Art. 60. Accordi di ristrutturazione agevolati 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere ((le misure protettive di cui all'articolo 54)) .
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere ((le misure protettive di cui all'articolo 54)) .