(Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo III DELLE IMPUGNAZIONI Capo III Del ricorso per cassazione Sezione II Del procedimento e dei provvedimenti Art. 387 c.p.c. Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. 1.Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.
Leggi di più…[…] Il disposto del principio di consumazione è desumibile dagli articoli 358 e 387 c.p.c. i quali, rispettivamente per il giudizio di appello e per il giudizio in Cassazione, […] La riflessione del Collegio parte dal dato testuale delle disposizioni prevedenti il principio di consumazione (i citati artt. 358 e 387 c.p.c) che fanno discendere l'effetto consumativo non dalla mera proposizione del primo gravame, […] anche se non è decorso il termine fissato dalla legge»; art. 387 c.p.c. (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile) «Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge». […]
Leggi di più…[…] Il disposto del principio di consumazione è desumibile dagli articoli 358 e 387 c.p.c. i quali, rispettivamente per il giudizio di appello e per il giudizio in Cassazione, […] La riflessione del Collegio parte dal dato testuale delle disposizioni prevedenti il principio di consumazione (i citati artt. 358 e 387 c.p.c) che fanno discendere l'effetto consumativo non dalla mera proposizione del primo gravame, […] anche se non è decorso il termine fissato dalla legge»; art. 387 c.p.c. (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile) «Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge». […]
Leggi di più…[…] Fatto RITENUTO che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, C.G.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTP di Milano, n. 1008/21 -depositata in data 05.03.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità (artt. 375 e 387 c.p.c.), nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). […]
Leggi di più…[…] Fatto RITENUTO che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, C.G.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTP di Milano, n. 1010/21 -depositata in data 23.02.2021 – ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c., (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità (artt. 375 e 387 c.p.c.), nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto). […]
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