconsegnato nelle more del giudizio in data 12.3.2024 (cfr. verbale di riconsegna in atti).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'intervenuta cessazione alla data del 16.11.2022 del rapporto di comodato intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'immobile sito in Trinitapoli al viale Vittorio Veneto n. 132; dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile; rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna le resistenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
160,00 per spese ed € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2