Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2018, n. 9087
CASS
Sentenza 12 aprile 2018

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In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.fall., il decreto con cui venga dichiarata l'inammissibilità della domanda di omologa dello stesso accordo - contestualmente alla emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, avverso la quale venga proposto reclamo ex art. 18 l.fall. - non può essere autonomamente impugnato, difettandone l'interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto meramente duplicativo delle censure proposte con detto reclamo, giacché tale impugnazione assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.

La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2018, n. 9087
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9087
Data del deposito : 12 aprile 2018

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