Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 13/06/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 PT
(C.F. ) con gli avvocati Rosa Cicciù (C.F.
[...] C.F._2
) e Vincenzo Arcangelo (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._4 primo, in Cariati (CS), Via Fanteria Zappatori 94,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Giulio Controparte_1 P.IVA_1
Micioni, nel cui studio in Roma, Via Panama 12, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 14
R.G.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “con ricorso ex art. 702- Co bis c.p.c. depositato il 14 maggio 2021, la soc. ha chiesto a CP_1 questo Tribunale la condanna di e al Parte_1 Parte_2 pagamento in proprio favore della somma di €42.538,01 oltre Iva ed interessi di mora, quale residuo corrispettivo di lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti su incarico dei detti convenuti su un immobile di loro proprietà sito in Roma alla via Fonteiana, n. 7; - che e Parte_1 PT
, costituitisi in giudizio, hanno dedotto l'inammissibilità e
[...] l'infondatezza della domanda avversaria sotto vari profili, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente e del direttore dei lavori, arch. (che hanno chiesto di poter chiamare in CP_2 causa), al risarcimento del danno derivante dai difetti delle opere commissionate”.
§ 2. – All'esito del giudizio, il Tribunale ha così disposto: “- condanna e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
della somma di €42.538,01# oltre Iva nonché oltre interessi CP_1 nella misura e con la decorrenza indicate in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e;
- Parte_1 Parte_2 condanna e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del giudizio che liquida in complessivi €4.200,00#, CP_1 per compensi professionali ed €259,00# per esborsi, oltre oneri di legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “- considerato che è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, essendo invece controversa la corretta esecuzione delle opere appaltate nonché l'entità degli interventi di ripristino necessari per l'eliminazione dei difetti lamentati;
- considerato, in linea generale, che nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, come è appunto avvenuto nella specie, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera: sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non
pag. 2 di 14 eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (v. Cass.,
20.8.2019, n. 21517);
- che inoltre, ove si accerti che l'opera commissionata sia affetta dai vizi denunciati dal committente, la riduzione del prezzo da questi eventualmente richiesta (e in tal senso deve correttamente intendersi la domanda riconvenzionale dei resistenti di risarcimento del danno per le lavorazioni non conformi alle regole dell'arte) può essere compiuta sottraendo dal corrispettivo pattuito in favore dell'appaltatore il minor valore dell'opera parametrato alle spese occorrenti per l'eliminazione dei vizi della stessa (in questo senso cfr. Cass., 8.7.2014, n. 15563);
- che, in definitiva, per determinare i rapporti di dare e avere tra le parti del contratto di appalto, occorre in sostanza sottrarre al prezzo complessivo convenuto il costo delle lavorazioni non eseguite e quello delle opere di ripristino eventualmente necessarie;
- che nel caso in esame il corrispettivo dell'appalto quale convenuto consensualmente al momento della stipula del contratto ammonta, come risulta per tabulas, ad €76.000,00 + Iva (v. contratto di appalto di cui al doc. 1 fascicolo ricorrente), somma a cui va però aggiunto l'importo di
€9.473,49 + Iva, che costituisce il compenso per una serie di ulteriori opere extra-contratto;
- che il consulente tecnico nominato nell'ambito della procedura di mediazione che ha preceduto questo giudizio, arch. dopo Persona_1 attento esame dei luoghi e con relazione sufficientemente ampia, analitica e priva di contraddizioni, ha rilevato che le opere realizzate presentano in effetti alcuni dei vizi e delle difformità lamentati dai convenuti e ciò a causa di attività esecutiva non conforme alle regole dell'arte, ritenendo poi che per l'eliminazione di tali vizi occorra procedere ad alcuni appositi interventi per un costo di €3.906,83 + Iva;
- che il predetto consulente ha inoltre evidenziato che nella determinazione della consistenza delle opere eseguite debba tenersi conto, in detrazione, della somma di €2.846,84 + Iva, pari al valore del sistema di ventilazione del solaio, previsto in contratto ma poi non realizzato;
- che le contestazioni alla relazione di CTM (consulenza tecnica in mediazione) mosse dai convenuti tramite tecnici da loro incaricati sono infondate e vanno disattese giacché: a) alcuni dei vizi denunciati sono stati riconosciuti anche dal CTM ma la quantificazione dei lavori di ripristino come proposta dai tecnici dei resistenti è palesemente esorbitante (sul punto si sottolinea che la consulenza di parte è priva di autonomo valore probatorio siccome costituente semplice allegazione difensiva: v., tra le tante, Cass., 6.8.2015, n. 16552); b) altri difetti pure riscontrati sono stati ritenuti dal CTM, con valutazione puntuale e incensurabile, imputabili alle forniture scelte dalla stessa committenza sicché essi non sono certo tali da generare alcuna responsabilità in capo all'impresa appaltatrice;
c) alcuni
pag. 3 di 14 degli interventi di cui è stata lamentata la mancata esecuzione non erano neppure previsti nel capitolato d'appalto;
- che deve pure disattendersi l'obiezione dei convenuti secondo cui le opere extra-capitolato non sarebbero state da loro autorizzate e non potrebbero di conseguenza dar diritto alla società ad un compenso integrativo, dal momento che, come correttamente rilevato anche dal CTM, tutte le variazioni rispetto al programma dei lavori originario risultano ordinate dal direttore dei lavori con la piena partecipazione dei committenti (come è peraltro confermato dalla sottoscrizione per accettazione dell'offerta integrativa di cui al doc. 11 allegato alla relazione di CTM);
- ritenuto peraltro che la relazione di CTM sia utilizzabile nel presente giudizio, quantomeno come prova atipica, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti: (i) nel d.lgs. n. 28/2010 non vi è alcuna norma che espressamente vieti l'utilizzazione della consulenza tecnica di mediazione nell'eventuale successivo giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria;
(ii) la disposizione di cui all'art. 10 del d.lgs. testé citato, che pone un vincolo di inutilizzabilità, si riferisce alle sole dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione (per tali intendendosi, evidentemente, le informazioni divulgate dalle stesse parti al fine di sviluppare il dialogo necessario per pervenire ad una soluzione fruttuosa del procedimento), ma non estende certo la sua portata agli accertamenti tecnici eventualmente eseguiti in seno alla procedura;
(iii) escludere l'utilizzabilità in giudizio della relazione di CTM sarebbe irragionevole e antieconomico, nonché in contrasto con il principio di non dispersione della prova acquisita in contraddittorio, principio che ha peraltro una copertura costituzionale nell'art. 111 della Carta fondamentale;
- considerato che, dunque, operando la somma algebrica cui si è fatto dianzi riferimento, il credito per corrispettivo astrattamente spettante alla ammonta ad €78.719,82 + Iva (€76.000,00 + €9.473,49 - Controparte_1
€3.906,83 - €2.846,84);
- che, come è incontroverso tra le parti, le somme versate dai committenti nel corso dell'esecuzione del contratto ammontano ad €36.181,81 + Iva;
- che pertanto sussiste un credito residuo in capo all'appaltatrice a titolo di corrispettivo per un importo di €42.538,01 + Iva (€78.719,82 - €36.181,81);
- ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda attorea, Pt_1
e debbano essere condannati al pagamento, in favore
[...] Parte_2 della della somma di €42.538,01# oltre Iva, nonché oltre Controparte_1 interessi legali dal 15 giugno 2020, data della comunicazione dell'istanza di mediazione (v. doc. 2 produzione attorea);
- che esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo – anche alla luce della possibilità di un'immediata definizione della controversia tra le parti di causa – consiglino di non autorizzare la chiamata in giudizio del direttore dei lavori come richiesta dai resistenti
(cfr. Cass. SS. UU., 23.2.2010, n. 4309; Cass. 21.11.2008, n. 27856);- e che
pag. 4 di 14 le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza”.
§ 3. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, sospendere l'immediata esecutività dell'ordinanza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c. per le ragioni esposte in parte motiva;
- In via preliminare, ordinare la chiamata in causa del Progettista e
Direttore dei Lavori, Arch. , per le ragioni esposte in parte CP_2 motiva;
- In via istruttoria, ammettersi CTU volta all'accertamento dei vizi e delle difformità presenti sull'immobile de quo, nonché alla quantificazione dei danni connessi e consequenziali, subiti e subendi, con specifica individuazione dei profili di responsabilità, e quindi, degli inadempimenti causativi degli stessi, sia con riferimento all'impresa appaltatrice, sia con riferimento al progettista/direttore dei lavori;
- Nel merito, riformare integralmente e/o parzialmente l'ordinanza gravata, poiché erronea, ingiusta ed infondata, per le ragioni esposte in parte motiva;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi difetti e delle difformità presenti sull'immobile, per come evidenziate nelle Consulenze Tecniche di Parte;
- Nel merito, accertare e dichiarare, la responsabilità ex artt. 1667 e 1668 del Direttore dei Lavori e/o dell'impresa appellata, anche in solido tra loro;
- Condannare, l'impresa ricorrente ed il direttore dei lavori, in proprio e/o in solido, al pagamento dei danni subiti dai ricorrenti per l'importo pari ad
€ 29.943,96 (oltre Iva), con ogni conseguenza di legge;
- Accertare e dichiarare che l'impresa ricorrente non ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. e della conseguente sospensione dei pagamenti operata nei suoi confronti dai convenuti;
- In subordine, accertare e dichiarare ex art. 1668 c.c. che il pagamento richiesto dalla società ricorrente sia proporzionalmente diminuito anche in relazione ai danni effettivamente subiti dai convenuti;
- In subordine, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. la diminuzione del chiesto pagamento secondo la gravità della colpa del creditore. Con rivalutazione ed interessi sull'importo complessivo risultante. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatali.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, non sussistendo i
pag. 5 di 14 presupposti di legge, respingere l'avverso appello in quanto infondato per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Con refusione del compenso e delle spese di giudizio, comprese quelle ex art. 2, comma 2, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella misura stabilita nel citato D.M., come modificato dal D.M. Giustizia n. 147/2022”.
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 13/06/2025.
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “1) ERROR IN IUDICANDO – ERRATA
E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE NEL MERITO DELLE RISULTANZE TECNICHE CONTENUTE NELLA ESPLETATA CTM
(CONSULENZA TECNICA DI MEDIAZIONE) CON RIFERIMENTO ALLA RESPONSABILITA' EX ARTT. 1667 E 1668 C.C. DELL'IMPRESA APPALTATRICE E/O DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESISTENZA DI GRAVI VIZI E DIFETTI NELL'UNITA' IMMOBILIARE DEGLI APPELLANTI – OMESSA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE DELLE CONSULENZE TECNICHE DI PARTE - ERRATA, INCONGRUA ED ILLEGITTIMA MOTIVAZIONE.”. Con tale articolato motivo, gli appellanti contestano la decisione di primo grado, in quanto essa si fonderebbe unicamente sulla consulenza tecnica espletata nella procedura di mediazione (CTM) che ha preceduto il giudizio, erroneamente ritenuta dal Giudice di prime cure “sufficientemente ampia, analitica e priva di contraddizioni”. Sostengono invece gli appellanti che il consulente del mediatore avrebbe indebitamente omesso di valutare le responsabilità e i danni imputabili al Direttore dei Lavori Arch. . Gli appellanti CP_2 sostengono inoltre che il consulente avrebbe sottovalutato, o del tutto omesso di considerare, alcuni specifici vizi e difformità dell'opera appaltata, quali: “formazione di strati di muffa sulle pareti perimetrali”; “presenza armatura nel getto della soletta del solaio areato”; “avvallamenti sul pavimento”; “installazione dei termo arredi eseguita non correttamente”;
“scarico wc”; “impianto elettrico”. Gli appellanti con lo stesso motivo di appello censurano la parte di sentenza con la quale il Tribunale ha disatteso le critiche mosse alla CTM dai consulenti dei committenti, giacché: “a) alcuni dei vizi denunciati sono stati riconosciuti anche dal CTM ma la quantificazione dei lavori di ripristino come proposta dai tecnici dei resistenti è palesemente esorbitante
(sul punto si sottolinea che la consulenza di parte è priva di autonomo valore probatorio siccome costituente semplice allegazione difensiva: v., tra le tante, Cass., 6.8.2015, n. 16552); b) altri difetti pure riscontrati sono stati ritenuti dal CTM, con valutazione puntuale e incensurabile, imputabili alle forniture scelte dalla stessa committenza sicché essi non sono certo tali da
pag. 6 di 14 generare alcuna responsabilità in capo all'impresa appaltatrice;
c) alcuni degli interventi di cui è stata lamentata la mancata esecuzione non erano neppure previsti nel capitolato d'appalto“. Gli appellanti sostengono invece che le valutazioni del giudice circa l'eccessiva quantificazione dei costi proposta dal consulente degli appellanti sarebbe del tutto generica, acritica ed erronea. Quanto ai vizi imputabili alle forniture scelte dagli stessi committenti, sarebbe stato compito del direttore dei lavori vigilare sull'idoneità dei materiali, onde garantire la migliore esecuzione dell'opera. Rispetto infine al terzo punto, gli appellanti affermano che tutte le opere di cui hanno lamentato la mancata esecuzione erano in realtà previste dal capitolato d'appalto. Con il medesimo motivo di appello, l'ordinanza gravata viene censurata nella parte in cui afferma: “ deve pure disattendersi l'obiezione dei convenuti secondo cui le opere extra-capitolato non sarebbero state da loro autorizzate e non potrebbero di conseguenza dar diritto alla società ad un compenso integrativo, dal momento che, come correttamente rilevato anche dal CTM, tutte le variazioni rispetto al programma dei lavori originario risultano ordinate dal direttore dei lavori con la piena partecipazione dei committenti (come è peraltro confermato dalla sottoscrizione per accettazione dell'offerta integrativa di cui al doc. 11 allegato alla relazione di CTM)”. Affermano a tale riguardo che l'offerta integrativa considerata dal Tribunale riguardava esclusivamente l'impianto elettrico, per un importo pari a € 3.700,00; gli ulteriori interventi extra- contratto, per i quali l'appaltatrice pretende il pagamento, non sarebbero mai stati autorizzati né legittimamente contabilizzati dal direttore dei lavori. Rilevano altresì la non applicabilità al caso di specie dell'art.1664 cc, in quanto la variazione dei prezzi ivi prevista si riferisce esclusivamente a circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto . Viene infine censurata l'ordinanza impugnata per non aver autorizzato la chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori arch.
per “esigenze di economia processuale e di ragionevole CP_2 durata del processo”. Ritengono ingiusto e limitativo dei loro diritti tale diniego, evidenziando che il direttore dei lavori era stato già parte della mediazione e che a seguito della consulenza tecnica espletata in quella sede erano emerse sue evidenti responsabilità nella progettazione, redazione del capitolato e direzione dei lavori. Rinnovano pertanto, anche in questa sede, la richiesta di chiamata in causa.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “2) ERROR IN PROCEDENDO E/O IN IUDICANDO – INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. – INUTILIZZABILITA' DELLA CONSULENZA TECNICA DI MEDIAZIONE. ”.
pag. 7 di 14 Il motivo di impugnazione si fonda su due profili principali: l'inammissibilità del ricorso introdotto ex art. 702-bis c.p.c. e l'illegittima utilizzazione della Consulenza Tecnica di Mediazione come prova nel giudizio. Con riferimento all'inutilizzabilità della CTM nel processo, gli appellanti contestano l'ordinanza del Giudice di primo grado, che ha ritenuto tale consulenza utilizzabile come “prova atipica” e affermano che l'art. 10 del D.lgs. 28/2010 vieta espressamente l'utilizzo in giudizio delle dichiarazioni e delle informazioni raccolte in mediazione, salvo consenso delle parti. La CTM, essendo basata su elementi coperti da riservatezza, non può essere utilizzata nel processo successivo. Per quanto riguarda poi l'inammissibilità del ricorso introdotto col rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., gli appellanti evidenziano l'assenza dei presupposti minimi per avviare un procedimento sommario ed affermano che i temi oggetto del giudizio (appalto, vizi dell'opera, responsabilità dell'appaltatore e del direttore lavori) richiedevano approfondimenti tecnici e giuridici incompatibili con la natura “semplificata” del rito sommario.
§ 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “3) ERROR IN IUDICANDO E/O IN PROCEDENDO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1667 E 1668 C.C. – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
APPALTATRICE E/O DEL DIRETTORE DEI LAVORI - ECCEZIONE DI
INADEMPIMENTO EX ART. 1460 C.C. – ERRATA, INCONGRUA ED ILLEGITTIMA MOTIVAZIONE. “
Con tale motivo di appello viene contestato l'operato del Giudice di primo grado per non essersi pronunciato su questioni fondamentali sollevate dai committenti. In particolare, gli appellanti lamentano l'omessa decisione sulla domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilità dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del codice civile, nonché la mancata statuizione sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Secondo gli appellanti, l'impresa appaltatrice ha infatti violato l'obbligo di garanzia per i vizi e le difformità delle opere, già accertate e documentate dalle consulenze tecniche di parte, alle quali fanno espresso rinvio. I vizi, erano poi stati prontamente denunciati con e-mail del 30 ottobre e del 18 novembre 2019, quando i lavori erano ancora in corso o appena conclusi. Infine, la stessa consulenza tecnica svolta in sede di mediazione ha confermato la sussistenza dei vizi e delle difformità dell'opera. In particolare, i vizi e le difformità riscontrate interessano tanto l'appartamento ristrutturato quanto il magazzino esterno. Nell'abitazione, nonostante fosse previsto un vespaio aerato per contrastare l'umidità di pag. 8 di 14 risalita, le bocchette di aerazione non sono mai state realizzate, causando muffe e degrado delle murature. Inoltre, la soletta è stata lasciata senza adeguata armatura e non è stato previsto alcun sistema di isolamento termico. All'esterno, evidenziano gravi carenze nei sistemi di drenaggio e nelle pendenze della pavimentazione del giardino, con conseguente ristagno d'acqua e aggravamento dell'umidità dell'immobile. Anche il magazzino presenta infiltrazioni dalla copertura e gravi difetti nella muratura. Ulteriori vizi vengono evidenziati per l'impianto elettrico. Gli appellanti lamentano infine, per tutte le opere in generale, un'esecuzione approssimativa, non conforme alle regole dell'arte e in contrasto con quanto previsto contrattualmente;
ribadiscono quindi la richiesta di condanna dell'impresa e del direttore dei lavori al risarcimento dei danni, quantificati in € 29.943,96 (oltre IVA), o, in subordine la riduzione del prezzo delle opere.
§ 5. – L'appello è in parte fondato.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la richiesta degli appellanti di “ordinare la chiamata in causa dell'Arch. ”. Invero CP_2 l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è atto di natura ordinatoria del giudizio e discrezionale del giudice di primo grado, che non può essere riformato dal Giudice di appello. Infatti, per costante orientamento della Suprema Corte: “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione”. (Cass. Sez.2^ 26/01/2022 n.2331. Cfr anche Cass. Sez. 1, 13/03/2013, n. 6208;
Cass. Sez. 2, 19/01/2006, n. 984; Cass. Sez. L, 04/12/2014, n. 25676; Cass. Sez. L, 28/08/2004, n. 17218).
§ 5.1 –Per ragioni di priorità logica, appare opportuno trattare, con precedenza sugli altri, il secondo motivo di appello, che pone la questione dell'ammissibilità della relazione del consulente tecnico del mediatore. In particolare, gli appellanti contestano la decisione di primo grado, per aver ritenuto la consulenza tecnica del mediatore (CTM) utilizzabile come prova atipica. A supporto della tesi della non producibilità in giudizio della CTM, gli appellanti richiamano le norme di cui agli articoli 9 e 10, del
D.lgs n.28/2010, che stabiliscono il principio di riservatezza delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite durante la mediazione e ne prevedono l'inutilizzabilità nel successivo giudizio civile. Va tuttavia evidenziato che il principio di riservatezza previsto dalla normativa in materia di mediazione può ben essere derogato per effetto della concorde volontà dei soggetti interessati. Nel caso di specie, tale volontà veniva inequivocabilmente manifestata da tutte le parti in mediazione, le quali, richiedendo congiuntamente la nomina del consulente tecnico, dichiaravano espressamente "di svincolare dall'obbligo di riservatezza
pag. 9 di 14 l'elaborato peritale, con conseguente producibilità dello stesso nell'eventuale successivo giudizio" (vd. verbale dell'incontro di mediazione del 17/09/2020, all. 6 al fascicolo di primo grado dell'appellato). La Corte ritiene pertanto gli accertamenti compiuti dal consulente nominato nella procedura di mediazione svoltasi tra le parti, ammissibile e valutabile dal Giudice secondo scienza e coscienza, quale prova atipica, ex art.116, comma 1, c.p.c.. Tale orientamento, già seguito dalla giurisprudenza di merito, appare ora corroborato dalla sua trasposizione in norma positiva, per effetto del comma 7, dell'art.8 , del D.lgs. 28/2010, aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'art.
9. In tal caso, la relazione è valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma primo, del codice di procedura civile”. Il Tribunale ha potuto pertanto legittimamente fondare la decisione impugnata sulle risultanze della predetta consulenza tecnica, chiarendo correttamente che la diversa scelta di escludere l'utilizzabilità in giudizio dei risultati di una CTM richiesta per concorde volontà delle parti sarebbe risultata irragionevole ed antieconomica, nonché in contrasto con il principio di non dispersione della prova acquisita in contraddittorio. Parte Attesa l'ammissibilità della , risulta dunque infondata anche l'altra ragione di censura della decisione impugnata, espressa nel secondo Parte motivo di appello, secondo cui l'inutilizzabilità della , renderebbe privo di supporto probatorio il ricorso ex art.702 bis cpc, che risulterebbe perciò carente dei presupposti minimi previsti dall'ordinamento per l'introduzione del giudizio sommario di cognizione. Tale censura è tuttavia infondata, in quanto gli accertamenti compiuti dall'esperto nominato in sede di mediazione appaiono sufficienti a consentire una compiuta valutazione dei fatti controversi, senza alcuna necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
§ 5.2 – Il primo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.
I motivi di appello riguardano, in sostanza, una pretesa valutazione errata o contraddittoria da parte del Tribunale degli accertamenti svolti dal
CTM, nonché la contestuale omessa considerazione delle consulenze tecniche di parte, su cui il Giudice di primo grado avrebbe fondato le statuizioni circa la dedotta responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori per i vizi, le difformità e l'incompletezza dell'opera, disponendo il rigetto della domanda di risarcimento danni e non accogliendo l'eccezione di inadempimento formulate dai committenti. In merito alle contestazioni sollevate dagli appellanti sulla CTM, si rileva che la relazione è stata redatta nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e risulta logica e coerente sotto il profilo metodologico e pag. 10 di 14 contenutistico. Risulta altresì che il tecnico nominato per accordo delle parti in mediazione ha tenuto conto delle note critiche del consulente dei committenti, arch. replicandovi in maniera puntuale e convincente. Per_2
Va peraltro evidenziato che i rilievi del consulente di parte si concentravano soprattutto sulla responsabilità del direttore dei lavori per: la mancata esecuzione del vespaio aerato (pag. 8 e ss delle note critiche arch. ; la mancata progettazione di un rimedio alla umidità di Per_2 risalita;
la mancata previsione di un sistema di drenaggio del giardino e di opere di canalizzazione dei ristagni d'acqua meteorica (pag.10, note Maggio); la mancata previsione e posa in opera di una guaina impermeabilizzante sotto il marciapiede e sotto il marmo di zoccolatura esterna (pag 12 e 13 note Maggio).
Sulla base degli accertamenti compiuti dal CTM il Tribunale ha pertanto correttamente riconosciuto che alcune delle opere appaltate presentavano vizi e difformità conseguenti ad una esecuzione non a regola d'arte, indicandone in € 3.906,83 i costi necessari alla loro eliminazione, come illustrati nel dettagliato computo metrico estimativo allegato alla relazione tecnica (all. 18 alla CTM). La Corte condivide anche l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui nella determinazione delle opere eseguite vada escluso il sistema di ventilazione del vespaio, previsto dal capitolato ma non realizzato e per il quale il CTM ha evidenziato un costo di € 2.846,84. Alcun rilievo può attribuirsi invece alla maggiore stima dei costi proposta dal consulente dei committenti arch.
(vd perizia tecnica per valutazione e stima del 24/01/2020. All. 6 al Per_2 fascicolo di parte appellante). La consulenza di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, è infatti priva di autonomo valore probatorio.
Come rilevato dal consulente nominato in sede di mediazione, una parte dei difetti lamentati dagli appellanti sono poi effettivamente riconducibili ai materiali da essi stessi forniti all'impresa e pertanto non possono essere imputati all'appaltatrice. Ciò vale in particolare per le muffe e le macchie di umidità presenti agli angoli degli infissi, dovute al ponte termico generato dal materiale inadeguato dei controtelai e delle soglie, acquistato autonomamente dai committenti e solo posto in opera dall'appaltatrice. Va poi confermato che alcune opere di cui gli appellanti lamentano la mancata esecuzione, quali il sistema di drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche nel giardino o le opere necessarie a risolvere problemi di risalita di umidità nei muri, non erano contemplate nel capitolato e, come dedotto dallo stesso consulente dei committenti, neppure progettate.
Appare fondata invece la censura riguardante i lavori extra-contratto.
Il giudice di prime cure facendo proprie le conclusioni del CTM sul punto, ha ritenuto che tutte le variazioni rispetto al programma originario dei lavori pag. 11 di 14 sarebbero state ordinate dal direttore dei lavori con la piena partecipazione dei committenti e, a conferma di ciò, ha fatto riferimento alla sottoscrizione per accettazione dell'offerta integrativa di cui all'allegato 11 alla relazione di CTM.
Tuttavia il documento citata riguarda la sola realizzazione di lavori sull'impianto elettrico, per un importo complessivo di € 3.700,00, oltre iva. Il compenso complessivamente richiesto dalla per le opere Controparte_1 extra capitolato ammonta invece a € 9.473,49, e include interventi ulteriori che — ad eccezione di quelli della citata offerta integrativa — non risultano né autorizzati dai committenti, come richiesto dall'art. 1659 c.c., né riconducibili a variazioni necessarie e urgenti ex art. 1660 c.c.
A tale riguardo appare opportuno richiamare la disciplina dettata dagli artt. 1659 e seguenti del codice civile. Secondo giurisprudenza costante, l'appalto costituisce un contratto a forma libera e il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto, nel secondo,
l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (tra le tante, Cass. 24246/2023; Cass. n.
40122/2021; Cass. n. 32989/2019). Nel caso di specie, al di fuori della proposta relativa all'impianto elettrico, non vi è prova che i committenti abbiano richiesto ulteriori interventi non previsti dal contratto ovvero che abbiano ratificato varianti al capitolato autorizzate dal direttore dei lavori. Non vi è altresì prova che i lavori extra capitolato rientrassero tra le variazioni necessarie, di cui all'art. 1660 c.c., finalizzate alla perfetta esecuzione dell'opera oggetto del contratto e che potevano essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente. Pertanto, l'importo spettante alla per lavori extra CP_1 capitolato deve essere limitato al solo adeguamento dell'impianto elettrico, per un totale di € 3.700,00 oltre iva, come da offerta espressamente accettata.
A parziale riforma della decisione di primo grado, il residuo complessivo credito della viene pertanto ridotto ad € 36.764,52 CP_1 oltre iva, determinato in:
€ 76.000,00, più iva, quale originario prezzo a corpo dell'appalto, oltre € 3.700,00, più iva, quale compenso per i lavori extra contratto, e detratti € 3.906,83, più iva, per costi di ripristino relativi ai vizi dell'opera, € 2.846,84, più iva, per costi necessari all'esecuzione della rete di ventilazione non realizzata, ed € 36.181,81, più iva, per acconti già versati. Sul risultante importo di € 36.764,52, sono quindi dovuti gli interessi legali pag. 12 di 14 a decorrere dal 15/06/2020, data di comunicazione all'impresa appaltatrice dell'istanza di mediazione.
Vanno respinte le censure riguardanti l'omessa valutazione da parte del Tribunale dell'operato del direttore dei lavori Arch. , il CP_2 quale non è parte del giudizio.
Assorbita ogni altra questione, l'appello viene pertanto accolto parzialmente.
§ 6. – Atteso l'accoglimento parziale dell'appello, le spese del doppio grado, in relazione all'esito complessivo della lite, liquidate ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo, vengono compensate per un terzo, ponendo gli ulteriori due terzi a carico degli appellanti.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e nei confronti di contro l'Ordinanza ex art. Parte_2 Controparte_1
702-ter c.p.c. del 15/03/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, nel procedimento n. 33745/2021RG, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. –accoglie parzialmente l'appello e in riforma dell'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 15/03/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, nel procedimento n. 33745/2021RG, condanna Pt_1
e al pagamento in favore della
[...] Parte_2 CP_1 della somma di € 36.764,52, oltre iva con gli interessi legali
[...] dal 15/06/2020; 2. – conferma per il resto l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 15/03/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma;
3. – liquida per l'intero le spese del primo grado in complessivi € 6.713,00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisoria, nonché per l'intero le spese del presente grado in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, compensandole per un terzo e gravando gli appellanti del pagamento dei residui due terzi in favore dell'appellata. Così deciso in Roma il giorno 13/06/2025.
pag. 13 di 14 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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