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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/09/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. HI Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 02/12/2024 al n. 2368 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3475/2024
promossa da elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Lisabetta Parte_1
Rocchi che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Controparte_1
Maria Silvia Zampetti e Silvia Pucci che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “In accoglimento dell' appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata la pronuncia di separazione personale dei coniugi e confermata l' assegnazione della casa familiare alla sig.r fino a che Controparte_1
la medesima sarà convivente con i figli non economicamente autosufficienti :
Disporre che versi, direttamente ai figli e Parte_1 Persona_1 Per_2
la somma mensile di euro 700,00 ( 350,00 per ciascuno ), oltre rivalutazione
[...]
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Disporre ch sostenga il 60 % le spese straordinarie di cui al Protocollo Parte_1
CNF del 2017 per i due figli, HI Con attribuzione del restante 40 % Per_2
delle medesime spese a carico dell CP_1
Disporre che nulla sia versato alla sig.r a titolo di assegno separatile, Controparte_1
non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
Con vittoria di spese e di onorari sia del primo che del secondo grado”; per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, in via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza di primo grado;
e nel merito rigettare gli avversi motivi di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, anche in punto di condanna al pagamento delle spese di lite;
condannando la controparte alla refusione dei compensi e delle spese anche del presente grado di giudizio”; per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 7 novembre 2024, il Tribunale di Firenze, a definizione del procedimento iscritto con il n. R.G. 11346/2019, pronunciava la separazione personale tra i coniugi e , con relativo addebito a carico di Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo; assegnava a la casa coniugale, abitandovi la stessa insieme Controparte_1 ai figli maggiorenni, ma non ancora indipendenti, della coppia (ferma restando la possibilità per di continuare ad utilizzare l'autorimessa); poneva a carico di Parte_1
2 con effetto a decorrere dalla pronuncia della sentenza, l'obbligo di Parte_1 corrispondere a il complessivo importo mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 Controparte_1
a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie necessarie, nella misura del 100%, secondo linee guida del CNF dell'anno
2017; poneva inoltre a carico di con effetto a decorrere dal deposito del Parte_1 ricorso (31/7/2019), l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, l'importo mensile di € 300,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat;
condannava a rimborsare a le spese di lite del grado, che liquidava Parte_1 Controparte_1 nell'importo di € 7.616,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale rilevava, a fondamento della pronuncia di addebito della separazione, che il non aveva specificamente contestato di avere intrattenuto una relazione Pt_1 extraconiugale tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019, non fornendo tuttavia prova adeguata dell'esistenza di una crisi coniugale più risalente da esso dedotta (non essendo peraltro a riguardo articolata alcuna richiesta di prova orale); riteneva, in particolare, che non costituisse elemento di prova, a sostegno di tale assunto, la circostanza che le parti nell'anno 2019 si fossero rivolte ad una psicoterapeuta trattandosi di fatto da inserire già nel contesto della vicenda separativa con la finalità di addivenire a intese per una separazione consensuale (il ricorso sarebbe infatti stato depositato nel luglio 2019, falliti i tentativi di composizione della controversia); sulla scorta di tali elementi concludeva affermando che la crisi coniugale doveva essere ricondotta al fatto obiettivo della relazione extraconiugale instaurata dall'odierno appellante con conseguente accoglimento della domanda di addebito a carico di quest'ultimo.
Quanto alle condizioni della separazione dava atto dell'attuale convivenza dei figli della coppia – HI, nata il [...], e nato il [...], entrambi studenti - Per_2 con la madre presso la casa coniugale, di proprietà esclusiva del e ne disponeva Pt_1
l'assegnazione alla salvo l'utilizzo dell'autorimessa da parte del coniuge, con CP_1 attribuzione alla medesima di tutte le spese per le utenze e per la manutenzione ordinaria dell'immobile.
In ordine agli obblighi di mantenimento della prole a carico del rendeva in esame Pt_1 la condizione di questi, geometra libero professionista, dal 2021 anche amministratore e legale rappresentante della società Sea Storm S.r.l., avente ad oggetto “attività di noleggio
3 senza equipaggio di imbarcazioni da diporto”; rilevava che il medesimo, nell'anno 2022, aveva percepito un reddito netto di circa € 35.000,00 (v. dichiarazione dei redditi 2023), pari a un importo mensile di circa € 3.000,00, ponendo tuttavia in rilievo che, nel medesimo anno, emergevano accrediti in suo favore per oltre € 100.000,00 (dunque per un importo superiore rispetto al reddito imponibile dichiarato dal l fisco nell'anno Pt_1
2023, pari a circa € 61.000,00), anche limitando la verifica agli estratti conto del conto corrente professionale n. 1000/2803 acceso presso Controparte_2 poi trasformato nel conto n. 1000/5463 presso (era ritenuto meno Controparte_3 significativo l'esame degli estratti conto degli ulteriori conti personali, giacché le entrate derivavano in tal caso anche da giroconti disposti dal medesimo non Parte_1 integrando pertanto un effettivo ingresso di denaro).
Riteneva inoltre non rilevante la verifica dei cespiti caduti nella successione del padre del convenuto, atteso che egli ne era stato pretermesso, rinunciando alle azioni di riduzione e restituzione (pur dando atto delle risultanze emerse in ordine all'effettivo uso dei beni immobili caduti nella successione da parte del medesimo).
Sulla scorta di tali elementi riteneva, conclusivamente, la sussistenza di una disponibilità superiore a € 3.000,00 mensili (ricavabile dalla dichiarazione dei redditi), e quantificabile in almeno € 5.000,00 mensili, in assenza di spese alloggiative (risiedendo il suddetto in un immobile di famiglia).
Rilevava, quanto alla impiegata part-time presso Confesercenti, la percezione CP_1 nell'anno 2022 di un reddito netto di circa € 22.000,00, pari a una disponibilità mensile di circa € 1.800,00 (tenuto conto delle complessive mensilità percepite), pur dando atto del relativo incremento negli anni successivi a seguito della trasformazione del rapporto a tempo pieno (pur se temporaneamente), con busta paga di circa € 1.500,00 mensili per quattordici mensilità ( come da produzioni della medesima in data 15/1/2024); poneva in rilievo, inoltre, le rilevanti spese di gestione della casa coniugale (immobile in categoria
A/2, di 7,5 vani) in proprietà esclusiva del marito, ad ella assegnato.
Tenuto conto delle risorse disponibili per ciascuna parte e degli oneri sulle stesse gravanti, del divario reddituale tra le parti medesime nonché della esigua frequentazione dei figli, e valutato il tenore di vita familiare, poneva le condizioni economiche sopra riferite (pure considerando, quanto al contributo di mantenimento in favore della coniuge, la valenza economica dell'assegnazione della casa coniugale).
4 Il Sig. ha proposto appello avverso detta sentenza ripercorrendo in termini Parte_1 preliminari la vicenda matrimoniale caratterizzata da una crisi matrimoniale già emersa a partire dagli anni 2008/2009 - che i coniugi superavano rimanendo insieme nell'interesse dei figli - e poi ancora nell'anno 2018, quando la manifestava CP_1 sempre maggiore insofferenza alla vita matrimoniale trascurando i propri compiti casalinghi e tenendo comportamenti svalutativi nei confronti del coniuge (tanto che nel marzo 2019 la coppia si era rivolta a un legale per addivenire a una separazione consensuale); evidenziava che a tali fatti facevano seguito le intese tra le parti di cui all'accordo 18 giugno 2019 in base al quale il già all'epoca lasciava la casa Pt_1 familiare trasferendosi prima dalla sorella e poi dalla propria madre, mantenendo i rapporti con i figli, entrambi studenti universitari, pur senza ospitalità per i pernottamenti per obiettive difficoltà legate alla attuale sistemazione alloggiativa.
Tanto premesso, ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente ai capi relativi alla pronuncia di addebito e alle condizioni economiche della separazione formulando i motivi di seguito esposti.
Con riferimento al primo profilo, l'appellante contesta che la instaurazione di una relazione con la Sig. avesse costituito la causa e non piuttosto la Parte_2 conseguenza della crisi coniugale, già manifestatasi in tempi antecedenti (tanto che la da tempi risalenti si disinteressava della gestione della casa e non supportava il CP_1 coniuge per l'assolvimento delle proprie esigenze, anche in relazione ai suoi impegni di rappresentanza legati all'incarico di Consigliere presso il Collegio dei Geometri); evidenzia che a fronte di una conclamata crisi coniugale già emersa nel marzo 2019
(dando peraltro atto la stessa di aver chiesto al coniuge di separarsi già alla fine CP_1 del 2018) la relazione sentimentale instaurata con la Sig. risultava Parte_2 documentata dalla indagine investigativa commissionata ex adverso solo a far data dal 29 maggio 2019), e pertanto in tempi successivi alla insorgenza della vicenda separativa.
Sulla scorta di tali elementi, in via istruttoria, chiede quindi che sia ammessa la prova testimoniale dell'Avv. Andrea Grazzini sulla circostanza dedotta (richiesta formulata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Quanto alle condizioni economiche della separazione, ad avviso dell'appellante, le determinazioni adottate traggono origine da una errata valutazione della situazione economica di esso istante, senza che gli accertamenti di polizia tributaria avessero rilevato alcunché di anomalo o irregolare;
evidenzia a riguardo che, fermo restando che
5 il proprio conto corrente personale è alimentato dai medesimi proventi della professione di geometra e che, come rilevato nella sentenza stessa, è alimentato da giroconti provenienti dal/dai conti professionali (trattandosi pertanto di movimenti dei medesimi denari), il conto corrente professionale espone incassi lordi derivanti dall'attività professionale di geometra da cui deve essere detratta, per arrivare alla disponibilità netta, una serie notevole di spese, dalla Cassa di previdenza professionale, alle spese di studio, alle imposte , alle addizionali (come risultante anche dal prospetto dei redditi del sig. redatto dallo studio del Rag. . Pt_1 Per_3
La delega sui conti di madre e sorella non assumerebbe peraltro alcuna incidenza sulla propria posizione reddituale, in quanto basata su rapporto fiduciario con le medesime in relazione alla gestione, in caso di necessità, di risorse di loro esclusiva pertinenza.
Quanto agli oneri finanziari, richiama gli obblighi su esso gravanti, avendo contratto un prestito nel 2023, per l' acquisto di una autovettura usata, immatricolata nel 2017 comportante un esborso mensile di euro 273,00 mensili , dall'agosto 2023 al luglio 2027,
e in seguito di euro 362,00 fino al termine del rimborso, previsto per il Luglio 2030; infine censura la operata valorizzazione dell'assenza di oneri abitativi, in ragione della fruizione di ospitalità presso la propria madre, costituendo piuttosto tale circostanza dato sintomatico di risorse inidonee a reperire una propria autonoma sistemazione alloggiativa.
In difetto di specifiche censure quanto alla ricostruzione dei redditi della Sig. CP_1 correttamente quantificati nella disponibilità mensile netta di € 1800, tenuto conto delle complessive mensilità, rileva la possibilità della medesima di incrementare il trattamento retributivo in caso di ampliamento dell'orario di lavoro e l'attuale disponibilità di adeguate risorse disponendo di depositi su conto corrente per€ 39.817,76
(oltre alla proprietà di immobili seppure pro quota).
Osserva, in ordine alle esigenze di mantenimento della prole alla luce dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c., che i figli hanno rispettivamente 23 e 24 anni, sono entrambi studenti universitari, e quindi normalmente impegnati fuori casa per la maggior parte della giornata, tanto escludendo i compiti di accudimento e cura a carico della madre e traducendosi in maggior impegni economici comunque soddisfatti dal padre in quanto costituenti costi di natura straordinaria (palestra, sport, psicologo per la ragazza); inoltre rileva che, come riferito dalla stessa difesa della sig.ra questa corrisponde ai due CP_1 ragazzi la cifra di euro 200,00 ciascuno, gravando in larga misura le relative necessità
6 sul padre, che incontra frequentemente i figli, pur non potendo ospitarli per i pernottamenti;
inoltre, il tenore di vita della famiglia in tempi antecedenti alla separazione non era caratterizzato da uno stile dispendioso o di lusso, salvo pratiche sportive non particolarmente costose (non vi erano stati nel corso degli anni, l' utilizzo di personale di servizio o la disponibilità di auto particolarmente costose, né frequentazione di ristoranti o alberghi di lusso, o acquisti di beni di lusso;
la famiglia trascorreva peraltro le vacanze ospite per due settimane nel periodo estivo in una casa di famiglia in San
Vincenzo).
Contesta, inoltre, l'attribuzione in via esclusiva ad esso appellante delle spese straordinarie, parendo più conforme a giustizia ed equità che esse vengano ripartite tra le parti nella misura del 60 % - 40 % .
Rileva infine la iniquità del contributo previsto in favore della coniuge, atteso che l'attribuzione ad esso appellante di consistenti oneri per il mantenimento della prole copre la disparità reddituale tra i coniugi, fermo restando che non era adeguatamente considerata la valenza economica dell'assegnazione alla coniuge della casa coniugale, di proprietà esclusiva di esso appellante (con valore locativo pari ad € euro 816,35 mensili secondo la stima allegata del geometra con presumibile più elevato CP_4 valore a mercato libero pari ad almeno 1.000/1.100,00 euro mensili).
Infine, l'appellante impugna anche il capo relativo alla condanna alle spese in quanto ingiusto, stante le censure mosse alla gravata sentenza, chiedendo che esso sia riformato nel senso di disporre la condanna alle spese a carico della sig.ra sia del Controparte_1 primo che del secondo grado.
Chiede inoltre che l' importo destinato al mantenimento ordinario per i figli, visto che sono entrambi maggiorenni, sia versato direttamente a loro.
Conclude come in epigrafe.
Con decreto in data 20 dicembre 2024 il Presidente, provvedendo inaudita altera parte, ritenuta la insussistenza di gravi motivi per la sospensione della sentenza impugnata, ha respinto l'istanza allo scopo promossa dall'appellante, rimettendo le parti all'udienza già fissata per la trattazione del merito per la decisione sulla revoca, modifica o conferma del provvedimento emesso;
di seguito l'stante formulava richiesta di anticipazione di detta udienza per l'esame della formulata inibitoria essendo stato notificato ex adverso, nelle more, atto di precetto per il pagamento della somma di € 33.914,62 per i titoli recati dalla predetta sentenza.
7 Disposta l'integrazione del contraddittorio e trasmessi gli atti alla Procura Generale, si è costituita la parte appellata, anche ai fini del merito, eccependo preliminarmente la inammissibilità delle domande nuove svolte in appello ex adverso (quanto alla richiesta di versamento diretto e di diversa ripartizione delle spese straordinarie) nonché delle produzioni documentali avversarie relativamente al finanziamento contratto nel 2023 e alla stima relativa al valore locatizio della casa familiare;
nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie alla luce dell'analisi dei conti correnti del assumendo che Pt_1 da essi emergevano per gli anni 2017/2022, entrate molto consistenti e, nel complesso, superiori ai redditi complessivi indicati nei modelli UNICI prodotti da controparte
(dovendosi peraltro valutare anche i conti correnti di familiari - madre e sorella - su cui il suddetto risulta munito di delega e operare liberamente sulle relative risorse, traendone ulteriore rilevanti disponibilità, nonché i rapporti bancari intrattenuti dal medesimo); pertanto contesta le deduzioni avversarie anche alla luce della valutazione comparativa delle situazioni reddituali delle parti, del pregresso tenore di vita familiare in costanza di convivenza tra i coniugi, e delle stesse dichiarazioni di controparte quanto alla propria capacità di spesa (memoria 3.11.2020, pag. 5), fermo restando che entrambi i figli Pt_1 della coppia, studenti universitari, frequentano atenei fiorentini e vivono stabilmente presso il domicilio materno.
Ad esito della trattazione nel contraddittorio tra le parti – all'udienza anticipata per la decisione sulla sola istanza di inibitoria – era confermato il rigetto dell'istanza di inibitoria già emesso inaudita altera parte.
Alla successiva udienza di comparizione delle parti la causa era discussa e pertanto trattenuta in decisione (senza assegnazione di termini, stante l'applicazione del rito camerale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La pronuncia di addebito
I.
1. Le censure mosse dall'appellante alla pronuncia di addebito si fondano essenzialmente sulla mancata valutazione della sussistenza di una risalente crisi coniugale connotata dalla insofferenza alla vita matrimoniale asseritamente manifestata dalla coniuge (la quale, peraltro, dava atto nei propri scritti difensivi, di aver chiesto al coniuge di separarsi già alla fine del 2018); assume a riguardo l'appellante che la relazione sentimentale da esso instaurata con la Sig. si poneva ad esito di Parte_2
8 una conclamata crisi coniugale già emersa nel marzo 2019 in quanto documentata dalla indagine investigativa - commissionata ex adverso - solo a far data dal 29 maggio 2019, in tempi pertanto successivi alla stessa emersione della scelta separativa.
L'appellata contesta tali assunti assumendo di aver notato un improvviso cambiamento del marito, sempre più freddo e distaccato, già nel 2018, sino alla manifestazione da parte di questi, in risposta all'ennesima richiesta di chiarimenti da essa rivoltagli, della volontà di separarsi già alla fine dell'anno 2018; di aver avuto in seguito riscontro della sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal medesimo e costituente la causa scatenante della crisi irreversibile;
contesta a riguardo la sussistenza di una risalente crisi coniugale evidenziando che la vita familiare si svolgeva serena e armoniosa, salvi i normali screzi tra coniugi, fermo restando che controparte non aveva offerto alcuna prova di tali assunti (eccepisce a riguardo la inammissibilità della documentazione fotografica allegata ex adverso sub doc. 2, in violazione dell'art. 345 c.p.c. ).
Tanto premesso, risulta dirimente rilevare che l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova della dedotta, risalente, crisi coniugale, solo genericamente allegata mediante la deduzione di comportamenti di insofferenza manifestati progressivamente dalla coniuge nel corso della convivenza familiare;
le censure mosse si incentrano, di fatto, sull'anteriorità del ricorso alla mediazione familiare e a un legale già nella primavera del
2019 quando la relazione sentimentale con la Sig. era documentata solo a far data Pt_2 dal maggio di quell'anno (e pertanto in tempi successivi).
Risulta evidente a riguardo che la relazione investigativa forniva un mero riscontro ai sospetti della Sig. circa la infedeltà del coniuge, dando atto degli esiti positivi CP_1 dei primi accertamenti a dimostrazione di una relazione extraconiugale già in corso a quella data;
a fronte di tale dato l'odierno appellante si limita a richiamare la pendenza di tentativi di composizione della vicenda familiare intercorsi nei mesi precedenti, senza dimostrare in alcun modo che la dedotta crisi coniugale fosse insorta anteriormente alla instaurazione della relazione sentimentale con la Sig. (che neanche colloca Pt_2 temporalmente, salvo limitarsi a prendere atto delle risultanze dell'attività investigativa per desumerne, in modo surrettizio, la datazione della propria infedeltà coniugale solo da tale data).
Il richiamo alle allegazioni avversarie in ordine a un chiarimento della coppia e alla emersione dell'intento separativo già alla fine del 2018 avvalora piuttosto la ricostruzione dei fatti offerta dalla Sig. in ordine ai tentativi della medesima di ottenere CP_1
9 spiegazioni dal partner circa i suoi mutati atteggiamenti, senza che l'appellante giunga a circostanziare in alcun modo – e in senso contrario – l'adozione della scelta separativa.
Quanto alla documentazione allegata sub 2) di parte trattasi di documentazione Pt_1 fotografica ritraente gli interni di una abitazione, al fine di addurre una situazione di disordine degli ambienti domestici, che non fornisce alcun concreto elemento a sostegno della tesi dell'appellante.
Ne consegue la fondatezza della pronuncia di addebito della separazione all'odierno appellante, riconducibile alla violazione dei doveri coniugali da parte dell'odierno appellante nei termini sopra evidenziati, senza che sia emersa la sussistenza della dedotta
- più risalente - crisi coniugale.
II. Le condizioni economiche dell'assetto separativo
Con il secondo motivo articolato l'appellante censura la gravata sentenza sotto il profilo della erronea valutazione della propria situazione reddituale (nulla osservando in ordine alla ricostruzione della posizione reddituale dell'odierna appellata) e delle concrete esigenze di mantenimento della prole, anche in relazione ai compiti concretamente svolti dalla madre in relazione alla loro età ed abitudini di vita, nonché in ordine alla sussistenza del diritto della coniuge alla percezione di assegno di mantenimento.
II.1 La censura riguarda essenzialmente la valutazione espressa dal Tribunale circa gli
“accrediti in suo favore per oltre € 100.000,00 (dunque un importo superiore rispetto al reddito imponibile dichiarato dal al fisco nell'anno 2023, pari a circa € Pt_1
61.000,00)” relativa a conto corrente “professionale” del medesimo, allegando l'appellante che essa non tiene conto della necessità di detrazione, per arrivare alla disponibilità netta, di una significativa serie di spese (Cassa di previdenza professionale, spese di studio, imposte , addizionali etc.). Richiama a riguardo il prospetto redatto dal
Rag. in ordine alla incidenza di tali voci, seppure per gli anni precedenti CP_5
a quello in esame, evidenziando che nel terzo conto corrente, costituente anch'esso conto corrente professionale, vengono accantonate le somme necessarie al pagamento dell'
IVA, che viene percepita dal cliente ma che deve essere poi riversata, della
[...]
e dell' IRPEF. Parte_3
Rileva preliminarmente la Corte che la valutazione espressa dal Tribunale riguarda esclusivamente il raffronto tra gli accrediti sul conto corrente professionale n. 1000/2803 acceso presso poi trasformato nel conto n. Controparte_2
1000/5463 presso e i redditi dichiarati, qualificando Controparte_3
10 espressamente – di contro – come “meno significativo l'esame degli estratti conto degli ulteriori conti personali, giacché le entrate derivano anche da giroconti disposti dal medesimo e dunque non costituiscono un effettivo ingresso di denaro”. Parte_1
Ciò posto, si osserva che la riscontrata discrasia riguarda il raffronto tra detti accrediti e il reddito lordo di € 61.000,00 risultante dalla dichiarazione fiscale (non già con il reddito fiscale netto indicato in circa € 35.000), risultando correttamente individuata dal primo
Giudice la differenza di € 40.000 (atteso che tale ulteriore importo, avente ad oggetto redditi non dichiarati riscontrabili in via presuntiva, risulta evidentemente sottratta all'assolvimento dei correlati oneri fiscali e/o contributivi e alle conseguenti detrazioni).
Gli ulteriori argomenti svolti dall'appellante risultano privi di rilievo in quanto attinenti a profili non valorizzati dal Tribunale nel contesto di un prudente apprezzamento delle risorse disponibili, alla luce delle variegate attività professionali dell'appellante e dell'articolata rete di polizze e investimenti documentati dagli accertamenti di PT (nulla argomentava il Tribunale con riferimento alle deleghe sui conti intestati alla sorella e alla madre e sui libretti intestati ai figli nonché in relazione alla rinuncia all'azione di riduzione in relazione alla successione paterna, cosicché non era pertanto ritenuta rilevante la verifica dei relativi cespiti).
Ne consegue che risulta condivisibile il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate dall'odierno appellante, come espresso dal Tribunale, disponendo il suddetto di ulteriori significative risorse anche alla luce di quanto complessivamente emerso (e compiutamente ricostruito dalla difesa dell'appellata anche in relazione alle polizze, investimenti, carte di debito/credito ad esso riferibili nonché, comunque, con riferimento ai flussi di denaro connessi alla relativa capacità di spesa).
II.2. Le censure formulate dall'appellante investono anche la questione del parametro fondamentale costituito dal tenore di vita familiare, alla luce delle contestazioni a riguardo mosse anche nell'atto di gravame.
Osserva la Corte che in sede di seconda memoria istruttoria la Sig. allegava CP_1 materiale fotografico a documentazione delle abitudini di vita della famiglia, costituite da vacanze in barca e sulla neve (la famiglia era solita trascorrere la settimana bianca a
Ortisei, e le vacanze estive presso una casa di famiglia, a San Vincenzo, oltre ai weekend in barca) e della buona vita sociale della coppia, nonché relative agli hobby praticati dal coniuge (“moto, biciclette e abbigliamento da caccia”), anche con riferimento all'acquisto
11 delle relative attrezzature;
ha peraltro dato atto del fatto che la famiglia non fruiva di aiuti esterni per i lavori domestici, cui provvedeva la stessa personalmente.
Ha inoltre, nella medesima sede, allegato documentazione relativa alle spese sostenute dalla famiglia per le scuole private dei figli (consistenti in rette anche di importo oneroso, in particolare ammontando ad €4.500 annui i costi relativi all'Istituto scolastico frequentato dal figlio , comunque allegando che la coppia garantiva ai due figli Per_2 lo svolgimento di attività sportive e ricreative, facendo loro costosi regali ((iPod, Iwatch etc.).
Tutte tali circostanze, rimaste incontestate ex adverso (come emerge anche dalla terza memoria istruttoria di controparte), danno conto di un ottimo tenore di vita della famiglia, desumibile dalla destinazione di buone risorse al tempo libero e alle vacanze nonché all'educazione e alla formazione dei figli - non registrandosi di contro acquisti significativi di beni di lusso o spese rilevanti per la gestione della casa familiare (anche in relazione all'assenza di personale domestico) - con sostanziale assunzione dei relativi costi da parte dell'appellante medesimo, percettore di redditi ampiamente superiori a quelli, da lavoro dipendente, percepiti dalla coniuge.
Tanto premesso, rileva la Corte che le condizioni economiche della separazione poste dal Tribunale, pur considerate fondate le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato alla luce delle maggiori risorse disponibili per il rispetto a redditi Pt_1 dichiarati, risultano eccessivamente gravose alla luce delle conclusioni concretamente desumibili in termini di adeguata stima della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, all'effettivo tenore di vita familiare nonché tenuto conto delle concrete esigenze della prole (i due figli, entrambi studenti universitari, risiedono con la madre nella casa familiare frequentando atenei fiorentini;
gli stessi incontrano con frequenza il padre, pur senza pernottamenti, mantenendo con lo stesso un rapporto connotato dall'assunzione da parte del medesimo degli oneri relativi alle loro esigenze straordinarie, delle quali si prende cura in modo diretto, secondo un assetto già positivamente consolidato).
Sulla scorta di tali elementi risulta congruo rideterminare il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della prole nella misura di 550,00 per ciascun figlio, e pertanto nella misura complessiva di € 1100,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ferma restando l'attribuzione nella misura del 100 % al padre delle spese straordinarie come da linee guida CNF 2017.
12 Non ricorrono i presupposti per il versamento diretto in favore dei figli del contributo per il mantenimento ordinario, esso investendo risorse strettamente necessarie per consentire alla madre di fare fronte agli oneri sulla stessa direttamente gravanti nella gestione dell'economia familiare, per quanto necessario alla prole.
Deve essere, di contro, integralmente confermato il contributo previsto in favore della
Sig. stante la evidenze sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi;
CP_1 ritiene la Corte la congruità della relativa determinazione, come operata dal Tribunale alla stregua del criterio del tenore di vita familiare, secondo le considerazioni che precedono, fermo restando che l'assegnazione della casa familiare quest'ultima assolve prioritariamente alle esigenze dei figli e non di quelle del genitore con cui essi vivranno, fatta salva la relativa valutazione in ordine al beneficio tratto da quest'ultimo, pure integralmente gravato dai relativi oneri di gestione.
Sotto tale profilo il Tribunale ha infatti proceduto a una valutazione contenuta dell'assegno di mantenimento proprio in funzione dell'espresso richiamo al valore economico dell'assegnazione della casa familiare, (in assenza di contrasti emersi in quella sede tra le parti circa la effettiva consistenza dell'immobile, che pertanto non risulta controversa) e pertanto in termini coerenti con i suddetti principi.
Ne consegue la parziale riforma della gravata sentenza nei termini di cui in dispositivo.
III. Le spese di lite.
Quanto alle spese processuali, la riforma della sentenza impugnata impone la loro unitaria rideterminazione per entrambe le fasi del giudizio;
tenuto conto del limitato accoglimento del gravame, esse devono essere compensate per un quarto ponendosi a carico dell'odierno appellante quelle di pertinenza di parte appellata per i restanti tre quarti, secondo liquidazione come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, valore indeterminabile/complessità bassa, oltre oneri accessori.
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PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in parziale riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze con il n. 3475/2024 e pubblicata il 7 novembre 2024, che conferma nel resto, così provvede:
1) ridetermina il contributo per il mantenimento della prole posto a carico di Parte_1 nel complessivo importo mensile di € 1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), oltre
13 rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, fermo restando che rimangono integralmente a carico del medesimo le spese straordinarie necessarie per la prole, come da linee guida del CNF dell'anno 2017;
2) dichiara compensate per 1/4 le spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell'appellante le ulteriori di pertinenza di , liquidate Controparte_1 nella misura di € 5.785,50 per il giudizio di primo grado e nella misura di € 3.375,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE est.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. HI Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 02/12/2024 al n. 2368 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3475/2024
promossa da elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Lisabetta Parte_1
Rocchi che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti Controparte_1
Maria Silvia Zampetti e Silvia Pucci che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “In accoglimento dell' appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata la pronuncia di separazione personale dei coniugi e confermata l' assegnazione della casa familiare alla sig.r fino a che Controparte_1
la medesima sarà convivente con i figli non economicamente autosufficienti :
Disporre che versi, direttamente ai figli e Parte_1 Persona_1 Per_2
la somma mensile di euro 700,00 ( 350,00 per ciascuno ), oltre rivalutazione
[...]
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Disporre ch sostenga il 60 % le spese straordinarie di cui al Protocollo Parte_1
CNF del 2017 per i due figli, HI Con attribuzione del restante 40 % Per_2
delle medesime spese a carico dell CP_1
Disporre che nulla sia versato alla sig.r a titolo di assegno separatile, Controparte_1
non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
Con vittoria di spese e di onorari sia del primo che del secondo grado”; per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, in via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza di primo grado;
e nel merito rigettare gli avversi motivi di appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, anche in punto di condanna al pagamento delle spese di lite;
condannando la controparte alla refusione dei compensi e delle spese anche del presente grado di giudizio”; per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 7 novembre 2024, il Tribunale di Firenze, a definizione del procedimento iscritto con il n. R.G. 11346/2019, pronunciava la separazione personale tra i coniugi e , con relativo addebito a carico di Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo; assegnava a la casa coniugale, abitandovi la stessa insieme Controparte_1 ai figli maggiorenni, ma non ancora indipendenti, della coppia (ferma restando la possibilità per di continuare ad utilizzare l'autorimessa); poneva a carico di Parte_1
2 con effetto a decorrere dalla pronuncia della sentenza, l'obbligo di Parte_1 corrispondere a il complessivo importo mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 Controparte_1
a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie necessarie, nella misura del 100%, secondo linee guida del CNF dell'anno
2017; poneva inoltre a carico di con effetto a decorrere dal deposito del Parte_1 ricorso (31/7/2019), l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, l'importo mensile di € 300,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat;
condannava a rimborsare a le spese di lite del grado, che liquidava Parte_1 Controparte_1 nell'importo di € 7.616,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale rilevava, a fondamento della pronuncia di addebito della separazione, che il non aveva specificamente contestato di avere intrattenuto una relazione Pt_1 extraconiugale tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio dell'anno 2019, non fornendo tuttavia prova adeguata dell'esistenza di una crisi coniugale più risalente da esso dedotta (non essendo peraltro a riguardo articolata alcuna richiesta di prova orale); riteneva, in particolare, che non costituisse elemento di prova, a sostegno di tale assunto, la circostanza che le parti nell'anno 2019 si fossero rivolte ad una psicoterapeuta trattandosi di fatto da inserire già nel contesto della vicenda separativa con la finalità di addivenire a intese per una separazione consensuale (il ricorso sarebbe infatti stato depositato nel luglio 2019, falliti i tentativi di composizione della controversia); sulla scorta di tali elementi concludeva affermando che la crisi coniugale doveva essere ricondotta al fatto obiettivo della relazione extraconiugale instaurata dall'odierno appellante con conseguente accoglimento della domanda di addebito a carico di quest'ultimo.
Quanto alle condizioni della separazione dava atto dell'attuale convivenza dei figli della coppia – HI, nata il [...], e nato il [...], entrambi studenti - Per_2 con la madre presso la casa coniugale, di proprietà esclusiva del e ne disponeva Pt_1
l'assegnazione alla salvo l'utilizzo dell'autorimessa da parte del coniuge, con CP_1 attribuzione alla medesima di tutte le spese per le utenze e per la manutenzione ordinaria dell'immobile.
In ordine agli obblighi di mantenimento della prole a carico del rendeva in esame Pt_1 la condizione di questi, geometra libero professionista, dal 2021 anche amministratore e legale rappresentante della società Sea Storm S.r.l., avente ad oggetto “attività di noleggio
3 senza equipaggio di imbarcazioni da diporto”; rilevava che il medesimo, nell'anno 2022, aveva percepito un reddito netto di circa € 35.000,00 (v. dichiarazione dei redditi 2023), pari a un importo mensile di circa € 3.000,00, ponendo tuttavia in rilievo che, nel medesimo anno, emergevano accrediti in suo favore per oltre € 100.000,00 (dunque per un importo superiore rispetto al reddito imponibile dichiarato dal l fisco nell'anno Pt_1
2023, pari a circa € 61.000,00), anche limitando la verifica agli estratti conto del conto corrente professionale n. 1000/2803 acceso presso Controparte_2 poi trasformato nel conto n. 1000/5463 presso (era ritenuto meno Controparte_3 significativo l'esame degli estratti conto degli ulteriori conti personali, giacché le entrate derivavano in tal caso anche da giroconti disposti dal medesimo non Parte_1 integrando pertanto un effettivo ingresso di denaro).
Riteneva inoltre non rilevante la verifica dei cespiti caduti nella successione del padre del convenuto, atteso che egli ne era stato pretermesso, rinunciando alle azioni di riduzione e restituzione (pur dando atto delle risultanze emerse in ordine all'effettivo uso dei beni immobili caduti nella successione da parte del medesimo).
Sulla scorta di tali elementi riteneva, conclusivamente, la sussistenza di una disponibilità superiore a € 3.000,00 mensili (ricavabile dalla dichiarazione dei redditi), e quantificabile in almeno € 5.000,00 mensili, in assenza di spese alloggiative (risiedendo il suddetto in un immobile di famiglia).
Rilevava, quanto alla impiegata part-time presso Confesercenti, la percezione CP_1 nell'anno 2022 di un reddito netto di circa € 22.000,00, pari a una disponibilità mensile di circa € 1.800,00 (tenuto conto delle complessive mensilità percepite), pur dando atto del relativo incremento negli anni successivi a seguito della trasformazione del rapporto a tempo pieno (pur se temporaneamente), con busta paga di circa € 1.500,00 mensili per quattordici mensilità ( come da produzioni della medesima in data 15/1/2024); poneva in rilievo, inoltre, le rilevanti spese di gestione della casa coniugale (immobile in categoria
A/2, di 7,5 vani) in proprietà esclusiva del marito, ad ella assegnato.
Tenuto conto delle risorse disponibili per ciascuna parte e degli oneri sulle stesse gravanti, del divario reddituale tra le parti medesime nonché della esigua frequentazione dei figli, e valutato il tenore di vita familiare, poneva le condizioni economiche sopra riferite (pure considerando, quanto al contributo di mantenimento in favore della coniuge, la valenza economica dell'assegnazione della casa coniugale).
4 Il Sig. ha proposto appello avverso detta sentenza ripercorrendo in termini Parte_1 preliminari la vicenda matrimoniale caratterizzata da una crisi matrimoniale già emersa a partire dagli anni 2008/2009 - che i coniugi superavano rimanendo insieme nell'interesse dei figli - e poi ancora nell'anno 2018, quando la manifestava CP_1 sempre maggiore insofferenza alla vita matrimoniale trascurando i propri compiti casalinghi e tenendo comportamenti svalutativi nei confronti del coniuge (tanto che nel marzo 2019 la coppia si era rivolta a un legale per addivenire a una separazione consensuale); evidenziava che a tali fatti facevano seguito le intese tra le parti di cui all'accordo 18 giugno 2019 in base al quale il già all'epoca lasciava la casa Pt_1 familiare trasferendosi prima dalla sorella e poi dalla propria madre, mantenendo i rapporti con i figli, entrambi studenti universitari, pur senza ospitalità per i pernottamenti per obiettive difficoltà legate alla attuale sistemazione alloggiativa.
Tanto premesso, ha impugnato la suddetta sentenza limitatamente ai capi relativi alla pronuncia di addebito e alle condizioni economiche della separazione formulando i motivi di seguito esposti.
Con riferimento al primo profilo, l'appellante contesta che la instaurazione di una relazione con la Sig. avesse costituito la causa e non piuttosto la Parte_2 conseguenza della crisi coniugale, già manifestatasi in tempi antecedenti (tanto che la da tempi risalenti si disinteressava della gestione della casa e non supportava il CP_1 coniuge per l'assolvimento delle proprie esigenze, anche in relazione ai suoi impegni di rappresentanza legati all'incarico di Consigliere presso il Collegio dei Geometri); evidenzia che a fronte di una conclamata crisi coniugale già emersa nel marzo 2019
(dando peraltro atto la stessa di aver chiesto al coniuge di separarsi già alla fine CP_1 del 2018) la relazione sentimentale instaurata con la Sig. risultava Parte_2 documentata dalla indagine investigativa commissionata ex adverso solo a far data dal 29 maggio 2019), e pertanto in tempi successivi alla insorgenza della vicenda separativa.
Sulla scorta di tali elementi, in via istruttoria, chiede quindi che sia ammessa la prova testimoniale dell'Avv. Andrea Grazzini sulla circostanza dedotta (richiesta formulata in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Quanto alle condizioni economiche della separazione, ad avviso dell'appellante, le determinazioni adottate traggono origine da una errata valutazione della situazione economica di esso istante, senza che gli accertamenti di polizia tributaria avessero rilevato alcunché di anomalo o irregolare;
evidenzia a riguardo che, fermo restando che
5 il proprio conto corrente personale è alimentato dai medesimi proventi della professione di geometra e che, come rilevato nella sentenza stessa, è alimentato da giroconti provenienti dal/dai conti professionali (trattandosi pertanto di movimenti dei medesimi denari), il conto corrente professionale espone incassi lordi derivanti dall'attività professionale di geometra da cui deve essere detratta, per arrivare alla disponibilità netta, una serie notevole di spese, dalla Cassa di previdenza professionale, alle spese di studio, alle imposte , alle addizionali (come risultante anche dal prospetto dei redditi del sig. redatto dallo studio del Rag. . Pt_1 Per_3
La delega sui conti di madre e sorella non assumerebbe peraltro alcuna incidenza sulla propria posizione reddituale, in quanto basata su rapporto fiduciario con le medesime in relazione alla gestione, in caso di necessità, di risorse di loro esclusiva pertinenza.
Quanto agli oneri finanziari, richiama gli obblighi su esso gravanti, avendo contratto un prestito nel 2023, per l' acquisto di una autovettura usata, immatricolata nel 2017 comportante un esborso mensile di euro 273,00 mensili , dall'agosto 2023 al luglio 2027,
e in seguito di euro 362,00 fino al termine del rimborso, previsto per il Luglio 2030; infine censura la operata valorizzazione dell'assenza di oneri abitativi, in ragione della fruizione di ospitalità presso la propria madre, costituendo piuttosto tale circostanza dato sintomatico di risorse inidonee a reperire una propria autonoma sistemazione alloggiativa.
In difetto di specifiche censure quanto alla ricostruzione dei redditi della Sig. CP_1 correttamente quantificati nella disponibilità mensile netta di € 1800, tenuto conto delle complessive mensilità, rileva la possibilità della medesima di incrementare il trattamento retributivo in caso di ampliamento dell'orario di lavoro e l'attuale disponibilità di adeguate risorse disponendo di depositi su conto corrente per€ 39.817,76
(oltre alla proprietà di immobili seppure pro quota).
Osserva, in ordine alle esigenze di mantenimento della prole alla luce dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c., che i figli hanno rispettivamente 23 e 24 anni, sono entrambi studenti universitari, e quindi normalmente impegnati fuori casa per la maggior parte della giornata, tanto escludendo i compiti di accudimento e cura a carico della madre e traducendosi in maggior impegni economici comunque soddisfatti dal padre in quanto costituenti costi di natura straordinaria (palestra, sport, psicologo per la ragazza); inoltre rileva che, come riferito dalla stessa difesa della sig.ra questa corrisponde ai due CP_1 ragazzi la cifra di euro 200,00 ciascuno, gravando in larga misura le relative necessità
6 sul padre, che incontra frequentemente i figli, pur non potendo ospitarli per i pernottamenti;
inoltre, il tenore di vita della famiglia in tempi antecedenti alla separazione non era caratterizzato da uno stile dispendioso o di lusso, salvo pratiche sportive non particolarmente costose (non vi erano stati nel corso degli anni, l' utilizzo di personale di servizio o la disponibilità di auto particolarmente costose, né frequentazione di ristoranti o alberghi di lusso, o acquisti di beni di lusso;
la famiglia trascorreva peraltro le vacanze ospite per due settimane nel periodo estivo in una casa di famiglia in San
Vincenzo).
Contesta, inoltre, l'attribuzione in via esclusiva ad esso appellante delle spese straordinarie, parendo più conforme a giustizia ed equità che esse vengano ripartite tra le parti nella misura del 60 % - 40 % .
Rileva infine la iniquità del contributo previsto in favore della coniuge, atteso che l'attribuzione ad esso appellante di consistenti oneri per il mantenimento della prole copre la disparità reddituale tra i coniugi, fermo restando che non era adeguatamente considerata la valenza economica dell'assegnazione alla coniuge della casa coniugale, di proprietà esclusiva di esso appellante (con valore locativo pari ad € euro 816,35 mensili secondo la stima allegata del geometra con presumibile più elevato CP_4 valore a mercato libero pari ad almeno 1.000/1.100,00 euro mensili).
Infine, l'appellante impugna anche il capo relativo alla condanna alle spese in quanto ingiusto, stante le censure mosse alla gravata sentenza, chiedendo che esso sia riformato nel senso di disporre la condanna alle spese a carico della sig.ra sia del Controparte_1 primo che del secondo grado.
Chiede inoltre che l' importo destinato al mantenimento ordinario per i figli, visto che sono entrambi maggiorenni, sia versato direttamente a loro.
Conclude come in epigrafe.
Con decreto in data 20 dicembre 2024 il Presidente, provvedendo inaudita altera parte, ritenuta la insussistenza di gravi motivi per la sospensione della sentenza impugnata, ha respinto l'istanza allo scopo promossa dall'appellante, rimettendo le parti all'udienza già fissata per la trattazione del merito per la decisione sulla revoca, modifica o conferma del provvedimento emesso;
di seguito l'stante formulava richiesta di anticipazione di detta udienza per l'esame della formulata inibitoria essendo stato notificato ex adverso, nelle more, atto di precetto per il pagamento della somma di € 33.914,62 per i titoli recati dalla predetta sentenza.
7 Disposta l'integrazione del contraddittorio e trasmessi gli atti alla Procura Generale, si è costituita la parte appellata, anche ai fini del merito, eccependo preliminarmente la inammissibilità delle domande nuove svolte in appello ex adverso (quanto alla richiesta di versamento diretto e di diversa ripartizione delle spese straordinarie) nonché delle produzioni documentali avversarie relativamente al finanziamento contratto nel 2023 e alla stima relativa al valore locatizio della casa familiare;
nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie alla luce dell'analisi dei conti correnti del assumendo che Pt_1 da essi emergevano per gli anni 2017/2022, entrate molto consistenti e, nel complesso, superiori ai redditi complessivi indicati nei modelli UNICI prodotti da controparte
(dovendosi peraltro valutare anche i conti correnti di familiari - madre e sorella - su cui il suddetto risulta munito di delega e operare liberamente sulle relative risorse, traendone ulteriore rilevanti disponibilità, nonché i rapporti bancari intrattenuti dal medesimo); pertanto contesta le deduzioni avversarie anche alla luce della valutazione comparativa delle situazioni reddituali delle parti, del pregresso tenore di vita familiare in costanza di convivenza tra i coniugi, e delle stesse dichiarazioni di controparte quanto alla propria capacità di spesa (memoria 3.11.2020, pag. 5), fermo restando che entrambi i figli Pt_1 della coppia, studenti universitari, frequentano atenei fiorentini e vivono stabilmente presso il domicilio materno.
Ad esito della trattazione nel contraddittorio tra le parti – all'udienza anticipata per la decisione sulla sola istanza di inibitoria – era confermato il rigetto dell'istanza di inibitoria già emesso inaudita altera parte.
Alla successiva udienza di comparizione delle parti la causa era discussa e pertanto trattenuta in decisione (senza assegnazione di termini, stante l'applicazione del rito camerale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La pronuncia di addebito
I.
1. Le censure mosse dall'appellante alla pronuncia di addebito si fondano essenzialmente sulla mancata valutazione della sussistenza di una risalente crisi coniugale connotata dalla insofferenza alla vita matrimoniale asseritamente manifestata dalla coniuge (la quale, peraltro, dava atto nei propri scritti difensivi, di aver chiesto al coniuge di separarsi già alla fine del 2018); assume a riguardo l'appellante che la relazione sentimentale da esso instaurata con la Sig. si poneva ad esito di Parte_2
8 una conclamata crisi coniugale già emersa nel marzo 2019 in quanto documentata dalla indagine investigativa - commissionata ex adverso - solo a far data dal 29 maggio 2019, in tempi pertanto successivi alla stessa emersione della scelta separativa.
L'appellata contesta tali assunti assumendo di aver notato un improvviso cambiamento del marito, sempre più freddo e distaccato, già nel 2018, sino alla manifestazione da parte di questi, in risposta all'ennesima richiesta di chiarimenti da essa rivoltagli, della volontà di separarsi già alla fine dell'anno 2018; di aver avuto in seguito riscontro della sussistenza della relazione extraconiugale instaurata dal medesimo e costituente la causa scatenante della crisi irreversibile;
contesta a riguardo la sussistenza di una risalente crisi coniugale evidenziando che la vita familiare si svolgeva serena e armoniosa, salvi i normali screzi tra coniugi, fermo restando che controparte non aveva offerto alcuna prova di tali assunti (eccepisce a riguardo la inammissibilità della documentazione fotografica allegata ex adverso sub doc. 2, in violazione dell'art. 345 c.p.c. ).
Tanto premesso, risulta dirimente rilevare che l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova della dedotta, risalente, crisi coniugale, solo genericamente allegata mediante la deduzione di comportamenti di insofferenza manifestati progressivamente dalla coniuge nel corso della convivenza familiare;
le censure mosse si incentrano, di fatto, sull'anteriorità del ricorso alla mediazione familiare e a un legale già nella primavera del
2019 quando la relazione sentimentale con la Sig. era documentata solo a far data Pt_2 dal maggio di quell'anno (e pertanto in tempi successivi).
Risulta evidente a riguardo che la relazione investigativa forniva un mero riscontro ai sospetti della Sig. circa la infedeltà del coniuge, dando atto degli esiti positivi CP_1 dei primi accertamenti a dimostrazione di una relazione extraconiugale già in corso a quella data;
a fronte di tale dato l'odierno appellante si limita a richiamare la pendenza di tentativi di composizione della vicenda familiare intercorsi nei mesi precedenti, senza dimostrare in alcun modo che la dedotta crisi coniugale fosse insorta anteriormente alla instaurazione della relazione sentimentale con la Sig. (che neanche colloca Pt_2 temporalmente, salvo limitarsi a prendere atto delle risultanze dell'attività investigativa per desumerne, in modo surrettizio, la datazione della propria infedeltà coniugale solo da tale data).
Il richiamo alle allegazioni avversarie in ordine a un chiarimento della coppia e alla emersione dell'intento separativo già alla fine del 2018 avvalora piuttosto la ricostruzione dei fatti offerta dalla Sig. in ordine ai tentativi della medesima di ottenere CP_1
9 spiegazioni dal partner circa i suoi mutati atteggiamenti, senza che l'appellante giunga a circostanziare in alcun modo – e in senso contrario – l'adozione della scelta separativa.
Quanto alla documentazione allegata sub 2) di parte trattasi di documentazione Pt_1 fotografica ritraente gli interni di una abitazione, al fine di addurre una situazione di disordine degli ambienti domestici, che non fornisce alcun concreto elemento a sostegno della tesi dell'appellante.
Ne consegue la fondatezza della pronuncia di addebito della separazione all'odierno appellante, riconducibile alla violazione dei doveri coniugali da parte dell'odierno appellante nei termini sopra evidenziati, senza che sia emersa la sussistenza della dedotta
- più risalente - crisi coniugale.
II. Le condizioni economiche dell'assetto separativo
Con il secondo motivo articolato l'appellante censura la gravata sentenza sotto il profilo della erronea valutazione della propria situazione reddituale (nulla osservando in ordine alla ricostruzione della posizione reddituale dell'odierna appellata) e delle concrete esigenze di mantenimento della prole, anche in relazione ai compiti concretamente svolti dalla madre in relazione alla loro età ed abitudini di vita, nonché in ordine alla sussistenza del diritto della coniuge alla percezione di assegno di mantenimento.
II.1 La censura riguarda essenzialmente la valutazione espressa dal Tribunale circa gli
“accrediti in suo favore per oltre € 100.000,00 (dunque un importo superiore rispetto al reddito imponibile dichiarato dal al fisco nell'anno 2023, pari a circa € Pt_1
61.000,00)” relativa a conto corrente “professionale” del medesimo, allegando l'appellante che essa non tiene conto della necessità di detrazione, per arrivare alla disponibilità netta, di una significativa serie di spese (Cassa di previdenza professionale, spese di studio, imposte , addizionali etc.). Richiama a riguardo il prospetto redatto dal
Rag. in ordine alla incidenza di tali voci, seppure per gli anni precedenti CP_5
a quello in esame, evidenziando che nel terzo conto corrente, costituente anch'esso conto corrente professionale, vengono accantonate le somme necessarie al pagamento dell'
IVA, che viene percepita dal cliente ma che deve essere poi riversata, della
[...]
e dell' IRPEF. Parte_3
Rileva preliminarmente la Corte che la valutazione espressa dal Tribunale riguarda esclusivamente il raffronto tra gli accrediti sul conto corrente professionale n. 1000/2803 acceso presso poi trasformato nel conto n. Controparte_2
1000/5463 presso e i redditi dichiarati, qualificando Controparte_3
10 espressamente – di contro – come “meno significativo l'esame degli estratti conto degli ulteriori conti personali, giacché le entrate derivano anche da giroconti disposti dal medesimo e dunque non costituiscono un effettivo ingresso di denaro”. Parte_1
Ciò posto, si osserva che la riscontrata discrasia riguarda il raffronto tra detti accrediti e il reddito lordo di € 61.000,00 risultante dalla dichiarazione fiscale (non già con il reddito fiscale netto indicato in circa € 35.000), risultando correttamente individuata dal primo
Giudice la differenza di € 40.000 (atteso che tale ulteriore importo, avente ad oggetto redditi non dichiarati riscontrabili in via presuntiva, risulta evidentemente sottratta all'assolvimento dei correlati oneri fiscali e/o contributivi e alle conseguenti detrazioni).
Gli ulteriori argomenti svolti dall'appellante risultano privi di rilievo in quanto attinenti a profili non valorizzati dal Tribunale nel contesto di un prudente apprezzamento delle risorse disponibili, alla luce delle variegate attività professionali dell'appellante e dell'articolata rete di polizze e investimenti documentati dagli accertamenti di PT (nulla argomentava il Tribunale con riferimento alle deleghe sui conti intestati alla sorella e alla madre e sui libretti intestati ai figli nonché in relazione alla rinuncia all'azione di riduzione in relazione alla successione paterna, cosicché non era pertanto ritenuta rilevante la verifica dei relativi cespiti).
Ne consegue che risulta condivisibile il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi presentate dall'odierno appellante, come espresso dal Tribunale, disponendo il suddetto di ulteriori significative risorse anche alla luce di quanto complessivamente emerso (e compiutamente ricostruito dalla difesa dell'appellata anche in relazione alle polizze, investimenti, carte di debito/credito ad esso riferibili nonché, comunque, con riferimento ai flussi di denaro connessi alla relativa capacità di spesa).
II.2. Le censure formulate dall'appellante investono anche la questione del parametro fondamentale costituito dal tenore di vita familiare, alla luce delle contestazioni a riguardo mosse anche nell'atto di gravame.
Osserva la Corte che in sede di seconda memoria istruttoria la Sig. allegava CP_1 materiale fotografico a documentazione delle abitudini di vita della famiglia, costituite da vacanze in barca e sulla neve (la famiglia era solita trascorrere la settimana bianca a
Ortisei, e le vacanze estive presso una casa di famiglia, a San Vincenzo, oltre ai weekend in barca) e della buona vita sociale della coppia, nonché relative agli hobby praticati dal coniuge (“moto, biciclette e abbigliamento da caccia”), anche con riferimento all'acquisto
11 delle relative attrezzature;
ha peraltro dato atto del fatto che la famiglia non fruiva di aiuti esterni per i lavori domestici, cui provvedeva la stessa personalmente.
Ha inoltre, nella medesima sede, allegato documentazione relativa alle spese sostenute dalla famiglia per le scuole private dei figli (consistenti in rette anche di importo oneroso, in particolare ammontando ad €4.500 annui i costi relativi all'Istituto scolastico frequentato dal figlio , comunque allegando che la coppia garantiva ai due figli Per_2 lo svolgimento di attività sportive e ricreative, facendo loro costosi regali ((iPod, Iwatch etc.).
Tutte tali circostanze, rimaste incontestate ex adverso (come emerge anche dalla terza memoria istruttoria di controparte), danno conto di un ottimo tenore di vita della famiglia, desumibile dalla destinazione di buone risorse al tempo libero e alle vacanze nonché all'educazione e alla formazione dei figli - non registrandosi di contro acquisti significativi di beni di lusso o spese rilevanti per la gestione della casa familiare (anche in relazione all'assenza di personale domestico) - con sostanziale assunzione dei relativi costi da parte dell'appellante medesimo, percettore di redditi ampiamente superiori a quelli, da lavoro dipendente, percepiti dalla coniuge.
Tanto premesso, rileva la Corte che le condizioni economiche della separazione poste dal Tribunale, pur considerate fondate le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato alla luce delle maggiori risorse disponibili per il rispetto a redditi Pt_1 dichiarati, risultano eccessivamente gravose alla luce delle conclusioni concretamente desumibili in termini di adeguata stima della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, all'effettivo tenore di vita familiare nonché tenuto conto delle concrete esigenze della prole (i due figli, entrambi studenti universitari, risiedono con la madre nella casa familiare frequentando atenei fiorentini;
gli stessi incontrano con frequenza il padre, pur senza pernottamenti, mantenendo con lo stesso un rapporto connotato dall'assunzione da parte del medesimo degli oneri relativi alle loro esigenze straordinarie, delle quali si prende cura in modo diretto, secondo un assetto già positivamente consolidato).
Sulla scorta di tali elementi risulta congruo rideterminare il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della prole nella misura di 550,00 per ciascun figlio, e pertanto nella misura complessiva di € 1100,00, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, ferma restando l'attribuzione nella misura del 100 % al padre delle spese straordinarie come da linee guida CNF 2017.
12 Non ricorrono i presupposti per il versamento diretto in favore dei figli del contributo per il mantenimento ordinario, esso investendo risorse strettamente necessarie per consentire alla madre di fare fronte agli oneri sulla stessa direttamente gravanti nella gestione dell'economia familiare, per quanto necessario alla prole.
Deve essere, di contro, integralmente confermato il contributo previsto in favore della
Sig. stante la evidenze sperequazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi;
CP_1 ritiene la Corte la congruità della relativa determinazione, come operata dal Tribunale alla stregua del criterio del tenore di vita familiare, secondo le considerazioni che precedono, fermo restando che l'assegnazione della casa familiare quest'ultima assolve prioritariamente alle esigenze dei figli e non di quelle del genitore con cui essi vivranno, fatta salva la relativa valutazione in ordine al beneficio tratto da quest'ultimo, pure integralmente gravato dai relativi oneri di gestione.
Sotto tale profilo il Tribunale ha infatti proceduto a una valutazione contenuta dell'assegno di mantenimento proprio in funzione dell'espresso richiamo al valore economico dell'assegnazione della casa familiare, (in assenza di contrasti emersi in quella sede tra le parti circa la effettiva consistenza dell'immobile, che pertanto non risulta controversa) e pertanto in termini coerenti con i suddetti principi.
Ne consegue la parziale riforma della gravata sentenza nei termini di cui in dispositivo.
III. Le spese di lite.
Quanto alle spese processuali, la riforma della sentenza impugnata impone la loro unitaria rideterminazione per entrambe le fasi del giudizio;
tenuto conto del limitato accoglimento del gravame, esse devono essere compensate per un quarto ponendosi a carico dell'odierno appellante quelle di pertinenza di parte appellata per i restanti tre quarti, secondo liquidazione come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, valore indeterminabile/complessità bassa, oltre oneri accessori.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in parziale riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze con il n. 3475/2024 e pubblicata il 7 novembre 2024, che conferma nel resto, così provvede:
1) ridetermina il contributo per il mantenimento della prole posto a carico di Parte_1 nel complessivo importo mensile di € 1.100,00 (€ 550,00 per ciascun figlio), oltre
13 rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, fermo restando che rimangono integralmente a carico del medesimo le spese straordinarie necessarie per la prole, come da linee guida del CNF dell'anno 2017;
2) dichiara compensate per 1/4 le spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell'appellante le ulteriori di pertinenza di , liquidate Controparte_1 nella misura di € 5.785,50 per il giudizio di primo grado e nella misura di € 3.375,00 per il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE est.
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