Articolo 60 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 57Articolo 61
Versione
31 dicembre 2019
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Versione
28 settembre 2024
Art. 60. Accordi di ristrutturazione agevolati 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere ((le misure protettive di cui all'articolo 54)) .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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