Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 168
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte del Comune. Le spese di lite sono state compensate.

  • Altro
    Nullità della sentenza di primo grado per tardiva costituzione dell'appellato e violazione del giudicato esterno

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ritenendo che l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo soddisfi la pretesa sostanziale del contribuente. Le spese di lite sono state compensate.

  • Accolto
    Annullamento dell'atto impositivo in autotutela

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dato l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo da parte del Comune. Le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 168
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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