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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173/2020 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord 10.06.2019 n. 1703) vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Maria Del Vecchio, c.f. , appellante C.F._2
e
, già c.f. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Mar- telli, c.f. appellata C.F._3
nonché
, appellato contumace Controparte_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2024.
Premessa
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 15.10.2024 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memo- rie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il giudizio di primo grado
1 1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1 CP_3
e la , al fine di ottenere il risarcimento del danno da lui subito in conse-
[...] CP_1
guenza del sinistro stradale occorsogli il 25.10.2013, alle ore 19.00 circa, in Sant'Antimo (Na), all'incrocio delle Colonne di Giugliano.
A fondamento delle proprie pretese l'attore dedusse che mentre percorreva alla guida del- la moto Honda, tg. DV51378, la SP Casandrino-Colonne di Giugliano, indossando regolar- mente il caso, giunto all'incrocio con la Via Appia SS 7 Bis e con le altre strade che conflui- scono all'incrocio, mentre si trovava fermo per svoltare alla sua sinistra verso Melito di Na- poli, venne urtato dalla vettura Ford tg. DS892JZ condotta da , che pro- Controparte_3
veniva da Giugliano diretta a Casandrino e che, giunta al centro dell'incrocio, per non collide- re con altra vettura che proveniva dalla sua destra, sterzò a sinistra e investì il veicolo con- dotto dall'attore. Questi cadde rovinosamente al suolo, riportando lesioni personali da cui conseguì il 22% di danno biologico permanente con una ITT di gg. 90, una ITP al 50% di gg. 60
e una ITP al 25% di gg. 60.
2. Si costituì . Eccepì la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
Controparte_3
contestò la dinamica prospettata dall'attore ed evidenziò che nelle more del giudizio aveva ottenuto il totale ristoro dei danni subiti nel sinistro dal suo autoveicolo in quanto la respon- sabilità in sede arbitrale tra le compagnie di assicurazione era stata addebitata totalmente al conducente della Tanto premesso concluse chiedendo il rigetto della domanda nei CP_4
suoi confronti, con vittoria di spese.
3. Si costituì la . Chiese il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto Controparte_5
e in diritto e sfornita di prova, con vittoria delle spese. In subordine, chiese ridursi l'importo liquidato, tenuto conto dell'eventuale concorso di colpa dell'attore, con compensazione del- le spese.
La sentenza di primo grado
4. All'esito dell'istruttoria, Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 10.06.2019 n. 1703, ha rigettato la domanda, ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. e ha compensato le spese di lite.
In motivazione ha osservato che:
- la domanda dell'attore è proponibile in quanto egli aveva regolarmente messo in mora la compagnia assicuratrice del presunto veicolo investitore;
- le pretese attoree sono rimaste sfornite di prova in quanto i testi sono da considerarsi inat-
2 tendibili e compiacenti;
- sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese.
Il giudizio di appello
5. ha proposto appello. Ritiene che il primo giudice abbia erroneamente valutato Pt_1
le dichiarazioni testimoniali e non abbia tenuto conto nemmeno della piantina dello stato dei luoghi depositata in atti e coincidente con quanto dichiarato dai testi. Ha evidenziato, poi, che nel giudizio incardinato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord tra la proprietaria della Honda, , e e , avente a oggetto la CP_6 Controparte_3 Controparte_7
richiesta di risarcimento dei danni patiti dal motociclo Honda nello stesso sinistro, la doman- da ha trovato accoglimento.
Alla luce di quanto esposto, ha così concluso: “- dichiarare unico ed esclusivo re- Pt_1
sponsabile dell'incidente per cui è causa il sig. , proprietario del veicolo Controparte_3
Ford tg. DS892JZ; - per l'effetto di quanto sopra condannare il sig. , in so- Controparte_3
lido con la ovvero al pronto Controparte_8 Controparte_9
pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 129.537,84, come da prospetto di calcolo elaborato sulla base del 21% di danno biologico, in subordine al pagamento della somma di € 101.941,84, come da prospetto di calcolo elaborato sulla base del 18% di danno biologico come da CTU, o a quella somma minore o maggiore che si dovesse ritenere giusta, oltre interessi dal fatto e rivalutazione monetaria, oltre alle spese della CTU;
- condannare il sig. e la ovvero Controparte_3 Controparte_8 CP_5
(…), in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo e di secon-
[...]
do grado (…) con attribuzione al procuratore costituito”.
6. Si è costituita la . Ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gra- Controparte_1
vame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Ha contestato la dinamica così come descritta dall'attore, valorizzando il contenuto del verbale dei Carabinieri. Ha evidenziato la correttezza della sen- tenza di primo grado là dove ha ritenuto inattendibili i testimoni. Ha dedotto l'irrilevanza della c.t.u. medico legale circa la prova della dinamica del sinistro. Ha dedotto l'inammissibi- lità della produzione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord in quanto documento nuovo. Ha aggiunto che comunque la suddetta pronuncia non sarebbe opponibile alla com- pagnia assicuratrice poiché quest'ultima non era parte di quel giudizio. Ha dedotto, infine, che, in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di in ogni caso, a Pt_1
quest'ultimo non può riconoscersi alcunché a titolo di danno morale posto che non vi è alcu-
3 na prova sul punto. Ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertare dichiarare l'i- nammissibilità del gravame (…), con vittoria delle spese di lite (…); NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, Parte_1
e per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1703/2019 pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord, con vittoria delle spese di lite (…); IN VIA SUBORDINATA: nella (…) ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare il risarcimento nella sola somma che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto del concorso colposo dell'odierno appellante nella produzione del sinistro, con compensazione delle spese di lite”.
7. È rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica della sua Controparte_3
evocazione in giudizio.
Ragioni della decisione
8. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Infatti, dalla let- tura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della senten- za investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la sussistenza delle condizioni richieste dal- la citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione del- le doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. 17.12.2021 n. 40560), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di para- metri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica
(cfr. Cass. ord. 19.03.2019 n. 7675). Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel te- sto formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di partico- lari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappor- re a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vin- colata (cfr. Cass. Sez. Un., 16.11.2017 n. 27199).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi an-
4 che nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel primo grado di giudizio, non es- sendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. ord. 28.10.2020 n. 23781).
9. Sempre in via preliminare, va chiarita l'irrilevanza della sentenza n. 3726/2017 del Giudi- ce di pace di Napoli Nord, depositata dall'appellante solo in sede di gravame e avente a og- getto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motociclo Honda nello stesso sinistro.
Infatti, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Cass. ord. 14.12.2024 n. 352545, che ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente a og- getto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversi- tà del bene oggetto di lesione).
10. La verificazione del sinistro e la relativa dinamica. Ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato e meriti accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il Tribunale ha ritenuto – giudicando le deposizioni testimoniali assunte inattendibili, con- fuse e lacunose – che la domanda attrice sia rimasta sfornita di prova.
La decisione va riformata. Difatti, va prioritariamente evidenziato che l'effettivo verificarsi del sinistro trova conferma in numerose risultanze probatorie, come:
- la relazione dei Carabinieri interventi sui luoghi, i quali, sebbene non abbiano assistito all'incidente, giunti all'incrocio teatro del sinistro, accertarono la presenza dei veicoli coinvol- ti, nonché assunsero sommarie informazioni rese da e da Controparte_3 Testimone_1
(cfr. produzione di primo grado per );
[...] Controparte_8
- il referto del pronto soccorso dell'ASL Ospedale di “San Giuliano”, in cui si legge che il pa- ziente riferiva “incidente ciclomotore-auto a Melito-Giugliano” (cfr. produzione di primo grado di parte appellante);
- la presentazione ai Carabinieri della denuncia querela da parte di il giorno Parte_1
5.12.2013;
5 - l'accertamento della compatibilità delle lesioni subite dal con il sinistro da lui de- Pt_1
scritto da parte del c.t.u. medico legale.
Alla luce di un esame complessivo del materiale probatorio appena menzionato, dunque, ritiene questo collegio che nel caso in esame non vi siano elementi sufficienti per dubitare dell'effettivo verificarsi del sinistro.
Restano dubbi, invece, sulla dinamica dell'incidente.
A tal riguardo, infatti, le prospettazioni delle parti appaiono contraddittorie: l'attore, sin dal primo grado, ha sostenuto che, giunto all'incrocio, mentre era fermo per svoltare a sinistra verso Melito di Napoli, venne urtato dalla vettura Ford condotta da , Controparte_3
che, provenendo da Casandrino, per non scontrarsi con altra autovettura che proveniva dalla sua destra, sterzò a sinistra e investì la moto condotta da Pt_1
Il conducente della Ford, invece, nella comparsa di costituzione in primo grado dedusse che il conducente della Honda, provenendo dal senso di marcia opposto, improvvisamente svoltò alla sua sinistra;
invadendo la corsia occupata dalla Ford, ferma al semaforo, la impat- tò frontalmente.
Orbene, entrambe le versioni appaiono prive di fondamento logico. Difatti, per ciò che at- tiene all'appellante, se quest'ultimo si fosse realmente trovato fermo all'incrocio, evidente- mente non avrebbe mai potuto essere attinto dalla Ford che, mentre si trovava ancora all'in- crocio, dovendo presumibilmente scansare l'auto proveniente dalla sua destra, avrebbe svol- tato repentinamente a sinistra.
Parimenti non è credibile la ricostruzione di . Al riguardo basta eviden- Controparte_3
ziare che quanto dedotto nella comparsa di risposta non corrisponde a quanto da lui dichia- rato ai Carabinieri giunti sul posto dopo il fatto: “procedevo alla guida della mia autovettura con direzione Corso Europa di S. Antimo, proveniente da via Colonne di Giugliano, superato l'incrocio con via Appia e immessomi in Corso Europa di S. Antimo, improvvisamente una moto di grossa cilindrata mi tagliava completamente la strada, invadendo la mia corsia, ur- tandomi nella parte anteriore destra della mia autovettura”.
Le ricostruzioni rispettivamente fornite dai soggetti coinvolti nel sinistro non trovano suffi- ciente conferma neanche nelle testimonianze raccolte in primo grado.
Anzitutto il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 16.02.2017, Testimone_2
dichiarò: “(…) il sinistro è avvenuto sull'incrocio di Giugliano, alle colonne di Giugliano, la macchina Ford ha buttato all'aria la moto di . Il primo giudice, inoltre, dopo aver Pt_1
6 preso atto che il teste aveva provveduto a fare uno schizzo che venne allegato al verbale in cui figurava una seconda auto, ha evidenziato che “il teste non aveva parlato della terza au- tovettura nelle dichiarazioni orali”. Dunque non solo riferendo che il Testimone_2
sinistro è avvenuto “sull'incrocio” ha lasciato intendere – contrariamente a quanto dedotto dall'attore – che esso si è verificato nell'area di intersezione, quando dunque evi- Pt_1
dentemente aveva già impegnato l'incrocio, ma soprattutto solo in un secondo momento ha introdotto nella narrazione della dinamica del sinistro la presenza della seconda auto prove- niente dal lato destro della Ford.
Il secondo teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 20.04.2017, di- Testimone_3
chiarò invece: “(…) L'incidente è avvenuto alla fine di ottobre 2013, verso le 19.00, io mi tro- vavo in macchina insieme a un mio amico dietro la moto di in Testimone_2 Pt_1
prossimità dell'incrocio (…). La moto che ci precedeva era ferma, incolonnata per girare all'incrocio in direzione Melito sulla sinistra”. (Come avrà fatto a capire che l'inten- Tes_3
zione del motociclista – fermo e incolonnato – era quello di svoltare a sinistra?). “La parte CP_ anteriore della ha impattato il lato destro della moto”. Orbene, riferisce, con- Tes_3
trariamente a , che l'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio mentre la Tes_2
moto era ferma.
Analogamente, non sono pienamente attendibili le dichiarazioni rese dall'unica teste di parte convenuta, , escussa all'udienza del 16.02.2017, moglie di Testimone_4 [...]
, la quale si trovava nell'autovettura Ford coinvolta nel sinistro. E ciò – giova pre- Persona_1
cisare – non solo perché narra una dinamica del tutto diversa da quella dei testimoni degli attori, in quanto mai nella sua narrazione compare l'auto che avrebbe dovuto far sterzare improvvisamente la Ford, ma anche perché nello schizzo allegato al verbale d'udienza ella ha totalmente omesso di individuare la via S. Di Giacomo.
11. Il concorso di colpa. Tanto considerato, osserva il Collegio che all'esito dell'istruttoria espletata, è rimasta incerta l'esatta sequenza ed incidenza causale, nella produzione del sini- stro, delle condotte di guida dei due mezzi;
da ciò deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, deve affermarsi, in applicazione del criterio sussidiario della responsabilità pre- sunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., il giudizio di uguaglianza delle colpe nella determinazione dell'incidente. Come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di le- gittimità, infatti, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro
7 di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incer- to il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile ac- certare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono rite- nersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, an- che se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. ord. 17.05.2022 n. 15736; Cass. ord.
12.03.2020 n. 7061).
12. La quantificazione dei danni. Al riguardo, può farsi riferimento alle risultanze dell'esple- tata c.t.u. medico-legale ad opera del dottor in quanto congruamente moti- Persona_2
vata, immune da vizi logici o giuridici, fondata sull'esame diretto del periziando e sull'esame dell'intera documentazione sanitaria in atti, sebbene essa vada integrata nella parte in cui il consulente ha omesso di quantificare l'invalidità temporanea totale sofferta da Pt_1
. Difatti, l'attore nella comparsa conclusionale in primo grado e nell'atto di appello ha
[...]
evidenziato la mancanza nella relazione di c.t.u. di qualsiasi valutazione da parte del medico incaricato dal primo giudice circa il decorso del periodo di invalidità temporanea totale.
In tema di critiche alla c.t.u., va ricordata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del pro- cesso ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione accelera- toria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il depo- sito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali discipli- nate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in compar- sa conclusionale o in appello (Cass. SSUU, 21.02.2022 n. 5624).
Premessa, dunque, l'ammissibilità delle suddette critiche, ritiene questa Corte che esse so- no fondate. Difatti, dall'analisi della documentazione sanitaria in atti, tenuto conto che l'inci- dente provocò a la “frattura del malleolo peroniero e malleolo tibiale a destra, Pt_1
frattura pluriframmentaria del cuboide, frattura del calcagno a destra con grave sofferenza tessutale trattata chirurgicamente con riduzione e osteosintesi con filo di Kirschner + appa-
8 recchio gessato”, appare ragionevole, come sostenuto dall'appellante anche sulla scorta del- le risultanze della c.t.p. – dottor – depositata in atti, ritenere che egli abbia sof- Persona_3
ferto un'invalidità temporanea al 100% a causa del ricovero, dell'intervento chirurgico subito e per il posizionamento del gesso con divieto assoluto di carico fino al 23.01.2014, di circa 90 giorni.
Ciò detto, dunque, alla luce della suddetta integrazione, ritiene questa Corte che a causa del sinistro oggetto di causa, ha riportato lesioni dalle quali derivò un'inva- Parte_1
lidità temporanea totale al 100% per 90 giorni e un'inabilità temporanea parziale protrattasi per complessivi 120 giorni di cui 60 al 50% e 60 al 25%. I postumi permanenti, invece, sono stati stimati nella misura del 18%. Al momento del sinistro (25.10.2013), Parte_1
aveva 20 anni. Pertanto, l'equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali da lui subiti va equitativamente liquidato – sulla base delle più recenti tabelle adottate dal Tribunale di Mi- lano aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata al 2024, in quanto ade- rente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” (o da sofferenza soggettiva in- teriore) del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni con riferi- mento alla data della presente decisione – nell'importo di € 58.160,00 a titolo di danno bio- logico.
Quanto all'inabilità temporanea, adottando quale criterio l'importo di € 84,00 per ogni giorno di inabilità totale, deve essere liquidata (per danno biologico/dinamico relazionale) la somma di € 7.560,00 a titolo di invalidità totale al 100% per 90 giorni;
€ 2.520,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni ed € 1.260,00 a titolo di invalidità tempo- ranea parziale al 25% per 60 giorni.
A tale somma va aggiunta poi quella relativa alle spese mediche, quantificate dal c.t.u. in €
26,51.
Tenuto conto che il danneggiato ha concorso nella misura del 50% alla determinazione del sinistro per cui è causa, in totale gli spetta la somma di € 34.763,25.
Sulla somma come sopra liquidata all'attualità, spettano – previa devalutazione alla data di consolidamento dei postumi e rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat FOI – gli interessi al tasso legale fino al momento del deposito della presente sentenza. Dalla senten- za in poi spettano i soli interessi legali, senza ulteriore rivalutazione.
L'appellante, inoltre, ha chiesto l'assegnazione di un ulteriore risarcimento (danno morale),
9 quale pregiudizio da sofferenza soggettiva interiore. Sul punto, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti in- violabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costitu- zionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. ord. 29.11.2023 n. 33276;
Cass. ord. 12.11.2019 n. 29206).
Poiché non ha allegato né provato circostanze utili in tal senso, tale domanda va Pt_1
rigettata.
13. La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spe- se anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite. Importi calcolati in base al DM 55\2014 e successive modifiche.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 10.06.2019 n. 1703, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta la pari responsabilità di e nella determinazione del sini- Parte_1 Controparte_3
stro per cui è causa e condanna e , in qualità di Controparte_3 Controparte_1
compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo Ford Fiesta (tg. DS89JZ), in solido tra loro, al pagamento in favore di , della somma di € 34.763,25 oltre interessi al tasso Parte_1
legale sulla sorta capitale devalutata al 23.04.2014 (data di consolidamento dei postumi) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
e da ta- le data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale;
b) condanna e , in solido, alla rifusione, in fa- Controparte_3 Controparte_1
vore di , con distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Maria Del Vecchio, di- Parte_1
chiaratosi anticipatario, del 50% delle spese di lite, liquidate (in misura già dimezzata):
-- per il primo grado in € 3.627,00 per compensi ed € 544,05 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamen- te versato;
10 -- per il grado d'appello in € 4.995,50 per compensi ed € 749,3 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effetti- vamente versato;
c) dichiara compensate le spese di primo e secondo grado per la residua metà;
d) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Controparte_3 CP_11
, in solido, con obbligo di rimborso a chi le abbia eventualmente, in tutto o in parte,
[...]
anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
11
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 173/2020 RG in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
(appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord 10.06.2019 n. 1703) vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Maria Del Vecchio, c.f. , appellante C.F._2
e
, già c.f. , in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Mar- telli, c.f. appellata C.F._3
nonché
, appellato contumace Controparte_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.10.2024.
Premessa
Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 15.10.2024 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memo- rie di replica, la Corte osserva quanto segue.
Il giudizio di primo grado
1 1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_1 CP_3
e la , al fine di ottenere il risarcimento del danno da lui subito in conse-
[...] CP_1
guenza del sinistro stradale occorsogli il 25.10.2013, alle ore 19.00 circa, in Sant'Antimo (Na), all'incrocio delle Colonne di Giugliano.
A fondamento delle proprie pretese l'attore dedusse che mentre percorreva alla guida del- la moto Honda, tg. DV51378, la SP Casandrino-Colonne di Giugliano, indossando regolar- mente il caso, giunto all'incrocio con la Via Appia SS 7 Bis e con le altre strade che conflui- scono all'incrocio, mentre si trovava fermo per svoltare alla sua sinistra verso Melito di Na- poli, venne urtato dalla vettura Ford tg. DS892JZ condotta da , che pro- Controparte_3
veniva da Giugliano diretta a Casandrino e che, giunta al centro dell'incrocio, per non collide- re con altra vettura che proveniva dalla sua destra, sterzò a sinistra e investì il veicolo con- dotto dall'attore. Questi cadde rovinosamente al suolo, riportando lesioni personali da cui conseguì il 22% di danno biologico permanente con una ITT di gg. 90, una ITP al 50% di gg. 60
e una ITP al 25% di gg. 60.
2. Si costituì . Eccepì la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
Controparte_3
contestò la dinamica prospettata dall'attore ed evidenziò che nelle more del giudizio aveva ottenuto il totale ristoro dei danni subiti nel sinistro dal suo autoveicolo in quanto la respon- sabilità in sede arbitrale tra le compagnie di assicurazione era stata addebitata totalmente al conducente della Tanto premesso concluse chiedendo il rigetto della domanda nei CP_4
suoi confronti, con vittoria di spese.
3. Si costituì la . Chiese il rigetto della domanda, siccome infondata in fatto Controparte_5
e in diritto e sfornita di prova, con vittoria delle spese. In subordine, chiese ridursi l'importo liquidato, tenuto conto dell'eventuale concorso di colpa dell'attore, con compensazione del- le spese.
La sentenza di primo grado
4. All'esito dell'istruttoria, Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 10.06.2019 n. 1703, ha rigettato la domanda, ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u. e ha compensato le spese di lite.
In motivazione ha osservato che:
- la domanda dell'attore è proponibile in quanto egli aveva regolarmente messo in mora la compagnia assicuratrice del presunto veicolo investitore;
- le pretese attoree sono rimaste sfornite di prova in quanto i testi sono da considerarsi inat-
2 tendibili e compiacenti;
- sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese.
Il giudizio di appello
5. ha proposto appello. Ritiene che il primo giudice abbia erroneamente valutato Pt_1
le dichiarazioni testimoniali e non abbia tenuto conto nemmeno della piantina dello stato dei luoghi depositata in atti e coincidente con quanto dichiarato dai testi. Ha evidenziato, poi, che nel giudizio incardinato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord tra la proprietaria della Honda, , e e , avente a oggetto la CP_6 Controparte_3 Controparte_7
richiesta di risarcimento dei danni patiti dal motociclo Honda nello stesso sinistro, la doman- da ha trovato accoglimento.
Alla luce di quanto esposto, ha così concluso: “- dichiarare unico ed esclusivo re- Pt_1
sponsabile dell'incidente per cui è causa il sig. , proprietario del veicolo Controparte_3
Ford tg. DS892JZ; - per l'effetto di quanto sopra condannare il sig. , in so- Controparte_3
lido con la ovvero al pronto Controparte_8 Controparte_9
pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 129.537,84, come da prospetto di calcolo elaborato sulla base del 21% di danno biologico, in subordine al pagamento della somma di € 101.941,84, come da prospetto di calcolo elaborato sulla base del 18% di danno biologico come da CTU, o a quella somma minore o maggiore che si dovesse ritenere giusta, oltre interessi dal fatto e rivalutazione monetaria, oltre alle spese della CTU;
- condannare il sig. e la ovvero Controparte_3 Controparte_8 CP_5
(…), in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo e di secon-
[...]
do grado (…) con attribuzione al procuratore costituito”.
6. Si è costituita la . Ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gra- Controparte_1
vame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Ha contestato la dinamica così come descritta dall'attore, valorizzando il contenuto del verbale dei Carabinieri. Ha evidenziato la correttezza della sen- tenza di primo grado là dove ha ritenuto inattendibili i testimoni. Ha dedotto l'irrilevanza della c.t.u. medico legale circa la prova della dinamica del sinistro. Ha dedotto l'inammissibi- lità della produzione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord in quanto documento nuovo. Ha aggiunto che comunque la suddetta pronuncia non sarebbe opponibile alla com- pagnia assicuratrice poiché quest'ultima non era parte di quel giudizio. Ha dedotto, infine, che, in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di in ogni caso, a Pt_1
quest'ultimo non può riconoscersi alcunché a titolo di danno morale posto che non vi è alcu-
3 na prova sul punto. Ha concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE: accertare dichiarare l'i- nammissibilità del gravame (…), con vittoria delle spese di lite (…); NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto, Parte_1
e per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 1703/2019 pronunciata dal
Tribunale di Napoli Nord, con vittoria delle spese di lite (…); IN VIA SUBORDINATA: nella (…) ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare il risarcimento nella sola somma che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto del concorso colposo dell'odierno appellante nella produzione del sinistro, con compensazione delle spese di lite”.
7. È rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica della sua Controparte_3
evocazione in giudizio.
Ragioni della decisione
8. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Infatti, dalla let- tura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della senten- za investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la sussistenza delle condizioni richieste dal- la citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione del- le doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. 17.12.2021 n. 40560), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di para- metri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica
(cfr. Cass. ord. 19.03.2019 n. 7675). Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel te- sto formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di partico- lari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappor- re a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vin- colata (cfr. Cass. Sez. Un., 16.11.2017 n. 27199).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi an-
4 che nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel primo grado di giudizio, non es- sendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. ord. 28.10.2020 n. 23781).
9. Sempre in via preliminare, va chiarita l'irrilevanza della sentenza n. 3726/2017 del Giudi- ce di pace di Napoli Nord, depositata dall'appellante solo in sede di gravame e avente a og- getto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motociclo Honda nello stesso sinistro.
Infatti, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione. (Cass. ord. 14.12.2024 n. 352545, che ha escluso che la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale al mezzo incidentato, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c., spiegasse efficacia di giudicato nel giudizio avente a og- getto la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale attesa la ontologica diversi- tà del bene oggetto di lesione).
10. La verificazione del sinistro e la relativa dinamica. Ritiene questa Corte che l'appello sia parzialmente fondato e meriti accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il Tribunale ha ritenuto – giudicando le deposizioni testimoniali assunte inattendibili, con- fuse e lacunose – che la domanda attrice sia rimasta sfornita di prova.
La decisione va riformata. Difatti, va prioritariamente evidenziato che l'effettivo verificarsi del sinistro trova conferma in numerose risultanze probatorie, come:
- la relazione dei Carabinieri interventi sui luoghi, i quali, sebbene non abbiano assistito all'incidente, giunti all'incrocio teatro del sinistro, accertarono la presenza dei veicoli coinvol- ti, nonché assunsero sommarie informazioni rese da e da Controparte_3 Testimone_1
(cfr. produzione di primo grado per );
[...] Controparte_8
- il referto del pronto soccorso dell'ASL Ospedale di “San Giuliano”, in cui si legge che il pa- ziente riferiva “incidente ciclomotore-auto a Melito-Giugliano” (cfr. produzione di primo grado di parte appellante);
- la presentazione ai Carabinieri della denuncia querela da parte di il giorno Parte_1
5.12.2013;
5 - l'accertamento della compatibilità delle lesioni subite dal con il sinistro da lui de- Pt_1
scritto da parte del c.t.u. medico legale.
Alla luce di un esame complessivo del materiale probatorio appena menzionato, dunque, ritiene questo collegio che nel caso in esame non vi siano elementi sufficienti per dubitare dell'effettivo verificarsi del sinistro.
Restano dubbi, invece, sulla dinamica dell'incidente.
A tal riguardo, infatti, le prospettazioni delle parti appaiono contraddittorie: l'attore, sin dal primo grado, ha sostenuto che, giunto all'incrocio, mentre era fermo per svoltare a sinistra verso Melito di Napoli, venne urtato dalla vettura Ford condotta da , Controparte_3
che, provenendo da Casandrino, per non scontrarsi con altra autovettura che proveniva dalla sua destra, sterzò a sinistra e investì la moto condotta da Pt_1
Il conducente della Ford, invece, nella comparsa di costituzione in primo grado dedusse che il conducente della Honda, provenendo dal senso di marcia opposto, improvvisamente svoltò alla sua sinistra;
invadendo la corsia occupata dalla Ford, ferma al semaforo, la impat- tò frontalmente.
Orbene, entrambe le versioni appaiono prive di fondamento logico. Difatti, per ciò che at- tiene all'appellante, se quest'ultimo si fosse realmente trovato fermo all'incrocio, evidente- mente non avrebbe mai potuto essere attinto dalla Ford che, mentre si trovava ancora all'in- crocio, dovendo presumibilmente scansare l'auto proveniente dalla sua destra, avrebbe svol- tato repentinamente a sinistra.
Parimenti non è credibile la ricostruzione di . Al riguardo basta eviden- Controparte_3
ziare che quanto dedotto nella comparsa di risposta non corrisponde a quanto da lui dichia- rato ai Carabinieri giunti sul posto dopo il fatto: “procedevo alla guida della mia autovettura con direzione Corso Europa di S. Antimo, proveniente da via Colonne di Giugliano, superato l'incrocio con via Appia e immessomi in Corso Europa di S. Antimo, improvvisamente una moto di grossa cilindrata mi tagliava completamente la strada, invadendo la mia corsia, ur- tandomi nella parte anteriore destra della mia autovettura”.
Le ricostruzioni rispettivamente fornite dai soggetti coinvolti nel sinistro non trovano suffi- ciente conferma neanche nelle testimonianze raccolte in primo grado.
Anzitutto il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 16.02.2017, Testimone_2
dichiarò: “(…) il sinistro è avvenuto sull'incrocio di Giugliano, alle colonne di Giugliano, la macchina Ford ha buttato all'aria la moto di . Il primo giudice, inoltre, dopo aver Pt_1
6 preso atto che il teste aveva provveduto a fare uno schizzo che venne allegato al verbale in cui figurava una seconda auto, ha evidenziato che “il teste non aveva parlato della terza au- tovettura nelle dichiarazioni orali”. Dunque non solo riferendo che il Testimone_2
sinistro è avvenuto “sull'incrocio” ha lasciato intendere – contrariamente a quanto dedotto dall'attore – che esso si è verificato nell'area di intersezione, quando dunque evi- Pt_1
dentemente aveva già impegnato l'incrocio, ma soprattutto solo in un secondo momento ha introdotto nella narrazione della dinamica del sinistro la presenza della seconda auto prove- niente dal lato destro della Ford.
Il secondo teste di parte attrice, , escusso all'udienza del 20.04.2017, di- Testimone_3
chiarò invece: “(…) L'incidente è avvenuto alla fine di ottobre 2013, verso le 19.00, io mi tro- vavo in macchina insieme a un mio amico dietro la moto di in Testimone_2 Pt_1
prossimità dell'incrocio (…). La moto che ci precedeva era ferma, incolonnata per girare all'incrocio in direzione Melito sulla sinistra”. (Come avrà fatto a capire che l'inten- Tes_3
zione del motociclista – fermo e incolonnato – era quello di svoltare a sinistra?). “La parte CP_ anteriore della ha impattato il lato destro della moto”. Orbene, riferisce, con- Tes_3
trariamente a , che l'incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio mentre la Tes_2
moto era ferma.
Analogamente, non sono pienamente attendibili le dichiarazioni rese dall'unica teste di parte convenuta, , escussa all'udienza del 16.02.2017, moglie di Testimone_4 [...]
, la quale si trovava nell'autovettura Ford coinvolta nel sinistro. E ciò – giova pre- Persona_1
cisare – non solo perché narra una dinamica del tutto diversa da quella dei testimoni degli attori, in quanto mai nella sua narrazione compare l'auto che avrebbe dovuto far sterzare improvvisamente la Ford, ma anche perché nello schizzo allegato al verbale d'udienza ella ha totalmente omesso di individuare la via S. Di Giacomo.
11. Il concorso di colpa. Tanto considerato, osserva il Collegio che all'esito dell'istruttoria espletata, è rimasta incerta l'esatta sequenza ed incidenza causale, nella produzione del sini- stro, delle condotte di guida dei due mezzi;
da ciò deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, deve affermarsi, in applicazione del criterio sussidiario della responsabilità pre- sunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., il giudizio di uguaglianza delle colpe nella determinazione dell'incidente. Come affermato a più riprese dalla giurisprudenza di le- gittimità, infatti, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro
7 di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incer- to il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile ac- certare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono rite- nersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, an- che se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. ord. 17.05.2022 n. 15736; Cass. ord.
12.03.2020 n. 7061).
12. La quantificazione dei danni. Al riguardo, può farsi riferimento alle risultanze dell'esple- tata c.t.u. medico-legale ad opera del dottor in quanto congruamente moti- Persona_2
vata, immune da vizi logici o giuridici, fondata sull'esame diretto del periziando e sull'esame dell'intera documentazione sanitaria in atti, sebbene essa vada integrata nella parte in cui il consulente ha omesso di quantificare l'invalidità temporanea totale sofferta da Pt_1
. Difatti, l'attore nella comparsa conclusionale in primo grado e nell'atto di appello ha
[...]
evidenziato la mancanza nella relazione di c.t.u. di qualsiasi valutazione da parte del medico incaricato dal primo giudice circa il decorso del periodo di invalidità temporanea totale.
In tema di critiche alla c.t.u., va ricordata la più recente giurisprudenza di legittimità che sul punto ha affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del pro- cesso ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione accelera- toria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il depo- sito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali discipli- nate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in compar- sa conclusionale o in appello (Cass. SSUU, 21.02.2022 n. 5624).
Premessa, dunque, l'ammissibilità delle suddette critiche, ritiene questa Corte che esse so- no fondate. Difatti, dall'analisi della documentazione sanitaria in atti, tenuto conto che l'inci- dente provocò a la “frattura del malleolo peroniero e malleolo tibiale a destra, Pt_1
frattura pluriframmentaria del cuboide, frattura del calcagno a destra con grave sofferenza tessutale trattata chirurgicamente con riduzione e osteosintesi con filo di Kirschner + appa-
8 recchio gessato”, appare ragionevole, come sostenuto dall'appellante anche sulla scorta del- le risultanze della c.t.p. – dottor – depositata in atti, ritenere che egli abbia sof- Persona_3
ferto un'invalidità temporanea al 100% a causa del ricovero, dell'intervento chirurgico subito e per il posizionamento del gesso con divieto assoluto di carico fino al 23.01.2014, di circa 90 giorni.
Ciò detto, dunque, alla luce della suddetta integrazione, ritiene questa Corte che a causa del sinistro oggetto di causa, ha riportato lesioni dalle quali derivò un'inva- Parte_1
lidità temporanea totale al 100% per 90 giorni e un'inabilità temporanea parziale protrattasi per complessivi 120 giorni di cui 60 al 50% e 60 al 25%. I postumi permanenti, invece, sono stati stimati nella misura del 18%. Al momento del sinistro (25.10.2013), Parte_1
aveva 20 anni. Pertanto, l'equivalente pecuniario dei danni non patrimoniali da lui subiti va equitativamente liquidato – sulla base delle più recenti tabelle adottate dal Tribunale di Mi- lano aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata al 2024, in quanto ade- rente al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega alcun automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” (o da sofferenza soggettiva in- teriore) del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni con riferi- mento alla data della presente decisione – nell'importo di € 58.160,00 a titolo di danno bio- logico.
Quanto all'inabilità temporanea, adottando quale criterio l'importo di € 84,00 per ogni giorno di inabilità totale, deve essere liquidata (per danno biologico/dinamico relazionale) la somma di € 7.560,00 a titolo di invalidità totale al 100% per 90 giorni;
€ 2.520,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni ed € 1.260,00 a titolo di invalidità tempo- ranea parziale al 25% per 60 giorni.
A tale somma va aggiunta poi quella relativa alle spese mediche, quantificate dal c.t.u. in €
26,51.
Tenuto conto che il danneggiato ha concorso nella misura del 50% alla determinazione del sinistro per cui è causa, in totale gli spetta la somma di € 34.763,25.
Sulla somma come sopra liquidata all'attualità, spettano – previa devalutazione alla data di consolidamento dei postumi e rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat FOI – gli interessi al tasso legale fino al momento del deposito della presente sentenza. Dalla senten- za in poi spettano i soli interessi legali, senza ulteriore rivalutazione.
L'appellante, inoltre, ha chiesto l'assegnazione di un ulteriore risarcimento (danno morale),
9 quale pregiudizio da sofferenza soggettiva interiore. Sul punto, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti in- violabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costitu- zionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (Cass. ord. 29.11.2023 n. 33276;
Cass. ord. 12.11.2019 n. 29206).
Poiché non ha allegato né provato circostanze utili in tal senso, tale domanda va Pt_1
rigettata.
13. La riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spe- se anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite. Importi calcolati in base al DM 55\2014 e successive modifiche.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 10.06.2019 n. 1703, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accerta la pari responsabilità di e nella determinazione del sini- Parte_1 Controparte_3
stro per cui è causa e condanna e , in qualità di Controparte_3 Controparte_1
compagnia assicuratrice per la RCA del veicolo Ford Fiesta (tg. DS89JZ), in solido tra loro, al pagamento in favore di , della somma di € 34.763,25 oltre interessi al tasso Parte_1
legale sulla sorta capitale devalutata al 23.04.2014 (data di consolidamento dei postumi) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
e da ta- le data al soddisfo, i soli interessi al tasso legale;
b) condanna e , in solido, alla rifusione, in fa- Controparte_3 Controparte_1
vore di , con distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Maria Del Vecchio, di- Parte_1
chiaratosi anticipatario, del 50% delle spese di lite, liquidate (in misura già dimezzata):
-- per il primo grado in € 3.627,00 per compensi ed € 544,05 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effettivamen- te versato;
10 -- per il grado d'appello in € 4.995,50 per compensi ed € 749,3 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA e rimborso del contributo unificato dovuto ed effetti- vamente versato;
c) dichiara compensate le spese di primo e secondo grado per la residua metà;
d) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Controparte_3 CP_11
, in solido, con obbligo di rimborso a chi le abbia eventualmente, in tutto o in parte,
[...]
anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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