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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5117/2025 v.g. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.4.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: svizzero
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Flavia Cavallin presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Flavia Cavallin presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 24.9.2005
(anno 2005 atto n. 1562 reg. 01 parte 1 serie)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: riportano: Per_
1) La figlia minore è affidata, in regime di condivisione ad entrambi i genitori, i quali provvederanno alla cura, educazione ed istruzione della stessa, condividendo le responsabilità ed esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale. Per_
2) La collocazione prevalente della minore e la sua residenza saranno presso la madre, nell'abitazione sita in Milano, Via Carlo Farini 55, di proprietà esclusiva della madre stessa.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze di vita e scolastiche della minore, assicurando le seguenti modalità d'incontro: tutte le settimane dal venerdì alle ore 14,30 al sabato mattina (in Per_ alternativa qualsiasi altro giorno della settimana purchè concordato con e comunicato alla madre con almeno un due di giorni d'anticipo).
4) Il padre trascorrerà con la minore 15/20 giorni di vacanza nel mese di agosto, periodo da concordare con la madre almeno entro il 30 di maggio. Il resto delle vacanze estive la minore lo trascorrerà con la madre salvo altri progetti concordati.
Le vacanze Natalizie, Pasquali ed altre feste/ponti nel corso dell'anno saranno da concordare insieme di volta in volta con almeno 30 giorni di anticipo.
Il giorno 24 dicembre la minore lo trascorrerà con il padre, il giorno di 25 dicembre lo trascorrerà con la madre.
5) Il IG. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma Pt_1 mensile di € 1.050,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Per_ mese sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi per le necessità di , IBAN
[...], e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita a decorrere dal primo marzo del 2026.
6) Assegno unico pari ad € 57,00 verrà erogato totalmente alla madre.
7) Il IG. riconosce alla IG.ra la somma di €. 500,00 mensili a titolo di Pt_1 Parte_2 contributo al suo mantenimento da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul conto personale della IG.ra (IBAN [...]). Tale somma Parte_2 verrà aggiornata secondo gli indici Istat a decorrere dal primo marzo 2026.
8) I genitori stabiliscono le seguenti ripartizioni per le spese straordinarie della minore:
a) Sport: la quota per scherma (o altro sport) a carico del padre al 100%, mentre per attrezzatura per schema (o altro sport) la quota sarà a carico di entrambi i genitori al
50%.
b) Spese scolastiche: (libri, materiale di lavoro, corredo inizio anno, gite, ripetizioni, abbonamento mezzi pubblici) saranno a carico dei genitori al 50%.
c) Vestiario: è a carico dei genitori al 50% (fino ad un totale di € 1000,00 all'anno).
d) Vacanze e Campus: la quota per il Campus sarà per il 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre. e) Salute: l'Assicurazione per la salute della minore sarà a carico del padre al 100%. I costi per le visite specialistiche private non coperte dalla polizza assicurativa saranno al 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre.
Per tutto quanto non specificatamente indicato nell'elenco spese straordinarie sopraindicato, le parti si riportano al contenuto del Protocollo del Tribunale di Milano che dichiarano di aver letto e da ritenersi parte integrante del presente accordo.
9) L'autovettura Ford Fusion resta affidata alla IG.ra ma sarà utilizzata da Parte_2 entrambi i coniugi. Le spese di bollo, assicurazione ed eventuali guasti andranno riportati al 50% tra i coniugi, mentre i piccoli guasti e la manutenzione sotto i 150,00 € saranno interamente a carico della IG.ra Parte_2
10) Per quanto concerne le spese relative alla casa di Camogli, Via Pietro Schiaffino, 114 le parti ritengono di suddividerle nel seguente modo:
- Affitto e spese condominiali suddivisi al 50% tra gli esponenti;
- Utenze luce e gas integralmente a carico del IG. Pt_1
- Utenze acqua e telefono integralmente a carico della IG.ra Parte_2
- Tutte le altre spese per manutenzione ordinaria, tassa spazzatura, revisione annuale caldaia, ecc. saranno suddivise al 50% tra gli esponenti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito in giudizio della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano il 24.9.2005.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite. 5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG