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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1445/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
LUCA, ammessa al gratuito patrocinio (come in atti), elettivamente domiciliata in VIA
VALIGNANI 45 CEPAGATTI presso il difensore avv. DI GIOVANNI LUCA
OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'ANGELO DANIELA, elettivamente domiciliato in Via Sabotini, 59 67051
AVEZZANO presso il difensore avv. D'ANGELO DANIELA
(C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Di Sabatino dell'Avvocatura interna di ed elettivamente CP_2 domiciliata a L'Aquila presso la Filiale di – Affari legali– in Località Centi Controparte_2
Colella snc, cap. 67100
OPPOSTI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5.5.2025, presentava opposizione ex art. 615 c.p.c. nei Parte_1 confronti di “ e “ , in Controparte_3 Controparte_2 ordine all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 25.11.2024.
L'opposizione si fonda sull'erroneo pignoramento dei 3 libretti ove l'opponente risulta cointestataria (000014021811 – 2 cointestatari – importo disponibile
€2.797,54; - 000025473046 – 1 cointestatario - importo disponibile €14,31; - 000044077339 – 1 cointestatario - importo disponibile €40,29), dal momento che, come correttamente rilevato dal GE nell'ambito della fase cautelare dinanzi a sé, le somme oggetto di esecuzione (PENSIONE DI VECCHIAIA Prestazione 015600030030789 - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ' Prestazione 017600032030008 - INVCIV ASSEGNO O INDENNITÀ' A Invalidità CIVILI Prestazione 044600007092782, così come gli arretrati disponibili nei libretti, costituenti accrediti della stessa natura) risultavano impignorabili.
Nelle rispettive costituzioni in giudizio, sia che Controparte_1 CP_2 non contestano la natura impignorabile delle somme sottoposte ad esecuzione e domandano la compensazione delle spese di lite, previa eventuale estinzione del giudizio.
Stante l'impignorabilità delle somme, in uno alla non contestazione delle doglianze dell'opponente, l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inefficacia del pignoramento presso terzi proposto dalle parti opposte.
In ordine alla decisione sulle spese, esse seguono la soccombenza e non possono essere compensate con l' , non essendo intervenuta alcuna Controparte_1 rinunzia successiva alla decisione cautelare del GE, a seguito della quale il creditore procedente avrebbe avuto la possibilità di rinunziare agli atti, evitando l'instaurazione del presente procedimento, di talché la materia, allo stato, non è ancora cessata.
Invece, con riguardo alla posizione di , in qualità di terzo espropriato, CP_2 essa non avrebbe avuto potere decisionale definitivo sulla cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che, nei suoi confronti, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 25.11.2024; condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_3 in favore di che si liquidano € 850,00, oltre spese legali, IVA e cpa Parte_1 come per legge, da versarsi in favore dell'Erario; compensa le spese tra e Parte_1 Controparte_2
Pescara, 26/11/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1445/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI GIOVANNI Parte_1 C.F._1
LUCA, ammessa al gratuito patrocinio (come in atti), elettivamente domiciliata in VIA
VALIGNANI 45 CEPAGATTI presso il difensore avv. DI GIOVANNI LUCA
OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. D'ANGELO DANIELA, elettivamente domiciliato in Via Sabotini, 59 67051
AVEZZANO presso il difensore avv. D'ANGELO DANIELA
(C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Di Sabatino dell'Avvocatura interna di ed elettivamente CP_2 domiciliata a L'Aquila presso la Filiale di – Affari legali– in Località Centi Controparte_2
Colella snc, cap. 67100
OPPOSTI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5.5.2025, presentava opposizione ex art. 615 c.p.c. nei Parte_1 confronti di “ e “ , in Controparte_3 Controparte_2 ordine all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 25.11.2024.
L'opposizione si fonda sull'erroneo pignoramento dei 3 libretti ove l'opponente risulta cointestataria (000014021811 – 2 cointestatari – importo disponibile
€2.797,54; - 000025473046 – 1 cointestatario - importo disponibile €14,31; - 000044077339 – 1 cointestatario - importo disponibile €40,29), dal momento che, come correttamente rilevato dal GE nell'ambito della fase cautelare dinanzi a sé, le somme oggetto di esecuzione (PENSIONE DI VECCHIAIA Prestazione 015600030030789 - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ' Prestazione 017600032030008 - INVCIV ASSEGNO O INDENNITÀ' A Invalidità CIVILI Prestazione 044600007092782, così come gli arretrati disponibili nei libretti, costituenti accrediti della stessa natura) risultavano impignorabili.
Nelle rispettive costituzioni in giudizio, sia che Controparte_1 CP_2 non contestano la natura impignorabile delle somme sottoposte ad esecuzione e domandano la compensazione delle spese di lite, previa eventuale estinzione del giudizio.
Stante l'impignorabilità delle somme, in uno alla non contestazione delle doglianze dell'opponente, l'opposizione va accolta e va dichiarata l'inefficacia del pignoramento presso terzi proposto dalle parti opposte.
In ordine alla decisione sulle spese, esse seguono la soccombenza e non possono essere compensate con l' , non essendo intervenuta alcuna Controparte_1 rinunzia successiva alla decisione cautelare del GE, a seguito della quale il creditore procedente avrebbe avuto la possibilità di rinunziare agli atti, evitando l'instaurazione del presente procedimento, di talché la materia, allo stato, non è ancora cessata.
Invece, con riguardo alla posizione di , in qualità di terzo espropriato, CP_2 essa non avrebbe avuto potere decisionale definitivo sulla cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che, nei suoi confronti, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 25.11.2024; condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_3 in favore di che si liquidano € 850,00, oltre spese legali, IVA e cpa Parte_1 come per legge, da versarsi in favore dell'Erario; compensa le spese tra e Parte_1 Controparte_2
Pescara, 26/11/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 3 di 3