TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. CUFFARI CLARA, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come in atti;
Parte_1 per come in atti;
Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile in data 2 marzo Parte_1 Controparte_1
2017 in Valbondione (reg. Valbondione, anno 2017, n. 1, parte I).
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. in conformità della domanda delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in data 2 marzo 2017 in Valbondione (reg. Valbondione, anno 2017, n. 1, parte I); provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di VALBONDIONE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dell'avv. CUFFARI CLARA, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI SIMONE ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni: per , come in atti;
Parte_1 per come in atti;
Controparte_1 per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
e hanno contratto matrimonio civile in data 2 marzo Parte_1 Controparte_1
2017 in Valbondione (reg. Valbondione, anno 2017, n. 1, parte I).
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. in conformità della domanda delle parti.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle ulteriori domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara la separazione personale di e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in data 2 marzo 2017 in Valbondione (reg. Valbondione, anno 2017, n. 1, parte I); provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di VALBONDIONE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano