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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 7294/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato a [...] – RM - il 23/08/1957), Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole n. 11 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dal funzionario dott. Simone Attadia in virtù di procura generale alle liti
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. premesso che con decreto di omologa del Parte_1
19.12.2016 è stato dichiarato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione d'inabilità inabilità civile ex art. 12 legge n. 118 del
1971 e di non aver mai percepito detta prestazione poiché sino alla data dell'1.1.2020 aveva posseduto redditi superiori alla soglia reddituale per accedere al beneficio, ha dedotto che, a decorrere dall'01.01.2020, si trova in possesso anche del requisito reddituale per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità e ha chiesto la condanna dell' all'erogazione di detta CP_1
1 prestazione con tale decorrenza, rappresentando di aver inoltrato all' , in CP_2
data 01.06.2023, la domanda di riesame/ripristino per ottenere la prestazione.
L' si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo “un rinvio per CP_1
un tempo ragionevole per valutare la documentazione agli atti presentata da parte ricorrente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta”.
La domanda è fondata solo in parte.
II. Preliminarmente, va precisato che, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, non può trovare accoglimento la richiesta, formulata dall' nella propria memoria difensiva, di rinvio della causa per CP_1 poter consentire un esame della documentazione.
Invero, a fronte della notifica del ricorso in data 20.1.2025 e della celebrazione della prima udienza il 19.6.2025, l' si è costituito in giudizio CP_1
a ridosso dell'udienza del 20.11.2025 fissata per la decisione della causa
(sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) facendo generico riferimento all'esigenza di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente, senza nemmeno indicare i tempi necessari per l'esame della pratica.
Trattasi, pertanto, di richiesta del tutto vaga, il cui accoglimento comporrebbero un aggravio (ingiustificato) delle tempistiche processuali.
III. Detto ciò, passando al merito della domanda, deve rammentarsi che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali disciplinate dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e che è onere della parte che agisce per ottenerne il riconoscimento allegare e dimostrare. Detto requisito condiziona il riconoscimento del beneficio e deve coesistere con l'erogazione del trattamento con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (cfr. Cass. n. 8633 del 2014;
Cass. n. 17624 del 2010).
Va ricordato, poi, che, qualora il requisito reddituale sia assente, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria, la domanda dell'interessato, al pari dell'ipotesi in cui difetti il requisito sanitario, deve essere rigettata.
2 L'integrazione postuma di un elemento costitutivo della prestazione presuppone, per l'interessato che si venga a trovare in condizioni reddituali che gli consentano di beneficiare della prestazione medesima, la presentazione di una apposita domanda amministrativa sul presupposto della successiva maturazione del requisito reddituale. Essendo, infatti, un requisito per il maturarsi del diritto non si può ritenere che il diritto a percepire la prestazione assistenziale decorra automaticamente senza che l'interessato proponga una domanda amministrativa in tal senso.
Sulla base di tali considerazioni, deve affermarsi che il non può Parte_1 pretendere, come da egli richiesto, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile ex art. 12 legge n. 118 del 1971 con decorrenza dall'1.1.2020, data in cui ha integrato il requisito reddituale. Invero, risulta pacifico che, in relazione alla domanda amministrativa da cui è scaturito il decreto di omologa del 19.12.2016 che ha riconosciuto in favore dell'interessato il requisito sanitario, quest'ultimo non fosse in possesso del requisito reddituale.
Sicché, non si tratta di ripristinare alcuna prestazione di cui il Parte_1 non è stato mai titolare per (pacifica) carenza di tutti gli elementi costitutivo del diritto.
Per l'erogazione della prestazione risulta necessario, pertanto, una nuova domanda amministrativa.
IV. Orbene, la domanda di riesame/ripristino presentata dal in Parte_1 data 01.06.2023 (vedi doc.ti 3 e 4 fascicolo parte ricorrente) può essere sostanzialmente assimilata ad una nuova domanda amministrativa, atteso che l'interessato, con tale istanza, ha richiesto la concessione della prestazione assistenziale in parola.
Occorre verificare, dunque, se, alla data di presentazione di tale domanda, il ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficare della pensione di inabilità civile.
Al riguardo, si osserva che il è stato riconosciuto invalido civile Parte_1
nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa del
3 18.11.2014 (vedi decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 25.8.2016 nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. contraddistinto dal n. 3145/2015).
Risulta integrato, quindi, il requisito sanitario, atteso che tale accertamento giudiziale non è stato superato da successive verifiche sanitarie.
In merito al requisito reddituale, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che, nelle annualità 2023 e 2024, ha percepito un reddito rientrante nel limite reddituale per beneficiare della prestazione (vedi certificazione dell'Agenzia delle Entrate in atti).
Tali puntuali allegazioni e produzioni documentali del ricorrente non sono state minimamente contestate dall nel corso del presente giudizio. CP_1
Alla stregua di tali risultanze e considerata la mancanza di specifica contestazione da parte dell' delle allegazioni e produzioni documentali di CP_1
parte ricorrente, deve ritenersi che il è in possesso di tutti i requisiti Parte_1 per godere della pensione di invalidità civile ex art. 12 legge n. 118/71 con decorrenza dal mese di luglio 2023 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda amministrativa). Di conseguenza,
l' va condannato al pagamento dei relativi ratei nella misura di legge e CP_2
con l'indicata decorrenza, oltre gli accessori di legge.
V. Il parziale accoglimento della domanda determina la compensazione per metà delle spese processuali e, di conseguenza, l' va condannato alla CP_1 rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della restante parte, liquidata come in dispositivo seguono la soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
- dichiara che ha diritto a percepire la pensione di Parte_1 invalidità civile ex art. 12 legge n. 118/1971 con decorrenza 1.7.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore del predetto ricorrente, dei ratei CP_1 di detta prestazione nella misura di legge e con l'indicata decorrenza, oltre accessori di legge;
4 - compensa per metà le spese processuali e condanna l' alla rifusione, CP_1
in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della restante parte che liquida in euro 1.350,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
ES Di TR
5
n. 7294/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato a [...] – RM - il 23/08/1957), Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Valdinievole n. 11 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dal funzionario dott. Simone Attadia in virtù di procura generale alle liti
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. premesso che con decreto di omologa del Parte_1
19.12.2016 è stato dichiarato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione d'inabilità inabilità civile ex art. 12 legge n. 118 del
1971 e di non aver mai percepito detta prestazione poiché sino alla data dell'1.1.2020 aveva posseduto redditi superiori alla soglia reddituale per accedere al beneficio, ha dedotto che, a decorrere dall'01.01.2020, si trova in possesso anche del requisito reddituale per il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità e ha chiesto la condanna dell' all'erogazione di detta CP_1
1 prestazione con tale decorrenza, rappresentando di aver inoltrato all' , in CP_2
data 01.06.2023, la domanda di riesame/ripristino per ottenere la prestazione.
L' si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo “un rinvio per CP_1
un tempo ragionevole per valutare la documentazione agli atti presentata da parte ricorrente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta”.
La domanda è fondata solo in parte.
II. Preliminarmente, va precisato che, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, non può trovare accoglimento la richiesta, formulata dall' nella propria memoria difensiva, di rinvio della causa per CP_1 poter consentire un esame della documentazione.
Invero, a fronte della notifica del ricorso in data 20.1.2025 e della celebrazione della prima udienza il 19.6.2025, l' si è costituito in giudizio CP_1
a ridosso dell'udienza del 20.11.2025 fissata per la decisione della causa
(sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) facendo generico riferimento all'esigenza di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente, senza nemmeno indicare i tempi necessari per l'esame della pratica.
Trattasi, pertanto, di richiesta del tutto vaga, il cui accoglimento comporrebbero un aggravio (ingiustificato) delle tempistiche processuali.
III. Detto ciò, passando al merito della domanda, deve rammentarsi che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali disciplinate dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e che è onere della parte che agisce per ottenerne il riconoscimento allegare e dimostrare. Detto requisito condiziona il riconoscimento del beneficio e deve coesistere con l'erogazione del trattamento con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (cfr. Cass. n. 8633 del 2014;
Cass. n. 17624 del 2010).
Va ricordato, poi, che, qualora il requisito reddituale sia assente, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria, la domanda dell'interessato, al pari dell'ipotesi in cui difetti il requisito sanitario, deve essere rigettata.
2 L'integrazione postuma di un elemento costitutivo della prestazione presuppone, per l'interessato che si venga a trovare in condizioni reddituali che gli consentano di beneficiare della prestazione medesima, la presentazione di una apposita domanda amministrativa sul presupposto della successiva maturazione del requisito reddituale. Essendo, infatti, un requisito per il maturarsi del diritto non si può ritenere che il diritto a percepire la prestazione assistenziale decorra automaticamente senza che l'interessato proponga una domanda amministrativa in tal senso.
Sulla base di tali considerazioni, deve affermarsi che il non può Parte_1 pretendere, come da egli richiesto, il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile ex art. 12 legge n. 118 del 1971 con decorrenza dall'1.1.2020, data in cui ha integrato il requisito reddituale. Invero, risulta pacifico che, in relazione alla domanda amministrativa da cui è scaturito il decreto di omologa del 19.12.2016 che ha riconosciuto in favore dell'interessato il requisito sanitario, quest'ultimo non fosse in possesso del requisito reddituale.
Sicché, non si tratta di ripristinare alcuna prestazione di cui il Parte_1 non è stato mai titolare per (pacifica) carenza di tutti gli elementi costitutivo del diritto.
Per l'erogazione della prestazione risulta necessario, pertanto, una nuova domanda amministrativa.
IV. Orbene, la domanda di riesame/ripristino presentata dal in Parte_1 data 01.06.2023 (vedi doc.ti 3 e 4 fascicolo parte ricorrente) può essere sostanzialmente assimilata ad una nuova domanda amministrativa, atteso che l'interessato, con tale istanza, ha richiesto la concessione della prestazione assistenziale in parola.
Occorre verificare, dunque, se, alla data di presentazione di tale domanda, il ricorrente fosse in possesso di tutti i requisiti di legge per beneficare della pensione di inabilità civile.
Al riguardo, si osserva che il è stato riconosciuto invalido civile Parte_1
nella misura del 100% con decorrenza dalla domanda amministrativa del
3 18.11.2014 (vedi decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 25.8.2016 nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. contraddistinto dal n. 3145/2015).
Risulta integrato, quindi, il requisito sanitario, atteso che tale accertamento giudiziale non è stato superato da successive verifiche sanitarie.
In merito al requisito reddituale, va rilevato che parte ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che, nelle annualità 2023 e 2024, ha percepito un reddito rientrante nel limite reddituale per beneficiare della prestazione (vedi certificazione dell'Agenzia delle Entrate in atti).
Tali puntuali allegazioni e produzioni documentali del ricorrente non sono state minimamente contestate dall nel corso del presente giudizio. CP_1
Alla stregua di tali risultanze e considerata la mancanza di specifica contestazione da parte dell' delle allegazioni e produzioni documentali di CP_1
parte ricorrente, deve ritenersi che il è in possesso di tutti i requisiti Parte_1 per godere della pensione di invalidità civile ex art. 12 legge n. 118/71 con decorrenza dal mese di luglio 2023 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda amministrativa). Di conseguenza,
l' va condannato al pagamento dei relativi ratei nella misura di legge e CP_2
con l'indicata decorrenza, oltre gli accessori di legge.
V. Il parziale accoglimento della domanda determina la compensazione per metà delle spese processuali e, di conseguenza, l' va condannato alla CP_1 rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della restante parte, liquidata come in dispositivo seguono la soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
- dichiara che ha diritto a percepire la pensione di Parte_1 invalidità civile ex art. 12 legge n. 118/1971 con decorrenza 1.7.2023;
- condanna l' al pagamento, in favore del predetto ricorrente, dei ratei CP_1 di detta prestazione nella misura di legge e con l'indicata decorrenza, oltre accessori di legge;
4 - compensa per metà le spese processuali e condanna l' alla rifusione, CP_1
in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della restante parte che liquida in euro 1.350,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
ES Di TR
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