Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
>
Versione
18 ottobre 2022
18 ottobre 2022
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 48.
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. (171) ((173))
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Sospensione dei processi).
I processi relativamente ai quali e' chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui e' depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o e' pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. (171) ((173))
Il giudice puo' autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.
----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 169
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 179.64659
[…] Giurisprudenza, 35076 - pubb. 03/09/2026 La violazione dell'art. 48 c.p.c. non può essere dedotta con il regolamento di competenza Cassazione civile, sez. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 01/10/2025, n. 1302Provvedimento: […] Deve richiamarsi, in primis, in ordine all'istanza sospensiva formulata dall'opposto ex art. 48 c.p.c., […]Leggi di più...
- inefficacia atto di pignoramento·
- art. 48 c.p.c.·
- sospensione procedimento·
- opposizione ex art. 615 c.p.c.·
- esecuzione mobiliare presso terzi·
- incompetenza per materia·
- compensazione spese di lite·
- revoca decreto ingiuntivo