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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 732 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Lacquari, n. 62, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Annunziata Tropeano (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 14.02.2019) al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario a ottenere l'indennità di accompagnamento (ex L. 18/80); che l'elaborato peritale depositato dal consulente è stato contestato, dapprima col deposito del dissenso (il 15.03.2022) e dopo, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine di ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessari a ottenere l'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la Si g .ra , in riforma all'accertamento tecnico preventivo, a causa del suo Parte_1 quadro pluripatologico è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento;
2) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla liquidazione ed alla corresponsione in favore della ricorrente dei benefici economici dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28/08/2018) .”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale contestava le pretese CP_1 di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui alla L. n. 18/80, come risultante dall'espletata CTU.
4. 4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che «la periziata presenta una sindrome da immobilizzazione, declino delle funzioni cognitive, grave scompenso cardiocircolatorio ed incontinenza urinaria e siffatto quadro clinico globale consente di affermare che la periziata non si trovi nelle condizioni di poter svolgere, in modo autonomo e senza necessità di aiuto, gli atti quotidiani della vita ed una deambulazione efficace che non sia la sola possibilità di compiere pochi passi nell'ambiente domestico usando il deambulatore e con l'aiuto dei famigliari. Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte si può concludere, affermando che la sig.ra , per effetto delle sue condizioni di salute, è da considerarsi Parte_1
“ultrasessantacinquenne con difficoltà permanenti gravi a svolgere le funzioni proprie della sua età in misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare in modo autonomo e di svolgere gli atti quotidiani della vita” La decorrenza di tale stato invalidante può essere stabilita dal mese di luglio dell'anno 2019».
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, ha diritto a ottenere l'indennità di accompagnamento, con Parte_1 decorrenza da luglio 2019.
2 7. Le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti in lite, stante il riconoscimento del beneficio richiesto da una data successiva alla domanda amministrativa, alla visita amministrativa e all'iscrizione a ruolo del ricorso per ATP.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara che ha il Parte_1 requisito sanitario necessario a percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, con decorrenza da luglio 2019;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate CP_1 con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Lacquari, n. 62, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Annunziata Tropeano (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/03/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 14.02.2019) al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario a ottenere l'indennità di accompagnamento (ex L. 18/80); che l'elaborato peritale depositato dal consulente è stato contestato, dapprima col deposito del dissenso (il 15.03.2022) e dopo, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine di ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessari a ottenere l'indennità di accompagnamento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare che la Si g .ra , in riforma all'accertamento tecnico preventivo, a causa del suo Parte_1 quadro pluripatologico è soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, con diritto all'indennità di accompagnamento;
2) Condannare l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla liquidazione ed alla corresponsione in favore della ricorrente dei benefici economici dell'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (28/08/2018) .”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale contestava le pretese CP_1 di parte ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della
C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui alla L. n. 18/80, come risultante dall'espletata CTU.
4. 4. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che «la periziata presenta una sindrome da immobilizzazione, declino delle funzioni cognitive, grave scompenso cardiocircolatorio ed incontinenza urinaria e siffatto quadro clinico globale consente di affermare che la periziata non si trovi nelle condizioni di poter svolgere, in modo autonomo e senza necessità di aiuto, gli atti quotidiani della vita ed una deambulazione efficace che non sia la sola possibilità di compiere pochi passi nell'ambiente domestico usando il deambulatore e con l'aiuto dei famigliari. Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte si può concludere, affermando che la sig.ra , per effetto delle sue condizioni di salute, è da considerarsi Parte_1
“ultrasessantacinquenne con difficoltà permanenti gravi a svolgere le funzioni proprie della sua età in misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare in modo autonomo e di svolgere gli atti quotidiani della vita” La decorrenza di tale stato invalidante può essere stabilita dal mese di luglio dell'anno 2019».
5. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
6. Pertanto, ha diritto a ottenere l'indennità di accompagnamento, con Parte_1 decorrenza da luglio 2019.
2 7. Le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti in lite, stante il riconoscimento del beneficio richiesto da una data successiva alla domanda amministrativa, alla visita amministrativa e all'iscrizione a ruolo del ricorso per ATP.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente CP_ a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara che ha il Parte_1 requisito sanitario necessario a percepire l'indennità di accompagnamento ex L. 18/80, con decorrenza da luglio 2019;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate CP_1 con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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