Articolo 386 del Codice di procedura civile
Articolo 347Articolo 348 bis
Versione
21 aprile 1942
Art. 386.
(Effetti della decisione sulla giurisdizione).

La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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