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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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28 settembre 2024
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Art. 57. Accordi di ristrutturazione dei debiti 1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e 3. ((Si applica l'articolo 116.)) 3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
(( 4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102. ))
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'articolo 56.
Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 , commi 1 e 3. ((Si applica l'articolo 116.)) 3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
(( 4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102. ))
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- 1. imprenditore non commerciale - Diritto del RisparmioDi Monica Mandico · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 10 febbraio 2024 · 10.072616
Accordo di ristrutturazione dei debiti: strumento di risanamento per l'imprenditore (anche non commerciale) di Monica Mandico Mandico & Partners 1. Ratio e soggetti legittimati. L'art. 57 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza d'ora in poi denominato con l'acronimo CCII) disciplina l'accordo di ristrutturazione dei debiti – d'ora in poi “Accordo” – […]
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Giurisprudenza • 417
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 17/07/2025, n. 3954Provvedimento: […] A tal fine ha attivato un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n.Leggi di più...
- decadenza potere di riscossione·
- notifica cartelle esattoriali·
- art. 2944 c.c.·
- interruzione prescrizione·
- rinuncia al ricorso·
- prescrizione crediti tributari·
- estinzione del processo·
- transazione fiscale·
- rateizzazione debiti·
- art. 25 D.P.R. 602/1973