Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. riunito in Camera di Consiglio del 16.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 63/2025 R.G., e vertente
TRA
, C.F. in persona del Sig. Legale Rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Email_1
Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge;
RECLAMANTE
E
C.F. e P.I. , con sede in San Salvo (CH), Zona Ind.Le Strada Controparte_1 P.IVA_3
Cod Consortile, REA: - 98194, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante
p.t., Sig. C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
25/09/1954 e residente in San Salvo (CH) alla via Nuova Circonvallazione, 25 CAP 66050, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Rito, C.F. del Foro di Pescara C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pescara (PE), alla Via Masaccio, 26 giusta mandato in atti;
RECLAMATO pagina 1 di 18
Come da atti introduttivi
OGGETTO: reclamo avverso sentenza n. 37/2024 del 24.12.2024 di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, emessa dal Tribunale di Vasto nell'ambito del Proc. iscritto a n. 36-
1/2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Insta l'Avvocatura reclamante per la riforma della sentenza in epigrafe indicata, sul presupposto: di avere depositato in data 03/09/2024 opposizione all'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione e di avere ivi eccepito illegittimità della procedura di omologazione per non conformità della proposta di transazione fiscale alle previsioni di cui all'art.63 CCII); illegittimità della procedura di omologazione per violazione dell'art.63, c.2 bis CCII per assenza del requisito della convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria. Con la Sentenza dell'11/12/2024, depositata in cancelleria in data 24/12/2024, qui gravata il Tribunale di Vasto omologava gli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti dalla CP_3
[...
con la transazione fiscale e contributiva proposta. Il Tribunale così decideva ritenendo applicabile alla procedura l'omologazione forzosa e al contempo ritenendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate tardivo oltre che infondato. Propone reclamo l' lamentando, in relazione al riscontrato profilo di inammissibilità Pt_1 della iniziativa oppositoria, la pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 48, co.4 CCII e dell'art. 1 bis del DL 69/2023 convertito dalla L 10 agosto 2023, n.103, in quanto, pur avendo la decisione riconosciuto applicabile alla procedura in esame le disposizioni di cui al D.lgs 14/2019 nonché le previsioni del Dl 69/2023, convertito in legge 103/2023 (cfr pag. 4 della Sentenza), ha ritenuto comunque l'opposizione dell' depositata in data 03/09/2024, Parte_1 tardiva tenuto conto che l'iscrizione della domanda degli accordi di ristrutturazione del 04.03.2024 è avvenuta in data 14.03.2024.
Ripropone poi nel merito la reclamante i motivi di opposizione già oggetto di iniziativa oppositoria e trasfusi nell'atto depositato in data 3.9.2025. 1.1-Si costituisce C.F. e P.I. , con sede in San Salvo (CH), Zona Controparte_1 P.IVA_3
Ind.Le Strada Consortile, REA: CH - 98194, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., Sig. C.F. , concludendo perché il Controparte_2 C.F._2 reclamo sia dichiarato inammissibile e comunque nel merito infondato.
2.1- Il reclamo è infondato.
2.1.1-Breve excursusus normativo.
pagina 2 di 18 L'art. 182-bis l. fall. prevede che l'imprenditore in crisi può domandare, depositando la documentazione richiesta dall'art. 161 l. fall., “l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”. Tale normativa, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2005, è stata oggetto di varie novelle e di una recente riforma e presuppone un patto stragiudiziale con una parte consistente dei creditori (almeno 60%), che mira a risolvere la crisi aziendale prima che essa sfoci nell'insolvenza irreversibile. A seguito dell'introduzione degli Accordi di ristrutturazione dei debiti, si sono formati in dottrina e in giurisprudenza due contrapposti orientamenti, l'uno a sostegno del carattere privatistico e, l'altro di quello concorsuale degli Accordi. A sostegno della natura concorsuale (minoritaria in dottrina), è stata richiamata l'introduzione nel sistema, ad opera dell'art. 9 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, dell'art. 182-septies l. fall. Con tale novella si è creata una particolare “sottospecie” di accordo di ristrutturazione, riservata agli intermediari finanziari, nella quale trova spazio altresì un meccanismo di cram dawn di natura tipicamente concorsuale. Negli ultimi anni sono intervenute numerose pronunce della Corte di Cassazione con le quali è stato consolidato l'orientamento secondo il quale l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., appartiene agli istituti del diritto concorsuale, e rientra tra le procedure concorsuali. A tale conclusione la Suprema Corte è giunta esaminando nel complesso la disciplina di tali Accordi che prevede, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall'altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l'esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali (cfr. Cass., Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182
e Cass., Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1896; Cass., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087; Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 40913 del 21/12/2021 (Rv. 663511 - 01). L'istituto così come delineato quale strumento procedimentale di regolazione della crisi di impresa alternativo al fallimento appare, peraltro, coerente con quanto desumibile dal diritto dell'Unione europea, orientato ad ascrivere gli accordi di ristrutturazione tra le procedure concorsuali pubbliche (cfr. artt. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera e “Quadri di ristrutturazione preventiva” contemplati dalla Raccomandazione n. 2014/135/UE e dalla Proposta di Direttiva COM (2016). Va altresì evidenziato che l'accordo è pienamente sindacabile da parte del giudice così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. (Cass., Sez. 1 - , sent. n. 12064 del 08/05/2019) “In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge.” Nello stesso solco il legislatore con la novella di cui al D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 (art. 3, comma 1-bis, lettera b) nel modificare il comma 4 dell'art. 182 bis ha disposto che “Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa pagina 3 di 18 liquidatoria” così estendendo il potere del giudice alla valutazione della convenienza dell'accordo. Il legislatore con il D.L. n. 125/2020, convertito con la Legge n. 159 del 27 novembre 2020, ha quindi inserito importanti modifiche in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, con riguardo al trattamento dei debiti tributari e contributivi, riscrivendo, sul punto, la legge fallimentare ( cfr. artt. 180, 182bis e 182-ter) e, di fatto, anticipando l'applicabilità di disposizioni contenute nel CCII, altrimenti destinate ad entrare in vigore il 15 luglio 2022. Tre quindi sono i presupposti che consentono l'applicazione dell'istituto del c.d. “cram down” introdotto dalla Legge n. 159/2020: a) la “mancanza di adesione” da parte dell'amministrazione; b) il carattere decisivo della “adesione” dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle maggioranze;
c) il superamento del test di convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione, e il tribunale, ai sensi dell'art. 182 bis lf, deve omologare l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando tale adesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale di cui al primo comma della norma e quando la proposta di soddisfacimento è, per l'amministrazione, più conveniente dell'alternativa liquidatoria. La nuova disciplina introdotta dalla Legge 103/2023 ha previsto ulteriori limiti all'omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
In particolare, con le modifiche introdotte, il Tribunale può omologare (forzatamente) gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, soltanto quando l'accordo non abbia natura liquidatoria e purché il soddisfacimento dei creditori tributari e previdenziali sia pari almeno:
• al 30% dell'ammontare complessivo dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
• al 40% dell'ammontare complessivo dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento proposta non eccede il periodo di dieci anni, se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti è inferiore ad un quarto dell'importo complessivo dei crediti. Permangono in ogni caso i limiti previsti dalla disciplina previgente, secondo cui la proposta di accordo deve essere conveniente per i creditori pubblici rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli cui agli articoli
57, comma 1 (60%) e 60, comma 1 (30%), del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14.
pagina 4 di 18 In sede di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, (c.d. decreto salva-infrazioni) è stato quindi introdotto l'art.
1-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.103) che, sospendendo le previsioni contenute nell'ultimo periodo del comma 2 e del comma 2- bis dell'articolo 63 CCII, , fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha subordinato la possibilità di procedere all'omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione alla sussistenza di quelle ulteriori condizioni e ha stabilito adempimenti specifici per il debitore che richiede l'omologa forzosa ribadendo il termine dei 90 giorni previsti per le Amministrazioni pubbliche per valutare la proposta di transazione fiscale e contributiva (commi 4 e 5). Si legge al riguardo nell'articolo che In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie , competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso…..L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Circa la decorrenza delle disposizioni contenute dall'art.1 bis, operanti per quanto previsto al comma 1, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, si rammenta come la norma in parola trovi applicazione, per quanto previsto dall'art. 15, comma 5, della Legge n. 400 del 23/08/1988, (“Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente), dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta;
pertanto, essendo stato il decreto pubblicato in gazzetta il 14/06/2023 le sue disposizioni operano nei confronti di tutte le proposte di transazione fiscale presentate a decorrere dal 15 giugno 2023.
Ulteriori modifiche al meccanismo al vaglio di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 risultano introdotte per l'effetto del D.Lgs 13 settembre 2024, n. 136 (cd terzo correttivo) e sono applicabili alle proposte formulate successivamente al 28.9.2024.
Gli interventi de quibus hanno riguardato i seguenti profili: la transazione fiscale è stata introdotta – senza possibilità di cram down – anche nella composizione negoziata della crisi;
negli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata in gran parte recepita (tra l'altro innalzando significativamente le soglie minime di soddisfacimento dei debiti erariali e previdenziali ai fini del cram down il soddisfacimento dei crediti fiscali deve essere almeno pari al 50% e sono introdotte limitazioni all'utilizzo del cram down quando il debito tributario supera l'80% del totale) la disciplina già prevista in via transitoria dall'art.
1-bis del d.l. 13 giugno 2023 (introdotto dalla l. di conversione 10 agosto 2023, n. 103) di cui sopra;
la transazione fiscale è stata introdotta anche nel piano di risanamento soggetto a omologazione (c.d. “PRO”), senza possibilità di cram down, in considerazione della necessaria adesione di tutte le classi di creditori ai fini dell'omologazione; nel concordato preventivo, il correttivo-ter ha confermato che è ammissibile il cram down fiscale e contributivo anche nel concordato in continuità aziendale e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze nella c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII).
2.2-Sull'eccezione di inammissibilità del reclamo.
pagina 5 di 18 Eccepisce la reclamata l'illegittimità/inammissibilità del reclamo attesa la mancata e/o tardiva opposizione dell'Agenzia della Entrate alla domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, depositata oltre il termine dei 30 giorni di cui all'art. 48, co.4 CCII, con conseguente incapacità di proporre reclamo avverso la sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 51 CCI, proprio per carenza di legittimazione attiva in tal senso. L'eccezione è infondata nella parte in cui assume un difetto di legittimazione in capo alla Agenzia reclamante.. E' vero infatti che il procedimento di reclamo ha natura di gravame e costituisce acquisizione pacifica in giurisprudenza che la qualità di parte, e quindi di soggetto legittimato all'impugnazione, si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, anche nei procedimenti disciplinati dagli artt. 737 e seg. c.p.c., esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori;
da ciò conseguendo che, secondo i principi generali, il rimedio previsto, certamente ascrivibile al novero dei procedimenti in camera di consiglio, è esperibile solo dai creditori opponenti.
E tuttavia appare evidente come laddove, come nella fattispecie al vaglio, quella qualità si assuma essere stata indebitamente negata, per essere stata asseritamente dichiarata illegittimamente tardiva l'iniziativa oppositoria della Agenzia, non può non configurarsi in capo alla stessa la posizione giuridica di “parte che assume di essere stata illegittimamente pretermessa”, come tale ex se legittimata alla proposizione del reclamo ex art. 51 cit.
2.3-I profili di asserita illegittimità della Sentenza denunciati dalla parte reclamante.
2.3.1-Assume la reclamante l'erroneità della sentenza appellata che ha ritenuto tardiva l'opposizione dell' depositata in data 04/09/2024, perché presentata oltre Parte_1 trenta giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano e dell' annessa documentazione, avvenuta, secondo la parte, in data 14/03/2024; tale pubblicazione, infatti, avveniva nelle more dei 90 giorni previsti per la valutazione della proposta di transazione fiscale, notificata dalla proponente il 04/03/2024 e, pertanto, non essendo conforme alle previsioni di cui all'art.1 bis del Dl 69/2023, sarebbe irrilevante ai fini della decorrenza dei termini per proporre opposizione. Lamenta allora la reclamante violazione e falsa applicazione dell'art. 48, co.4 CCII e dell'art. 1 bis del DL 69/2023 convertito dalla L 10 agosto 2023, n.103. L'art.48, c.4 prevede: Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il Legislatore è intervenuto inizialmente con l'art. 63, CCII stabilendo che La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3…... ….. Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
pagina 6 di 18 Successivamente, in sede di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, (c.d. decreto salva-infrazioni) è stato, come detto, introdotto l'art.
1-bis (convertito, con modificazioni;
dalla legge 10 agosto 2023, n.103) che, sospendendo le previsioni contenute nell'ultimo periodo del comma 2 e del comma 2-bis dell'articolo 63 CCII, , fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha subordinato la possibilità di procedere all'omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione alla sussistenza di ulteriori condizioni rispetto a quelle precedentemente contemplate (comma 2) e ha stabilito adempimenti specifici per il debitore che richiede l'omologa forzosa ribadendo comunque il termine dei 90 giorni previsti per le Amministrazioni pubbliche per valutare la proposta di transazione fiscale e contributiva (commi 4 e 5). Si legge – ribadendosi quanto già esposto - al riguardo nell'articolo che In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre, per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso…..L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
Parte reclamata peraltro propone sul punto una farraginosa allegazione, inizialmente costruita sulla efficacia futura della disposizione incentrata sulla neutra indicazione del momento in cui sarebbe entrata in vigore il cd correttivo della codice della crisi (efficacia “…fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, da adottare ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, o della legge 22 aprile 2021, n. 53”) e poi fondata su una pretesa inefficacia temporale della stessa disposizione qui al vaglio, poiché asseritamente
“emanata dopo il termine massimo dei due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emessi in esecuzione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017”, coincidente, secondo tale ricostruzione, con la data del 14.02.2019.
La parte tuttavia: non pare tener conto delle proroghe per l'esercizio della delega già previste dall'art. 1 comma 3 della legge nr. 155/17; assume una entrata in vigore del decreto legislativo 14/2/2019 che non tiene minimamente conto delle disposizioni transitorie dettate dallo stesso decreto (articolo 389) e delle modifiche alle stesse
(Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27,comma 1,
350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019. - Il D.L. 08/04/2020, n. 23 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore l'1/09/2021, salvo gli artt. 27,comma 1,
350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il
16/03/2019.- Il D.L. 24/08/2021, n. 118 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/05/2022, salvo il titolo II della Parte prima che entra in vigore il 31/12/2023 e salvo gli artt. 27, comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019. - Il D.L. 30/04/2022, n. 36 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 15/07/2022, salvo gli artt. 27,comma 1,
350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il
16/03/2019); non tiene conto dell'emanazione del terzo correttivo ancora con il d.lgs.nr. 136/24 CP_4 ancora in costanza di delega.
pagina 7 di 18
L'assunto sotteso alla doglianza formulato dall'agenzia reclamante è comunque in astratto sostanzialmente condivisibile.
Il procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione prevede il deposito del piano presso il tribunale e la contestuale pubblicazione presso il registro delle imprese e ciò per consentire l'eventuale proposizione di opposizioni da parte dei creditori o dei terzi.
Nel momento in cui l'imprenditore richiede l'omologa, tutti i soggetti potenzialmente interessati a proporre opposizione debbono poter essere stati messi in condizione di valutare l'eventuale ricorrenza di profili per formulare appunto l'eventuale opposizione.
Solo una volta eventualmente decorso invano il termine di cui all'art. 63 co. 2 ultimo periodo cci,
l'accordo completo di tutti i suoi elementi (ivi compreso quello relativo alla posizione assunta dagli enti impositori) può essere depositato presso il tribunale e pubblicato ex art. 57 cci con la richiesta -se del caso- di esercizio del menzionato potere sostitutivo da parte del tribunale.
Solo a questo punto, gli enti dispongono del termine dei trenta giorni per proporre le eventuali opposizioni, onde prospettare le proprie ragioni, anche in relazione alle valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere.
Una siffatta ricostruzione della fattispecie consente non solo a tutti i creditori di esercitare le facoltà connesse al proprio diritto di credito, ma anche al tribunale di svolgere con maggiore cognizione di causa il proprio ruolo.
Con l'opposizione i creditori possono infatti fornire informazioni stimate utili per una più completa e compiuta la valutazione circa la maggiore convenienza dell'accordo proposto rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 63 co. 2 bis ultimo periodo cci), offrendo così al tribunale degli elementi per una più consapevole decisione a riguardo.
Laddove allora tale tempistica non viene osservata, laddove in particolare non venga rispettato quello spatium deliberandi riservato in capo agli enti pubblici, appare evidente come il termine di 30 gg per la proposizione delle opposizioni non possa ritenersi decorrere, pur in presenza del rispetto di quelle formalità. Il giudizio di cram down del tribunale non può allora essere proprio effettuato quando è ancora pendente il termine entro il quale l'Amministrazione fiscale e gli enti previdenziali devono esprimere la loro adesione o il loro diniego alla proposta, potendo tra l'altro verificarsi in tal caso un conflitto non risolubile tra antinomiche determinazioni (nei termini Tribunale di Roma, in data 14 luglio 2023 (in . Email_2
Alla data di deposito della domanda di omologa, quindi, tale termine deve essere interamente decorso, non potendo ipotizzarsi che si adisca il tribunale per ottenere una pronuncia che sostituisca un atto non ancora compiuto e che potrebbe ancora compiersi.
Tanto affermato, va tuttavia rilevato, ai fini de quibus, come con provvedimento in data 30.5.2024 l' avesse comunque comunicato, solo oltretutto alla proponente/debitrice, Pt_1 l'esito negativo della propria valutazione, così comunque sanando il vizio procedurale connesso al mancato rispetto di quel termine dilatorio (Trib. Reggio Calabria 9.6.2023). Se può allora convenirsi con le considerazioni svolte dall'Avvocatura reclamante in ordine alla necessità per il decorso del termine di cui all'art. 48, co.4 CCII (30 gg) del decorso integrale del termine di 90 gg riservato in capo alla PA per esprime la propria adesione o meno (in termini anche Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34377 – Pres. Rel. Persona_1
Francesco Terrusi su cui più diffusamente infra), non può nello specifico non rilevarsi come nella fattispecie al vaglio, con la esplicitazione della mancata adesione già in data 30.5.2024, la stessa abbia da un lato sanato quella irregolarità della procedura, dimostrando di avere avuto Pt_1 comunque la possibilità di esprimere le proprie valutazioni in ordine alla richiesta, e dall'altro abbia determinato essa stessa la rilevanza (almeno) di tale momento ai fini della decorrenza del termine per proporre formale opposizione ex art. 48 cit.
pagina 8 di 18 La stessa Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, (ud. 11/12/2024, dep. 24/12/2024), n.34377, dopo avere affermato che la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione - anche quando sia del tipo di quello in esame, con transazione fiscale ed eventuale cram down - deve necessariamente essere raccordata con i tempi di perfezionamento dell'adesione dei creditori, compreso il creditore fiscale e che senza il decorso di novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento non può ritenersi esistente neppure l'oggetto dell'omologazione (né l'accordo né la sua mancata formazione), afferma esplicitamente che “Diverso sarebbe il caso in cui l'amministrazione avesse fatto pervenire il suo dissenso (esplicito) prima della scadenza del termine”; con ciò confermando un'efficacia sanante al pronunciamento comunque reso dalla P.A. nelle more della decorrenza del termine di 90 gg. L'opposizione ex art. 48 avrebbe pertanto dovuto essere proposta al più tardi decorsi 30 gg dalla formulazione di quella valutazione, comunicata solo al proponente, di non adesione all'accordo del 30.5.2024. Come si evince poi dalla lettura della gravata decisione, richiesta la fissazione dell'udienza per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 57 CCII, depositati dalla ricorrente ed il relativo piano di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 48 co. 4 e dell'art 63 co.
2-bis CCII, in data 27.07.2024, il Tribunale provvedeva, fissando, a tal proposito, l'udienza del 25.09.2024.
Dalla stessa ricostruzione fattuale esposta dalla si evince in particolare che: Pt_1 con provvedimento del 01.06.2024, il Tribunale di Vasto chiedeva al Commissario di relazionare sulla decorrenza dei termini riservati ai creditori per proporre opposizione, su eventuali opposizioni presentate e sull'eventuale raggiungimento delle maggioranze necessarie all'omologa (ALL. 9);
a riscontro delle richieste del Tribunale, in data 15.07.2024 il Commissario Giudiziale, tenuto conto della comunicazione di archiviazione della procedura espressa dalla Direzione Provinciale di Chieti il 30.05.2024 e dell'adesione al Piano manifestata dalla rilevava il mancato Pt_2 raggiungimento della maggioranza del 60% per l'omologa dell'accordo; il Commissario faceva altresì presente, inoltre, di non aver ricevuto, né dalla Società né dall'Advisor, alcuno degli aggiornamenti richiesti in merito alla procedura;
tanto rappresentato, il medesimo Commissario chiedeva la fissazione per l'udienza di omologa ai sensi dell'art. 48, co. 4 e dell'art. 63, co.
2-bis. La fissazione dell'udienza ex art. 48 quarto comma non era pertanto sicuramente avvenuta in seguito a formale deposito di memoria formalmente oppositiva da parte dell' (Quando è Pt_1 depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.). Nel provvedimento di fissazione anzi si legge che il Tribunale nell'occasione aveva invitato il Commissario giudiziale a relazionare sul decorso del termine per proporre opposizione, evidenziando se risultassero opposizioni e se fossero state raggiunte le maggioranze necessarie per l'omologa. Il provvedimento di fissazione udienza per comparizione parti è stato poi iscritto in via telematica all'ufficio registro imprese e notificato, in data 01.08.2024, al Commissario Giudiziale ed a tutti i creditori dissenzienti, tra cui anche l' (cfr. fascicolo di parte Parte_1
dep. 01.08.2024, doc. 81 – ricevuta consegna n. 10). CP_1
pagina 9 di 18 Solo con la memoria depositata in data 03.09.2024 (pur stando alla data indicata dall'Avvocatura) l'Agenzia ha proposto formale opposizione ex art. 48 quarto comma CCII alla domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione depositata dalla ricorrente;
ben oltre pertanto quel termine di 30 gg sia dalla data del 30.5.2024 (esplicitazione della mancata adesione) sia comunque dalla scadenza dei 90 gg (dal 4.3.2024 90 gg al 4.6.2024 e ulteriori 30 gg fino al 4.7.2024) sia comunque dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dell'udienza ex art. 48 quarto co. (1.8.2024) e non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini ex art. 9 codice crisi. E' – si noti - la stessa difesa dell' a qualificare significativamente in via esclusiva tale Pt_1 attività (il deposito cioè della memoria ex art. 48 in data 3.9.2024) quale momento iniziale della propria formale iniziativa oppositoria (pg 8 ultimo cpv del reclamo), non premurandosi neanche tuttavia di porsi il problema della individuazione di un termine di decorrenza per far valere la tempestività della propria iniziativa oppositoria nonostante la sentenza qui gravata avesse
“accennato” anch'essa pure ad una inidoneità della comunicazione 30.5.2024 a costituire opposizione ex art. 48 cit..
Che la comunicazione del 30.5.2024 non costituisse affatto opposizione – assunto, come detto, sostanzialmente condiviso della stessa opponente - è peraltro confermato dai seguenti Pt_1 rilievi: l'atto non era minimamente costituito da una memoria o equipollente depositato nel fascicolo processuale o almeno fatto pervenire al C.G. nel rispetto dei criteri formali e sostanziali propri dello stesso;
l'atto non rispettava i requisiti della indispensabile difesa tecnica, necessaria pacificamente per la formalizzazione della presenza nel giudizio camerale de quo;
l'atto, per quanto ontologicamente non destinato a contenere un ampliamento dell'oggetto del giudizio e contenendo in definitiva mere eccezioni (Cass. SSUUnr. , 27 dicembre 2016 n. 26989.), non aveva alcuno dei requisiti sostanziali che si assumono necessari per essere qualificato quale opposizione rilevante ex art. 48 cit., in quanto non adeguatamente motivato né supportato da idonea documentazione. D'altra parte . l'intero procedimento inizia con il deposito della domanda del debitore in tribunale (deposito del ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 1) e con la contestuale pubblicazione sul registro delle imprese della domanda, degli accordi e, si deve ritenere, anche, della attestazione (in funzione informativa per i creditori non aderenti) e del piano. Con il deposito del ricorso in tribunale il debitore presenta anche tutta la documentazione indicata nell'art. 39. La domanda oltre alle formalità pubblicitarie è comunicata anche al pubblico ministero (art. 40 comma 3). Il ricorso, e la documentazione a corredo, contiene allora già in sé anche la domanda di omologazione, secondo quanto inizialmente accennato.
Effettuata poi la comunicazione agli enti impositivi e decorso quel termine di 90 gg – salvo proroghe per attività di interlocuzione – ovvero esplicitata la non adesione (ormai pacificamente silenzio e mancata adesione costituiscono entrambi presupposti per l'omologazione forzata), è onere dei dissenzienti di proporre formale opposizione nel termine di 30 gg secondo le sopra indicate decorrenze con memoria depositata al fascicolo processuale.
Meccanismo oppositorio diverso allora da quello dettato dal precedente secondo comma dello stesso art. 48, in ipotesi di concordato, ed in forza del quale “Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza” (meccanismo oppositorio forse allora azionato – ma erroneamente - dalla Agenzia opponente).
Tanto esposto, non resta che confermare la statuizione di inammissibilità della iniziativa oppositoria di Parte_1
pagina 10 di 18 3-E' vero peraltro che, nel decreto qui reclamato, il Tribunale, oltre ad avere rilevato l'inammissibilità per intempestività della iniziativa, è comunque sceso a valutare nel merito la pretesa.
Sul punto ritiene tuttavia la Corte di dover puntualizzare quanto segue. E' noto che in sede di omologa il tribunale deve valutare con riferimento al ricorso: la sussistenza della competenza territoriale ai sensi dell'art. 27; la assunzione della deliberazione ai sensi dell'art. 120-bis quando la domanda è presentata da una società o da altro imprenditore collettivo;
il deposito della domanda presso il registro delle imprese. Con riferimento agli accordi poi, il tribunale è chiamato valutare la c.d. “legalità sostanziale” che comprende: il raggiungimento della soglia minima di adesioni a seconda della tipologia di accordo e della eventuale preventiva composizione negoziata;
se ci sono contestazioni sui crediti ai fini del raggiungimento della soglia;
la presenza di una relazione di attestazione redatta da un professionista indipendente, che contiene la dichiarazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano.
Si conviene anche sulla circostanza che il controllo del tribunale diviene ancor più profondo quando negli accordi è inserita la proposta di transazione dei crediti fiscali e retributivi di cui all'art. 63 cit.. Si conviene altresì sulla conclusione che il controllo sia sulla decisività della mancata adesione ai fini del raggiungimento delle soglie, sia sulla effettiva convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale può essere svolto pure d'ufficio ed anche in assenza dell'opposizione dell'ente (in termini Trib. Bologna, 13 giugno 20239). E tuttavia, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra creditore ordinario e creditore ente impositivo, entrambi dissenzienti e non opponenti o tardivamente opponenti nonché per non pregiudicare il diritto del debitore ad accedere alla procedura de qua in presenza dei presupposti, si ritiene che quel controllo debba arrestarsi alle statuizioni nello specifico assunte dal Tribunale nella sentenza qui gravata sulla scorta delle considerazioni esposte sia dall'attestatore che dal C.G. anche eventualmente nella parte in cui interloquiscono sui rilievi emersi in sede di trattativa da parte degli enti impositori;
mentre resti preclusa la possibilità di sostanziale recupero, in tale ambito, dell'efficacia critica tout court degli specifici ed analitici motivi di opposizione, tardivamente formulati, come visto, dalla difesa tecnica dell'Agenzia. Fatta tale precisazione, si procede allora nella direzione appena indicata.
3.1-Indiscussa la ricorrenza degli altri requisiti, occorre allora procedere sostanzialmente alla verifica del superamento del test di convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione.
Il Tribunale in particolare deve omologare l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria quando la proposta di soddisfacimento è, per l'amministrazione, più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Sotto tale profilo, si evidenzia quanto segue. Già allora il giudice di prime cure ha evidenziato che la contestazione dell' Parte_1 su una non compiuta quantificazione del credito falcidiato e sull'assenza di dettagli in ordine al debito fiscale stesso, si ritiene superata dall'integrazione depositata dalla Società con la quale è stato recepito il maggior debito con richiesta di stralcio delle sole sanzioni ed interessi maturandi, onorando pertanto l'importo di € 332.463,42. A fronte di tale debito, la Società ipotizza un pagamento integrale su un orizzonte temporale di 5 anni e oltre i cinque anni del piano, una volta conclusi i termini dell'accordo di ristrutturazione, le somme ancora dovute all'Erario ammonteranno ad € 258.582,66, per un totale riconosciuto di euro 654.258,31, al netto delle somme oggetto di rottamazione.
pagina 11 di 18 La proposta di transazione fiscale de qua è stata in particolare formulata alla luce delle risultanze che la stessa Agenzia ha fornito alla ricorrente attraverso il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364 CCII alla data del 16.01.2024. Tale affermazione ha fornito oggetto di puntuale allegazione da parte della reclamata ancora in questa sede;
allegazione su cui l'Avvocatura reclamante non ha opposto alcuna contestazione all'esito della redazione delle note di replica alla avversa costituzione. L'istituto della transazione fiscale rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta o dilazionata del credito tributario, accordo che con “l'accettazione della relativa proposta da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'omologazione della proposta da parte del Tribunale competente” comporta “il consolidamento del debito tributario (art. 182-ter, comma 2, I. fall.) e la cessazione della materia del contendere (art. 182-ter, comma 5, I.fall.)”.
Sul punto la stessa Cassazione nr. , Sez. V, con Ordinanza 29 aprile 2022, n. 13471 ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 22931 e 22932 del 2011) in cui “ha incisivamente precisato che l'espressione “consolidamento” implica la “cristallizzazione” della pretesa erariale “alla data di presentazione della domanda, così come quantificata dall'ufficio con esclusione da una parte della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti anche se non sia ancora maturata la decadenza e dall'altra del debitore di contestare pretese anche se non ancora definitive“. Solo il tempestivo esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore già in sede di transazione fiscale consente al debitore, eventualmente, non solo di contestare le pretese impositive ritenute illegittime (impugnando innanzi al giudice tributario i relativi atti), ma anche di porre utilmente i crediti fiscali contestati nell'ambito della proposta concordataria, appostando i necessari fondi rischi. È di lampante evidenza, al contrario, che l'emersione di obbligazioni tributarie solamente post omologa costituisce circostanza idonea a compromettere la puntuale esecuzione del piano concordatario, compromettendone così la natura stessa di strumento finalizzato a superare la crisi o l'insolvenza. Da ultimo, il recentemente riscritto art. 88 CCII in materia di concordato valorizza decisamente l'effetto di cristallizzazione del debito fiscale: è previsto infatti, a differenza che nella formulazione previgente, che gli enti impositori debbano non solo procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, ma anche alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione (comma 5). Viene, dunque, espressamente previsto che la presentazione di una proposta di transazione fiscale impone in capo agli enti impositori un immediato onere di attivazione di tutti i propri poteri di accertamento, relativi a debiti inclusi nel perimetro del concordato, assegnando quindi all'istituito della transazione fiscale una “naturale” funzione di consolidamento fiscale, in una ottica squisitamente acceleratoria finalizzata alla piena attuazione del rapporto tributario già in sede di procedura concordataria.
pagina 12 di 18 Ma già prima della modifica ex d.lgs.nr. 136/24, lo stesso articolo 88 prescriveva che “Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli
105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.” Con pec del 04/03/2024, la notificava allora all' Direzione CP_3 Parte_1
Provinciale di Chieti una proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII unitamente alla relazione di attestazione, al piano di risanamento e ai bilanci degli ultimi tre esercizi. (All.n.3d e
4d)
Esaminata la documentazione ricevuta e rilevate alcune criticità nel trattamento del credito erariale, la Direzione Provinciale di Chieti, in data 10/04/2024, svolgeva un incontro con i consulenti delegati della Società. Al termine dell'incontro e in risposta alle richieste dell'Ufficio, i delegati della si riservavano di fornire quanto prima i chiarimenti richiesti e la CP_1 documentazione necessaria. In quella occasione l evidenziava che il credito erariale indicato nella proposta di Pt_1 transazione fiscale risultava differente rispetto a quello emerso da un preliminare controllo dell'Ufficio. Al fine di riconciliare i dati inerenti al credito erariale, l'Ufficio si riservava di inviare un prospetto relativo ai carichi a ruolo e, conclusi i controlli sulle dichiarazioni trasmesse, di inviare la certificazione delle pretese non ancora a ruolo alla data della proposta di transazione fiscale. Ancora in questa sede comunque non si contesta che il credito oggetto della proposta fosse quello di cui alle risultanze che la stessa Agenzia aveva fornito alla ricorrente attraverso il certificato unico dei debiti tributari ex art. 364 CCII alla data del 16.01.2024. Solo Con PEC del 19.04.2024, la Direzione Provinciale di Chieti dell' Parte_1 notificava alla Società la certificazione delle pretese fiscali non ancora iscritte a ruolo, ovvero non ancora consegnate all'Agente della Riscossione, alla data di notifica della proposta di transazione (ALL. 7).
Già lo stesso Commissario Giudiziale, a fronte di tale rilievo, aveva tuttavia ricalcolato il debito fuori accordo nella relazione 15.7.2024, così accogliendo i rilievi della . Pt_1 L'attestatore indipendente Dott. nella propria relazione di attestazione integrativa del Per_2 12.11.2024, a pag. 13 e ss., proprio muovendo dalle eccezioni sollevate dall' Parte_1 Cont ha d'altra parte poi precisato che: “Il credito aggiornato di é il seguente ed é pari ad €. 654.258,31 al netto della rottamazione quarter che verrà pagato in otto anni come da proposta sopra già illustrata, ergo cinque anni nel piano e tre fuori piano, come di seguito riepilogato. […] Cont L'importo spettante all dal piano é pari ad € 368.020,30 nominali, che sono soddisfatti al 90,3% per complessivi €. 332.463,42 rateizzati mensilmente. Il residuo fuori piano per €. 286.238,01 verranno pagati con rate mensili senza alcuna falcidia, con soddisfo pari al 100%.
pagina 13 di 18 Ancora nella relazione 4.11.2024, lo stesso C.G., confermato quel ricalcolo proprio alla luce dell'aggiornamento del credito erariale del 19.4.2024, afferma che l'accordo prevede un equilibrio finanziario che garantisce la stabilità dell'azienda, senza compromettere il recupero dei crediti per l'Erario. Grazie a una minima riduzione delle sanzioni, il piano consente alla Società di gestire il debito in modo sostenibile e all' di ottenere un recupero quasi completo dei Parte_1 crediti, senza gravare eccessivamente sulla stabilità aziendale. Questa soluzione consente di tutelare le esigenze dell'Erario, assicurando allo stesso tempo un bilanciamento ef-ficace tra le esigenze dell'azienda e quelle dei creditori pubblici. A fronte allora di tale aggiornamento, attestato sia dall'ausiliario indipendente sia dal C.G. e quindi recepito anche nella sentenza qui gravata, non offre l' alcun concreto dato Pt_1 numerico che consenta a questa Corte di rilevare l'effettiva difformità tra i dati forniti da essa stessa nelle due occasioni del gennaio e dell'aprile 2024 ed il dato poi formato in sede di Pt_1 redazione del piano.
3.2-Sulla verifica del requisito della convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto all'alternativa liquidatoria. L'Agenzia, senza peraltro mai prospettare un'effettiva valutazione prognostica alternativa configurando gli esiti concreti di una prospettiva liquidatoria, oltre a segnalare un errore materiale nel valore di mercato del compendio immobiliare (€ 1.911.682,00 in luogo del corretto valore di € 2.195.000,00 come da perizia rilasciata dal tecnico di parte) e a lamentare la non riscontrabilità della determinazione dell'attivo ricavabile in caso di liquidazione, se non limitatamente al patrimonio immobiliare, osserva “atomisticamente” come nella determinazione dello scenario liquidatorio non siano stati considerati i crediti e la liquidità aziendale indicati nel piano per € 520.000,00. Vengono inoltre evidenziate imprecisioni nella quantificazione del credito erariale nell'alternativa liquidatoria. Nello scenario liquidatorio – si lamenta - non sarebbero rinvenibili informazioni circa gli eventuali proventi ricavabili dalla vendita dei beni strumentali/macchinari, né dalla lettura del piano sarebbe possibile ricavare alcun dettaglio in merito. Da ultimo l' ribadisce come nella procedura non risultino nel complesso Pt_1 compiutamente determinati i termini della proposta di transazione fiscale, né le previsioni di pagamento del credito erariale
Come anticipato, alla segnalazione di tali asserite criticità, non segue tuttavia la formulazione da parte della di uno scenario concretamente alternativo, fondato su una prospettiva Pt_1 liquidatoria, che tenga conto tuttavia anche delle ineludibili criticità connesse alla stessa (tra cui, prima di tutte, la cessazione dell'attività) Tanto premesso, rileva poi questa Corte quanto segue. La legge è chiara nell'attribuire al potere giurisdizionale – piuttosto che all'amministrazione dello Stato – la valutazione circa la convenienza economica dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione rispetto alla alternativa fallimentare, in modo del tutto coerente e collegato con i principi della par condicio creditorum e della ponderazione comparativa e complessiva tra le possibili alternative di soluzione della crisi di impresa, nonché di cui agli artt.
97 e 98 Cost
Spetta poi al Giudice il potere di sindacare la proposta transattiva, non solo in caso di silenzio, ma anche in presenza di un eventuale voto negativo espresso. Ritenuto poi che il cram down non operi in presenza di qualsivoglia rigetto, ma solo quando il rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla proposta formulata dal ricorrente appaia ingiustificato e irragionevole, spetta al giudice allora di valutare in modo prudente e rigoroso i motivi che hanno spinto l'Amministrazione a definire non conveniente la proposta.
pagina 14 di 18 In tale prospettiva, si ritiene – condivisibilmente – che in capo alla Pubblica Amministrazione sussista un onere di illustrazione, attraverso la motivazione del proprio diniego, del percorso logico seguito dimostrando di aver compiuto un equo contemperamento degli interessi in gioco al fine di adottare soluzioni che tutelino, sia pur in misura minore, l'interesse erariale, che con tutta evidenza non sarebbe in toto soddisfacibile in considerazione dello stato di crisi del contribuente. Il giudice quindi, senza sostituirsi all'Amministrazione, deve comunque omologare forzosamente la proposta di transazione, quando il rigetto dell'ente impositore, per quanto ampiamente motivato, non risulti, ad un controllo di legalità sostanziale, in ogni caso ragionevole e giustificato.
Il sindacato giudiziario deve quindi estendersi sino a valutare il merito (e non solo la corrispondenza formale) della motivazione sottesa al rigetto della proposta da parte del creditore pubblico per verificare se effettivamente la transazione fiscale risulti più o meno conveniente per l'ente impositore rispetto all'alternativa liquidatoria. Del resto, l'Amministrazione, nella valutazione della proposta di transazione, dispone di una discrezionalità “vincolata” al maggior soddisfacimento e convenienza tra il pagamento offerto dal debitore e l'alternativa liquidatoria Oggetto del giudizio di convenienza della proposta transattiva rispetto all'alternativa fallimentare, non è tra l'altro l'esiguità in sé della soddisfazione rispetto all'ammontare complessivo del credito: infatti, questo giudizio non è rapportato all'ammontare del debito ma piuttosto all'alternativa fallimentare ovvero alla somma che l'Erario potrebbe ricavare – come profitto o minor costo – dal fallimento del proponente rispetto alla somma offerta, sebbene sempre in termini presuntivi, in un determinato arco temporale.
Il giudizio di convenienza si risolve allora, anche essenzialmente in una comparazione tra il trattamento riservato all'Amministrazione finanziaria con la proposta e il trattamento che la stessa riceverebbe, in via prognostica, nell'alternativa liquidatoria, dovendosi simulare un riparto finale in sede fallimentare tenuto conto del grado dei singoli privilegi erariali, e, successivamente, procedere al confronto dei relativi esiti, in termini di entità e tempi di realizzo, con le condizioni economiche previste nell'ambito della proposta di trattamento. Nell'effettuare tale giudizio, si deve avere riguardo, anche alla luce delle risultanze dell'attestazione resa da un professionista indipendente o della relazione del commissario giudiziario, non solo dei dati quantitativi e delle percentuali di soddisfacimento del credito, ma anche di tutta un'altra serie di profili, quali ad esempio la tempistica di pagamento del creditore e l'esistenza di eventuali garanzie. È quindi necessario confrontare l'importo che l'erario potrebbe percepire sulla base della proposta con quello realizzabile, alternativamente, mediante la liquidazione giudiziale dell'impresa, tenendo conto dei valori degli assets aziendali e dell'ammontare conseguibile, in forza delle legittime cause di prelazione, in sede di assegnazione ai creditori delle somme realizzate mediante la liquidazione stessa;
partendo quindi dal riferimento costituito dagli elementi esposti nel piano attestato dal professionista indipendente, salva la manifesta loro inattendibilità o non sostenibilità, anche alla luce del contesto economico e competitivo di riferimento, nonché della situazione economico patrimoniale dell'impresa.
Ai fini di tale confronto, allora occorre tener conto anche e soprattutto del maggiore apporto patrimoniale, rappresentato esemplificativamente: dai flussi o dagli investimenti generati dalla eventuale continuità aziendale;
dalla eventuale presenza di finanza esterna (assente in caso di successiva liquidazione fallimentare ed invece già acquisita nella fattispecie al vaglio come da piano), che l'esito dell'attività liquidatoria gestita in sede concordataria già ex se non garantisce. Non deve essere trascurata poi la circostanza che la continuità della attività assicura nuovi introiti per le finanze pubbliche, sicuramente non ipotizzabili in caso di liquidazione.
pagina 15 di 18 Contrariamente allora a quanto reiteratamente sostenuto dalla , l'attestatore Pt_1 indipendente Dott. , nelle proprie relazioni in atti ha più volte chiaramente ritenuto come Per_2
“il credito vantato da per complessivi di €. 654.258,31 oggetto di transazione Parte_1 fiscale ex art 63 CCI verrà pagato quasi integralmente, pur contenendo in re-ipsa una mini-falcidia ed è presidiato da una doppia garanzia, quella generata dai flussi di cassa della gestione ordinaria in continuità aziendale e quella solida dovuta al presumibile valore di realizzo del complesso aziendale per €. 2.195.000,00 già in parte ipotecato parzialmente da per €. 315.835,44.” Parte_1 E più oltre si legge: “L'ipotesi liquidazione giudiziale potrebbe sembrare ictu oculi più vantaggiosa, ma va considerata la dilazione a volte ultradecennale della tempistica dei pagamenti e non vi è certezza degli importi da incassare (il tutto dipende dagli esiti dei vari tentativi della vendita competitiva). Inoltre, va considerato che in questo caso si distruggerebbero valore e nove posti di lavoro nel sistema economico e soprattutto non seguirebbe la stella polare del principio della continuità aziendale e della tutela e conservazione dei posti di lavoro pur sussistendone i presupposti. La presente proposta di trattamento nella procedura di AdR di in favore CP_1 dell' appare essere conveniente e non deteriore rispetto a quanto ottenibile Parte_1 nell'alternativo scenario liquidatorio.” Anche il Commissario Giudiziale nella sua relazione del 04.11.2024, ha evidenziato come
“l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti rappresenti una soluzione significativamente più vantaggiosa rispetto alla Liquidazione Giudiziale. La continuità operativa, il mantenimento dei posti di lavoro e le garanzie offerte dai beni aziendali costituiscono elementi fondamentali a tutela dei creditori, cui viene garantito un recupero dei crediti in tempi certi e con maggiore efficacia. …..tale soluzione risponda alle esigenze di stabilità finanziaria e sostenibilità economica per l'azienda, offrendo al contempo migliori prospettive di soddisfacimento per l'intero ceto creditorio.”. Sulla scorta di tali valutazione, la sentenza qui gravata ha puntualmente evidenziato che nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, le risorse ottenute per la soddisfazione dei creditori sarebbero inferiori rispetto a quelle a disposizioni degli stessi, in caso di omologa degli accordi. Tanto è vero che, secondo quanto evidenziato dall'attestatore: “L viene soddisfatta CP_6 integralmente con il pagamento della definizione agevolata-Rottamazione Quater, le somme fuori questa agevolazione nel piano vengono soddisfatte al 90,3% e pagamento rateale in cinque anni, le somme residue pagate nel triennio successivo con soddisfo integrale e rateizzazione mensile. In ipotesi di approvazione da parte del Parlamento della definizione agevolata-Rottamazione
Quinquies, vi sarebbe il soddisfo al 100%, ferma restando la garanzia ipotecaria capiente, più volte illustrata e citata di €. 315.835,44 in favore di . Le percentuali di soddisfo pari al 100% CP_6 proposte e pagate da con la procedura di accordo di ristrutturazione in continuità CP_1 aziendale ex art. 57, 63 e 88 CCI, anche con apporti di finanza esterna da parte dei soci come già accaduto per le definizioni agevolate in corso, rendono solo formale esercizio normativo il confronto con il trattamento riservato ai creditori pubblici qualificati in ipotesi apertura della procedura (cfr. pag. 21 Relazione di chiarimenti dell'esperto, depositata liquidazione giudiziale il 12.11.2024).
pagina 16 di 18 Proprio con riferimento alla asserita da parte della omessa valutazione del patrimonio Pt_1 mobiliare, la sentenza Tribunale di Vasto ha invece correttamente rilevato che “nelle procedure liquidatorie sia il valore dei macchinari e attrezzature e/o le poste del capitale circolante (come, per esempio, la riscossione dei crediti), di solito, realizzano risorse molto vili e poco affidabili. Al contrario invece (di) quelle in continuità aziendale dove il management e l'azienda in vita riescono ad ottenere risultati più soddisfacenti, con la gestione modificata rispetto alla precedente. […]Va analizzato il fattore tempo ai fini dei pagamenti dei piani di riparto dell'attivo, molto lungo nella liquidazione giudiziale e inoltre non é certa la somma che verrà attribuita, poiché è incerto il ricavato della vendita degli assets. In numerose procedure liquidatorie è trascorso inutilmente almeno un decennio, prima che un creditore privilegiato veda qualche spicciolo. Infine, per quanto riguarda le ragioni di convenienza della presente proposta di ristrutturazione, lo scrivente ritiene sin d'ora opportuno osservare come tale soluzione appaia significativamente più conveniente per il ceto creditorio (o comunque lo soddisferebbe in misura non inferiore) rispetto all'alternativa dichiarazione di liquidazione giudiziale della Società”.
Ritiene allora anche la Corte che si siano così date risposte convincenti alle perplessità sollevate dalla Agenzia in sede di trattative sia con riferimento alla formazione del credito fiscale (sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Agenzia stessa in un doppio passaggio concluso anche oltre il termine ex art. 88 cit.) che alla strutturazione del piano. Non si rinvengono elementi per ritenere che, conformemente a quanto asseverato dall'attestatore e dal C.G., il piano stesso non appaia più conveniente per la PA reclamante rispetto alla prospettiva liquidatoria.
4-Il reclamo deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, applicati i valori minimi e liquidata pure la fase della trattazione anche in assenza di istruttori. L'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I..
P.Q.M.
rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore del reclamato che per compensi professionali liquida in euro 2.800,00, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
si dà atto che l'esito del reclamo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012) e che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, C.I.I.I., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I.. Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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