CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1197/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense N. 131/l 00154 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1141/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112300052690 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3987/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. aveva impugnato un atto impositivo TARI per gli anni 2022-2023 relativo all'immobile in Indirizzo_1, lamentando un errore nell'individuazione della superficie assoggettabile a tariffa (ritenuta 53,3 mq anziché 1915 mq, in quanto i parcheggi non sarebbero produttivi di rifiuti) e sostenendo di aver esercitato l'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado (Sentenza n. 1141/2025) ha respinto il ricorso. Il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la tardiva produzione documentale di OM AP, ma ha respinto il ricorso nel merito, rilevando che per gli anni 2022 e 2023 l'appellante, pur avendo comunicato lo smaltimento da terzi, non aveva fornito prova di aver avviato al recupero la totalità dei rifiuti prodotti, ivi inclusa la frazione indifferenziata, presupposto essenziale per l'esclusione della quota variabile del tributo ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006. Le spese di lite venivano compensate.
Con l'appello in epigrafe, Ricorrente_1 S.r.l. ha chiesto in via preliminare, la nullità della sentenza per la tardiva costituzione di OM AP e per violazione del giudicato esterno. Nel merito, insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze.
OM AP si costituiva in appello sollevando quale motivo Preliminare la cessazione della materia del contendere per l'annullamento dell'atto impositivo originario (atto n. 112300052690 del 15.06.2023) intervenuto in autotutela con provvedimento n. U250100110392 del 10.01.2025 (prodotto in I grado ma non considerato). In subordine insisteva per la conferma della sentenza di I grado, ribadendo la mancanza dei presupposti per la riduzione/esclusione dalla TARI (quota variabile) per il conferimento al di fuori del servizio pubblico, in quanto l'appellante non avrebbe fornito la prova dell'avvio al recupero della totalità dei rifiuti prodotti, compresa la frazione indifferenziata, come richiesto dalla normativa nazionale e dal Regolamento
TARI di OM AP.
Chiedeva, in ogni caso, la compensazione delle spese di giudizio in virtù della cessazione della materia del contendere in autotutela.
All'odierna udienza l'appello era portato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte rileva che, a seguito dell'impugnazione in I grado e prima della sentenza, OM AP ha emesso in autotutela il Provvedimento n. U250100110392 del 10.01.2025, con il quale ha annullato l'atto impositivo n. 112300052690 del 15.06.2023TARI per gli anni 2022-2023 oggetto del ricorso in relazione alla questione metratura del magazzino.
Tale annullamento, sebbene prodotto tardivamente in I grado e per questo non considerato dalla CGT di I
Grado, è pienamente valido ed efficace e, in sede di appello, determina la cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione finanziaria soddisfatto in via amministrativa la pretesa sostanziale del contribuente in relazione alla specifica questione. Dalla lettura degli atti si evince infatti che il ricorso aveva ad oggetto esattamente l'impugnativa dell'atto AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112300052690 TARI
2023.
2.Viene pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia essendo questo Giudice spogliata della materia del decidere a seguito dell'autotutela amministrativa.
3.In applicazione del principio giurisprudenziale citato dall'appellata (Cass., V sez., ordinanza del 29.11.2023
n. 33157), la Corte ritiene che, in caso di estinzione del giudizio per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non sussista un automatismo per l'applicazione della regola della soccombenza virtuale e che possa essere disposta la compensazione delle spese.
Considerato che l'annullamento è avvenuto a seguito di un approfondimento amministrativo e che la controversia presentava profili di complessità (in particolare sulla documentazione richiesta per l'esclusione della TARI variabile), la Corte ritiene che la condotta processuale di OM AP (annullamento in autotutela) sia conforme al principio di lealtà e che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio di entrambi i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 S.R.L.
contro
ROMA CAPITALE, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
2. Compensa integralmente le spese di giudizio di entrambi i gradi di merito tra le parti.
Così deciso in OM, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1197/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense N. 131/l 00154 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1141/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 28/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112300052690 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3987/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. aveva impugnato un atto impositivo TARI per gli anni 2022-2023 relativo all'immobile in Indirizzo_1, lamentando un errore nell'individuazione della superficie assoggettabile a tariffa (ritenuta 53,3 mq anziché 1915 mq, in quanto i parcheggi non sarebbero produttivi di rifiuti) e sostenendo di aver esercitato l'opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado (Sentenza n. 1141/2025) ha respinto il ricorso. Il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la tardiva produzione documentale di OM AP, ma ha respinto il ricorso nel merito, rilevando che per gli anni 2022 e 2023 l'appellante, pur avendo comunicato lo smaltimento da terzi, non aveva fornito prova di aver avviato al recupero la totalità dei rifiuti prodotti, ivi inclusa la frazione indifferenziata, presupposto essenziale per l'esclusione della quota variabile del tributo ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006. Le spese di lite venivano compensate.
Con l'appello in epigrafe, Ricorrente_1 S.r.l. ha chiesto in via preliminare, la nullità della sentenza per la tardiva costituzione di OM AP e per violazione del giudicato esterno. Nel merito, insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze.
OM AP si costituiva in appello sollevando quale motivo Preliminare la cessazione della materia del contendere per l'annullamento dell'atto impositivo originario (atto n. 112300052690 del 15.06.2023) intervenuto in autotutela con provvedimento n. U250100110392 del 10.01.2025 (prodotto in I grado ma non considerato). In subordine insisteva per la conferma della sentenza di I grado, ribadendo la mancanza dei presupposti per la riduzione/esclusione dalla TARI (quota variabile) per il conferimento al di fuori del servizio pubblico, in quanto l'appellante non avrebbe fornito la prova dell'avvio al recupero della totalità dei rifiuti prodotti, compresa la frazione indifferenziata, come richiesto dalla normativa nazionale e dal Regolamento
TARI di OM AP.
Chiedeva, in ogni caso, la compensazione delle spese di giudizio in virtù della cessazione della materia del contendere in autotutela.
All'odierna udienza l'appello era portato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte rileva che, a seguito dell'impugnazione in I grado e prima della sentenza, OM AP ha emesso in autotutela il Provvedimento n. U250100110392 del 10.01.2025, con il quale ha annullato l'atto impositivo n. 112300052690 del 15.06.2023TARI per gli anni 2022-2023 oggetto del ricorso in relazione alla questione metratura del magazzino.
Tale annullamento, sebbene prodotto tardivamente in I grado e per questo non considerato dalla CGT di I
Grado, è pienamente valido ed efficace e, in sede di appello, determina la cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione finanziaria soddisfatto in via amministrativa la pretesa sostanziale del contribuente in relazione alla specifica questione. Dalla lettura degli atti si evince infatti che il ricorso aveva ad oggetto esattamente l'impugnativa dell'atto AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112300052690 TARI
2023.
2.Viene pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia essendo questo Giudice spogliata della materia del decidere a seguito dell'autotutela amministrativa.
3.In applicazione del principio giurisprudenziale citato dall'appellata (Cass., V sez., ordinanza del 29.11.2023
n. 33157), la Corte ritiene che, in caso di estinzione del giudizio per annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non sussista un automatismo per l'applicazione della regola della soccombenza virtuale e che possa essere disposta la compensazione delle spese.
Considerato che l'annullamento è avvenuto a seguito di un approfondimento amministrativo e che la controversia presentava profili di complessità (in particolare sulla documentazione richiesta per l'esclusione della TARI variabile), la Corte ritiene che la condotta processuale di OM AP (annullamento in autotutela) sia conforme al principio di lealtà e che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio di entrambi i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 S.R.L.
contro
ROMA CAPITALE, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
2. Compensa integralmente le spese di giudizio di entrambi i gradi di merito tra le parti.
Così deciso in OM, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
La Presidente Giuliana Passero