TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11125/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.05.2024, promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Giarre Via CodiceFiscale_1
Turati n. 89 presso lo studio dell'Avv. Mario Cavallaro, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Viale Xx Settembre n. 43 presso lo studio dell'Avv. Dario Seminara che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Vincenzo Sanfilippo;
convenuto;
pagina 1 di 27 e
Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , elettiv.te domiciliato in Catania Corso CodiceFiscale_2
Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti il 2.09.2022, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale l' e il Controparte_1
dott. esponendo che nell'aprile 2014, notando una secrezione anomala alla Controparte_2
mammella destra, si rivolgeva alla per effettuare accertamenti Controparte_1
diagnostici, chiedendo un appuntamento con il Dott. (professionista operante presso la CP_2
menzionata struttura) del quale era già stata paziente. Esponeva che in data 15.04.2014, su indirizzo del citato medico, veniva effettuata l'analisi citologica della secrezione e una mammografia bilaterale
(num. accettazione 1699/2014). L'indagine citologica veniva refertata come “sospetta neoplasia papillare” (il papilloma intraduttale è una lesione benigna della mammella che si forma dall'epitelio dei condotti mammari destinati alla secrezione del latte, a cui sarebbe associato un rischio di cancro mammario maggiore (1,5 – 2 x) rispetto alla popolazione sana (rischio di 0-16% nelle forme senza atipia, 25-30% in caso di atipie cellulare). La mammografia invece risultava sostanzialmente sovrapponibile al precedente esame del 5 novembre 2012 (Corpi mammari a struttura irregolarmente
nodulare, nel contesto dei quali non si repertano sicure alterazioni architetturali né calcificazioni
pagina 2 di 27 atipiche). Veniva quindi disposta una galattografia che, tuttavia, non riusciva ad essere eseguita per assenza di ulteriore secrezione anche dopo spremitura. Rilevava che il 12 giugno 2014, accusando dolori diffusi si recava al Pronto Soccorso di Acireale per “coliche addominali”; qui veniva sottoposta a
TAC il cui referto evidenziava delle anomalie a livello del sistema linfatico e riproduttivo, orientando la diagnosi per una ipotesi di linfoma. I sanitari del Presidio ospedaliero raccomandavano dunque ulteriori e più specifici accertamenti. Nei primi giorni del luglio 2014, di conseguenza, l'istante si sottoponeva a TAC presso il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, a seguito della quale veniva eseguita biopsia ai linfonodi con diagnosi definitiva di “sarcoidosi” (fonte ISS: La sarcoidosi è una
malattia infiammatoria rara che causa la formazione di piccoli noduli rossi e gonfi, chiamati
granulomi. I granulomi possono svilupparsi in ogni organo del corpo ma colpiscono più
frequentemente la pelle, i linfonodi e i polmoni). Le veniva prescritta una terapia a base di cortisone.
Una volta dimessa dal Policlinico Vittorio Emanuele, si recava nuovamente all' stante il CP_1
persistere delle secrezioni dal capezzolo destro, per essere visitata dal dott. . Il professionista CP_2
le faceva eseguire una ecotomografia mammaria dalla quale emergeva un quadro di “mastopatia
fibrocistica. Presenza di echi di piccola intensità uniformemente distribuiti, di aree ipoecogene a
margini netti e regolari a carattere adenosico e di numerose formazioni transoniche a margini netti e
regolari con rinforzo di parete posteriore a carattere cistico di diametro variabile da circa 5-6 mm a
circo 30 mm. In particolare, nei quadranti superiori di sinistra, alcune delle quali a contenuto
corpuscolato.” All'esito dei predetti esami (nuovamente refertati come: esame citologico compatibile
con sospetta neoplasia papillare) il dott. conIGliava alla di procedere a “exeresi dei CP_2 Pt_1
dotti retroareolari di destra”. In data 13.10.2014, veniva quindi effettuato il ricovero presso il Centro
“ per “sospetta neoplasia papillare mammella destra” (indicata come Controparte_3 CP_1
diagnosi di accettazione in cartella clinica dell' . Effettuati gli accertamenti pre-operatori, la CP_1
paziente nelle date del 20.10. e 21.10.2014 veniva sottoposta ad ectasia dei dotti della Persona_1
mammella destra ed agocentesi di cisti sierosa di sinistra (come attestato dal dott. anche nel CP_2
pagina 3 di 27 certificato del 7.11.2014: “exeresi dotti retroareolari mammella destra. Agocentesi Persona_1
mammella sinistra. Incisione periareolare inferiore mammella destra. dotti galattofori CP_4
retroareolari. Controllo emostasi. Revisione emostasi. Sutura a strati. Agocentesi cisti periareolare
superiore-esterna mammella sinistra. Si evacuano circa 10 cc di liquido corpuscolato che si inviano in
anatomia patologica)”. L'esame anatomo-istopatologico dava quale esito “parenchima mammario con
dotti galattofori ectasici e talora iperplastici, circondati da flogosi che, in alcuni punti, ulcera il
rivestimento duttale. Presenti focolai di adenosi e note mastopatiche”. L'agoaspirato: “materiale
amorfo, numerosi istiociti mononucleati,cellule necrotiche e gruppetti di cellule epiteliali, in parte con
aspetti pseudopapillari e con discrete atipie citonucleari. Reperto compatibile con neoplasia papillare
intracistica”. Veniva confermata la diagnosi di sarcoidosi e di neoplasia papillare intracistica, disposte le dimissioni della paziente e riprogrammata la visita di controllo al 31.10.2024. In data 09/12/14
l'istante si recava presso l'ospedale di Caltagirone, dove effettuava una PET per monitorare gli effetti della cura cortisonica sullo stato della sarcoiodosi. Lo studio tomoscintigrafico mostrava abnorme
uptake di probe glucidico nella mammella destra: in sede sottoareolare (SUV max 3.5), nei quadranti
esterni (SUV max 3.8) e nodulo dei piani profondi (SUV max 4.9). Non si rilevavano adenopatie ascellari, né ilo-mediastiniche e addomino-ileo-pelviche iperattive. L'esame segnalava “una
regressione della sarcoidosi dopo terapia cortisonica”. Repertava la captazione patologica a livello della ghiandola mammaria destra e dell'endometrio sicchè, in considerazione di tali alterazioni, i sanitari refertanti prescrivevano alla una consulenza oncologia urgente. Esponeva che in data Pt_1
29.12.2024 si recava a visita dal Dott. presso l' il quale però riconduceva il CP_2 CP_1
persistere delle secrezioni mammellari ai postumi dell'exeresi precedentemente effettuata. Nonostante
l'esame PET posto in visione al dott. , il certificato redatto dal sanitario all'esito della suddetta CP_2
visita non fa menzione della PET né all'indicazione dell'urgenza del controllo oncologico dalla stessa scaturito. In particolare queste le osservazioni espresse dal e trascritte nel certificato all'esito CP_2
della visita: “esame obiettivo: condizioni generali buone. Cicatrice periareolare destra consolidata.
pagina 4 di 27 Assenza di tumefazioni palpabili in sede retroareolare destra. Presenza di secrezione sierosa
corpuscolata dal capezzolo destro”. Disponeva trattamento cortisonico per la malattia sistemica
(sarcoidosi). Diagnosi: “presenza di secrezione sierosa corpuscolata dal capezzolo destro da riferire
verosimilmente a citosteatonecrosi del sito chirurgico. Si conIGlia terapia medica antibiotica ed
antiflogistica, controllo dopo terapia ed approfondimento diagnostico con risonanza magnetica
bilaterale della mammella per il trattamento della sospetta neoplasia papillare intracistica della
mammella sinistra e del sito chirurgico di destra”. Tuttavia, la risonanza magnetica richiesta dal non veniva mai effettuata dalla , la quale ha dichiarato -però- di essere rimasta in CP_2 Pt_1
contatto con il dottore per tutto il periodo intercorrente fra il dicembre 2014 e il giugno 2015, ricevendo costanti rassicurazioni sul suo stato di salute. Nel giugno del 2015, notando un ingrossamento dei linfonodi del piano ascellare destro, l'istante si recava nuovamente a visita dal Dott. presso CP_2
l' ove in data 16/06/2015 effettuava una biopsia linfonodale ascellare destra ecoguidata., in CP_1
base alla diagnosi di “Linfonodi sospetti nel cavo ascellare destro in soggetto con sarcoidosi e
neoplasia papillare intracistica della mammella sinistra”. In data 25/06/2015, da Certificato del
Centro Catanese di Oncologia redatto dal dott. , si apprende CP_1 Persona_2
che “eseguita biopsia con ago tranciante da 14 G su formazione nodulare ipoecogena, di circa 15 mm
di diametro, sita al prolungamento ascellare destro”, il risultato istologico deponeva per "carcinoma
duttale infiltrante”, in conseguenza del quale veniva posta indicazione ad integrazione diagnostica con mammografia. A questo punto la , riferendo di aver perso fiducia nel dottor , si Pt_1 CP_2
rivolgeva ad altro professionista presso l'Ospedale Cannizzaro. In data 07/07/2015 effettuava la consulenza con il dott. , Chirurgo Generale, Dirigente Medico presso U.O.C. di Persona_3
Senologia dell'Ospedale Cannizzaro. L'esame obiettivo metteva in evidenza a destra “mammella con
presenza di voluminosa tumefazione che si estende dal piano retroareolare verso i quadranti esterni
che non infiltra il piano cutaneo e la parete toracica. Iniziale retrazione del capezzolo in esiti di
pregressa resezione dei dotti retroareolari. Concomitano linfonodi patologici al cavo ascellare
pagina 5 di 27 ipsilaterale. A sinistra mammella di tipo fibro-adiposo”. Le conclusioni della visita confermavano la diagnosi di “carcinoma invasivo della mammella destra (già tipizzato), T2 N1”. Le veniva conIGliato il completamento diagnostico con mammografia bilaterale e risonanza magnetica mammaria bilaterale. In
previsione di un eventuale trattamento chemioterapico primario le veniva altresì richiesta la determinazione recettoriale su agobiopsia del 25/06/2015. In data 13/07/2015 eseguiva la mammografia bilaterale presso l'Ospedale Cannizzaro. In pari data la RM metteva in evidenza in “regione
retroareolare vasta area di 6 cm. con disomogenea impregnazione contrastografica e curva
intensità/tempo di tipo maligno. Al cavo ascellare destro, almeno due linfonodi megalici (22 mm e 26
mm circa), fortemente sospetti per secondarismo. A sinistra assenti aree di enhancement sospette,
rassegnando le suddette conclusioni: “processo eterologo della mammella destra in verosimile
secondarismo linfonodale. Necessaria consulenza onco-chirurgica”. Questo l'esito della determinazione recettoriale richiesta (esame del 21/07/2015, N. 15/10265): RE- Rpg - HER3 + KI 67
35%. In data 22/07/2015 presso il centro diagnostico per immagini di Santa Teresa Riva la RA
eseguiva TC torace-addome-cranio. L'esame rilevava la presenza di “tumefazioni linfonodali Pt_1
nel cavo ascellare di destra e a livello della catena mammaria interna sempre a dx (diametro 8 mm)”.
In data 05/08/2015, l'istante iniziava la chemioterapia neo-adiuvante presso l'Ospedale Cannizzaro
(epirubicina, ciclofosfamide e transtuzumab) con cicli che si concludevano nell'ottobre 2015. In data
01/03/2016 si sottoponeva poi a intervento chirurgico di mastectomia radicale destra modificata sec
Patey, dissezione ascellare e ricostruzione con expander retropettorale. L'esito dell'esame istologico sulla mammella destra asportata con cavo ascellare non evidenziava residui neoplastici (risposta patologica completa). Presenti microcalcificazioni. Fibrosi e focali atipie dell'epitelio acinare riferibili al trattamento. Indenni risultavano i 21 linfonodi del cavo ascellare.
Ciò posto la attrice ha dedotto la sussistenza di una responsabilità professionale dei convenuti, atteso che se nel marzo del 2014, il Dott. avesse correttamente approfondito e interpretato l'esito CP_2
della prima biopsia avente ad oggetto la “sospetta neoplasia papillare” in uno alla sintomatologia che pagina 6 di 27 la stessa presentava e alla sua storia anamnestica, il carcinoma avrebbe potuto essere diagnosticato già
a quel tempo, evitando l'evolversi della patologia e assicurandole la possibilità di ricorrere a intervento conservativo in luogo della più invasiva “mastectomia”. A fondamento delle proposte azioni, parte attrice ha quindi allegato il preteso inadempimento delle controparti alle proprie obbligazioni professionali sia per la ritardata diagnosi di carcinoma infiltrante (secondo l'attrice la “ corretta lettura
del primo esame diagnostico e un intervento tempestivo avrebbero potuto ridurre le conseguenze
nocive alle condizioni fisiche sofferte dall'istante”) sia - in capo all' - per lo smarrimento del CP_1
proprio reperto biologico, in violazione degli obblighi di diligente custodia e conservazione previsti dalla legge, causanti (asseritamente) alla stessa nocumento ai propri diritti di difesa ex art. 24 Cost.
Rilevava quindi che con ordinanza del 12.04.2021 era stato disposto ATP ante causam e che concluse le attività peritali, i consulenti nominati non concordavano sulla sussistenza delle responsabilità dedotta.
Chiedeva quindi che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_1
e del Dott. per il danno arrecato alla IG.ra
[...] Controparte_2 Parte_1
solidalmente tra essi;
accertato e dichiarato il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla
[...]
e dal Dott. ed i danni patiti dalla IG.ra , con Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
conseguente accertamento del diritto al risarcimento di tali danni in favore dell'attrice nella misura di
€180.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice Adito riterrà opportuna, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il dott. si costituiva in giudizio con comparsa del 30.12.2022, eccependo la Controparte_2
prescrizione del diritto azionato dalla attrice, il quale andrebbe ricondotto al genus della responsabilità
aquiliana. Nel merito deduceva: a) il suo diritto ad essere manlevato dalla struttura sanitaria invocando la responsabilità della stessa nelle forme e ai sensi dell'art. 1228 c.c.; b) CP_1
l'infondatezza dell'azione proposta dall'attrice, attesa l'assenza di profili di responsabilità a suo carico,
come anche emergente dalle consulenze disposte nel corso dell'ATP; c) l'assenza di alcun riscontro pagina 7 di 27 probatorio circa i danni allegati dalla ricorrente;
in subordine d) in caso di ritenuta responsabilità: il contenimento della condanna nei limiti del danno provato e della quota di responsabilità ascrivibile al
. CP_2
L si costituiva con comparsa del 29.12.2022, con la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda avversaria per infondatezza in fatto e in diritto, promuovendo -in ogni caso- domanda “trasversale” di garanzia e manleva nei confronti del dott. , al quale Controparte_2
andrebbe nella tesi attorea ascritto il danno per cui è stato chiesto il risarcimento.
In ordine alle istanze istruttorie parte attrice chiedeva disporsi l'interrogatorio formale del Dott.
, sui seguenti capitolati di prova: 1. “Vero o meno che Lei ha visitato la IG.ra Controparte_2
presso l' ?” 2. “Vero o meno che, nel periodo ricompreso Pt_1 Controparte_5
tra il gennaio 2015 e il giugno 2015, la IG.ra la contattava telefonicamente ripetutamente Pt_1
per informarla di anomale secrezioni del seno?” 3. “Vero o meno che in tali occasioni, Lei
rassicurava la IG.ra dicendo che i disturbi erano causati dallo stato infiammatorio dovuto Pt_1
all'intervento da Lei effettuato sui dotti del seno?” 4. “Vero o meno che dal referto della TC del luglio
2014 e da lei visionata in occasione della visita del 29.12.2014 risultava una Neoplasia Mammella
Destra ma Lei interpretava tale dato come effetto dell'infiammazione dovuta all'intervento?” 5. “Vero
o meno che lei ha avuto in carico anche la sorella della RA , la quale ha patito la Pt_1
medesima sarcoidiosi e che tale dato fa sempre presupporre una spiccata familiarità di tale malattia?”
, nonché prova per testi sui seguenti capitolati di prova: a) “Vero che in occasione della visita del
04.07.2014, in cui lei accompagnava la RA , il Dott. rassicurava la paziente Pt_1 CP_2
circa la presenza delle secrezioni liquido dicendole di stare tranquilla?” b) “Vero o meno che la
IG.ra chiamava su suo conIGlio più volte il Dott. nel periodo compreso fra Pt_1 CP_2
gennaio e giugno 2015 per informarlo del peggioramento delle condizioni di salute ma le venivano
sempre date risposte rassicuranti e minimizzanti del problema?”. c) “vero o meno che, in occasione
della visita eseguita il 22.12.2014, presso l'humanitas di Catania, veniva mostrata l'ultima tac ma il
pagina 8 di 27 dottor minimizzava i risultati dicendo che quel quadro che si vedeva era normale dopo aver CP_2
subito un intervento ai dotti?” d) “vero o meno che nel luglio 2015, a seguito dell'esame con ago
aspirato, il dottore si rese conto della gravità e che bisognava intervenire subito perché CP_2
eravate in ritardo?” .
Acquisito il fascicolo dellATP e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2024) e poi definitivamente posta in decisione all'udienza del 27.05.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Parte attrice ha ipotizzato la sussistenza di una responsabilità professionale in capo al dott. CP_2
e all' per ritardata diagnosi della patologia oncologica dalla Controparte_1
stessa sofferta negli anni 2014/2015, come da domande sopra precisate e da sequenza temporale riferita.
In materia di responsabilità medica occorre preliminarmente chiarire quanto segue.
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
pagina 9 di 27 accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e pagina 10 di 27 colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con pagina 11 di 27 quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Come detto quindi la disciplina della responsabilità contrattuale implica che il paziente, in quanto creditore, debba provare il cd. nesso di causalità giuridica, ossia la relazione tra l'inadempimento contrattuale ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal paziente. Nell'accertamento della sussistenza della causalità giuridica la norma civilistica di riferimento è rappresentata dall'art. 1223
c.c., il quale prevede il risarcimento dei soli danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ossia gli effetti normali e ordinari dell'illecito. Quanto alla regola su cui si fonda il procedimento di ricostruzione di tale nesso causale, si ricorre al principio del “più probabile che non”,
o regola della “preponderanza dell'evidenza” , in base al quale il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale (tale distinzione tra le regole di adottate nel settore civile e penale risponde alle diverse finalità ed eIGenze che li connotano, legate ai rispettivi pagina 12 di 27 diversi interessi in gioco) [Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939; Cassazione civile sez. III,
23/10/2018, n.26700].
Tali prinicipi – come sopra detto - sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. Parte_2
24/2017), che è intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge Parte_2
chiarisce che: (i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
In sostanza con la c.d. legge Gelli-Bianco, il legislatore ha ritenuto di qualificare come aquiliana la responsabilità (eventualmente) sussistente a carico del sanitario a cui siano ascrivibili profili di colpa nell'esercizio delle proprie prestazioni professionali, allorquando il paziente si sia rivolto alla struttura medica senza aver scelto o comunque precedentemente stipulato un contratto personale di prestazione d'opera professionale con il medico che opera presso la stessa. Viceversa, la responsabilità del sanitario- ancorché operante presso una struttura clinica- non può che considerarsi contrattuale nel caso in cui le prestazioni si inquadrino in un contratto personale ed elettivo che ha condotto il paziente alla scelta del professionista di riferimento. Altresì sempre contrattuale è stata ritenuta -e tale mantenuta anche dopo la citata legge di riforma- la responsabilità della struttura medica presso la quale presta servizio il sanitario eventualmente incorso in errore medico.
Ebbene, in merito all'applicabilità al presente giudizio della L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge "Gelli
– Bianco") per fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore -come, appunto, nel caso in esame in pagina 13 di 27 cui i fatti di causa si sono verificati nel 2014-2015- si osserva che sono intervenute due sentenze gemelle della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n. 28994) le quali, con condivisibile percorso argomentativo, a cui questo Giudice
intende conformarsi, hanno chiarito che "in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt.
3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3,
della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi
anteriormente alla loro entrata in vigore", secondo quanto previsto dell'art. 11 disp. prel. c.c..
Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28990 ha, inter alia, altresì chiarito che "non intervenendo a
modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità
civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze-dannose già realizzatisi), l'art. 3, comma
3, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre
2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la
responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio
di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt.
138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla
successiva legge 8.3.2017 n. 24 cd. Gelli-Bianco), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il
Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione
equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul
"quantum".
In altri termini ,le norme sostanziali contenute nella legge n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul quantum.
Come già sopra esposto, la giurisprudenza precedente alla riforma richiamata, considerava la pagina 14 di 27 responsabilità del medico operante presso una struttura cilinica/ospedaliera - quand'anche non avente rapporti professionali antecedenti con il paziente o comunque non scelto personalmente dall'assistito-
di carattere contrattuale, riconducendo la relazione intercorrente fra gli stessi al genus del “contatto sociale qualificato”. Alla stregua di tale categoria concettuale, il paziente che presso una struttura medica si affida alle cure di un sanitario, si aspetta dal medesimo una prestazione conforme agli standard di diligenza professionale normalmente eIGibili ex art. 1218 e 2036 c.c. ,senza che assuma carattere dirimente l'esistenza del previo contratto (c.d. prestazione senza pregressa obbligazione).
Tanto in conformità alla tutela che la Costituzione riconosce alla salute (art. 32), nonché ai principi di correttezza , buona fede e uguaglianza che non consentirebbero di far dipendere la tutela dei diritti fondamentali del danneggiato e dunque le relative caratteristiche del regime di responsabilità,
dall'esistenza o meno delle precondizioni citate (determinazione elettiva e personale del paziente al professionista).
Di conseguenza, parimenti contrattuale è stata considerata la responsabilità del medico, anche qualora si sia trattato di contatto sociale fortuito e financo informale. cfr. Cassazione civile sez. III,
03/10/2016, n.19670 :“in tema di attività medico-chirurgica, anche il "contatto sociale" meramente
fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della
responsabilità contrattuale".
Ne consegue che- senza necessità di indagare l'esistenza o meno di un pregresso rapporto contrattuale fra l'attrice e il Dott. , dovendosi applicare ai fatti di causa ratione temporis la tesi CP_2
del contatto sociale qualificato- la domanda dell'istante andrà valutata alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale.
Quanto chiarito in ordine alla natura della responsabilità asseritamente gravante sui convenuti è
sufficiente a respingere l'eccezione di prescrizione del diritto prospettata dalla difesa del Dott.
, atteso che solo dal 2016 (01-03.2016: la data dell'intervento) – a conclusione dell'analisi CP_2
istologica successiva all'intervento conducente alla diagnosi di rimessione della patologia oncologica-
pagina 15 di 27 l'attrice ha avuto definitiva contezza del percorso terapeutico effettuato. Il ricorso per ATP è stato proposto nel settembre del 2020 e l'azione ordinaria in giudizio nel 2022, ampiamente entro il decennio utile a evitare la prescrizione.
Sempre dalla qualificazione contrattuale dei rapporti dedotti in giudizio dipende il relativo riparto dell'onere della prova, delineato sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della nota sentenza a Sezioni Unite 30.10.2001, n. 13533: in particolare, con tre sentenze pressoché coeve (cfr. Cass. 19.5.2004, n. 9471; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 21.6.2004, n. 11488),
la Cassazione ha chiarito che il paziente ,il quale agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sul paziente/danneggiato, l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato, ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. Sarà, infatti,
quest'ultimo (ovvero la struttura sanitaria citata in giudizio) a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe identificabile quale conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile: "nei giudizi di risarcimento del danno da
responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la
condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non" causa del danno, sicché,
ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" (Cass. n. 3704 del
15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n. 26825
del 14.11.2017, ex multis). Quanto, invece, al nesso di causalità tra condotta (del medico ovvero della struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario),
la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che nel campo dell'illecito civile, deve farsi ricorso ad un diverso giudizio qualificatorio del nesso eziologico, ravvisandone gli estremi nella regola del pagina 16 di 27 "più probabile che non" (cfr., per il primo intervento in tal senso, Cass. 16.10.2007, n. 21619; nonché,
in senso conforme, Cass. Sez. Un. 11.1.2008, n. 578 e Cass. civ. n. 15857/2015, secondo la quale "in
tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e
le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria
rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che,
nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza
o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole
dubbio […]").
Tanto premesso, si osserva che l'attrice ha allegato- producendo nel corso dell'ATP anche una consulenza di parte- che il Dott. avrebbe errato nella interpretazione del primo esame CP_2
citologico effettuato il 15.4.2014, ignorando i sintomi e le contingenze di anamnesi che già a quel tempo avrebbero dovuto indurlo a una diversa lettura e a più specifici approfondimenti diagnostici, fra i quali una risonanza magnetica. Secondo quanto ritenuto dal consulente di parte della e Pt_1
(meramente) ribadito dalla sua difesa, ciò sarebbe giovato con “elevata probabilità scientifica prossima alla certezza” di determinare la medicazione della patologia già nel marzo del 2014 con un mero intervento di quadrantectomia, in quanto il linfonodo sentinella non sarebbe stato raggiunto dal propagarsi delle cellule tumorali.
Tuttavia, né il consulente di parte attrice, né la sua difesa sono riuscite a fornire un principio di prova che supportasse tale tesi: in altri termini, non sono stati forniti dati o evidenze che deponessero per l'errata diagnosi del 15.04.2014 sul referto di “neoplasia papillare”, né sul decorso diverso e più
favorevole che ne sarebbe poi seguito.
L'istruzione della causa si è quindi basata sulle conclusioni emerse dalle consulenze medico legali effettuate e depositate nel corso dell'ATP, le quali hanno esaurito ogni punto controverso rilevante ai fini della decisione. Pertanto, è proprio dall'analisi delle stesse che occorre muovere.
In particolare, alle proprie osservazioni i consulenti hanno premesso un inquadramento clinico e pagina 17 di 27 terapeutico della “neoplasia papillare” concordemente qualificata da entrambi quale “neoformazione
benigna”, più frequente in donne nella fascia di età tra i 30-50 anni che si appalesa per secrezioni sieroematiche intermittenti dal capezzolo, talvolta come un piccolo nodulo palpabile nella zona dell'areola.
Entrambi i consulenti ne hanno indicato quale primo step per la diagnosi la citologia delle
secrezioni, con duttogalattografia per documentarne la presenza e poi l'escissione chirurgica per
averne la conferma istologica. Sempre concordemente i predetti consulenti hanno indicato che il
papilloma non ha IGnificato precanceroso, tranne quando sia presente iperplasia atipica (in tali casi
rischio di 4-5 volte in più di sviluppare un cancro). Una volta rimossa la neoplasia papillare hanno
indicato la necessità del follow up perché è relativamente frequente la recidiva locale. In rari casi
hanno osservato trattasi di un carcinoma papillare, che costituisce il 2% di tutte le forme maligne della
mammella. L'intervento di duttogalattoforectomia per papilloma intraduttale trova indicazione
anzitutto a scopo sintomatico per abolire le secrezioni dal capezzolo, inoltre per avere un riscontro
istologico come prima riportato, mentre non è una necessità ai fini oncologici, nel senso che il rischio
cancro è presente solo nei casi con iperplasia atipica.
Ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, tanto secondo il dott. (Chirurgo specialista), quanto secondo il dott. Persona_4
(medico legale) l'iter seguito dal dott. si appalesa esente da errori fino CP_6 CP_2
all'intervento di exeresi effettuato sulla paziente.
Di seguito le conclusioni del dott. : “Il dott. ha lavorato correttamente Persona_4 CP_2
per quanto riguarda l'approccio diagnostico alla secrezione sieroematica dal capezzolo della
mammella destra, prescrivendone l'esame citologico;
anche il successivo trattamento di exeresi dei
dotti retroareolari della mammella destra e l'agocentesi della cisti della mammella sinistra Persona_1
è da ritenersi corretto. Sia l'esame citologico che la mammografia in nessun modo lasciavano
sospettare che ci fosse un carcinoma. Per quanto riguarda l'indicazione ad eseguire la RM in questa
pagina 18 di 27 fase, le linee guida AIOM sulle neoplasie della mammella, riferite all'epoca dei fatti, cioè l'anno 2014,
nelle pagine 12-13 testualmente così recitano:” la risonanza magnetica non è raccomandata come
indagine di screening nella popolazione generale. La RMN mammaria presenta una sensibilità
maggiore nella diagnosi di carcinoma mammario rispetto alla mammografia accanto ad una minore
Parte specificità e ciò comporta un più alto tasso di falsi positivi .....Inoltre la non è in grado di
rilevare la presenza di microcalcificazioni .......La risonanza magnetica come metodica di screening in
aggiunta alla mammografia ed all'esame clinico trova indicazione: nelle donne ad alto rischio;
nelle
donne a rischio moderato, definite come sotto riportato: lifetime risk del 15-20% sec. i comuni modelli
di predizione del rischio;
storia personale di carcinoma duttale in situ, lobulare in situ, iperplasia
duttale atipica, iperplasia lobulare atipica;
mammelle particolarmente dense ..... Nelle donne ad alto
rischio la RM con cadenza annuale come metodica di screening in aggiunta alla mammografia ed
all'esame clinico, trova indicazione: mutazione BRCA1 o BRCA2 ; lifetime risk del 20-25%; anamnesi
Parte di radioterapia a carico della parete toracica all'età di 10-30 anni......”. Ciò premesso, la alla
luce delle linee guida AIOM 2014, non era indicata nella fase in cui la RA è stata Pt_1
sottoposta all'intervento di resezione dei dotti, non rientrando nei criteri previsti dalle linee guida per
indicare quest'esame”.
Queste le osservazioni del Dott. sull'operato del fino all'intervento di exeresi: “fino CP_6 CP_2
a tale data è da ritenersi corretta l'attività professionale svolta dal dott. : corretto Controparte_2
l'approccio diagnostico alla secrezione sieroematica dal capezzolo della mammella destra,
prescrivendone l'esame citologico;
corretto il successivo trattamento di exeresi dei dotti galattofori
retroareolari della mammella destra e l'agocentesi della cisti della mammella sinistra. Sia l'esame
citologico che la mammografia in nessun modo lasciavano sospettare che ci fosse un carcinoma. Per
quanto riguarda l'esecuzione di una RM in questa fase, le linee guida AIOM sulle neoplasie della
mammella, riferite all'epoca dei fatti, cioè l'anno 2014, non ne ponevano indicazione.”
Le valutazioni rilevanti ai fini della decisione della domanda proposta dall'Attrice si possono pagina 19 di 27 arrestare a tali concordi conclusioni.
Si osserva, invero, che la IG. ha postulato, quale fondamento della propria domanda, Pt_1
l'esistenza di una responsabilità in capo ai convenuti con riferimento all'erronea o omessa diagnosi seguente alla riscontrata “neoplasia papillare” individuata a partire dal marzo del 2014 e successivamente trattata farmacologicamente e chirurgicamente attraverso l'exeresi dei dotti. Ebbene,
dalle conclusioni dei consulenti sopra riportate, tale assunto risulta -a chiare lettere- smentito.
Distintamente i periti hanno rilevato non solo la correttezza del trattamento chirurgico e terapeutico effettuato sulla “neoplasia papillare”, ma anche la non necessarietà al tempo del primo esame citologico di ulteriori approfondimenti tramite RM.
Proprio l'esaustività dei chiarimenti dei consulenti rispetto alla domanda proposta dall'Attrice, alla sua formulazione e – correlativamente- ai quesiti ad essi sottoposti, ha portato questo Giudice a ritenere superflue o comunque irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalla attrice nella memoria del
23.4.2023; atteso che ,tanto la richiesta di deferimento dell'interrogatorio formale quanto i capitolati delle prove testimoniali, vertevano integralmente sull'operato del Dott. nella sequenza CP_2
successiva alla visita del 29.12.2014, nella quale la ha dichiarato che lo stesso prese visione Pt_1
degli esiti della PET e rimase con ella in costante contatto.
Peraltro nessuno dei capitoli di prova in questione – e sopra riportati – miravano a provare che il avesse preso effettivamente visione dell'esame PET e che quindi non ne avesse tratto le CP_2
dovute conseguenze.
Sequenza – si ribadisce- irrilevante rispetto ai fatti posti a fondamento delle pretese attoree.
Per dovere di completezza si osserva comunque che i due consulenti sono giunti a conclusioni discordanti rispetto alla valutazione dell'operato del Dott. successivo alla citata visita del CP_2
29.12.2014.
Invero secondo il Dott. sarebbe “censurabile il comportamento del dott. , dopo che Per_4 CP_2
alla RA è stata effettuata la PET, indagine che mostrava un patologico accumulo del Pt_1
pagina 20 di 27 Per_ radiofarmaco nella mammella destra, tant'è il chirurgo toracico, dott. , richiedeva una
consulenza oncologica urgente. Infatti il dott. ha visitato la RA il 29 dicembre CP_2 Pt_1
2014 (cioè pochi giorni dopo che era stata effettuata la PET), perché la medesima continuava ad avere
secrezioni dal capezzolo della mammella destra operata e perché le era stato indicato di effettuare una
consulenza oncologica urgente. Nella refertazione il dott. conIGliava di effettuare RM per CP_2
verificare lo stato della mammella sinistra (dove l'agocentesi aveva documentato un papilloma
endocistico) ed il sito chirurgico della mammella destra. Nessun riferimento alla probabile presenza di
un carcinoma, così come incidentalmente messo in luce dalla PET. Solamente a giugno 2015 (come si
evince dalla documentazione presente nel fascicolo) veniva posta l'indicazione a procedere con
agobiopsia ecoguidata sul sospetto carcinoma della mammella destra. Questo ritardo diagnostico di 6
mesi comunque e, fortunatamente, non ha inciso sul risultato finale delle cure praticate (chemio
neoadiuvante e mastectomia sec. Patey), visto che l'esame istologico sul pezzo anatomico asportato (la
mammella destra), non ha mostrato presenza di residui tumorali né sulla mammella, né su 21 linfonodi
asportati con la dissezione ascellare. Sicuramente la risposta completa al trattamento chemioterapico
neoadiuvante è dipesa dalle caratteristiche recettoriali del tumore: HER3 positivo (esprime sensibilità
al trattamento target con l'anticorpo monoclonale Trastuzumab) e KI 67 35% (esprime alto e rapido
indice proliferativo del tumore ma anche buona sensibilità e risposta alla chemio); entrambi questi
recettori vengono considerati come fattori predittivi favorevoli di risposta. Il ritardo diagnostico
comunque ha inciso sulla scelta del trattamento chirurgico: è stata infatti eseguita la mastectomia sec.
Patey, intervento più invalidante (perché prevede anche l'asportazione del muscolo piccolo pettorale)
rispetto ad un intervento più limitato di quadrantectomia, quale sarebbe stato se la RA Pt_1
avesse eseguito per tempo (immediatamente dopo l'esecuzione della PET) le cure adatte. In entrambi i
casi si sarebbe effettuata la chemioterapia neoadiuvante e la dissezione ascellare perché l'esame PET
aveva dimostrato captazione a livello ascellare. In conclusione, va censurata l'attività professionale
del dott. per imperizia nel caso in oggetto, allorché rivide la IG.ra Controparte_2 Pt_1
pagina 21 di 27 in data 29/12/14 e non tenne conto del referto PET e della indicazione prescritta dal Pt_1
Chirurgo Toracico, di effettuare una consulenza oncologica urgente;
per non aver inoltre appurato la
presenza delle tumefazioni mammarie che di certo erano presenti ed obiettivabili in sede ascellare e
retroareolare, vista poi la loro individuazione e con diametro di ben 6 cm. alla RM del 13/07/2015.
Questo ritardo ha senza dubbio influito sulla progressione della neoplasia facendo eseguire ai
chirurghi senologi dell'Ospedale Cannizzaro un intervento chirurgico più mutilante, cioè la
mastectomia radicale modificata secondo Patey rispetto ad una quadrantectomia (comunque in
entrambi i casi andava sacrificato il complesso areola capezzolo, perché il tumore era allocato in sede
sotto-areolare e verso il prolungamento ascellare;
in entrambi i casi inoltre andava effettuata la
linfadenectomia ascellare). Comunque nel caso in oggetto, nonostante il ritardo nella diagnosi, siamo
di fronte ad una neoplasia efficacemente trattata, in assenza di ripercussioni funzionali validamente
computabili (tranne le parestesie all'arto superiore destro, tutt'ora presenti) ed a prognosi favorevole
per valida espressione dei recettori ormonali: estrogeni e progesterone negativi, HER3 positivo (il che
ha reso la neoplasia sensibile al trattamento con farmaci biologici – Transtuzumab) e Ki 67 14. E di
tanto ne è riprova l'assenza di neoplasia nel pezzo operatorio e non mancando di rilevare che sono
ormai trascorsi dall'intervento chirurgico di mastectomia effettuato in data 01/03/16 In
considerazione delle divergenze con il CTU Prof. riguardo le responsabilità mediche, si CP_6
rimanda alla istruttoria processuale”.
In altri termini il Dott. , ipotizzando che la abbia effettivamente mostrato la PET al Per_4 Pt_1
circostanza questa però rimasta indimostrata- ha ritenuto censurabile l'omessa rilevazione e CP_2
,poi, il mancato approfondimento da parte dello stesso, degli esiti della PET. Tale errore non avrebbe determinato comunque conseguenze negative sull'evoluzione del carcinoma, atteso che all'esito del ciclo chemioterapico -a cui in ogni caso la paziente avrebbe dovuto sottoporsi- e dell'intervento di mastectomia, il tumore è stato efficacemente debellato. L'unica conseguenza evitabile secondo le conclusioni del dott. avrebbe potuto essere quella della mastetcomia totale: se il carcinoma Per_4
pagina 22 di 27 fosse stato scoperto immediatamente dopo la visita del 29.12.2014, con buone probabilità- a suo dire-
si sarebbe potuto intervenire con una quadrantectomia pur comunque comprensiva del complesso linfonodale ascellare destro.
Queste , invece, le conclusioni del Dott. circa la visita del 29.12.2014 e lo sviluppo dei fatti CP_6
successivi: “A tal punto però la IG.ra riferisce di aver mostrato la PET al dott. Parte_1
e la richiesta di una consulenza oncologica urgente da parte del chirurgo toracico Controparte_2
ma senza, da parte di questi, di alcuna evidenza. Si rilevi che nel referto del controllo effettuato in data
29/12/14 da parte del dott. , non viene fatta menzione dell'esame PET eseguito in Controparte_2
data 09/12/2014 (e mostrata al dott. per come asserito dalla IG.ra Controparte_2 Parte_1
) e vi si trova la precisazione che vi era assenza di tumefazioni palpabili in sede retroareolare
[...]
destra. Pur tuttavia il dott. verosimilmente per qualche dubbio clinico- Controparte_2
semeiologico, ebbe a richiedere una RM mammaria di fatto poi immotivatamente non effettuata. A tal
punto la storia clinica documentale si arresta per ben sei mesi sebbene la IG.ra , Parte_1
riferisce di aver continuato ad essere vista dal dott. ricevendone sempre Controparte_2
affermazioni di tranquillità. Non manca allora di doversi far notare che, se corrispondesse al vero
quanto affermato dalla IG.ra in merito al ripetersi dei controlli clinici fatti dal dott. Parte_1
e sempre con affermazioni di tranquillità, l'attività professionale del dott. Controparte_2 CP_2
sarebbe assai censurabile dal momento che un'attenta visita medica avrebbe ben potuto
[...]
rilevare le tumefazioni che di certo potevano ben essere obiettivate in sede retroareolare vista poi la
loro individuazione e con diametro di ben 6 cm. alla RM del 13/07/15. Ma di tanto non vi è alcuna
prova documentale. Il motivo di disaccordo con il prof. sta nel momento in cui egli Persona_4
afferma che “va censurata l'attività professionale del dott. per imperizia nel caso Controparte_2
in oggetto, allorché rivide la IG.ra in data 29/12/14 e non tenne conto del referto Parte_1
PET e della indicazione prescritta dal Chirurgo Toracico, di effettuare una consulenza oncologica
urgente; per non aver inoltre appurato la presenza delle tumefazioni mammarie che di certo erano
pagina 23 di 27 presenti ed obiettivabili in sede ascellare e retroareolare, vista poi la loro individuazione e con
diametro di ben 6 cm. alla RM del 13/07/15”. Infatti, non vi è nessuna prova documentale che il dott.
ebbe a prendere visione del referto PET né della richiesta di visita oncologica Controparte_2
prescritta dal dott. in data 22/12/14, così come non risulta che il dott. Persona_6 CP_2
abbia dimostrato imperizia nella visita del 29/12/14 leggendosi di contro, nel relativo referto
[...]
“assenza di tumefazioni palpabili in sede retroareolare destra” e in ogni caso venne richiesta una
RMN mammaria che non risulta essere stata fatta. Né si ha prova documentale che nel periodo
intercorso dal 29/12/14 al 16/06/15 egli abbaia rivisto la IG.ra . Si ha solo un Parte_1
riscontro anamnestico riferito dalla IG.ra (parte interessata) e sulla cui veridicità Parte_1
non spetta a questo CTU dare parere alcuno. Anche per tale aspetto vi è disaccordo con il prof.
dal momento che egli ritiene che una più tempestiva diagnosi avrebbe favorito un Persona_4
intervento conservativo (quadrantectomia) vs una mastectomia senza però rilevare che si era innanzi
ad un carcinoma mammari multicentrico che in ogni caso avrebbe richiesto pari trattamento per come
suggerito dalle coeve linee guida AIOM e non dimenticando ancora che, nel caso di nostra
osservazione, vi era familiarità (una sorella) per carcinoma mammario.”
Ebbene, da quanto riportato si evince che i punti di disaccordo con le conclusioni del Dott. Per_4
attengono innanzitutto alla ritenuta responsabilità in cui sarebbe incorso il dottore . Invero, CP_2
mentre il primo ne ha censurato l'operato sul presupposto che le dichiarazioni della (circa il Pt_1
fatto che ella mostrò la PET al nella visita del 29.12.2014 e che continuò ad essere rassicurata CP_2
dallo stesso anche nei mesi successivi) corrispondessero alla verità, il dott. rilevando che le CP_6
dichiarazioni di parte attrice non hanno ricevuto alcun riscontro- ha concluso più cautelativamente per un giudizio di responsabilità condizionato al fatto che tale prova venisse ottenuta in giudizio.
Circostanza quest'ultima non verificatesi.
In secondo luogo, il Dott. ha dissentito dalle conclusioni del dott. circa i pregiudizi CP_6 Per_4
comunque derivati in capo all'Attrice, quand'anche l'ipotesi di cui sopra fosse stata provata.
pagina 24 di 27 Secondo il predetto medico legale, invero, anche se il carcinoma fosse stato scoperto nel dicembre del 2014 o nell'immediato periodo successivo, la avrebbe dovuto comunque sottoporsi al Pt_1
medesimo iter terapeutico. Infatti, non solo il ciclo di chemioterapia non avrebbe potuto essere evitato
(e su questo c'è concordia fra i consulenti), ma -a suo dire- nemmeno la mastectomia totale, posto che già al tempo dalla PEC ( quando – in tesi- il carcinoma avrebbe potuto essere scoperto) il tumore si presentava “multicentrico” e dunque le linee guida avrebbero in ogni caso suggerito l'asportazione totale della mammella.
Da quanto sinora osservato, ne consegue che: a) la responsabilità per ritardata/erronea diagnosi del carcinoma (scoperto poi nel giugno del 2015) – posta a fondamento della pretesa attorea- in cui il Dott.
sarebbe incorso per aver negligentemente errato nella valutazione dell'esame citologico del CP_2
15.04.2014 e nel trattamento della “sospetta neoplasia papillare” è stata pacificamente esclusa dalle concordi conclusioni dei consulenti;
b) l'omesso approfondimento del referto PET e l'inerzia dei successivi sei mesi, quali premesse alla rimproverabilità delle scelte del sanitario, da un lato appaiono circostanze irrilevanti rispetto alla domanda formulata da parte attrice;
dall'altra sono rimaste- in ogni caso- prive di riscontri documentali. Inoltre, v'è da considerare che la scelta della di non Pt_1
sottoporsi alla risonanza magnetica prescrittale dal Dott. a conclusione della visita del CP_2
29.12.2014, assume in ogni caso i caratteri del c.d. comportamento sorpassante, ossia della concausa riferibile alla (presunta) danneggiata idonea a spezzare il nesso di causalità (asseritamente) attivato dal convenuto. Non può, invero, dubitarsi che se nel tempo prossimamente successivo al 29.12.2024 (si ipotizzi una parentesi di quindici giorni per attendere il completamento della cura prescrittale dal
) l'attrice avesse effettuato l'esame diagnostico richiestole dal , certamente la diagnosi CP_2 CP_2
avrebbe potuto essere anticipata.
In ogni caso – per finire- nessun concreto pregiudizio sarebbe comunque occorso alla dal Pt_1
ritardo diagnostico che impegna il lasso temporale intercorrente fra il dicembre 2014 e il giugno 2015,
posto nel contrasto fra le tesi dei due consulenti è opportuno assegnare valore dirimente a quella pagina 25 di 27 supportata dalle indicazioni delle linee guida oncologiche AIOM del 2014 (pag. 48) , che – come riportato dal dott. in presenza di carcinoma multicentrico avrebbero in ogni caso proteso per la CP_6
mastectomia totale. Linee guida a cui- anche secondo la c.d. Legge Balduzzi vigente al tempo dei fatti-
i sanitari avrebbero dovuto attenersi per non incorrere nella presunzione di responsabilità.
Infine, resta da trattare l'asserita responsabilità dell' per lo Controparte_1
smarrimento del vetrino.
Premesso che, sebbene le strutture sanitarie abbiano l'obbligo di trattare e conservare i reperti biologici dei propri pazienti assicurandone l'integrità e la disponibilità anche per gli anni successivi al loro campionamento, tale prescrizione anche laddove astrattamente violata non determina di per sé un pregiudizio risarcibile. Invero chi assume essere stato danneggiato della predetta violazione, dovrebbe altresì dimostrare in cosa concretamente tali pregiudizi siano consistiti. Ebbene, parte attrice sostiene che non avendo più potuto recuperare il vetrino contenente la secrezione oggetto del prelievo del
15.04.2014, avrebbe conseguentemente perduto la possibilità di effettuarne una nuova analisi e così
dimostrare l'erroneità della refertazione operata presso l' Tuttavia, il predetto pregiudizio è CP_1
rimasto meramente ipotetico nella misura in cui nessun riscontro ha fornito parte attrice a sostegno della ritenuta erroneità dell'interpretazione e dell'analisi del vetrino. Vi è di più, come già ampiamente riportato in motivazione, anche i successivi prelievi effettuati fino all'intervento di exeresi hanno avuto esito concorde con il primo (sospetta neoplasia papillare); inoltre il trattamento chirurgico e terapeutico della patologia refertata – lo si ribadisce- è stata giudicata corretta in modo concorde da entrambi i consulenti nel corso dell'ATP.
Ne consegue che - allo stato - il pregiudizio correlato allo smarrimento del campione biologico non ha assunto la consistenza minima per accedere a tutela risarcitoria.
Le spese del giudizio tenuto conto della complessità degli accertamenti eseguiti vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro e Parte_4 Controparte_1 CP_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 24 dicembre 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Maria di Mulo – magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
pagina 27 di 27
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 11125/22 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.05.2024, promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Giarre Via CodiceFiscale_1
Turati n. 89 presso lo studio dell'Avv. Mario Cavallaro, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Viale Xx Settembre n. 43 presso lo studio dell'Avv. Dario Seminara che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Vincenzo Sanfilippo;
convenuto;
pagina 1 di 27 e
Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , elettiv.te domiciliato in Catania Corso CodiceFiscale_2
Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti il 2.09.2022, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale l' e il Controparte_1
dott. esponendo che nell'aprile 2014, notando una secrezione anomala alla Controparte_2
mammella destra, si rivolgeva alla per effettuare accertamenti Controparte_1
diagnostici, chiedendo un appuntamento con il Dott. (professionista operante presso la CP_2
menzionata struttura) del quale era già stata paziente. Esponeva che in data 15.04.2014, su indirizzo del citato medico, veniva effettuata l'analisi citologica della secrezione e una mammografia bilaterale
(num. accettazione 1699/2014). L'indagine citologica veniva refertata come “sospetta neoplasia papillare” (il papilloma intraduttale è una lesione benigna della mammella che si forma dall'epitelio dei condotti mammari destinati alla secrezione del latte, a cui sarebbe associato un rischio di cancro mammario maggiore (1,5 – 2 x) rispetto alla popolazione sana (rischio di 0-16% nelle forme senza atipia, 25-30% in caso di atipie cellulare). La mammografia invece risultava sostanzialmente sovrapponibile al precedente esame del 5 novembre 2012 (Corpi mammari a struttura irregolarmente
nodulare, nel contesto dei quali non si repertano sicure alterazioni architetturali né calcificazioni
pagina 2 di 27 atipiche). Veniva quindi disposta una galattografia che, tuttavia, non riusciva ad essere eseguita per assenza di ulteriore secrezione anche dopo spremitura. Rilevava che il 12 giugno 2014, accusando dolori diffusi si recava al Pronto Soccorso di Acireale per “coliche addominali”; qui veniva sottoposta a
TAC il cui referto evidenziava delle anomalie a livello del sistema linfatico e riproduttivo, orientando la diagnosi per una ipotesi di linfoma. I sanitari del Presidio ospedaliero raccomandavano dunque ulteriori e più specifici accertamenti. Nei primi giorni del luglio 2014, di conseguenza, l'istante si sottoponeva a TAC presso il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, a seguito della quale veniva eseguita biopsia ai linfonodi con diagnosi definitiva di “sarcoidosi” (fonte ISS: La sarcoidosi è una
malattia infiammatoria rara che causa la formazione di piccoli noduli rossi e gonfi, chiamati
granulomi. I granulomi possono svilupparsi in ogni organo del corpo ma colpiscono più
frequentemente la pelle, i linfonodi e i polmoni). Le veniva prescritta una terapia a base di cortisone.
Una volta dimessa dal Policlinico Vittorio Emanuele, si recava nuovamente all' stante il CP_1
persistere delle secrezioni dal capezzolo destro, per essere visitata dal dott. . Il professionista CP_2
le faceva eseguire una ecotomografia mammaria dalla quale emergeva un quadro di “mastopatia
fibrocistica. Presenza di echi di piccola intensità uniformemente distribuiti, di aree ipoecogene a
margini netti e regolari a carattere adenosico e di numerose formazioni transoniche a margini netti e
regolari con rinforzo di parete posteriore a carattere cistico di diametro variabile da circa 5-6 mm a
circo 30 mm. In particolare, nei quadranti superiori di sinistra, alcune delle quali a contenuto
corpuscolato.” All'esito dei predetti esami (nuovamente refertati come: esame citologico compatibile
con sospetta neoplasia papillare) il dott. conIGliava alla di procedere a “exeresi dei CP_2 Pt_1
dotti retroareolari di destra”. In data 13.10.2014, veniva quindi effettuato il ricovero presso il Centro
“ per “sospetta neoplasia papillare mammella destra” (indicata come Controparte_3 CP_1
diagnosi di accettazione in cartella clinica dell' . Effettuati gli accertamenti pre-operatori, la CP_1
paziente nelle date del 20.10. e 21.10.2014 veniva sottoposta ad ectasia dei dotti della Persona_1
mammella destra ed agocentesi di cisti sierosa di sinistra (come attestato dal dott. anche nel CP_2
pagina 3 di 27 certificato del 7.11.2014: “exeresi dotti retroareolari mammella destra. Agocentesi Persona_1
mammella sinistra. Incisione periareolare inferiore mammella destra. dotti galattofori CP_4
retroareolari. Controllo emostasi. Revisione emostasi. Sutura a strati. Agocentesi cisti periareolare
superiore-esterna mammella sinistra. Si evacuano circa 10 cc di liquido corpuscolato che si inviano in
anatomia patologica)”. L'esame anatomo-istopatologico dava quale esito “parenchima mammario con
dotti galattofori ectasici e talora iperplastici, circondati da flogosi che, in alcuni punti, ulcera il
rivestimento duttale. Presenti focolai di adenosi e note mastopatiche”. L'agoaspirato: “materiale
amorfo, numerosi istiociti mononucleati,cellule necrotiche e gruppetti di cellule epiteliali, in parte con
aspetti pseudopapillari e con discrete atipie citonucleari. Reperto compatibile con neoplasia papillare
intracistica”. Veniva confermata la diagnosi di sarcoidosi e di neoplasia papillare intracistica, disposte le dimissioni della paziente e riprogrammata la visita di controllo al 31.10.2024. In data 09/12/14
l'istante si recava presso l'ospedale di Caltagirone, dove effettuava una PET per monitorare gli effetti della cura cortisonica sullo stato della sarcoiodosi. Lo studio tomoscintigrafico mostrava abnorme
uptake di probe glucidico nella mammella destra: in sede sottoareolare (SUV max 3.5), nei quadranti
esterni (SUV max 3.8) e nodulo dei piani profondi (SUV max 4.9). Non si rilevavano adenopatie ascellari, né ilo-mediastiniche e addomino-ileo-pelviche iperattive. L'esame segnalava “una
regressione della sarcoidosi dopo terapia cortisonica”. Repertava la captazione patologica a livello della ghiandola mammaria destra e dell'endometrio sicchè, in considerazione di tali alterazioni, i sanitari refertanti prescrivevano alla una consulenza oncologia urgente. Esponeva che in data Pt_1
29.12.2024 si recava a visita dal Dott. presso l' il quale però riconduceva il CP_2 CP_1
persistere delle secrezioni mammellari ai postumi dell'exeresi precedentemente effettuata. Nonostante
l'esame PET posto in visione al dott. , il certificato redatto dal sanitario all'esito della suddetta CP_2
visita non fa menzione della PET né all'indicazione dell'urgenza del controllo oncologico dalla stessa scaturito. In particolare queste le osservazioni espresse dal e trascritte nel certificato all'esito CP_2
della visita: “esame obiettivo: condizioni generali buone. Cicatrice periareolare destra consolidata.
pagina 4 di 27 Assenza di tumefazioni palpabili in sede retroareolare destra. Presenza di secrezione sierosa
corpuscolata dal capezzolo destro”. Disponeva trattamento cortisonico per la malattia sistemica
(sarcoidosi). Diagnosi: “presenza di secrezione sierosa corpuscolata dal capezzolo destro da riferire
verosimilmente a citosteatonecrosi del sito chirurgico. Si conIGlia terapia medica antibiotica ed
antiflogistica, controllo dopo terapia ed approfondimento diagnostico con risonanza magnetica
bilaterale della mammella per il trattamento della sospetta neoplasia papillare intracistica della
mammella sinistra e del sito chirurgico di destra”. Tuttavia, la risonanza magnetica richiesta dal non veniva mai effettuata dalla , la quale ha dichiarato -però- di essere rimasta in CP_2 Pt_1
contatto con il dottore per tutto il periodo intercorrente fra il dicembre 2014 e il giugno 2015, ricevendo costanti rassicurazioni sul suo stato di salute. Nel giugno del 2015, notando un ingrossamento dei linfonodi del piano ascellare destro, l'istante si recava nuovamente a visita dal Dott. presso CP_2
l' ove in data 16/06/2015 effettuava una biopsia linfonodale ascellare destra ecoguidata., in CP_1
base alla diagnosi di “Linfonodi sospetti nel cavo ascellare destro in soggetto con sarcoidosi e
neoplasia papillare intracistica della mammella sinistra”. In data 25/06/2015, da Certificato del
Centro Catanese di Oncologia redatto dal dott. , si apprende CP_1 Persona_2
che “eseguita biopsia con ago tranciante da 14 G su formazione nodulare ipoecogena, di circa 15 mm
di diametro, sita al prolungamento ascellare destro”, il risultato istologico deponeva per "carcinoma
duttale infiltrante”, in conseguenza del quale veniva posta indicazione ad integrazione diagnostica con mammografia. A questo punto la , riferendo di aver perso fiducia nel dottor , si Pt_1 CP_2
rivolgeva ad altro professionista presso l'Ospedale Cannizzaro. In data 07/07/2015 effettuava la consulenza con il dott. , Chirurgo Generale, Dirigente Medico presso U.O.C. di Persona_3
Senologia dell'Ospedale Cannizzaro. L'esame obiettivo metteva in evidenza a destra “mammella con
presenza di voluminosa tumefazione che si estende dal piano retroareolare verso i quadranti esterni
che non infiltra il piano cutaneo e la parete toracica. Iniziale retrazione del capezzolo in esiti di
pregressa resezione dei dotti retroareolari. Concomitano linfonodi patologici al cavo ascellare
pagina 5 di 27 ipsilaterale. A sinistra mammella di tipo fibro-adiposo”. Le conclusioni della visita confermavano la diagnosi di “carcinoma invasivo della mammella destra (già tipizzato), T2 N1”. Le veniva conIGliato il completamento diagnostico con mammografia bilaterale e risonanza magnetica mammaria bilaterale. In
previsione di un eventuale trattamento chemioterapico primario le veniva altresì richiesta la determinazione recettoriale su agobiopsia del 25/06/2015. In data 13/07/2015 eseguiva la mammografia bilaterale presso l'Ospedale Cannizzaro. In pari data la RM metteva in evidenza in “regione
retroareolare vasta area di 6 cm. con disomogenea impregnazione contrastografica e curva
intensità/tempo di tipo maligno. Al cavo ascellare destro, almeno due linfonodi megalici (22 mm e 26
mm circa), fortemente sospetti per secondarismo. A sinistra assenti aree di enhancement sospette,
rassegnando le suddette conclusioni: “processo eterologo della mammella destra in verosimile
secondarismo linfonodale. Necessaria consulenza onco-chirurgica”. Questo l'esito della determinazione recettoriale richiesta (esame del 21/07/2015, N. 15/10265): RE- Rpg - HER3 + KI 67
35%. In data 22/07/2015 presso il centro diagnostico per immagini di Santa Teresa Riva la RA
eseguiva TC torace-addome-cranio. L'esame rilevava la presenza di “tumefazioni linfonodali Pt_1
nel cavo ascellare di destra e a livello della catena mammaria interna sempre a dx (diametro 8 mm)”.
In data 05/08/2015, l'istante iniziava la chemioterapia neo-adiuvante presso l'Ospedale Cannizzaro
(epirubicina, ciclofosfamide e transtuzumab) con cicli che si concludevano nell'ottobre 2015. In data
01/03/2016 si sottoponeva poi a intervento chirurgico di mastectomia radicale destra modificata sec
Patey, dissezione ascellare e ricostruzione con expander retropettorale. L'esito dell'esame istologico sulla mammella destra asportata con cavo ascellare non evidenziava residui neoplastici (risposta patologica completa). Presenti microcalcificazioni. Fibrosi e focali atipie dell'epitelio acinare riferibili al trattamento. Indenni risultavano i 21 linfonodi del cavo ascellare.
Ciò posto la attrice ha dedotto la sussistenza di una responsabilità professionale dei convenuti, atteso che se nel marzo del 2014, il Dott. avesse correttamente approfondito e interpretato l'esito CP_2
della prima biopsia avente ad oggetto la “sospetta neoplasia papillare” in uno alla sintomatologia che pagina 6 di 27 la stessa presentava e alla sua storia anamnestica, il carcinoma avrebbe potuto essere diagnosticato già
a quel tempo, evitando l'evolversi della patologia e assicurandole la possibilità di ricorrere a intervento conservativo in luogo della più invasiva “mastectomia”. A fondamento delle proposte azioni, parte attrice ha quindi allegato il preteso inadempimento delle controparti alle proprie obbligazioni professionali sia per la ritardata diagnosi di carcinoma infiltrante (secondo l'attrice la “ corretta lettura
del primo esame diagnostico e un intervento tempestivo avrebbero potuto ridurre le conseguenze
nocive alle condizioni fisiche sofferte dall'istante”) sia - in capo all' - per lo smarrimento del CP_1
proprio reperto biologico, in violazione degli obblighi di diligente custodia e conservazione previsti dalla legge, causanti (asseritamente) alla stessa nocumento ai propri diritti di difesa ex art. 24 Cost.
Rilevava quindi che con ordinanza del 12.04.2021 era stato disposto ATP ante causam e che concluse le attività peritali, i consulenti nominati non concordavano sulla sussistenza delle responsabilità dedotta.
Chiedeva quindi che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Controparte_1
e del Dott. per il danno arrecato alla IG.ra
[...] Controparte_2 Parte_1
solidalmente tra essi;
accertato e dichiarato il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla
[...]
e dal Dott. ed i danni patiti dalla IG.ra , con Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
conseguente accertamento del diritto al risarcimento di tali danni in favore dell'attrice nella misura di
€180.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice Adito riterrà opportuna, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il dott. si costituiva in giudizio con comparsa del 30.12.2022, eccependo la Controparte_2
prescrizione del diritto azionato dalla attrice, il quale andrebbe ricondotto al genus della responsabilità
aquiliana. Nel merito deduceva: a) il suo diritto ad essere manlevato dalla struttura sanitaria invocando la responsabilità della stessa nelle forme e ai sensi dell'art. 1228 c.c.; b) CP_1
l'infondatezza dell'azione proposta dall'attrice, attesa l'assenza di profili di responsabilità a suo carico,
come anche emergente dalle consulenze disposte nel corso dell'ATP; c) l'assenza di alcun riscontro pagina 7 di 27 probatorio circa i danni allegati dalla ricorrente;
in subordine d) in caso di ritenuta responsabilità: il contenimento della condanna nei limiti del danno provato e della quota di responsabilità ascrivibile al
. CP_2
L si costituiva con comparsa del 29.12.2022, con la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda avversaria per infondatezza in fatto e in diritto, promuovendo -in ogni caso- domanda “trasversale” di garanzia e manleva nei confronti del dott. , al quale Controparte_2
andrebbe nella tesi attorea ascritto il danno per cui è stato chiesto il risarcimento.
In ordine alle istanze istruttorie parte attrice chiedeva disporsi l'interrogatorio formale del Dott.
, sui seguenti capitolati di prova: 1. “Vero o meno che Lei ha visitato la IG.ra Controparte_2
presso l' ?” 2. “Vero o meno che, nel periodo ricompreso Pt_1 Controparte_5
tra il gennaio 2015 e il giugno 2015, la IG.ra la contattava telefonicamente ripetutamente Pt_1
per informarla di anomale secrezioni del seno?” 3. “Vero o meno che in tali occasioni, Lei
rassicurava la IG.ra dicendo che i disturbi erano causati dallo stato infiammatorio dovuto Pt_1
all'intervento da Lei effettuato sui dotti del seno?” 4. “Vero o meno che dal referto della TC del luglio
2014 e da lei visionata in occasione della visita del 29.12.2014 risultava una Neoplasia Mammella
Destra ma Lei interpretava tale dato come effetto dell'infiammazione dovuta all'intervento?” 5. “Vero
o meno che lei ha avuto in carico anche la sorella della RA , la quale ha patito la Pt_1
medesima sarcoidiosi e che tale dato fa sempre presupporre una spiccata familiarità di tale malattia?”
, nonché prova per testi sui seguenti capitolati di prova: a) “Vero che in occasione della visita del
04.07.2014, in cui lei accompagnava la RA , il Dott. rassicurava la paziente Pt_1 CP_2
circa la presenza delle secrezioni liquido dicendole di stare tranquilla?” b) “Vero o meno che la
IG.ra chiamava su suo conIGlio più volte il Dott. nel periodo compreso fra Pt_1 CP_2
gennaio e giugno 2015 per informarlo del peggioramento delle condizioni di salute ma le venivano
sempre date risposte rassicuranti e minimizzanti del problema?”. c) “vero o meno che, in occasione
della visita eseguita il 22.12.2014, presso l'humanitas di Catania, veniva mostrata l'ultima tac ma il
pagina 8 di 27 dottor minimizzava i risultati dicendo che quel quadro che si vedeva era normale dopo aver CP_2
subito un intervento ai dotti?” d) “vero o meno che nel luglio 2015, a seguito dell'esame con ago
aspirato, il dottore si rese conto della gravità e che bisognava intervenire subito perché CP_2
eravate in ritardo?” .
Acquisito il fascicolo dellATP e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.05.2024) e poi definitivamente posta in decisione all'udienza del 27.05.2024.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dall'attrice sono infondate e devono essere rigettate.
Parte attrice ha ipotizzato la sussistenza di una responsabilità professionale in capo al dott. CP_2
e all' per ritardata diagnosi della patologia oncologica dalla Controparte_1
stessa sofferta negli anni 2014/2015, come da domande sopra precisate e da sequenza temporale riferita.
In materia di responsabilità medica occorre preliminarmente chiarire quanto segue.
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
pagina 9 di 27 accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e pagina 10 di 27 colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con pagina 11 di 27 quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Come detto quindi la disciplina della responsabilità contrattuale implica che il paziente, in quanto creditore, debba provare il cd. nesso di causalità giuridica, ossia la relazione tra l'inadempimento contrattuale ed il danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito dal paziente. Nell'accertamento della sussistenza della causalità giuridica la norma civilistica di riferimento è rappresentata dall'art. 1223
c.c., il quale prevede il risarcimento dei soli danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ossia gli effetti normali e ordinari dell'illecito. Quanto alla regola su cui si fonda il procedimento di ricostruzione di tale nesso causale, si ricorre al principio del “più probabile che non”,
o regola della “preponderanza dell'evidenza” , in base al quale il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come necessario in sede di accertamento della responsabilità penale (tale distinzione tra le regole di adottate nel settore civile e penale risponde alle diverse finalità ed eIGenze che li connotano, legate ai rispettivi pagina 12 di 27 diversi interessi in gioco) [Cassazione civile sez. VI, 02/09/2019, n.21939; Cassazione civile sez. III,
23/10/2018, n.26700].
Tali prinicipi – come sopra detto - sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. Parte_2
24/2017), che è intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge Parte_2
chiarisce che: (i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
In sostanza con la c.d. legge Gelli-Bianco, il legislatore ha ritenuto di qualificare come aquiliana la responsabilità (eventualmente) sussistente a carico del sanitario a cui siano ascrivibili profili di colpa nell'esercizio delle proprie prestazioni professionali, allorquando il paziente si sia rivolto alla struttura medica senza aver scelto o comunque precedentemente stipulato un contratto personale di prestazione d'opera professionale con il medico che opera presso la stessa. Viceversa, la responsabilità del sanitario- ancorché operante presso una struttura clinica- non può che considerarsi contrattuale nel caso in cui le prestazioni si inquadrino in un contratto personale ed elettivo che ha condotto il paziente alla scelta del professionista di riferimento. Altresì sempre contrattuale è stata ritenuta -e tale mantenuta anche dopo la citata legge di riforma- la responsabilità della struttura medica presso la quale presta servizio il sanitario eventualmente incorso in errore medico.
Ebbene, in merito all'applicabilità al presente giudizio della L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge "Gelli
– Bianco") per fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore -come, appunto, nel caso in esame in pagina 13 di 27 cui i fatti di causa si sono verificati nel 2014-2015- si osserva che sono intervenute due sentenze gemelle della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n. 28994) le quali, con condivisibile percorso argomentativo, a cui questo Giudice
intende conformarsi, hanno chiarito che "in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt.
3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3,
della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi
anteriormente alla loro entrata in vigore", secondo quanto previsto dell'art. 11 disp. prel. c.c..
Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28990 ha, inter alia, altresì chiarito che "non intervenendo a
modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità
civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze-dannose già realizzatisi), l'art. 3, comma
3, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre
2012 n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la
responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio
di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt.
138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla
successiva legge 8.3.2017 n. 24 cd. Gelli-Bianco), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il
Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione
equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul
"quantum".
In altri termini ,le norme sostanziali contenute nella legge n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul quantum.
Come già sopra esposto, la giurisprudenza precedente alla riforma richiamata, considerava la pagina 14 di 27 responsabilità del medico operante presso una struttura cilinica/ospedaliera - quand'anche non avente rapporti professionali antecedenti con il paziente o comunque non scelto personalmente dall'assistito-
di carattere contrattuale, riconducendo la relazione intercorrente fra gli stessi al genus del “contatto sociale qualificato”. Alla stregua di tale categoria concettuale, il paziente che presso una struttura medica si affida alle cure di un sanitario, si aspetta dal medesimo una prestazione conforme agli standard di diligenza professionale normalmente eIGibili ex art. 1218 e 2036 c.c. ,senza che assuma carattere dirimente l'esistenza del previo contratto (c.d. prestazione senza pregressa obbligazione).
Tanto in conformità alla tutela che la Costituzione riconosce alla salute (art. 32), nonché ai principi di correttezza , buona fede e uguaglianza che non consentirebbero di far dipendere la tutela dei diritti fondamentali del danneggiato e dunque le relative caratteristiche del regime di responsabilità,
dall'esistenza o meno delle precondizioni citate (determinazione elettiva e personale del paziente al professionista).
Di conseguenza, parimenti contrattuale è stata considerata la responsabilità del medico, anche qualora si sia trattato di contatto sociale fortuito e financo informale. cfr. Cassazione civile sez. III,
03/10/2016, n.19670 :“in tema di attività medico-chirurgica, anche il "contatto sociale" meramente
fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente, è idoneo a far scattare i presidi della
responsabilità contrattuale".
Ne consegue che- senza necessità di indagare l'esistenza o meno di un pregresso rapporto contrattuale fra l'attrice e il Dott. , dovendosi applicare ai fatti di causa ratione temporis la tesi CP_2
del contatto sociale qualificato- la domanda dell'istante andrà valutata alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale.
Quanto chiarito in ordine alla natura della responsabilità asseritamente gravante sui convenuti è
sufficiente a respingere l'eccezione di prescrizione del diritto prospettata dalla difesa del Dott.
, atteso che solo dal 2016 (01-03.2016: la data dell'intervento) – a conclusione dell'analisi CP_2
istologica successiva all'intervento conducente alla diagnosi di rimessione della patologia oncologica-
pagina 15 di 27 l'attrice ha avuto definitiva contezza del percorso terapeutico effettuato. Il ricorso per ATP è stato proposto nel settembre del 2020 e l'azione ordinaria in giudizio nel 2022, ampiamente entro il decennio utile a evitare la prescrizione.
Sempre dalla qualificazione contrattuale dei rapporti dedotti in giudizio dipende il relativo riparto dell'onere della prova, delineato sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della nota sentenza a Sezioni Unite 30.10.2001, n. 13533: in particolare, con tre sentenze pressoché coeve (cfr. Cass. 19.5.2004, n. 9471; Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 21.6.2004, n. 11488),
la Cassazione ha chiarito che il paziente ,il quale agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Nello specifico, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per responsabilità medica del sanitario, grava sul paziente/danneggiato, l'onere di documentare non solo l'esistenza del danno lamentato, ma anche il nesso di causalità che avvince tale danno alla condotta del sanitario, senza che rilevi ai fini dell'assolvimento di tale onere la prova della colpa del sanitario stesso. Sarà, infatti,
quest'ultimo (ovvero la struttura sanitaria citata in giudizio) a dover fornire prova di aver adoperato la diligenza richiesta nel caso di specie, provando altresì che il danno sarebbe identificabile quale conseguenza imprevedibile e, perciò, inevitabile: "nei giudizi di risarcimento del danno da
responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la
condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non" causa del danno, sicché,
ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata" (Cass. n. 3704 del
15.2.2018, che richiama Cass. n. 18392 del 26.7.2017, Cass. n. 26824 del 14.11.2017 e Cass. n. 26825
del 14.11.2017, ex multis). Quanto, invece, al nesso di causalità tra condotta (del medico ovvero della struttura sanitaria) ed evento (danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario),
la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che nel campo dell'illecito civile, deve farsi ricorso ad un diverso giudizio qualificatorio del nesso eziologico, ravvisandone gli estremi nella regola del pagina 16 di 27 "più probabile che non" (cfr., per il primo intervento in tal senso, Cass. 16.10.2007, n. 21619; nonché,
in senso conforme, Cass. Sez. Un. 11.1.2008, n. 578 e Cass. civ. n. 15857/2015, secondo la quale "in
tema di responsabilità civile, l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e
le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria
rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che,
nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza
o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole
dubbio […]").
Tanto premesso, si osserva che l'attrice ha allegato- producendo nel corso dell'ATP anche una consulenza di parte- che il Dott. avrebbe errato nella interpretazione del primo esame CP_2
citologico effettuato il 15.4.2014, ignorando i sintomi e le contingenze di anamnesi che già a quel tempo avrebbero dovuto indurlo a una diversa lettura e a più specifici approfondimenti diagnostici, fra i quali una risonanza magnetica. Secondo quanto ritenuto dal consulente di parte della e Pt_1
(meramente) ribadito dalla sua difesa, ciò sarebbe giovato con “elevata probabilità scientifica prossima alla certezza” di determinare la medicazione della patologia già nel marzo del 2014 con un mero intervento di quadrantectomia, in quanto il linfonodo sentinella non sarebbe stato raggiunto dal propagarsi delle cellule tumorali.
Tuttavia, né il consulente di parte attrice, né la sua difesa sono riuscite a fornire un principio di prova che supportasse tale tesi: in altri termini, non sono stati forniti dati o evidenze che deponessero per l'errata diagnosi del 15.04.2014 sul referto di “neoplasia papillare”, né sul decorso diverso e più
favorevole che ne sarebbe poi seguito.
L'istruzione della causa si è quindi basata sulle conclusioni emerse dalle consulenze medico legali effettuate e depositate nel corso dell'ATP, le quali hanno esaurito ogni punto controverso rilevante ai fini della decisione. Pertanto, è proprio dall'analisi delle stesse che occorre muovere.
In particolare, alle proprie osservazioni i consulenti hanno premesso un inquadramento clinico e pagina 17 di 27 terapeutico della “neoplasia papillare” concordemente qualificata da entrambi quale “neoformazione
benigna”, più frequente in donne nella fascia di età tra i 30-50 anni che si appalesa per secrezioni sieroematiche intermittenti dal capezzolo, talvolta come un piccolo nodulo palpabile nella zona dell'areola.
Entrambi i consulenti ne hanno indicato quale primo step per la diagnosi la citologia delle
secrezioni, con duttogalattografia per documentarne la presenza e poi l'escissione chirurgica per
averne la conferma istologica. Sempre concordemente i predetti consulenti hanno indicato che il
papilloma non ha IGnificato precanceroso, tranne quando sia presente iperplasia atipica (in tali casi
rischio di 4-5 volte in più di sviluppare un cancro). Una volta rimossa la neoplasia papillare hanno
indicato la necessità del follow up perché è relativamente frequente la recidiva locale. In rari casi
hanno osservato trattasi di un carcinoma papillare, che costituisce il 2% di tutte le forme maligne della
mammella. L'intervento di duttogalattoforectomia per papilloma intraduttale trova indicazione
anzitutto a scopo sintomatico per abolire le secrezioni dal capezzolo, inoltre per avere un riscontro
istologico come prima riportato, mentre non è una necessità ai fini oncologici, nel senso che il rischio
cancro è presente solo nei casi con iperplasia atipica.
Ipotesi quest'ultima non ricorrente nel caso oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, tanto secondo il dott. (Chirurgo specialista), quanto secondo il dott. Persona_4
(medico legale) l'iter seguito dal dott. si appalesa esente da errori fino CP_6 CP_2
all'intervento di exeresi effettuato sulla paziente.
Di seguito le conclusioni del dott. : “Il dott. ha lavorato correttamente Persona_4 CP_2
per quanto riguarda l'approccio diagnostico alla secrezione sieroematica dal capezzolo della
mammella destra, prescrivendone l'esame citologico;
anche il successivo trattamento di exeresi dei
dotti retroareolari della mammella destra e l'agocentesi della cisti della mammella sinistra Persona_1
è da ritenersi corretto. Sia l'esame citologico che la mammografia in nessun modo lasciavano
sospettare che ci fosse un carcinoma. Per quanto riguarda l'indicazione ad eseguire la RM in questa
pagina 18 di 27 fase, le linee guida AIOM sulle neoplasie della mammella, riferite all'epoca dei fatti, cioè l'anno 2014,
nelle pagine 12-13 testualmente così recitano:” la risonanza magnetica non è raccomandata come
indagine di screening nella popolazione generale. La RMN mammaria presenta una sensibilità
maggiore nella diagnosi di carcinoma mammario rispetto alla mammografia accanto ad una minore
Parte specificità e ciò comporta un più alto tasso di falsi positivi .....Inoltre la non è in grado di
rilevare la presenza di microcalcificazioni .......La risonanza magnetica come metodica di screening in
aggiunta alla mammografia ed all'esame clinico trova indicazione: nelle donne ad alto rischio;
nelle
donne a rischio moderato, definite come sotto riportato: lifetime risk del 15-20% sec. i comuni modelli
di predizione del rischio;
storia personale di carcinoma duttale in situ, lobulare in situ, iperplasia
duttale atipica, iperplasia lobulare atipica;
mammelle particolarmente dense ..... Nelle donne ad alto
rischio la RM con cadenza annuale come metodica di screening in aggiunta alla mammografia ed
all'esame clinico, trova indicazione: mutazione BRCA1 o BRCA2 ; lifetime risk del 20-25%; anamnesi
Parte di radioterapia a carico della parete toracica all'età di 10-30 anni......”. Ciò premesso, la alla
luce delle linee guida AIOM 2014, non era indicata nella fase in cui la RA è stata Pt_1
sottoposta all'intervento di resezione dei dotti, non rientrando nei criteri previsti dalle linee guida per
indicare quest'esame”.
Queste le osservazioni del Dott. sull'operato del fino all'intervento di exeresi: “fino CP_6 CP_2
a tale data è da ritenersi corretta l'attività professionale svolta dal dott. : corretto Controparte_2
l'approccio diagnostico alla secrezione sieroematica dal capezzolo della mammella destra,
prescrivendone l'esame citologico;
corretto il successivo trattamento di exeresi dei dotti galattofori
retroareolari della mammella destra e l'agocentesi della cisti della mammella sinistra. Sia l'esame
citologico che la mammografia in nessun modo lasciavano sospettare che ci fosse un carcinoma. Per
quanto riguarda l'esecuzione di una RM in questa fase, le linee guida AIOM sulle neoplasie della
mammella, riferite all'epoca dei fatti, cioè l'anno 2014, non ne ponevano indicazione.”
Le valutazioni rilevanti ai fini della decisione della domanda proposta dall'Attrice si possono pagina 19 di 27 arrestare a tali concordi conclusioni.
Si osserva, invero, che la IG. ha postulato, quale fondamento della propria domanda, Pt_1
l'esistenza di una responsabilità in capo ai convenuti con riferimento all'erronea o omessa diagnosi seguente alla riscontrata “neoplasia papillare” individuata a partire dal marzo del 2014 e successivamente trattata farmacologicamente e chirurgicamente attraverso l'exeresi dei dotti. Ebbene,
dalle conclusioni dei consulenti sopra riportate, tale assunto risulta -a chiare lettere- smentito.
Distintamente i periti hanno rilevato non solo la correttezza del trattamento chirurgico e terapeutico effettuato sulla “neoplasia papillare”, ma anche la non necessarietà al tempo del primo esame citologico di ulteriori approfondimenti tramite RM.
Proprio l'esaustività dei chiarimenti dei consulenti rispetto alla domanda proposta dall'Attrice, alla sua formulazione e – correlativamente- ai quesiti ad essi sottoposti, ha portato questo Giudice a ritenere superflue o comunque irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalla attrice nella memoria del
23.4.2023; atteso che ,tanto la richiesta di deferimento dell'interrogatorio formale quanto i capitolati delle prove testimoniali, vertevano integralmente sull'operato del Dott. nella sequenza CP_2
successiva alla visita del 29.12.2014, nella quale la ha dichiarato che lo stesso prese visione Pt_1
degli esiti della PET e rimase con ella in costante contatto.
Peraltro nessuno dei capitoli di prova in questione – e sopra riportati – miravano a provare che il avesse preso effettivamente visione dell'esame PET e che quindi non ne avesse tratto le CP_2
dovute conseguenze.
Sequenza – si ribadisce- irrilevante rispetto ai fatti posti a fondamento delle pretese attoree.
Per dovere di completezza si osserva comunque che i due consulenti sono giunti a conclusioni discordanti rispetto alla valutazione dell'operato del Dott. successivo alla citata visita del CP_2
29.12.2014.
Invero secondo il Dott. sarebbe “censurabile il comportamento del dott. , dopo che Per_4 CP_2
alla RA è stata effettuata la PET, indagine che mostrava un patologico accumulo del Pt_1
pagina 20 di 27 Per_ radiofarmaco nella mammella destra, tant'è il chirurgo toracico, dott. , richiedeva una
consulenza oncologica urgente. Infatti il dott. ha visitato la RA il 29 dicembre CP_2 Pt_1
2014 (cioè pochi giorni dopo che era stata effettuata la PET), perché la medesima continuava ad avere
secrezioni dal capezzolo della mammella destra operata e perché le era stato indicato di effettuare una
consulenza oncologica urgente. Nella refertazione il dott. conIGliava di effettuare RM per CP_2
verificare lo stato della mammella sinistra (dove l'agocentesi aveva documentato un papilloma
endocistico) ed il sito chirurgico della mammella destra. Nessun riferimento alla probabile presenza di
un carcinoma, così come incidentalmente messo in luce dalla PET. Solamente a giugno 2015 (come si
evince dalla documentazione presente nel fascicolo) veniva posta l'indicazione a procedere con
agobiopsia ecoguidata sul sospetto carcinoma della mammella destra. Questo ritardo diagnostico di 6
mesi comunque e, fortunatamente, non ha inciso sul risultato finale delle cure praticate (chemio
neoadiuvante e mastectomia sec. Patey), visto che l'esame istologico sul pezzo anatomico asportato (la
mammella destra), non ha mostrato presenza di residui tumorali né sulla mammella, né su 21 linfonodi
asportati con la dissezione ascellare. Sicuramente la risposta completa al trattamento chemioterapico
neoadiuvante è dipesa dalle caratteristiche recettoriali del tumore: HER3 positivo (esprime sensibilità
al trattamento target con l'anticorpo monoclonale Trastuzumab) e KI 67 35% (esprime alto e rapido
indice proliferativo del tumore ma anche buona sensibilità e risposta alla chemio); entrambi questi
recettori vengono considerati come fattori predittivi favorevoli di risposta. Il ritardo diagnostico
comunque ha inciso sulla scelta del trattamento chirurgico: è stata infatti eseguita la mastectomia sec.
Patey, intervento più invalidante (perché prevede anche l'asportazione del muscolo piccolo pettorale)
rispetto ad un intervento più limitato di quadrantectomia, quale sarebbe stato se la RA Pt_1
avesse eseguito per tempo (immediatamente dopo l'esecuzione della PET) le cure adatte. In entrambi i
casi si sarebbe effettuata la chemioterapia neoadiuvante e la dissezione ascellare perché l'esame PET
aveva dimostrato captazione a livello ascellare. In conclusione, va censurata l'attività professionale
del dott. per imperizia nel caso in oggetto, allorché rivide la IG.ra Controparte_2 Pt_1
pagina 21 di 27 in data 29/12/14 e non tenne conto del referto PET e della indicazione prescritta dal Pt_1
Chirurgo Toracico, di effettuare una consulenza oncologica urgente;
per non aver inoltre appurato la
presenza delle tumefazioni mammarie che di certo erano presenti ed obiettivabili in sede ascellare e
retroareolare, vista poi la loro individuazione e con diametro di ben 6 cm. alla RM del 13/07/2015.
Questo ritardo ha senza dubbio influito sulla progressione della neoplasia facendo eseguire ai
chirurghi senologi dell'Ospedale Cannizzaro un intervento chirurgico più mutilante, cioè la
mastectomia radicale modificata secondo Patey rispetto ad una quadrantectomia (comunque in
entrambi i casi andava sacrificato il complesso areola capezzolo, perché il tumore era allocato in sede
sotto-areolare e verso il prolungamento ascellare;
in entrambi i casi inoltre andava effettuata la
linfadenectomia ascellare). Comunque nel caso in oggetto, nonostante il ritardo nella diagnosi, siamo
di fronte ad una neoplasia efficacemente trattata, in assenza di ripercussioni funzionali validamente
computabili (tranne le parestesie all'arto superiore destro, tutt'ora presenti) ed a prognosi favorevole
per valida espressione dei recettori ormonali: estrogeni e progesterone negativi, HER3 positivo (il che
ha reso la neoplasia sensibile al trattamento con farmaci biologici – Transtuzumab) e Ki 67 14. E di
tanto ne è riprova l'assenza di neoplasia nel pezzo operatorio e non mancando di rilevare che sono
ormai trascorsi dall'intervento chirurgico di mastectomia effettuato in data 01/03/16 In
considerazione delle divergenze con il CTU Prof. riguardo le responsabilità mediche, si CP_6
rimanda alla istruttoria processuale”.
In altri termini il Dott. , ipotizzando che la abbia effettivamente mostrato la PET al Per_4 Pt_1
circostanza questa però rimasta indimostrata- ha ritenuto censurabile l'omessa rilevazione e CP_2
,poi, il mancato approfondimento da parte dello stesso, degli esiti della PET. Tale errore non avrebbe determinato comunque conseguenze negative sull'evoluzione del carcinoma, atteso che all'esito del ciclo chemioterapico -a cui in ogni caso la paziente avrebbe dovuto sottoporsi- e dell'intervento di mastectomia, il tumore è stato efficacemente debellato. L'unica conseguenza evitabile secondo le conclusioni del dott. avrebbe potuto essere quella della mastetcomia totale: se il carcinoma Per_4
pagina 22 di 27 fosse stato scoperto immediatamente dopo la visita del 29.12.2014, con buone probabilità- a suo dire-
si sarebbe potuto intervenire con una quadrantectomia pur comunque comprensiva del complesso linfonodale ascellare destro.
Queste , invece, le conclusioni del Dott. circa la visita del 29.12.2014 e lo sviluppo dei fatti CP_6
successivi: “A tal punto però la IG.ra riferisce di aver mostrato la PET al dott. Parte_1
e la richiesta di una consulenza oncologica urgente da parte del chirurgo toracico Controparte_2
ma senza, da parte di questi, di alcuna evidenza. Si rilevi che nel referto del controllo effettuato in data
29/12/14 da parte del dott. , non viene fatta menzione dell'esame PET eseguito in Controparte_2
data 09/12/2014 (e mostrata al dott. per come asserito dalla IG.ra Controparte_2 Parte_1
) e vi si trova la precisazione che vi era assenza di tumefazioni palpabili in sede retroareolare
[...]
destra. Pur tuttavia il dott. verosimilmente per qualche dubbio clinico- Controparte_2
semeiologico, ebbe a richiedere una RM mammaria di fatto poi immotivatamente non effettuata. A tal
punto la storia clinica documentale si arresta per ben sei mesi sebbene la IG.ra , Parte_1
riferisce di aver continuato ad essere vista dal dott. ricevendone sempre Controparte_2
affermazioni di tranquillità. Non manca allora di doversi far notare che, se corrispondesse al vero
quanto affermato dalla IG.ra in merito al ripetersi dei controlli clinici fatti dal dott. Parte_1
e sempre con affermazioni di tranquillità, l'attività professionale del dott. Controparte_2 CP_2
sarebbe assai censurabile dal momento che un'attenta visita medica avrebbe ben potuto
[...]
rilevare le tumefazioni che di certo potevano ben essere obiettivate in sede retroareolare vista poi la
loro individuazione e con diametro di ben 6 cm. alla RM del 13/07/15. Ma di tanto non vi è alcuna
prova documentale. Il motivo di disaccordo con il prof. sta nel momento in cui egli Persona_4
afferma che “va censurata l'attività professionale del dott. per imperizia nel caso Controparte_2
in oggetto, allorché rivide la IG.ra in data 29/12/14 e non tenne conto del referto Parte_1
PET e della indicazione prescritta dal Chirurgo Toracico, di effettuare una consulenza oncologica
urgente; per non aver inoltre appurato la presenza delle tumefazioni mammarie che di certo erano
pagina 23 di 27 presenti ed obiettivabili in sede ascellare e retroareolare, vista poi la loro individuazione e con
diametro di ben 6 cm. alla RM del 13/07/15”. Infatti, non vi è nessuna prova documentale che il dott.
ebbe a prendere visione del referto PET né della richiesta di visita oncologica Controparte_2
prescritta dal dott. in data 22/12/14, così come non risulta che il dott. Persona_6 CP_2
abbia dimostrato imperizia nella visita del 29/12/14 leggendosi di contro, nel relativo referto
[...]
“assenza di tumefazioni palpabili in sede retroareolare destra” e in ogni caso venne richiesta una
RMN mammaria che non risulta essere stata fatta. Né si ha prova documentale che nel periodo
intercorso dal 29/12/14 al 16/06/15 egli abbaia rivisto la IG.ra . Si ha solo un Parte_1
riscontro anamnestico riferito dalla IG.ra (parte interessata) e sulla cui veridicità Parte_1
non spetta a questo CTU dare parere alcuno. Anche per tale aspetto vi è disaccordo con il prof.
dal momento che egli ritiene che una più tempestiva diagnosi avrebbe favorito un Persona_4
intervento conservativo (quadrantectomia) vs una mastectomia senza però rilevare che si era innanzi
ad un carcinoma mammari multicentrico che in ogni caso avrebbe richiesto pari trattamento per come
suggerito dalle coeve linee guida AIOM e non dimenticando ancora che, nel caso di nostra
osservazione, vi era familiarità (una sorella) per carcinoma mammario.”
Ebbene, da quanto riportato si evince che i punti di disaccordo con le conclusioni del Dott. Per_4
attengono innanzitutto alla ritenuta responsabilità in cui sarebbe incorso il dottore . Invero, CP_2
mentre il primo ne ha censurato l'operato sul presupposto che le dichiarazioni della (circa il Pt_1
fatto che ella mostrò la PET al nella visita del 29.12.2014 e che continuò ad essere rassicurata CP_2
dallo stesso anche nei mesi successivi) corrispondessero alla verità, il dott. rilevando che le CP_6
dichiarazioni di parte attrice non hanno ricevuto alcun riscontro- ha concluso più cautelativamente per un giudizio di responsabilità condizionato al fatto che tale prova venisse ottenuta in giudizio.
Circostanza quest'ultima non verificatesi.
In secondo luogo, il Dott. ha dissentito dalle conclusioni del dott. circa i pregiudizi CP_6 Per_4
comunque derivati in capo all'Attrice, quand'anche l'ipotesi di cui sopra fosse stata provata.
pagina 24 di 27 Secondo il predetto medico legale, invero, anche se il carcinoma fosse stato scoperto nel dicembre del 2014 o nell'immediato periodo successivo, la avrebbe dovuto comunque sottoporsi al Pt_1
medesimo iter terapeutico. Infatti, non solo il ciclo di chemioterapia non avrebbe potuto essere evitato
(e su questo c'è concordia fra i consulenti), ma -a suo dire- nemmeno la mastectomia totale, posto che già al tempo dalla PEC ( quando – in tesi- il carcinoma avrebbe potuto essere scoperto) il tumore si presentava “multicentrico” e dunque le linee guida avrebbero in ogni caso suggerito l'asportazione totale della mammella.
Da quanto sinora osservato, ne consegue che: a) la responsabilità per ritardata/erronea diagnosi del carcinoma (scoperto poi nel giugno del 2015) – posta a fondamento della pretesa attorea- in cui il Dott.
sarebbe incorso per aver negligentemente errato nella valutazione dell'esame citologico del CP_2
15.04.2014 e nel trattamento della “sospetta neoplasia papillare” è stata pacificamente esclusa dalle concordi conclusioni dei consulenti;
b) l'omesso approfondimento del referto PET e l'inerzia dei successivi sei mesi, quali premesse alla rimproverabilità delle scelte del sanitario, da un lato appaiono circostanze irrilevanti rispetto alla domanda formulata da parte attrice;
dall'altra sono rimaste- in ogni caso- prive di riscontri documentali. Inoltre, v'è da considerare che la scelta della di non Pt_1
sottoporsi alla risonanza magnetica prescrittale dal Dott. a conclusione della visita del CP_2
29.12.2014, assume in ogni caso i caratteri del c.d. comportamento sorpassante, ossia della concausa riferibile alla (presunta) danneggiata idonea a spezzare il nesso di causalità (asseritamente) attivato dal convenuto. Non può, invero, dubitarsi che se nel tempo prossimamente successivo al 29.12.2024 (si ipotizzi una parentesi di quindici giorni per attendere il completamento della cura prescrittale dal
) l'attrice avesse effettuato l'esame diagnostico richiestole dal , certamente la diagnosi CP_2 CP_2
avrebbe potuto essere anticipata.
In ogni caso – per finire- nessun concreto pregiudizio sarebbe comunque occorso alla dal Pt_1
ritardo diagnostico che impegna il lasso temporale intercorrente fra il dicembre 2014 e il giugno 2015,
posto nel contrasto fra le tesi dei due consulenti è opportuno assegnare valore dirimente a quella pagina 25 di 27 supportata dalle indicazioni delle linee guida oncologiche AIOM del 2014 (pag. 48) , che – come riportato dal dott. in presenza di carcinoma multicentrico avrebbero in ogni caso proteso per la CP_6
mastectomia totale. Linee guida a cui- anche secondo la c.d. Legge Balduzzi vigente al tempo dei fatti-
i sanitari avrebbero dovuto attenersi per non incorrere nella presunzione di responsabilità.
Infine, resta da trattare l'asserita responsabilità dell' per lo Controparte_1
smarrimento del vetrino.
Premesso che, sebbene le strutture sanitarie abbiano l'obbligo di trattare e conservare i reperti biologici dei propri pazienti assicurandone l'integrità e la disponibilità anche per gli anni successivi al loro campionamento, tale prescrizione anche laddove astrattamente violata non determina di per sé un pregiudizio risarcibile. Invero chi assume essere stato danneggiato della predetta violazione, dovrebbe altresì dimostrare in cosa concretamente tali pregiudizi siano consistiti. Ebbene, parte attrice sostiene che non avendo più potuto recuperare il vetrino contenente la secrezione oggetto del prelievo del
15.04.2014, avrebbe conseguentemente perduto la possibilità di effettuarne una nuova analisi e così
dimostrare l'erroneità della refertazione operata presso l' Tuttavia, il predetto pregiudizio è CP_1
rimasto meramente ipotetico nella misura in cui nessun riscontro ha fornito parte attrice a sostegno della ritenuta erroneità dell'interpretazione e dell'analisi del vetrino. Vi è di più, come già ampiamente riportato in motivazione, anche i successivi prelievi effettuati fino all'intervento di exeresi hanno avuto esito concorde con il primo (sospetta neoplasia papillare); inoltre il trattamento chirurgico e terapeutico della patologia refertata – lo si ribadisce- è stata giudicata corretta in modo concorde da entrambi i consulenti nel corso dell'ATP.
Ne consegue che - allo stato - il pregiudizio correlato allo smarrimento del campione biologico non ha assunto la consistenza minima per accedere a tutela risarcitoria.
Le spese del giudizio tenuto conto della complessità degli accertamenti eseguiti vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro e Parte_4 Controparte_1 CP_2
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 24 dicembre 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Maria di Mulo – magistrato ordinario in tirocinio.
Il Magistrato Affidatario
Dott. Giorgio Marino
pagina 27 di 27