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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2024, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 2312/2022 R.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2019 in materia di protezione internazionalee vertente
FR
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Ivana Nicolò (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._1
in Aversa (CE), alla via Atellana n. 3; ricorrente in riassunzione - già appellante
E
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore (c.f.:
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: P.IVA_1
, presso i cui uffici in Napoli, alla via Diaz n. 11, domicilia ope legis (p.e.c.: P.IVA_2
; Email_1
resistente in riassunzione - già appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte in atti allegate, riportandosi all'atto introduttivo.
Il Procuratore Generale non ha depositato note conclusionali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata il 24.09.2019, il Tribunale di Napoli, nel definire il giudizio di opposizione instaurato da avverso il diniego della in merito al Parte_1 Controparte_1
riconoscimento della protezione internazionale, rigettava il ricorso.
Proponeva appello il cittadino nigeriano, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con sentenza n. 3522, pubblicata il 15.10.2020, questa Corte rigettava l'appello, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione cd. maggiori nonché della protezione umanitaria.
Avverso detta sentenza, il richiedente proponeva ricorso per Cassazione facendo valere due motivi di gravame: il primo relativo all'omessa motivazione in ordine ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, il secondo inerente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 25/2008 ed all'omesso esame di documentazione rilevante ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8520, depositata il 16.03.2022, dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e cassava, pertanto, la sentenza impugnata, rinviando, per il nuovo giudizio, a questa Corte in diversa composizione.
Alla riassunzione ha provveduto il Vote con ricorso depositato il 26.05.2022 e notificato in data
01.06.2022, chiedendo che la Corte, in linea con i criteri statuiti dalla Cassazione con la succitata ordinanza, accogliesse la domanda, concedendo al ricorrente lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione umanitaria.
Il si è costituito in giudizio l'8.02.2023 ed ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il rigetto dell'appello.
Il P.G. non ha depositato note.
Con ordinanza del 12.02.2024, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Il giudice di legittimità, dopo avere dichiarato inammissibile il primo motivo relativo all'omessa motivazione circa i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, ha accolto il secondo motivo ed ha rilevato, in particolare, che questa Corte, nella sentenza impugnata, non aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti utili al riconoscimento della protezione umanitaria e non aveva tenuto conto del fatto che il richiedente avesse un figlio in Italia e che fosse affetto da glaucoma allo stadio terminale.
Ne consegue che il presente giudizio è relativo alla sola domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo più in discussione le ulteriori domande avanzate dal ricorrente.
Il richiedente asilo riferiva in sede amministrativa di essere nato nel villaggio di Oriomo, nell'Edo
State, di essere stato sposato e di avere avuto un figlio;
precisava che il padre era il capo della comunità giovanile denominata “ ” e che al termine del mandato si era rifiutato di Org_1
cedere il posto al successore, generando così un forte malcontento nella comunità; aggiungeva che di conseguenza, durante una congiura organizzata, il padre e la moglie erano stati uccisi e che lui, rimasto ferito, si era dapprima rifugiato in ospedale per poi decidere, una volta dimesso, di lasciare il paese, poiché ricercato e minacciato dalle stesse persone che avevano assassinato il padre e la moglie;
concludeva di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso.
Opina la Corte come nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Giova rammentare che, sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, la protezione speciale non è ratione temporis applicabile e che l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma sesto, del T.U.I. e 32, comma terzo, del D. Lgs. n. 25/2008 presuppone la ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario, desumibili dalle convenzioni internazionali, universali o regionali, che autorizzano od impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione anche nella Costituzione (cfr. Cass., SS.UU.,
n. 19393/2009).
La protezione umanitaria, infatti, è misura autonoma rispetto alle misure maggiori di protezione (cfr.
Cass., n. 6880/2011) ed è strumento atipico da applicare in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative tipiche, o perché aventi carattere temporaneo o perché diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza umanitaria (cfr.
Cass., n. 3347/'15; Cass., n. 22111/'14; Cass., n. 10686/'12).
La giurisprudenza più recente ha sottolineato che “ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza dei quali è configurabile la violazione dell'art. 5 comma 6, d.lgs. n. del 1998” (cfr. Cass., ordinanza n. 262/2021). Laddove il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese è necessario un esame “specifico ed attuale” della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, “dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costituivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (cfr. Cass., ordinanza n. 3968/2021).
Il diritto alla protezione umanitaria è, dunque, collegato alla sussistenza di "seri motivi", non tipizzati e finalizzati ad apprestare tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, da valutare caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.
I seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva sproporzione fra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni fra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente (cfr. Cass., ordinanza n. 18443/2020; Cass., ordinanza n. 20334/2020; Cass., ordinanza n. 24904/2020; da ultimo Cass., n. 7938/2022; Cass., n. 7861/2022).
L'appellante, invero, allegava nell'atto di appello plurimi profili di vulnerabilità (sotto l'aspetto economico, sociale e culturale), la condizione di violazione delle libertà fondamentali quanto al narrato e l'aspetto psicologico, trattandosi di soggetto traviato da avvenimenti significativi e dalla impellenza di dovere lasciare il proprio paese affrontando un duro viaggio.
Inoltre, il ricorrente ha prodotto documentazione a riprova dell'integrazione familiare raggiunta sul territorio (ha provato, in particolare, l'instaurazione di una relazione con la connazionale
[...]
beneficiaria di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e depositato l'estratto di Pt_2
nascita del figlio nato dalla loro relazione, nato a [...] il [...]) nonché delle Persona_1
peculiari e cagionevoli condizioni di salute in cui versa (certificati medici con diagnosi di glaucoma ad angolo aperto allo stadio terminale), evidenziando così la sua condizione di estrema vulnerabilità.
Egli, infatti, in caso di rimpatrio, si troverebbe in una situazione negativa e precaria, ove mancherebbero le condizioni minime per condurre un'esistenza dignitosa, a fronte dell'integrazione raggiunta in Italia e delle cure che ivi sta ricevendo per la malattia da cui è affetto, come da documentazione prodotta e già richiamata.
L'appello deve, pertanto, essere accolto nei termini suddetti.
Nulla per le spese dei giudizi di appello e di legittimità, tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
emessa in data 24.09.2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce a Pt_1
il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
[...]
b) nulla per le spese dei giudizi di legittimità e di appello.
Così deciso in Napoli, il 30.04.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 2312/2022 R.G. avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2019 in materia di protezione internazionalee vertente
FR
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Ivana Nicolò (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._1
in Aversa (CE), alla via Atellana n. 3; ricorrente in riassunzione - già appellante
E
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore (c.f.:
[...]
), rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: P.IVA_1
, presso i cui uffici in Napoli, alla via Diaz n. 11, domicilia ope legis (p.e.c.: P.IVA_2
; Email_1
resistente in riassunzione - già appellato
NONCHE'
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note scritte in atti allegate, riportandosi all'atto introduttivo.
Il Procuratore Generale non ha depositato note conclusionali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata il 24.09.2019, il Tribunale di Napoli, nel definire il giudizio di opposizione instaurato da avverso il diniego della in merito al Parte_1 Controparte_1
riconoscimento della protezione internazionale, rigettava il ricorso.
Proponeva appello il cittadino nigeriano, chiedendo in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con sentenza n. 3522, pubblicata il 15.10.2020, questa Corte rigettava l'appello, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione cd. maggiori nonché della protezione umanitaria.
Avverso detta sentenza, il richiedente proponeva ricorso per Cassazione facendo valere due motivi di gravame: il primo relativo all'omessa motivazione in ordine ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, il secondo inerente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 25/2008 ed all'omesso esame di documentazione rilevante ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8520, depositata il 16.03.2022, dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo e cassava, pertanto, la sentenza impugnata, rinviando, per il nuovo giudizio, a questa Corte in diversa composizione.
Alla riassunzione ha provveduto il Vote con ricorso depositato il 26.05.2022 e notificato in data
01.06.2022, chiedendo che la Corte, in linea con i criteri statuiti dalla Cassazione con la succitata ordinanza, accogliesse la domanda, concedendo al ricorrente lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione umanitaria.
Il si è costituito in giudizio l'8.02.2023 ed ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il rigetto dell'appello.
Il P.G. non ha depositato note.
Con ordinanza del 12.02.2024, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Il giudice di legittimità, dopo avere dichiarato inammissibile il primo motivo relativo all'omessa motivazione circa i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, ha accolto il secondo motivo ed ha rilevato, in particolare, che questa Corte, nella sentenza impugnata, non aveva correttamente valutato la sussistenza dei presupposti utili al riconoscimento della protezione umanitaria e non aveva tenuto conto del fatto che il richiedente avesse un figlio in Italia e che fosse affetto da glaucoma allo stadio terminale.
Ne consegue che il presente giudizio è relativo alla sola domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo più in discussione le ulteriori domande avanzate dal ricorrente.
Il richiedente asilo riferiva in sede amministrativa di essere nato nel villaggio di Oriomo, nell'Edo
State, di essere stato sposato e di avere avuto un figlio;
precisava che il padre era il capo della comunità giovanile denominata “ ” e che al termine del mandato si era rifiutato di Org_1
cedere il posto al successore, generando così un forte malcontento nella comunità; aggiungeva che di conseguenza, durante una congiura organizzata, il padre e la moglie erano stati uccisi e che lui, rimasto ferito, si era dapprima rifugiato in ospedale per poi decidere, una volta dimesso, di lasciare il paese, poiché ricercato e minacciato dalle stesse persone che avevano assassinato il padre e la moglie;
concludeva di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso.
Opina la Corte come nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Giova rammentare che, sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia, la protezione speciale non è ratione temporis applicabile e che l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5, comma sesto, del T.U.I. e 32, comma terzo, del D. Lgs. n. 25/2008 presuppone la ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario, desumibili dalle convenzioni internazionali, universali o regionali, che autorizzano od impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione anche nella Costituzione (cfr. Cass., SS.UU.,
n. 19393/2009).
La protezione umanitaria, infatti, è misura autonoma rispetto alle misure maggiori di protezione (cfr.
Cass., n. 6880/2011) ed è strumento atipico da applicare in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative tipiche, o perché aventi carattere temporaneo o perché diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza umanitaria (cfr.
Cass., n. 3347/'15; Cass., n. 22111/'14; Cass., n. 10686/'12).
La giurisprudenza più recente ha sottolineato che “ai fini di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l'eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza dei quali è configurabile la violazione dell'art. 5 comma 6, d.lgs. n. del 1998” (cfr. Cass., ordinanza n. 262/2021). Laddove il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese è necessario un esame “specifico ed attuale” della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, “dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costituivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (cfr. Cass., ordinanza n. 3968/2021).
Il diritto alla protezione umanitaria è, dunque, collegato alla sussistenza di "seri motivi", non tipizzati e finalizzati ad apprestare tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, da valutare caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.
I seri motivi di carattere umanitario possono allora positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti non soltanto un'effettiva sproporzione fra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni fra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente (cfr. Cass., ordinanza n. 18443/2020; Cass., ordinanza n. 20334/2020; Cass., ordinanza n. 24904/2020; da ultimo Cass., n. 7938/2022; Cass., n. 7861/2022).
L'appellante, invero, allegava nell'atto di appello plurimi profili di vulnerabilità (sotto l'aspetto economico, sociale e culturale), la condizione di violazione delle libertà fondamentali quanto al narrato e l'aspetto psicologico, trattandosi di soggetto traviato da avvenimenti significativi e dalla impellenza di dovere lasciare il proprio paese affrontando un duro viaggio.
Inoltre, il ricorrente ha prodotto documentazione a riprova dell'integrazione familiare raggiunta sul territorio (ha provato, in particolare, l'instaurazione di una relazione con la connazionale
[...]
beneficiaria di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e depositato l'estratto di Pt_2
nascita del figlio nato dalla loro relazione, nato a [...] il [...]) nonché delle Persona_1
peculiari e cagionevoli condizioni di salute in cui versa (certificati medici con diagnosi di glaucoma ad angolo aperto allo stadio terminale), evidenziando così la sua condizione di estrema vulnerabilità.
Egli, infatti, in caso di rimpatrio, si troverebbe in una situazione negativa e precaria, ove mancherebbero le condizioni minime per condurre un'esistenza dignitosa, a fronte dell'integrazione raggiunta in Italia e delle cure che ivi sta ricevendo per la malattia da cui è affetto, come da documentazione prodotta e già richiamata.
L'appello deve, pertanto, essere accolto nei termini suddetti.
Nulla per le spese dei giudizi di appello e di legittimità, tenuto conto dell'ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso l'ordinanza Parte_1 Controparte_1
emessa in data 24.09.2019 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce a Pt_1
il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
[...]
b) nulla per le spese dei giudizi di legittimità e di appello.
Così deciso in Napoli, il 30.04.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Stefano Risolo dott.ssa Efisia Gaviano