Sentenza 12 aprile 2018
Massime • 2
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.fall., il decreto con cui venga dichiarata l'inammissibilità della domanda di omologa dello stesso accordo - contestualmente alla emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, avverso la quale venga proposto reclamo ex art. 18 l.fall. - non può essere autonomamente impugnato, difettandone l'interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto meramente duplicativo delle censure proposte con detto reclamo, giacché tale impugnazione assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.
La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2018, n. 9087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9087 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2018 |
Testo completo
9 087.18 C. IREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Concordato con ANTONIO DIDONE Presidente riserva Accordo di ristrutturazione dei UR DI ZI Consigliere debiti (art. 182-bis I.fall.) - applicabilità Consigliere Rel. PAOLA VELLA - ELl'art. 162, c.1, I.f. MASSIMO FALABELLA Consigliere Ud. 09/03/2018 PU EDUARDO CAMPESE Consigliere Cron. 9087 R.G.N. 20828/2016 SENTENZA sul ricorso 20828/2016 proposto da: Tonutti Group S.r.l., in persona EL legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n.22, presso lo studio ELl'avvocato Vicedomini Erica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgi Vittorio, Petronio Stefano, giusta procura a margine EL ricorso -ricorrente -
contro
Fallimento Tonutti Group S.r.l., in persona ELla Curatrice dott.ssa Ardito Vera, elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano n.42, presso lo studio ELl'avvocato Fogliani Enzo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Antonini Alfredo, giusta procura in calce al controricorso -controricorrente - 1 Pachi Valla est 8 8 6 1 0 2
contro
Pubblico Ministero presso la Procura Generale ELla Repubblica presso la Corte di Appello di TE;
intimato- avverso la sentenza n. 560/2016 ELla CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/08/2016; lette le memorie di parte ricorrente ex art. 378 cod. proc. civ.; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 09/03/2018 dal cons. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona EL Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Vittorio Giorgi che ha chiesto l'accoglimento EL ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Alfredo Antonini che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
I. Con ricorso EL 23/12/2015, la Tonutti Group S.r.l. proponeva domanda di concordato preventivo cd. con riserva, ex art. 161, comma 6, legge fall.; poco dopo, in data 30/12/2015 il Pubblico Ministero ne chiedeva la dichiarazione di fallimento ai sensi ELl'art. 6 legge fall.; con decreto EL 28/01/2016, reso all'esito ELl'udienza prefallimentare, il Tribunale di Udine concedeva termine di giorni sessanta per il deposito ELla proposta concordataria completa di piano e relativa documentazione, ovvero di una domanda ai sensi ELl'art. 182-bis, comma 1, legge fall.; lo stesso tribunale con decreto EL 18/02/2016 concedeva poi la proroga EL predetto termine per ulteriori sessanta giorni, sino al 21/04/2016. 2 NC. II. In data 21/04/2016 la ricorrente, sciogliendo la riserva, chiedeva l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, pubblicato nel Registro ELle imprese in data 06/05/2018. III. Con decreto EL 05/05/2016 (comunicato il 07/05/2016) il tribunale convocava le parti all'udienza in camera di consiglio EL 19/05/2016, nella quale la società ricorrente chiedeva fissarsi nuova udienza per l'omologazione ELl'accordo, o in subordine la concessione di un termine per raccogliere la preannunziata adesione ELla Banca AZ EL LA (garantita da ipoteca sui beni ELla società, per crediti vantati verso la fallita Tonutti Wolagri S.p.a.), cui era stata condizionata l'adesione all'accordo da parte di creditori rappresentanti l'83,91% dei crediti. IV. All'esito ELl'udienza, con tre distinti provvedimenti (depositati e comunicati a mezzo pec in data 31/05/2016) il Tribunale di Udine dichiarava inammissibile la domanda ex art. 161, comma 6, legge fall., dichiarava parimenti inammissibile la domanda di omologazione ex art. 186-bis, comma 1, legge fall. stante l'inefficacia e invalidità - ed in ragione ELlo stato di insolvenza ELla Tonutti ELl'accordo Group S.r.l. ne dichiarava il fallimento, con sentenza pubblicata nel Registro ELle imprese in data 01/06/2016. V. Avverso detti tre provvedimenti la società ricorrente ha proposto due reclami: il primo in data 08/06/2016 (iscritto al ruolo degli affari contenziosi), proposto ai sensi degli artt. 18 e 162 legge fall., contro la sentenza di fallimento ed il decreto di inammissibilità ELla domanda di concordato preventivo cd. in bianco;
il secondo in data 09/06/2016 (iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione), proposto ai sensi ELl'art. 183 legge fall. contro il decreto di inammissibilità ELla domanda di omologazione ELl'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall.
3 -t. VI. I suddetti reclami non sono stati riuniti ma definiti dalla Corte d'appello di TE, ELla medesima udienza EL all'esito 28/07/2016, con due distinti provvedimenti: la sentenza EL 11/08/2016 (qui impugnata), che ha respinto il reclamo ex art. 18 legge fall. contestualmente dichiarando “superfluo” il decreto di - rigetto ELla domanda ex art. 161 VI comma LF», essendo stata ormai sciolta la riserva formulata nella domanda prenotativa, con il deposito ELla domanda di omologazione ELl'accordo di ristrutturazione e il decreto EL 10/08/2016 (non impugnato), che ha dichiarato inammissibile il secondo reclamo in quanto recante censure "assorbite" dal primo, proposto ai sensi ELl'art. 18 legge fall. VII. Avverso la predetta sentenza la Tonutti Group S.r.l. ha proposto ricorso affidato ad otto motivi, notificato il 09/09/2016 al Fallimento Tonutti Group S.r.I., che ha resistito con controricorso notificato il 18/10/2016. VIII. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi ELl'art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione ELla controricorrente secondo la quale la mancata impugnazione EL decreto EL 10/08/2016 - con cui la Corte di Appello di TE, accogliendo la corrispondente eccezione ELla curatela fallimentare, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Tonutti Group S.r.l. avverso il decreto di inammissibilità ELla domanda di omologazione ELl'accordo di ristrutturazione dei debiti- precluderebbe in questa sede qualsivoglia doglianza processuale e sostanziale in relazione al procedimento ex art. 182 bis L.F.», rendendo perciò inammissibili le censure contenute nei primi quattro motivi di ricorso. 4 1.1. Invero, con una serie di recenti pronunce, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ricostruito il quadro dei mezzi impugnatori nelle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti, chiarendo che: i) i provvedimenti di inammissibilità ex art. 162, comma 2, o di revoca ex art. 173, legge fall. resi dal tribunale sono se autonomamente considerati - inoppugnabili, in quanto non reclamabili (cfr. art. 162 legge fall.) né ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost., per difetto EL requisito ELla decisorietà; ii) i provvedimenti positivi o negativi resi dal tribunale nei procedimenti di omologazione hanno natura decisoria (in quanto contenziosi ed idonei al giudicato), ma non sono direttamente ricorribili per cassazione, in quanto non definitivi (essendo reclamabili ex art. 183 e 182-bis, comma 5, legge fall.); iii) i provvedimenti di natura decisoria, positivi o negativi, resi in sede di reclamo, sono assoggettabili a ricorso straordinario per cassazione, in quanto definitivi;
iv) l'impugnazione ELla sentenza di fallimento può essere formulata anche con censure rivolte esclusivamente contro la presupposta dichiarazione di inammissibilità ELla domanda di concordato preventivo;
v) i motivi di impugnazione autonomamente proposti contro il diniego di omologazione debbono essere necessariamente riproposti contro la sentenza di fallimento, poiché il giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi ELl'impresa»; vi) la sopravvenuta dichiarazione di fallimento rende inammissibili e se già proposte - improcedibili - le impugnazioni autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto ELla domanda di omologazione (Cass. Sez. U 10/04/2017, n. 9146; 28/12/2016, n. 27073; 27/12/2016, n. 26989). 5 Pa 1.2. Alla luce dei richiamati principi, risulta corretta la decisione ELla Corte di appello di TE (peraltro sollecitata dalla stessa curatela che ora ne vorrebbe far discendere ragioni preclusive in questa sede) di dichiarare inammissibile, per carenza di interesse, il reclamo meramente duplicativo» proposto in via autonoma dalla società ricorrente contro la «declaratoria di inammissibilità ELla domanda di omologa ELl'accordo di ristrutturazione, con decreto contestuale alla sentenza dichiarativa di fallimento», trattandosi di censure che, in quanto integranti un presupposto logico-giuridico ELla stessa dichiarazione di fallimento separatamente impugnata, sono state riproposte ed esaminate nell'ambito EL giudizio di reclamo ex art. 18 legge fall., avente come visto natura assorbente.
1.3. Deve perciò concludersi che la mancata impugnazione EL decreto EL 10/08/2016 non spiega effetti preclusivi ai fini ELl'esame EL ricorso proposto in questa sede, cui può quindi darsi corso.
2. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la nullità ELla sentenza impugnata per omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione al fatto sopravvenuto o quanto meno contestuale alla decisione EL tribunale ELl'adesione all'accordo ELla B.N.L.>>, manifestatasi sia con PEC EL 31.5.2016 sia con successiva EL 19.7.2016, prodotta all'udienza di discussione innanzi alla Corte di Appello EL 28.7.2016 (doc. 33) nella quale si manifestava la disponibilità alla sottoscrizione ELl'accordo non appena giuridicamente possibile».
2.1. La censura è infondata, in quanto la Corte d'appello si è in realtà espressamente pronunciata sulla posizione ELla B.N.L., affermando che «alla data EL 19-5-2016 la BN non aveva firmato alcun contratto, non in particolare quello per il quale si chiedeva l'omologa≫ e ritenendo incontestato l'accertamento che a quella data 6 «mancava la firma EL legale rappresentante ELla BN ad un contratto che la vedeva fra le parti in intestazione, circostanza lealmente evidenziata dalla debitrice nel ricorso per l'omologa, ma ritenuta colmabile con l'adesione futura "nelle more ELl'omologazione" (così pag 21 ricorso depositato in data 21-4- 2016), espressione generica e priva di qualsiasi ancoraggio giuridico, non certo riconducibile all'art. 162 LF e ancor meno all'esigenza di supplire ai ritardi burocratici ELla patisciente» (rectius paciscente) sfruttando le lungaggini ELla procedura di omologa».
3. Con il motivo "primo bis", la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 182-bis L.Fall.», per avere il giudice d'appello erroneamente individuato nel «passaggio in decisione ai fini ELla dichiarazione di fallimento» il momento temporale entro il quale sarebbe stato deducibile e rilevante il fatto sopravvenuto ELla intervenuta adesione» ELla B.N.L., che a suo avviso doveva intervenire «entro il termine utile EL 21-4-2016, probabilmente tollerabile fino all'udienza EL 19-5-2016, ma non oltre».
3.1. La censura è infondata, alla luce ELl'orientamento di questa Corte per cui nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento ELla sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca EL fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione ELla prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura ELla procedura alla stregua ELla situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16180 EL 28/06/2017), con la conseguenza che, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione EL tribunale sulla sua mancata ammissione 7 2016 R.G al concordato, il giudice EL reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti detta ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia EL tribunale» (Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 23264 EL 15/11/2016).
3.2. Ciò premesso in diritto, va altresì sottolineato in fatto che, a fronte di una dichiarazione di fallimento assunta in decisione all'udienza EL 19/05/2016, depositata il 31/05/2016 e pubblicata nel Registro ELle imprese in data 01/06/2016, la ricorrente si duole ELla mancata considerazione, da parte EL giudice, ELle comunicazioni inviate a mezzo pec dalla B.N.L. alla società debitrice in data 18/05/2016 (ove si rappresentava come imminente la decisione sull'adesione all'accordo di ristrutturazione) ed in data 01/06/2016 (ove si comunicava che il 31/05/2016 era stata ELiberata l'adesione all'accordo), ossia di comunicazioni rimaste confinate al rapporto interno tra debitrice e banca, inidonee a superare il dato dirimente ELla mancata sottoscrizione ELl'accordo da parte di quest'ultima, confermato dalla analoga comunicazione EL 19/07/2016 nella quale la banca medesima confermava la volontà di procedere alla sottoscrizione ELl'accordo non appena fosse stato accolto il reclamo e revocato il fallimento.
4. Con il motivo "primo ter" si deduce «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla sopravvenuta adesione all'accordo ELla B.N.L.».
4.1. Anche questa censura è infondata per le ragioni già sopra evidenziate, non rispondendo a vero né che il giudice d'appello abbia omesso di esaminare quel fatto, né che una formale adesione ELla B.N.L. all'accordo in questione sia effettivamente intervenuta. 8 5. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 182-bis e 162, co. 1, Legge Fall.», «sotto due profili: quello ELl'applicabilità analogica ELla norma dettata per il concordato alla procedura ELl'accordo, e quello ELla interpretazione limitativa, offerta dalla Corte, ELle "integrazioni" consentite a norma ELl'art. 162, co. 1», per avere il giudice a quo ritenuto “suggestiva" - ma non condivisibile la doglianza sulla «omessa concessione EL - termine ex art. 162 LF con effetti pregiudizievoli per l'esercizio EL diritto di difesa perché, proprio nei dodici giorni successivi all'udienza, la BN aveva manifestato la propria intenzione di aderire all'accordo, evento che avrebbe minato in radice la tesi sull'invalidità ELl'accordo affermata dal Tribunale», dovendosi necessariamente tener conto ELla «rigida demarcazione normativa (art. 161 e art. 182 bis LF) ELle procedure alternative al fallimento», descritte l'una (il concordato) come "procedura concorsuale", l'altra (l'accordo di ristrutturazione dei debiti) come "procedura di tipo privatistico".
5.1. La censura merita accoglimento nei limiti che si vanno a precisare.
5.2. La Corte di appello di TE ha affermato che, una volta sciolta la riserva ex art. 161, comma 6, legge fall. con il deposito di un ricorso ai sensi ELl'art. 182-bis legge fall., tale opzione «preclude in radice all'appellante di avvalersi di rimedi previsti esclusivamente per l'ammissione alla procedura concorsuale, in assenza di qualsiasi ipotesi di rinvio nella procedura di omologa ELl'accordo, poiché il rinvio concedibile ex art. 162 LF è subordinato dal legislatore all'integrazione EL piano e dei documenti che lo accompagnano, non ad acquisire il consenso di uno dei patiscienti» (rectius paciscenti) il quale al momento ELl'udienza non aveva ancora formato la sua volontà interna sulla proposta di accordo avanzata dalla debitrice»>, 9 al riguardo sottolineando - significativamente che non si tratta di discrezionalità male adoperata dal Giudice, bensì di non applicabilità ELla norma invocata al diverso regime di risoluzione ELla crisi finanziaria eletto dalla debitrice, la quale non può lamentare concussioni al diritto al rinvio che lei stessa ha scelto di non godere».
5.3. Il quesito da esaminare è pertanto se fermo restando che - si tratta di un potere discrezionale EL giudice (Cass. Sez. 1, 25/09/2013, n. 21901; 23/05/2014, n. 11496; 04/06/2014, n. 12549) la concessione EL termine ex art. 162, comma 1, legge fall. sia giuridicamente preclusa nel caso in cui il debitore, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, legge fall., alla scadenza EL termine concesso opti per il deposito non già ELla proposta di concordato preventivo (corredata da piano e documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 ELla norma) bensì ELla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi ELl'art. 182-bis, comma 1, legge fall., come la stessa norma alternativamente consente.
5.4. La risposta al suddetto quesito deve prendere le mosse da un assunto che può dirsi già sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, e cioè che l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis legge fall. «appartiene agli istituti EL diritto ovvero, più esplicitamente, rientra «tra le procedure -concorsuale≫ concorsuali» come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel - tempo è stato assoggettato dal legislatore;
disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro ELle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall'altro, (v. l'art. 182-bis l.fall., nei suoi vari commi, e 10 l'art. 67 l.fall., comma 3, lett. e)) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali» (Cass. Sez. 1 18/01/2018, n. 1182; cfr. Cass. n. 23111/14 e Cass. n. 16950/16 ivi richiamate, laddove accostano l'accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell'ottica ELle procedure alternative al fallimento»).
5.4.1. Alla riferita conclusione contribuisce la speculare e coeva affermazione per cui al contrario il piano attestato di - risanamento ex art. 67 legge fall. non è una “procedura concorsuale", ma rientra nell'amplissimo genere ELle "convenzioni stragiudiziali", mancando di qualsivoglia intervento giudiziale (sia esso di valutazione oppure di controllo) e ELla partecipazione necessaria EL ceto creditorio, essendo piuttosto «frutto di una decisione ELl'impresa, come attinente alla programmazione ELla propria futura attività e intesa al risanamento ELla relativa "situazione finanziaria" (...) che nella sua traduzione operativa, poi, viene di necessità ad avvalersi ELl'attività contrattuale di un professionista indipendente, per la funzione di attestatore, e che può anche venire a comportare, nel caso, la conclusione di convenzioni con creditori o terzi in genere», come conferma la possibilità di scelta di pubblicarlo o meno nel registro ELle imprese a mente ELl'ultimo periodo ELl'art. 67, comma 3, lett. d., che di per sé rappresenta una scelta propria ELl'autonomia di impresa» (Cass. Sez. 1 25/01/2018 n. 1895; cfr. Cass. n. 13719/16 ivi richiamata).
5.5. Tale approdo appare in effetti più lineare e coerente di quanto il dibattito dottrinario che lo ha preceduto e accompagnato farebbe ritenere (forse per una tralatizia adesione allo spirito, più 11 cons. Pac che al testo, ELla prima riforma EL 2005) ed anzi risulta ormai difficilmente confutabile se solo si considerano- anche al di là EL dato formale (pur eclatante) ELla collocazione topografica degli accordi di ristrutturazione fra le maglie ELla disciplina EL concordato preventivo, nonché EL dato normativo (pur inequivocabile) che fa riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come vere e proprie "procedure concorsuali” (cfr. art. 111 legge fall. e, ancor più esplicitamente, art. 23, comma 43, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla I. n. 111/2011, che consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza l'accesso alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter» legge fall.) due aspetti basilari: per un verso, l'evoluzione normativa ELl'istituto, sempre più strettamente intrecciato a quello EL concordato preventivo grazie ad una lunga serie di rinvii normativi che hanno finito per ELinearli come strumenti di regolazione ELla crisi di impresa non solo alternativi ma anche (specie dal 2012) biunivocamente interscambiabili in itinere (cfr. art. 161, comma 6 e art. 182-bis, comma 8, legge fall.), tanto da suggerire in dottrina l'icastica descrizione EL fenomeno in termini di "passerella"; per altro verso, le tendenze evolutive EL diritto ELl'Unione europea, che ormai inscrivono a tutti gli effetti gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra le procedure concorsuali: basti leggere l'art. 1 EL Regolamento (UE) 2015/848 sull'insolvenza transfrontaliera, che individua le "procedure concorsuali pubbliche" disciplinate dalle norme in materia di insolvenza con rinvio a quelle elencate come "procedure d'insolvenza" nell'allegato A, ove per l'Italia figurano anche gli "Accordi di ristrutturazione” (accanto a «Fallimento, Concordato preventivo, Liquidazione coatta amministrativa, Amministrazione straordinaria, Accordi di ristrutturazione, Procedure 12 cons. di composizione ELla crisi da sovraindebitamento EL consumatore - accordo o piano - e Liquidazione dei beni»); ma si veda anche l'art. 2 EL Reg., che al n. 1) definisce «procedura concorsuale, una procedura che comprende tutti o una parte significativa dei creditori di un debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura».
5.6. Può dunque ben dirsi che il corso ELle riforme, tanto a livello nazionale quanto a livello sovranazionale, abbia reso anacronistico l'approccio tradizionale che individua come profili qualificanti e quindi indefettibili – ELla concorsualità elementi quali - il costante coinvolgimento EL giudice sin dall'inizio ELla procedura, la previsione di una fase preventiva di ammissione, lo spossessamento totale o attenuato EL debitore, la presenza di organi di nomina giudiziale, l'universalità oggettiva e soggettiva ELla procedura ed il tendenziale rispetto ELla par condicio creditorum (cui è andato invero progressivamente sostituendosi l'obbiettivo EL miglior soddisfacimento possibile dei creditori).
5.6.1. Ed invero, a partire dalla prima stagione di riforma EL 2005, sul fronte interno si è assistito alla importazione di più o meno marcati profili di autonomia e negozialità all'interno di tutte le procedure concorsuali, specie quelle di nuovo conio (come le procedure disciplinate dagli artt. 182-bis e 182-septies legge fall.), ma anche quelle più tradizionali (si pensi, esemplificativamente: al criterio civilistico di non scarsa importanza ELl'inadempimento ai fini ELla risoluzione EL concordato preventivo ex art. 186, comma 2, legge fall.; alla figura ELl'attestatore designato dal debitore ex art. 161, comma 3, legge fall.; alla sottrazione al giudice ELegato dei poteri di direzione ELle operazioni EL fallimento ex art. 25, comma 1, legge fall.; alla esaltazione EL ruolo EL comitato dei creditori ex 13 art. 41 legge fall.; alla adozione ELle vendite competitive ex art. 107 legge fall.).
5.6.2. Pertanto, piuttosto che attribuire agli accordi di ristrutturazione un'improbabile connotazione meramente privatistica - confliggente non solo con l'embrionale verifica di ammissibilità esplicitata nell'ipotesi anticipatoria di cui all'art. 182-bis, comma 7, legge fall., ma anche con la imprescindibilità ELl'omologazione giudiziale ex art. 182-bis comma 4 legge fall. (peraltro soggetta allo stesso reclamo previsto per il concordato preventivo dall'art. 183 legge fall.) e soprattutto con gli effetti pregiudizievoli che i creditori "estranei" subiscono direttamente o indirettamente, per effetto ELl'accordo con la maggioranza dei creditori aderenti che rappresenti almeno il sessanta per cento dei crediti (quali: il divieto di agire esecutivamente e cautelarmente, nonché di acquisire titoli di prelazione se non concordati, durante i periodi di inibitoria, preventivi o definitivi;
la moratoria coattiva dei termini di pagamento fino a centoventi giorni;
le nuove prededuzioni contemplate dagli artt. 182-quater e 182-quinquies legge fall.; la sottrazione a revocatoria fallimentare degli atti di disposizione previsti nel piano omologato) dovrebbe prendersi atto che la sfera ELla concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo una aumento ELl'autonomia ELle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione ELla crisi da 14 sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria (con la precisazione che l'art. 5, comma 1, lett. a) ELla legge-ELega n. 155/17, per la riforma ELle discipline ELla crisi di impresa e ELl'insolvenza, intende estendere queste ultime "procedure" anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari). Restano invece all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma ri-organizzazione ELl'impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio.
5.6.3. La conclusione è ancora una volta confortata dal diritto unionale, se si considera che l'art. 1, lett c), EL Regolamento (UE) 2015/848 definisce "procedure concorsuali pubbliche” anche quelle in cui semplicemente «una sospensione temporanea ELle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una ELle procedure di cui alle lettere a) o b)» ossia, rispettivamente, quelle in cui «un debitore è spossessato, in tutto o in parte, EL proprio patrimonio ed è nominato un amministratore ELle procedure di insolvenza» (lett. a) e quelle in cui «i beni e gli affari EL debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice» (lett. b). Per non dire, poi, dei “Quadri di ristrutturazione preventiva" contemplati dalla Raccomandazione n. 2014/135/UE e dalla Proposta di Direttiva COM (2016) 723 final, nei quali tra l'altro e significativamente - la partecipazione ELl'autorità giudiziaria o amministrativa va limitata 15 «ai casi in cui è necessaria e proporzionata alla salvaguardia dei diritti ELle parti interessate» (art. 4 Prop. Dir.; cfr. art. 7 Racc.), il debitore deve mantenere «il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e ELla gestione corrente ELl'impresa» (art. 5, par. 1, Prop. Dir.; cfr. art. 6, lett. b), Racc.) e «la nomina da parte ELl'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo ELla ristrutturazione non è sempre obbligatoria» (art. 5, par. 2, Prop. Dir.; cfr. art. 9 Racc.).
5.6.4. In ultima analisi, posto che la cifra ELla moderna concorsualità, regolata dal diritto ELla crisi e ELl'insolvenza, sembra essersi ridotta a tre profili minimali i) una qualsivoglia forma di interlocuzione con l'autorità giudiziaria, con finalità quantomeno "protettive" (nella fase iniziale) e di controllo (nella fase conclusiva); ii) il coinvolgimento formale di tutti i creditori, quantomeno a livello informativo e fosse anche solo per attribuire ad alcuni di essi un ruolo di “estranei", da cui scaturiscono conseguenze giuridicamente predeterminate;
iii) una qualche forma di pubblicità non vi è - dubbio che questo “minimo comun denominatore" ELle procedure concorsuali si rinvenga a pieno titolo anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quantomeno dopo la loro riforma ad opera EL d.l. n. 83/2012, convertito dalla I. n. 134/2012. 5.7. Alla luce di tutto quanto premesso, può a ragione rispondersi positivamente al quesito originario se sia applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti - semmai in via estensiva o analogica - la facoltà di concedere il termine di cui all'art. 162, comma 1, legge fall., pacificamente applicata al concordato preventivo. Si è infatti già segnalata la significativa interscambiabilità in itinere dei due strumenti di regolazione ELla crisi di impresa, stante la corrispondenza biunivoca tra l'art. 161, comma 6 e l'art. 182-bis, 16 comma 8, legge fall. Inoltre, lo stesso tessuto normativo ELl'art. 161, specie nei commi da 6 a 9, mostra inequivocabilmente la matrice comune dei due istituti nell'ambito ELla domanda cd. prenotativa, a partire dal cui deposito l'imprenditore è soggetto agli stessi presupposti (anche in termini di oneri documentali), termini (anche in chiave preclusiva), obblighi (anche carattere informativo), controlli (anche da parte di un commissario giudiziale), rischi (anche di declaratoria di fallimento) e sanzioni (anche abbreviazione dei termini), a prescindere che si accinga a depositare una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione dei debiti, in vista ELla loro futura omologazione. Eppure, in tutti questi casi il legislatore fa per lo più riferimento alla sola procedura "principale" - il concordato preventivo spesso richiamandone gli - elementi costitutivi ELla proposta e EL piano (che peraltro, a ben vedere, rappresentano elementi costitutivi anche EL procedimento di formazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti). Del resto, il continuo intreccio tra i due istituti emerge anche dall'art. art. 182-bis legge fall., laddove il comma 1 rinvia alla documentazione da depositare ai sensi ELl'art. 161 legge fall., il comma 3 fa riferimento agli effetti disciplinati dall'art. 168, comma 2, legge fall. ed il comma 5 richiama integralmente la procedura EL reclamo di cui all'art. 183 legge fall. Infine e soprattutto - risulta EL tutto sovrapponibile la - disciplina dei termini che il tribunale può concedere, ridurre o prorogare, ai sensi dei commi 6, 8 e 10 ELl'art. 161 legge fall.
5.8. Posto dunque il continuo richiamo esplicito ai commi 2 e 3 ELl'art. 162 legge fall. come esito EL procedimento comune in caso di mancato deposito ELla domanda entro il termine assegnato, ovvero di violazione degli obblighi informativi periodici imposti ai sensi ELl'art. 161, comma 8, legge fall. non si ravvisano ostacoli - 17 logici all'applicazione (anche qui mutatis mutandis) EL primo comma ELl'art. 162 legge fall., in quanto disposizione di carattere generale che facoltizza il tribunale a concedere al debitore - evidentemente sulla base di una valutazione discrezionale diretta a prevenire possibili abusi - un brevissimo termine (non superiore a quindici giorni) per apportare integrazioni o effettuare produzioni capaci di scongiurare l'esito infausto ELla procedura di cui ai successivi commi 2 e 3, quando ciò potrebbe rappresentare un'ingiusta antieconomica sanzione nei confronti di irregolarità non gravi né sostanziali. Addirittura, prescindendo dal tenore meramente letterale ELl'art. 162, comma 1, legge fall., se ne potrebbe predicare l'applicabilità diretta agli accordi di ristrutturazione, in linea con il continuo parallelismo di cui è intriso il precedente art. 161; in ogni caso, non vi sono ostacoli di alcun genere per una sua applicazione estensiva o quantomeno analogica, stante la ELineata affinità dei due istituti, che nella fase preliminare al deposito ELla domanda procedono - come visto - EL tutto appaiati.
5.9. Per concludere, non può essere condivisa l'affermazione EL giudice d'appello per cui all'invocata concessione di un termine ai sensi ELl'art. 162, comma 1, legge fall. nel caso di specie per - documentare la sottoscrizione ELl'accordo anche da parte ELla B.N.L., nella veste non di creditore, ma di soggetto garantito da ipoteca sui beni ELla società per debiti di terzi - sarebbe ostativa l'inapplicabilità ELla norma agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
6. Con il terzo mezzo la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione ELl'art. 182-bis L.Fall. nel ritenere non consentita l'apposizione di condizioni all'accordo o l'adesione in corso di procedura di altri soggetti». 18 6.1. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la effettiva ratio decidendi ELla pronuncia impugnata, dal momento che il giudice a quo non ha affermato l'impossibilità di applicare condizioni all'accordo di ristrutturazione, bensì ha rilevato il suo mancato verificarsi «entro il termine utile EL 21-4-2016, probabilmente tollerabile fino all'udienza EL 19-5-2016, ma non oltre». Ne consegue che la censura resta anche assorbita dall'esame dei motivi primo bis e secondo.
7. Con il motivo "terzo bis" si denuncia «violazione e falsa applicazione ELl'art. 182-bis in relazione agli artt. 1325, 1326, 1353 e 1372 c.c. nel ritenere requisito di validità EL contratto una condizione apposta dalle parti, che può influire al più sull'efficacia EL contratto stesso».
8. Analogamente, con il quarto mezzo si deduce la «violazione e falsa applicazione ELl'art. 1362 ss. c.c. in relazione la violazione dei criteri gerarchici di cui alla norma ed in particolare a quello ELla prevalenza ELla interpretazione letterale».
8.1. Le censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili, laddove riguardano una valutazione di merito circa il contenuto di una clausola ELl'accordo, ed infondate, laddove assumono una inesistente violazione EL canone ermeneutico di interpretazione letterale EL contratto (cfr., ex multis, Cass. nn. 10891/16, 2465/15, 15197/04, 11193/03).
8.2. Invero, a fronte ELla clausola di cui al § 2.2. ELl'accordo trascritta a pag. 37 EL ricorso Fatto salvo quanto previsto nelle - successive clausole 2.3 e 2.4., l'efficacia EL presente atto e, quindi, ELl'adesione all'accordo da parte degli istituti di credito e degli altri creditori è sospensivamente condizionata alla seguenti circostanze: 19 n. 20822/7 R.G. a) che tutti gli istituti di credito che sono parte EL presente atto prestino consenso a quest'ultimo sottoscrivendolo per accettazione;
b) che il Professionista incaricato rediga una relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la attuabilità ELl'accordo; c) che l'accordo sia, quindi, omologato ai sensi ELl'art. 182-bis l.fall. da parte EL tribunale di Udine>> non è censurabile in questa sede, né - appare contraria alle regole legali di interpretazione dei contratti, la lettura EL giudice d'appello per cui sarebbe «stato offerto al giudizio di omologa un non-accordo perché mancava la partecipazione EL soggetto alla cui adesione era condizionata quella di tutto il ceto bancario», con la conseguenza che l'atto difettava «degli elementi fondamentali ELl'incontro ELla volontà dei contraenti subordinata ad un evento non verificatosi entro il termine utile», essendo incontestabile che alla data EL 19-5-2016 la BN non aveva firmato alcun contratto». Del resto è ragionevole ritenere che, tra quelle formulate, solo la condizione di cui alla lett. c) si sarebbe potuta (necessariamente) realizzare "in corso di procedura"; e la stessa esigenza ELla società ricorrente di ottenere la concessione di un breve termine per documentare la sottoscrizione ELla B.N.L. (non ancora intervenuta, ma solo preannunziata) fornisce riscontro indiretto alla lettura EL giudice a quo, conforme al tenore letterale ELla clausola in questione.
9. Con il quinto ed ultimo mezzo si lamenta la «violazione e falsa applicazione ELl'art. 5 L.Fall., nel ritenere che il credito goduto dall'imprenditore che esclude l'insolvenza debba estrinsecarsi in un fatto "positivo" come la concessione di nuova finanza, e non sia desumibile dalla accettazione di dilazioni o riduzioni dei crediti accordate dall'intero ceto creditorio». 20 تا 9.1. La censura è infondata poichè il giudice d'appello ha motivato la ritenuta sussistenza di uno stato di insolvenza senza violare l'art. 5 ELla legge fall. ma evidenziando una serie di elementi coerenti col relativo disposto normativo, ulteriori rispetto al profilo segnalato dalla ricorrente, sia pure sul presupposto ELla preliminare valutazione di inefficacia ELl'accordo per mancato avveramento tempestivo ELla condizione sospensiva in esso prevista. Sotto questo profilo, il motivo resta anche assorbito dall'esame dei motivi primo bis e secondo. 10. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento EL secondo motivo di ricorso, con rinvio al giudice d'appello in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese EL presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di TE in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese EL giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 09/03/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente one DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Andrea SIANOHT 21 1.G.