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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/03/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 32-1.2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Fallimentare
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. dott.ssa Giulia Ferratini Giudice nel procedimento iscritto al n. 32-1.2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/06/1969 e residente in [...], Pt_2
c.f. , nata a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._2
Castel di Iudica (CT), Via Caporale Pietro Pennisi n. 123, , Parte_3
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Antonio De Curtis n. 39, e , c.f. , nata a [...] il Parte_4 C.F._4
14/07/1979 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Felice con studio in Catania, Via Gabriele d'Annunzio n. 62 e domiciliati come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;
[...] Parte_4
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che
l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;
ritenuto che
, infatti, la norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65, co.
1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;
ritenuto, in particolare, che a norma della disposizione citata: “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 (…)”; rilevato che, nella fattispecie, i ricorrenti risultano legati da rapporti di parentela entro il quarto grado e di affinità entro il secondo, essendo e Parte_1 Parte_3
fratelli e e le rispettive mogli e che l'indebitamento ha una origine Parte_2 Parte_4
comune; rilevato, a tale ultimo proposito, che la maggior parte dell'esposizione debitoria dei ricorrenti discende dalle fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti degli istituti di credito, come si evince dai verbali della Controparte_1
procedura esecutiva n. 528/2008 R.G. Es. Imm. Tribunale di Catania (cui risultavano riunite le procedure 745/08, 758/08 e 858/08 R.G.E.) allegati in atti e dalla relazione redatta dal Professionista
Parte nominato dall' (si veda, in particolare pagg.
8-22 della relazione dell'OCC); ritenuto che la domanda sia ammissibile anche nei confronti di - la quale, alla Parte_4 luce di quanto attestato dall'OCC risulta incapiente - tenuto conto del disposto dell'art. 66, comma 1, ultimo periodo, CCII, come modificato, per cui: “La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma
3, quarto periodo”; ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII: a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte quattro distinte procedure di liquidazione relative al patrimonio di ciascuno dei ricorrenti;
b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente); c) il liquidatore dovrà procedere agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura (redigerà dunque l'inventario dei beni appartenenti a ciascuno dei ricorrenti, effettuerà le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formerà quattro distinti stati passivi
(composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato) - avvertendo i creditori comuni, in sede di comunicazione del presente provvedimento, che dovranno presentare a tal fine distinte domande di insinuazione per ciascuna delle quattro procedure -, predisporrà quattro distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione ecc.); ritenuto che, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, co. 1 e 2, CCII;
ritenuto che
, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss.
CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nella specie, essendo i ricorrenti soci di società a responsabilità limitata) consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni dei ricorrenti (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti o comunque l'attestazione dell'assenza di atti distrattivi nel quinquennio (ai fini di cui all'art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, co. 4, lett. b CCII); ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;
ritenuto che
, nella fattispecie, i predetti documenti sono stati allegati, ad eccezione dell'elenco degli atti dispositivi compiuti dai ricorrenti nel quinquennio (nella relazione è attestata unicamente l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori), nondimeno l'assenza di atti dispositivi del patrimonio nel quinquennio si evince dalle visure ipotecarie allegate alla relazione dell'OCC; ritenuto, al riguardo, che appare opportuno invitare il Liquidatore a dar conto in seno al programma di liquidazione della presenza o meno di atti dispositivi, essendo lo stesso tenuto, con l'autorizzazione del giudice delegato, non solo a proseguire le azioni dirette a far dichiarare l'inefficacia di atti pregiudizievoli per i creditori ma anche ad esercitarle autonomamente ove ne sussistano i presupposti;
rilevato, inoltre, che, dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, allegata al ricorso, risulta che questi ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, per cui la relazione contiene tutte le verifiche richieste dall'art. 269, co. 2, CCII;
ritenuto che
i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuto, in particolare, quanto alla posizione di , che non osta Parte_3 all'ammissione alla procedura de qua la circostanza che lo stesso sia ad oggi titolare dell'omonima impresa individuale nonché socio con quota di partecipazione del 1,00% della società agricola
Agrumaria calatina s.s., con la precisazione che l'apertura della liquidazione controllata comporta da un canto, ai sensi dell'art. 2288 c.c., l'esclusione di diritto del socio della società semplice, dall'altro,
l'acquisizione alla massa delle attività dell'impresa individuale esercitata, ma anche la possibilità per i creditori della stessa di insinuarsi al passivo, per via della permeabilità patrimoniale tra i due soggetti giuridici;
ritenuto che
, sulla base delle allegazioni sostenute in via integrativa dalle parti nonché della documentazione prodotta, sia la società semplice sia la ditta individuale possano essere qualificate come impresa agricola;
rilevato, quanto alla prima, che come emerge dal fascicolo aziendale prodotto la stessa si occupa della coltivazione dei fondi concessi in comodato da e, come rappresentato Parte_3
dall'OCC, i suoi ricavi derivano esclusivamente dai contributi AGEA;
rilevato, con riferimento alla ditta individuale , che la stessa svolga Parte_3
prevalentemente natura agricola, poiché dall'esame del fascicolo aziendale, dei registri IVA e delle fatture prodotte emerge che l'attività principale è quella di coltivazione del fondo per la successiva commercializzazione dei prodotti coltivati e che le spese sostenute concernono i costi di energia, per l'acquisto delle materie prime e per la sistemazione del terreno;
rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che:
a) ha una esposizione debitoria di € 6.251.298,12 a fronte di un Parte_3
patrimonio e mobiliare di € 104.500,00 e percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.300,00;
b) ha una esposizione debitoria di € 4.064.815,43 a fronte di un patrimonio Parte_2
immobiliare stimato in € 5.727,00 e mobiliare costituito dal motoveicolo Honda immatricolato il 22.04.2009 e avente targa DK28772, stimato di valore pari a 1.200,00, e non percepisce alcun reddito da lavoro;
c) ha una esposizione debitoria di € 4.094.883,35 a fronte di un Parte_1
patrimonio immobiliare stimato in € 70.000,00 e mobiliare di € 4.500,00, e percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.000,00;
d) ha una esposizione debitoria di € 4.694.605,04, non è proprietaria di alcun Parte_4
bene mobile e immobile e non percepisce alcun reddito da lavoro;
ritenuto che
il rapporto rata-reddito, dovendosi tener conto anche delle somme necessarie per il mantenimento della famiglia dei ricorrenti come indicate nella relazione in atti (cfr. paragrafo 9 della relazione), evidenzia l'assoluta inidoneità dei redditi percepiti da ciascun nucleo familiare (il primo composto da e e il secondo da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e due figli minorenni) a far fronte ai debiti;
[...] Parte_4
ritenuto, pertanto, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte esigua di reddito e dai beni immobili – poste attive per definizione non prontamente liquidabili –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti vada rimessa al Giudice delegato, dovendosi invitare il liquidatore a chiarire - mediante apposita nota da depositarsi entro 10 giorni nei procedimenti di prossima apertura riferiti ai suddetti ricorrenti -
l'importo necessario per il mantenimento del nucleo familiare di e Parte_1
e di e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
ritenuto che
i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo;
ritenuto che
i debitori possano essere autorizzati a utilizzare, nelle more della procedura, il motoveicolo Honda l'autoveicolo targato DK28772, nonché a vivere nell'immobile sito in Castel di
Iudica, via Caporale Pietro Pennisi, sino alla vendita all'incanto dello stesso, in considerazione della destinazione d'uso dell'immobile;
ritenuto che
il liquidatore dovrà inserire anche tali beni tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione, aggiornandone la stima, salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita;
ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dei beni dei debitori sovraindebitati deve avvenire tramite procedure competitive e che la stima del patrimonio di liquidazione dovrà essere aggiornata nel caso di fatti sopravvenuti che incidano sul valore dei beni e che la presente procedura comprende anche i beni che dovessero pervenire ai debitori nelle more della stessa;
ritenuto che
l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1. DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di
[...]
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Pt_2
c.f. , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...],
[...]
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
residente in [...], e , Parte_4
c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]di Iudica (CT), C.F._4
Via Antonio De Curtis n. 39;
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, il dott. ; Persona_1
4. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
5. ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione dei seguenti che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti sino alla vendita: motoveicolo Honda
(targa DK28772) e immobile sito in Castel di Iudica, Via Caporale Pietro Pennisi n. 123;
6. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
7. DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
8. DISPONE che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Fallimentare
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Concetta Grillo Presidente dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel est. dott.ssa Giulia Ferratini Giudice nel procedimento iscritto al n. 32-1.2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/06/1969 e residente in [...], Pt_2
c.f. , nata a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._2
Castel di Iudica (CT), Via Caporale Pietro Pennisi n. 123, , Parte_3
c.f. , nato a [...] il [...] e residente in [...]
Antonio De Curtis n. 39, e , c.f. , nata a [...] il Parte_4 C.F._4
14/07/1979 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Felice con studio in Catania, Via Gabriele d'Annunzio n. 62 e domiciliati come in atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;
[...] Parte_4
ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che
l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;
ritenuto che
, infatti, la norma è collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, le quali, come si evince dall'art. 65, co.
1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;
ritenuto, in particolare, che a norma della disposizione citata: “I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 (…)”; rilevato che, nella fattispecie, i ricorrenti risultano legati da rapporti di parentela entro il quarto grado e di affinità entro il secondo, essendo e Parte_1 Parte_3
fratelli e e le rispettive mogli e che l'indebitamento ha una origine Parte_2 Parte_4
comune; rilevato, a tale ultimo proposito, che la maggior parte dell'esposizione debitoria dei ricorrenti discende dalle fideiussioni rilasciate a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti degli istituti di credito, come si evince dai verbali della Controparte_1
procedura esecutiva n. 528/2008 R.G. Es. Imm. Tribunale di Catania (cui risultavano riunite le procedure 745/08, 758/08 e 858/08 R.G.E.) allegati in atti e dalla relazione redatta dal Professionista
Parte nominato dall' (si veda, in particolare pagg.
8-22 della relazione dell'OCC); ritenuto che la domanda sia ammissibile anche nei confronti di - la quale, alla Parte_4 luce di quanto attestato dall'OCC risulta incapiente - tenuto conto del disposto dell'art. 66, comma 1, ultimo periodo, CCII, come modificato, per cui: “La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma
3, quarto periodo”; ritenuto opportuno precisare sin d'ora che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII: a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte quattro distinte procedure di liquidazione relative al patrimonio di ciascuno dei ricorrenti;
b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente); c) il liquidatore dovrà procedere agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura (redigerà dunque l'inventario dei beni appartenenti a ciascuno dei ricorrenti, effettuerà le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formerà quattro distinti stati passivi
(composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato) - avvertendo i creditori comuni, in sede di comunicazione del presente provvedimento, che dovranno presentare a tal fine distinte domande di insinuazione per ciascuna delle quattro procedure -, predisporrà quattro distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione ecc.); ritenuto che, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, co. 1 e 2, CCII;
ritenuto che
, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss.
CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nella specie, essendo i ricorrenti soci di società a responsabilità limitata) consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) inventario dei beni dei ricorrenti (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale;
d) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti o comunque l'attestazione dell'assenza di atti distrattivi nel quinquennio (ai fini di cui all'art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, co. 4, lett. b CCII); ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;
ritenuto che
, nella fattispecie, i predetti documenti sono stati allegati, ad eccezione dell'elenco degli atti dispositivi compiuti dai ricorrenti nel quinquennio (nella relazione è attestata unicamente l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori), nondimeno l'assenza di atti dispositivi del patrimonio nel quinquennio si evince dalle visure ipotecarie allegate alla relazione dell'OCC; ritenuto, al riguardo, che appare opportuno invitare il Liquidatore a dar conto in seno al programma di liquidazione della presenza o meno di atti dispositivi, essendo lo stesso tenuto, con l'autorizzazione del giudice delegato, non solo a proseguire le azioni dirette a far dichiarare l'inefficacia di atti pregiudizievoli per i creditori ma anche ad esercitarle autonomamente ove ne sussistano i presupposti;
rilevato, inoltre, che, dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, allegata al ricorso, risulta che questi ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, per cui la relazione contiene tutte le verifiche richieste dall'art. 269, co. 2, CCII;
ritenuto che
i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, essi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuto, in particolare, quanto alla posizione di , che non osta Parte_3 all'ammissione alla procedura de qua la circostanza che lo stesso sia ad oggi titolare dell'omonima impresa individuale nonché socio con quota di partecipazione del 1,00% della società agricola
Agrumaria calatina s.s., con la precisazione che l'apertura della liquidazione controllata comporta da un canto, ai sensi dell'art. 2288 c.c., l'esclusione di diritto del socio della società semplice, dall'altro,
l'acquisizione alla massa delle attività dell'impresa individuale esercitata, ma anche la possibilità per i creditori della stessa di insinuarsi al passivo, per via della permeabilità patrimoniale tra i due soggetti giuridici;
ritenuto che
, sulla base delle allegazioni sostenute in via integrativa dalle parti nonché della documentazione prodotta, sia la società semplice sia la ditta individuale possano essere qualificate come impresa agricola;
rilevato, quanto alla prima, che come emerge dal fascicolo aziendale prodotto la stessa si occupa della coltivazione dei fondi concessi in comodato da e, come rappresentato Parte_3
dall'OCC, i suoi ricavi derivano esclusivamente dai contributi AGEA;
rilevato, con riferimento alla ditta individuale , che la stessa svolga Parte_3
prevalentemente natura agricola, poiché dall'esame del fascicolo aziendale, dei registri IVA e delle fatture prodotte emerge che l'attività principale è quella di coltivazione del fondo per la successiva commercializzazione dei prodotti coltivati e che le spese sostenute concernono i costi di energia, per l'acquisto delle materie prime e per la sistemazione del terreno;
rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che:
a) ha una esposizione debitoria di € 6.251.298,12 a fronte di un Parte_3
patrimonio e mobiliare di € 104.500,00 e percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.300,00;
b) ha una esposizione debitoria di € 4.064.815,43 a fronte di un patrimonio Parte_2
immobiliare stimato in € 5.727,00 e mobiliare costituito dal motoveicolo Honda immatricolato il 22.04.2009 e avente targa DK28772, stimato di valore pari a 1.200,00, e non percepisce alcun reddito da lavoro;
c) ha una esposizione debitoria di € 4.094.883,35 a fronte di un Parte_1
patrimonio immobiliare stimato in € 70.000,00 e mobiliare di € 4.500,00, e percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.000,00;
d) ha una esposizione debitoria di € 4.694.605,04, non è proprietaria di alcun Parte_4
bene mobile e immobile e non percepisce alcun reddito da lavoro;
ritenuto che
il rapporto rata-reddito, dovendosi tener conto anche delle somme necessarie per il mantenimento della famiglia dei ricorrenti come indicate nella relazione in atti (cfr. paragrafo 9 della relazione), evidenzia l'assoluta inidoneità dei redditi percepiti da ciascun nucleo familiare (il primo composto da e e il secondo da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e due figli minorenni) a far fronte ai debiti;
[...] Parte_4
ritenuto, pertanto, che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata da una parte esigua di reddito e dai beni immobili – poste attive per definizione non prontamente liquidabili –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti vada rimessa al Giudice delegato, dovendosi invitare il liquidatore a chiarire - mediante apposita nota da depositarsi entro 10 giorni nei procedimenti di prossima apertura riferiti ai suddetti ricorrenti -
l'importo necessario per il mantenimento del nucleo familiare di e Parte_1
e di e;
Parte_2 Parte_3 Parte_4
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
ritenuto che
i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo;
ritenuto che
i debitori possano essere autorizzati a utilizzare, nelle more della procedura, il motoveicolo Honda l'autoveicolo targato DK28772, nonché a vivere nell'immobile sito in Castel di
Iudica, via Caporale Pietro Pennisi, sino alla vendita all'incanto dello stesso, in considerazione della destinazione d'uso dell'immobile;
ritenuto che
il liquidatore dovrà inserire anche tali beni tra i beni rientranti nel patrimonio di liquidazione, aggiornandone la stima, salva ogni determinazione in sede di programma di liquidazione circa l'eventuale antieconomicità della vendita;
ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dei beni dei debitori sovraindebitati deve avvenire tramite procedure competitive e che la stima del patrimonio di liquidazione dovrà essere aggiornata nel caso di fatti sopravvenuti che incidano sul valore dei beni e che la presente procedura comprende anche i beni che dovessero pervenire ai debitori nelle more della stessa;
ritenuto che
l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina ex lege, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1. DICHIARA aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di
[...]
c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], Pt_2
c.f. , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...],
[...]
, c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._3
residente in [...], e , Parte_4
c.f. , nata a [...] il [...] e residente in [...]di Iudica (CT), C.F._4
Via Antonio De Curtis n. 39;
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, il dott. ; Persona_1
4. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
5. ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detenga la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione dei seguenti che potranno continuare ad essere utilizzati dai ricorrenti sino alla vendita: motoveicolo Honda
(targa DK28772) e immobile sito in Castel di Iudica, Via Caporale Pietro Pennisi n. 123;
6. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale depositata in ciascuna procedura;
7. DISPONE che il liquidatore trascriva la presente sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili e mobili registrati;
8. DISPONE che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai si sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio,
a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo