Articolo 39 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 38Articolo 41
Versione
9 settembre 2010
>
Versione
9 settembre 2021
Art. 39. (Termine della decadenza) 1. Il ritardo del pagamento ((oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 4, del Codice,)) della quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita' e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprieta' industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di utilita' e per la registrazione di disegno o modello.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente