Articolo 54 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 53Articolo 55
Versione
29 luglio 1945
Art. 54. (Contumacia) .


Le sentenze soggette a purgazione della contumacia a' termini degli articoli 517 dell'abrogato codice penale per l'esercito e 552 dell'abrogato codice penale militare marittimo, e delle successive modificazioni, continuano a essere sottoposte a purgazione; osservate, per il procedimento successivo, le disposizioni dei nuovi codici penali militari.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945