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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8862 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel/est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2401 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 15.7.2025 con il termine di gg. 30 per il deposito di note conclusive, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Rosaria Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 15.7.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il Gi ha riservato la causa al Collegio con il termine di gg.30. Il PM ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni vigenti.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31.1.2022, la sig.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 Per del 24.6.2003 sono nati (20.8.2003) e (23.5.2012) – esponeva: CP_1 Per_2 con sentenza nr° 7851 del 09.10.2020 il Tribunale di Napoli – 1° sez. civile - pronunciava la separazione personale tra i coniugi e statuiva quanto di seguito testualmente riportato: 1) affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre nei termini di cui alla parte motiva;
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, CP_1 a , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00, a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alla spese straordinarie nell'interesse della prole, conferma integralmente il provvedimento ex art. 156 Vi comma c.p.c., già emesso in corso di causa….. A far data dalla separazione personale ad oggi, la Sig.ra ed il sig. non Parte_1 CP_1 hanno mai ripreso la convivenza né ricostruito il consorzio coniugale, per la qual cosa si deve ritenere che ricorrano i presupposti tutti di cui all'art. 3, n- 2, lett. b) Legge 898/1970 e, successive modificazioni ed integrazioni, affinchè venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio. In ordine agli aspetti economico-patrimoniali, il Tribunale dovrà dichiarare l'aumento dell'assegno di mantenimento statuito per entrambi i figli nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese scolastiche documentate. L'On.le Tribunale di Napoli, in sede di separazione, ha stabilito che il Sig. dovesse CP_1 corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) per entrambi i figli Parte_1 delle parti, oltre al 50 % delle spese straordinarie. All'uopo, si fa rilevare che il resistente, dal dì della separazione ad oggi, non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento. Tale condizione sussiste ancora oggi nonostante il provvedimento ex art. 156 VI comma c.p.c., emesso con Ordinanza resa all' udienza del 29.10.2019, così come riportato nella relativa sentenza di separazione. All'uopo, si precisa che il
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predetto provvedimento non è stato mai eseguito in quanto, nonostante le ricerche effettuate, all'indirizzo indicato nella visura camerale non vi era alcuna sede della società “ Parte_2
”. E' fuor di dubbio, che la sig.ra ha patito un disagio patrimoniale notevole in
[...] Parte_1 ragione della rottura del rapporto coniugale, in quanto ha dovuto sostenere il peso delle problematiche economiche e familiari conseguenti alla gestione di due ragazzi, che hanno vissuto una difficile condizione, stante la totale assenza del padre. Quest'ultimo, invece, si è svincolato dagli obblighi familiari, traendone un evidente giovamento economico. Allo stato si ritiene, in ogni caso, che l'assegno, così come previsto e quantificato in sede di separazione, sia insufficiente ad appagare i bisogni di due ragazzi che presentano delle esigenze sempre maggiori. (…) Nel caso di specie i figli degli ormai ex coniugi, vengono coadiuvati nella crescita solo e soltanto dalla ricorrente che riceve aiuto dalla propria famiglia di origine. Pertanto, si chiede che l'assegno di mantenimento previsto per entrambi i figli, venga statuito nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre all'obbligo della corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%, quali ad esempio quelle scolastiche, mediche e sportive. Si chiede che il minore sia affidato esclusivamente alla madre. Il resistente, così come innanzi rappresentato, non ha mai provveduto alle necessità economiche del minore. Attualmente il sig. CP_1 continua nel proprio atteggiamento disinteressato, incurante delle esigenze più elementari del figlio, rifiutando qualunque contribuzione di carattere economico (vedasi denunce allegate) e, qualunque partecipazione alla vita quotidiana dello stesso. All'uopo, si evidenzia che nel corso del giudizio della Per separazione è stato ascoltato il primogenito , il quale ha manifestato la volontà di voler frequentare il padre, nonostante la chiara violazione dei doveri genitoriali da parte del resistente. Attualmente il piccolo , non frequenta da tempo il genitore non collocatario, a causa del comportamento Per_2 distaccato di quest'ultimo. Il resistente ha più volte deluso il piccolo con promesse non Per_2 mantenute e con impegni non assolti, nonostante gli sforzi della ricorrente volti ad incoraggiare il legame padre-figlio. La sig.ra , inoltre, stante l'affido condiviso di , ha difficoltà Parte_1 Per_2 nell'espletare qualunque pratica relativa al piccolo, anche se si tratta di adempimenti scolastici, in quanto il sig. rifiuta di collaborare, anche se si tratta di apporre una semplice firma. In CP_1 particolare, il resistente di fronte a tali richieste rifiuta anche le telefonate e, non pone in essere quanto necessario per l'assolvimento delle incombenze burocratiche. (…)
In sede di udienza presidenziale del 29.6.2022, sentita la sola ricorrente, il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei che di seguito si riportano: La sig.ra chiede di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione, mediante: Parte_1 I) Aumento dell'assegno di mantenimento disposto a carico del coniuge in favore dei due figli (da € 400,00 ad € 500,00); II) L'affido esclusivo del figlio minore (n. il 23.5.2012). Per_2 A sostegno della richiesta sub I), adduce che il coniuge non ha corrisposto l'assegno di mantenimento e che l'ammontare attuale dell'assegno è insufficiente ad appagare i bisogni dei due ragazzi che presentano esigenze sempre maggiori. A sostegno della richiesta sub II), adduce che il sig. Non CP_1 si interessa alle esigenze più elementari del figlio;
Non versa l'assegno di mantenimento;
Non frequenta da tempo il figlio;
Non collabora per le diverse pratiche che riguardano il figlio. L'istanza sub I) va rigettata perché non è documentato un mutamento della condizione reddituale/patrimoniale del genitore e le maggiori esigenze di spesa sono allegate in maniera alquanto generica. Può essere invece accolta l'istanza sub II). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009). Nella fattispecie, sussistono entrambi i presupposti, in quanto il non ha versato gli assegni di CP_1 mantenimento, come denunciato dalla moglie anche in sede penale, ed ha esercitato con discontinuità il proprio diritto di visita nei riguardi del minore.
P.Q.M.
-dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
-conferma Persona_3 Parte_1 per il resto le altre condizioni della separazione;
nomina GI la dott.ssa Carla BL (…)
Il Giudice dott.ssa Carla BL, con ordinanza del 10.1.2023, ha dichiarato la contumacia del ed ha CP_1 richiesto ai SS della VI Municipalità una relazione socio-ambientale sul nucleo della sign. dalla Parte_1 quale è emersa una condizione serena di che vive con la madre alla quale è molto legato, Per_2
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sebbene lo stesso (ascoltato dagli operatori) avesse dichiarato che il padre gli manca molto e vorrebbe vederlo di più. Il presso il cui domicilio si sono recati gli assistenti sociali, vive con i genitori ed ha CP_1 dichiarato che il suo lavoro di fabbro non gli consente di contribuire al mantenimento dei figli. Ha genericamente affermato di vedere entrambi i figli sporadicamente.
Acquisita la relazione, alla successiva udienza del 5.3.2024, la dott.ssa BL ha rigettato le istanze di prove orali (con motivazione condivisa da questo Collegio) ed ha rinviato al 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione. Tuttavia, all'udienza del 3.12.2024, la causa è stata rinviata nuovamente al 25.3.2025 per “richiedere chiarimenti alle parti”, sebbene l'avv. Mauro avesse chiesto di introitare la causa in decisione.
Il 13 marzo 2025 il Giudizio è stato scardinato dal ruolo BL ed è stato assegnato alla scrivente che, ritenuto opportuno sentire nuovamente la ricorrente – atteso il lungo tempo trascorso dall'inizio del giudizio – ha fissato udienza del 20.5.2025 e poi, successivamente, del 15 luglio 2025 per ascoltare il minore . Per_2
All'ultima udienza del 15 luglio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 7851/2020 passata in giudicato. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per Nulla va statuito in ordine all'affido di , divenuto maggiorenne.
Circa l'affido di (nato il [...]), la ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto Per_2 disporsi l'affido esclusivo del figlio deducendo che il padre non si era mai interessato della sua crescita, della sua educazione, delle sue esigenze emotive e materiali, sottraendosi ad ogni forma di partecipazione sia materiale che morale.
La sign.ra all'udienza del 20.5.2025 ha dichiarato: mio figlio compirà 13 anni Parte_1 Per_2 venerdì; vede il padre ogni tanto – non più di ogni 4-5 mesi perché il padre non lo chiama mai. Lui va a casa dei nonni paterni anche se ormai non ci va più perché è grande ed ha la sua vita;
ha capito benissimo che il padre è assente ma lui gli vuole bene anche se non lo chiama mai. Non mi ha mai dato nulla per ed io lo mantengo da sola e mi aiuta la mia famiglia. Mio figlio è stato aggredito di Per_4 recente ed il padre non è andato a trovare neppure in ospedale. Va a scuola e non vuole giocare più a calcio perché dopo l'aggressione da 3 ragazzi che l'hanno aspettato fuori del campo per picchiarlo e l'hanno ridotto in coma, lui non vuole più giocare a calcio. Non ho nulla in contrario all'ascolto di da parte del giudice. Lui è molto legato al mio compagno, ma non viviamo insieme. Poiché la mia Per_4 famiglia vive tutta vicino a me insieme nello stesso quartiere, quando vado a lavorare sono tranquilla perché c'è la mia famiglia che si occupa di lui.
, ascoltato dal Giudice all'udienza del 15.7.2025, ha dichiarato: ho compiuto 13 anni a Per_2 Maggio. Sono venuto qui consapevole e libero nelle mie dichiarazioni, non sono stato condizionato da nessuno. Vedo mio padre ogni tanto;
riesco a vederlo 2 volte al mese: a volte lo chiamo io altre lui per organizzarci. L'ultima volta che l'ho visto è quando il Napoli ha vinto lo scudetto ( a maggio). L'ho visto anche recentemente a casa di mia nonna paterna dove sono andato a dormire. In ogni caso lo sento a telefono. Mi fa piacere vedere papà, gli voglio bene e vorrei vederlo di più. Quando è con me è un buon padre. Qualche mese fa, a Gennaio, 3 ragazzi mi hanno picchiato con delle mazze (i c.d. sfollagente). Mi hanno fatto male alla testa, li ho denunciati. Gioco a pallone e mi piace la box, vorrei iniziarla. Vivo con Per_ Per_ mia madre e mia madre ha un compagno, . Con ci parlo ma preferirei che in casa ci fosse Per_ papà. è un bravo ragazzo. A scuola vado alla Solimena a Barra e ci vado da solo con i miei amici. Vorrei fare il liceo ma non l'università a differenza di mio fratello che frequenta l'università. Non ero teso all'idea di venire. Se dovessi valutare con un voto il comportamento di mio padre gli darei un buon voto, tipo 6 e mezzo 7; a mamma 10. Lo vedo poco ma quando lo vedo io sto bene con lui. Vorrei vederlo di più ma non glielo dico perché so che lui è fatto così. Sto spesso con i miei nonni paterni, soprattutto d'estate quando vado ad Ascea dove hanno la casa. Ho dei bei ricordi con papà: ad esempio quando mi
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portava ai go- kart o quando abbiamo festeggiato insieme la vittoria dello scudetto (lui ha mantenuto la promessa che mi aveva fatto). Quest'estate andrò di nuovo dai nonni ad Ascea e dovrebbe venire per una settimana anche mio padre. Nelle ricorrenze papà non ci fa regali ma si ricorda di fare gli auguri. Non mi manda messaggi tutte le sere. Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, come da sua Per_2 richiesta: la madre adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per il ragazzo, in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per lui tenuto conto delle sue dichiarazioni, del malessere che ha manifestato e, soprattutto, del totale disinteresse del padre. Circa le modalità di visita, possono essere liberalizzate tenuto conto dell'età (13 anni) del ragazzo che potrà vedere e stare con il padre quando vorrà. Per Nulla si statuisce circa la domanda al mantenimento di alla quale la ricorrente ha rinunciato all'ultima udienza del 15.7.2025.
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore . Per_2 Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, il Collegio, preso atto della non provata condizione del nucleo in relazione al tenore di vita - in sede di pronuncia separativa del 2020, aveva dato atto che il come dallo stesso dichiarato, godeva, CP_1 all'epoca, di una retribuzione di € 800,00 mensili ed aveva posto a suo carico, per entrambi i figli, l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aveva, inoltre, confermato il provvedimento emesso dal Gi in data 29.10.2019 ex art. 156 cc, ovvero il versamento del datore di lavoro delle somme dovute direttamente alla moglie.
Nell'ambito del presente giudizio, la sign. ha dichiarato in sede di udienza presidenziale del Parte_1 29.6.2022: lavoro come barista e guadagno al massimo 800 euro al mese. Quando mi sono separata non lavoravo. Mio marito è dipendente di una ditta che si occupa di montaggio di infissi e guadagnava 400 euro alla settimana. (…) non ha mai versato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e l'ho anche denunciato. Non mia ha mai dato i documenti per presentare l'ISEE. Tale inadempimento è stato accertato con sentenza della V Sezione Penale del Tribunale di Napoli del 7.11.2023 con la quale il è stato dichiarato colpevole del reato di violazione degli obblighi di CP_1 assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 cp. La ricorrente – che con il ricorso di divorzio nulla ha allegato agli atti sull'attuale condizione lavorativa del marito, - ha chiesto porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura Per di € 350 mensili, poi rinunciando alla domanda per .
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Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta, tenuto conto che lo stesso (sentito dagli assistenti sociali) ha CP_1 dichiarato che vive presso i genitori, che lavora come fabbro e che non sostiene alcun peso economico per la casa, il Collegio ritiene congruo, in conformità ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di - (per il quale la madre CP_1 Per_2 provvede in via diretta) - nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da novembre 2026. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Tenuto conto di quanto statuito, l'assegno unico per il minore, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025, sarà percepito per intero dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva, a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 24.6.2003 da Parte_1
e ;
[...] CP_1 b) dispone l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la madre e Per_2 modalità libere di visita padre-figlio; c) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 nella misura di € 350,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente con decorrenza dalla pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal novembre 2026; d) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per il figlio;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 39, parte I s, sezione T, anno 2003). f) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 3.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa I.Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel/est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2401 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 15.7.2025 con il termine di gg. 30 per il deposito di note conclusive, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'Avv. Rosaria Mauro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 15.7.2025, il procuratore della ricorrente ha concluso chiedendo assegnarsi la causa in decisione. Il Gi ha riservato la causa al Collegio con il termine di gg.30. Il PM ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con conferma delle statuizioni vigenti.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 31.1.2022, la sig.ra – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 Per del 24.6.2003 sono nati (20.8.2003) e (23.5.2012) – esponeva: CP_1 Per_2 con sentenza nr° 7851 del 09.10.2020 il Tribunale di Napoli – 1° sez. civile - pronunciava la separazione personale tra i coniugi e statuiva quanto di seguito testualmente riportato: 1) affida i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre nei termini di cui alla parte motiva;
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, CP_1 a , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00, a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alla spese straordinarie nell'interesse della prole, conferma integralmente il provvedimento ex art. 156 Vi comma c.p.c., già emesso in corso di causa….. A far data dalla separazione personale ad oggi, la Sig.ra ed il sig. non Parte_1 CP_1 hanno mai ripreso la convivenza né ricostruito il consorzio coniugale, per la qual cosa si deve ritenere che ricorrano i presupposti tutti di cui all'art. 3, n- 2, lett. b) Legge 898/1970 e, successive modificazioni ed integrazioni, affinchè venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio. In ordine agli aspetti economico-patrimoniali, il Tribunale dovrà dichiarare l'aumento dell'assegno di mantenimento statuito per entrambi i figli nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese scolastiche documentate. L'On.le Tribunale di Napoli, in sede di separazione, ha stabilito che il Sig. dovesse CP_1 corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) per entrambi i figli Parte_1 delle parti, oltre al 50 % delle spese straordinarie. All'uopo, si fa rilevare che il resistente, dal dì della separazione ad oggi, non ha mai corrisposto l'assegno di mantenimento. Tale condizione sussiste ancora oggi nonostante il provvedimento ex art. 156 VI comma c.p.c., emesso con Ordinanza resa all' udienza del 29.10.2019, così come riportato nella relativa sentenza di separazione. All'uopo, si precisa che il
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predetto provvedimento non è stato mai eseguito in quanto, nonostante le ricerche effettuate, all'indirizzo indicato nella visura camerale non vi era alcuna sede della società “ Parte_2
”. E' fuor di dubbio, che la sig.ra ha patito un disagio patrimoniale notevole in
[...] Parte_1 ragione della rottura del rapporto coniugale, in quanto ha dovuto sostenere il peso delle problematiche economiche e familiari conseguenti alla gestione di due ragazzi, che hanno vissuto una difficile condizione, stante la totale assenza del padre. Quest'ultimo, invece, si è svincolato dagli obblighi familiari, traendone un evidente giovamento economico. Allo stato si ritiene, in ogni caso, che l'assegno, così come previsto e quantificato in sede di separazione, sia insufficiente ad appagare i bisogni di due ragazzi che presentano delle esigenze sempre maggiori. (…) Nel caso di specie i figli degli ormai ex coniugi, vengono coadiuvati nella crescita solo e soltanto dalla ricorrente che riceve aiuto dalla propria famiglia di origine. Pertanto, si chiede che l'assegno di mantenimento previsto per entrambi i figli, venga statuito nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre all'obbligo della corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%, quali ad esempio quelle scolastiche, mediche e sportive. Si chiede che il minore sia affidato esclusivamente alla madre. Il resistente, così come innanzi rappresentato, non ha mai provveduto alle necessità economiche del minore. Attualmente il sig. CP_1 continua nel proprio atteggiamento disinteressato, incurante delle esigenze più elementari del figlio, rifiutando qualunque contribuzione di carattere economico (vedasi denunce allegate) e, qualunque partecipazione alla vita quotidiana dello stesso. All'uopo, si evidenzia che nel corso del giudizio della Per separazione è stato ascoltato il primogenito , il quale ha manifestato la volontà di voler frequentare il padre, nonostante la chiara violazione dei doveri genitoriali da parte del resistente. Attualmente il piccolo , non frequenta da tempo il genitore non collocatario, a causa del comportamento Per_2 distaccato di quest'ultimo. Il resistente ha più volte deluso il piccolo con promesse non Per_2 mantenute e con impegni non assolti, nonostante gli sforzi della ricorrente volti ad incoraggiare il legame padre-figlio. La sig.ra , inoltre, stante l'affido condiviso di , ha difficoltà Parte_1 Per_2 nell'espletare qualunque pratica relativa al piccolo, anche se si tratta di adempimenti scolastici, in quanto il sig. rifiuta di collaborare, anche se si tratta di apporre una semplice firma. In CP_1 particolare, il resistente di fronte a tali richieste rifiuta anche le telefonate e, non pone in essere quanto necessario per l'assolvimento delle incombenze burocratiche. (…)
In sede di udienza presidenziale del 29.6.2022, sentita la sola ricorrente, il Presidente ha adottato i provvedimenti temporanei che di seguito si riportano: La sig.ra chiede di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione, mediante: Parte_1 I) Aumento dell'assegno di mantenimento disposto a carico del coniuge in favore dei due figli (da € 400,00 ad € 500,00); II) L'affido esclusivo del figlio minore (n. il 23.5.2012). Per_2 A sostegno della richiesta sub I), adduce che il coniuge non ha corrisposto l'assegno di mantenimento e che l'ammontare attuale dell'assegno è insufficiente ad appagare i bisogni dei due ragazzi che presentano esigenze sempre maggiori. A sostegno della richiesta sub II), adduce che il sig. Non CP_1 si interessa alle esigenze più elementari del figlio;
Non versa l'assegno di mantenimento;
Non frequenta da tempo il figlio;
Non collabora per le diverse pratiche che riguardano il figlio. L'istanza sub I) va rigettata perché non è documentato un mutamento della condizione reddituale/patrimoniale del genitore e le maggiori esigenze di spesa sono allegate in maniera alquanto generica. Può essere invece accolta l'istanza sub II). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009). Nella fattispecie, sussistono entrambi i presupposti, in quanto il non ha versato gli assegni di CP_1 mantenimento, come denunciato dalla moglie anche in sede penale, ed ha esercitato con discontinuità il proprio diritto di visita nei riguardi del minore.
P.Q.M.
-dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
-conferma Persona_3 Parte_1 per il resto le altre condizioni della separazione;
nomina GI la dott.ssa Carla BL (…)
Il Giudice dott.ssa Carla BL, con ordinanza del 10.1.2023, ha dichiarato la contumacia del ed ha CP_1 richiesto ai SS della VI Municipalità una relazione socio-ambientale sul nucleo della sign. dalla Parte_1 quale è emersa una condizione serena di che vive con la madre alla quale è molto legato, Per_2
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sebbene lo stesso (ascoltato dagli operatori) avesse dichiarato che il padre gli manca molto e vorrebbe vederlo di più. Il presso il cui domicilio si sono recati gli assistenti sociali, vive con i genitori ed ha CP_1 dichiarato che il suo lavoro di fabbro non gli consente di contribuire al mantenimento dei figli. Ha genericamente affermato di vedere entrambi i figli sporadicamente.
Acquisita la relazione, alla successiva udienza del 5.3.2024, la dott.ssa BL ha rigettato le istanze di prove orali (con motivazione condivisa da questo Collegio) ed ha rinviato al 3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione. Tuttavia, all'udienza del 3.12.2024, la causa è stata rinviata nuovamente al 25.3.2025 per “richiedere chiarimenti alle parti”, sebbene l'avv. Mauro avesse chiesto di introitare la causa in decisione.
Il 13 marzo 2025 il Giudizio è stato scardinato dal ruolo BL ed è stato assegnato alla scrivente che, ritenuto opportuno sentire nuovamente la ricorrente – atteso il lungo tempo trascorso dall'inizio del giudizio – ha fissato udienza del 20.5.2025 e poi, successivamente, del 15 luglio 2025 per ascoltare il minore . Per_2
All'ultima udienza del 15 luglio 2025 la causa è stata riservata in decisione.
Nel merito, la domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 7851/2020 passata in giudicato. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, peraltro rimasta contumace, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per Nulla va statuito in ordine all'affido di , divenuto maggiorenne.
Circa l'affido di (nato il [...]), la ricorrente, sin dall'atto introduttivo, ha chiesto Per_2 disporsi l'affido esclusivo del figlio deducendo che il padre non si era mai interessato della sua crescita, della sua educazione, delle sue esigenze emotive e materiali, sottraendosi ad ogni forma di partecipazione sia materiale che morale.
La sign.ra all'udienza del 20.5.2025 ha dichiarato: mio figlio compirà 13 anni Parte_1 Per_2 venerdì; vede il padre ogni tanto – non più di ogni 4-5 mesi perché il padre non lo chiama mai. Lui va a casa dei nonni paterni anche se ormai non ci va più perché è grande ed ha la sua vita;
ha capito benissimo che il padre è assente ma lui gli vuole bene anche se non lo chiama mai. Non mi ha mai dato nulla per ed io lo mantengo da sola e mi aiuta la mia famiglia. Mio figlio è stato aggredito di Per_4 recente ed il padre non è andato a trovare neppure in ospedale. Va a scuola e non vuole giocare più a calcio perché dopo l'aggressione da 3 ragazzi che l'hanno aspettato fuori del campo per picchiarlo e l'hanno ridotto in coma, lui non vuole più giocare a calcio. Non ho nulla in contrario all'ascolto di da parte del giudice. Lui è molto legato al mio compagno, ma non viviamo insieme. Poiché la mia Per_4 famiglia vive tutta vicino a me insieme nello stesso quartiere, quando vado a lavorare sono tranquilla perché c'è la mia famiglia che si occupa di lui.
, ascoltato dal Giudice all'udienza del 15.7.2025, ha dichiarato: ho compiuto 13 anni a Per_2 Maggio. Sono venuto qui consapevole e libero nelle mie dichiarazioni, non sono stato condizionato da nessuno. Vedo mio padre ogni tanto;
riesco a vederlo 2 volte al mese: a volte lo chiamo io altre lui per organizzarci. L'ultima volta che l'ho visto è quando il Napoli ha vinto lo scudetto ( a maggio). L'ho visto anche recentemente a casa di mia nonna paterna dove sono andato a dormire. In ogni caso lo sento a telefono. Mi fa piacere vedere papà, gli voglio bene e vorrei vederlo di più. Quando è con me è un buon padre. Qualche mese fa, a Gennaio, 3 ragazzi mi hanno picchiato con delle mazze (i c.d. sfollagente). Mi hanno fatto male alla testa, li ho denunciati. Gioco a pallone e mi piace la box, vorrei iniziarla. Vivo con Per_ Per_ mia madre e mia madre ha un compagno, . Con ci parlo ma preferirei che in casa ci fosse Per_ papà. è un bravo ragazzo. A scuola vado alla Solimena a Barra e ci vado da solo con i miei amici. Vorrei fare il liceo ma non l'università a differenza di mio fratello che frequenta l'università. Non ero teso all'idea di venire. Se dovessi valutare con un voto il comportamento di mio padre gli darei un buon voto, tipo 6 e mezzo 7; a mamma 10. Lo vedo poco ma quando lo vedo io sto bene con lui. Vorrei vederlo di più ma non glielo dico perché so che lui è fatto così. Sto spesso con i miei nonni paterni, soprattutto d'estate quando vado ad Ascea dove hanno la casa. Ho dei bei ricordi con papà: ad esempio quando mi
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portava ai go- kart o quando abbiamo festeggiato insieme la vittoria dello scudetto (lui ha mantenuto la promessa che mi aveva fatto). Quest'estate andrò di nuovo dai nonni ad Ascea e dovrebbe venire per una settimana anche mio padre. Nelle ricorrenze papà non ci fa regali ma si ricorda di fare gli auguri. Non mi manda messaggi tutte le sere. Orbene, si ricorda che, in tema di affidamento dei figli alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010). Inoltre, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015). In ragione di ciò, alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'istruttoria svolta, ritiene il Collegio che sussistano gli estremi per disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, come da sua Per_2 richiesta: la madre adotterà ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio. Stabilire un regime di affidamento secondo il modello legale di riferimento non appare, allo stato, la migliore condizione per il ragazzo, in quanto una scelta diversa di affido condiviso sarebbe dannosa per lui tenuto conto delle sue dichiarazioni, del malessere che ha manifestato e, soprattutto, del totale disinteresse del padre. Circa le modalità di visita, possono essere liberalizzate tenuto conto dell'età (13 anni) del ragazzo che potrà vedere e stare con il padre quando vorrà. Per Nulla si statuisce circa la domanda al mantenimento di alla quale la ricorrente ha rinunciato all'ultima udienza del 15.7.2025.
Sulla domanda relativa al mantenimento del minore . Per_2 Avuto riguardo al mantenimento della prole, si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, il Collegio, preso atto della non provata condizione del nucleo in relazione al tenore di vita - in sede di pronuncia separativa del 2020, aveva dato atto che il come dallo stesso dichiarato, godeva, CP_1 all'epoca, di una retribuzione di € 800,00 mensili ed aveva posto a suo carico, per entrambi i figli, l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aveva, inoltre, confermato il provvedimento emesso dal Gi in data 29.10.2019 ex art. 156 cc, ovvero il versamento del datore di lavoro delle somme dovute direttamente alla moglie.
Nell'ambito del presente giudizio, la sign. ha dichiarato in sede di udienza presidenziale del Parte_1 29.6.2022: lavoro come barista e guadagno al massimo 800 euro al mese. Quando mi sono separata non lavoravo. Mio marito è dipendente di una ditta che si occupa di montaggio di infissi e guadagnava 400 euro alla settimana. (…) non ha mai versato l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e l'ho anche denunciato. Non mia ha mai dato i documenti per presentare l'ISEE. Tale inadempimento è stato accertato con sentenza della V Sezione Penale del Tribunale di Napoli del 7.11.2023 con la quale il è stato dichiarato colpevole del reato di violazione degli obblighi di CP_1 assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 cp. La ricorrente – che con il ricorso di divorzio nulla ha allegato agli atti sull'attuale condizione lavorativa del marito, - ha chiesto porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura Per di € 350 mensili, poi rinunciando alla domanda per .
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Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta, tenuto conto che lo stesso (sentito dagli assistenti sociali) ha CP_1 dichiarato che vive presso i genitori, che lavora come fabbro e che non sostiene alcun peso economico per la casa, il Collegio ritiene congruo, in conformità ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di - (per il quale la madre CP_1 Per_2 provvede in via diretta) - nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat da novembre 2026. A tale somma va aggiunto il 50% delle spese straordinarie, come indicate nel Protocollo d'Intesa tra COA e Presidenza del Tribunale del marzo 2018.
Tenuto conto di quanto statuito, l'assegno unico per il minore, alla luce della recente ordinanza della Cassazione n. 4672/2025, sarà percepito per intero dalla ricorrente.
Tenuto conto della peculiare natura della controversia e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva, a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 24.6.2003 da Parte_1
e ;
[...] CP_1 b) dispone l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la madre e Per_2 modalità libere di visita padre-figlio; c) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore CP_1 nella misura di € 350,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente con decorrenza dalla pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal novembre 2026; d) Autorizza la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per il figlio;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 39, parte I s, sezione T, anno 2003). f) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 3.10.2025
Il Presidente est.
dott.ssa I.Cozzolino
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