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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta ConIGliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo ConIGliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.184/2020 vertente
TRA
(C.F.-P.IVA , in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale dott. ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2
Iervolino, codice fiscale , p.e.c.: C.F._1
ed al numero di fax 0812544528 - Email_1 entrambi elettivamente domiciliati in Via Comunale del Principe, 13/A, Pt_1
Parte presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del Per_1
05/09/2019; -Appellante-
CONTRO
, elett.te domiciliata in alla CP_1 CodiceFiscale_2 Pt_1
P.zza Amedeo n. 15 presso lo studio dell'Avv. Andrea Iannicelli (codice fiscale:
) che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che C.F._3
disgiuntamente, all'Avv. Gabriele ConIGlio codice fiscale , C.F._4
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, fax numero
081.421687 ovvero a mezzo email al seguente indirizzo di posta elettronica:
; Email_2
- Appellata-
(di seguito, anche soltanto “ ), con sede Controparte_2 CP_2
in 10th floor Market Square House, St. James's Street Nottingham NG1 6FG
(Regno Unito), P. IVA iscritta alla Companies House (UK) al n. P.IVA_2
1 , e sede secondaria in 20121 Milano, Via Clerici, 14, iscritta nel Registro P.IVA_3
delle Imprese al n. REA-MI 1969043, C.F. , in persona del procuratore P.IVA_4
speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola Controparte_3 de Luca, codice fiscale , nonché, congiuntamente e C.F._5
disgiuntamente, dall'avv. Grazia M. D'Aiello, codice fiscale
, con domicilio eletto presso il loro studio in 81057 Teano, al C.F._6
Viale Italia, 118, nonché alle p.e.c. di seguito indicate, per procura in calce al presente atto (numero di fax 1782283155; PEC: Email_3
- Appellata - Email_4
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 11256/2019 del Tribunale di
Napoli, VIII Sezione Civile, pubblicata il 18.12.2019.
CONCLUSIONI:
- Per l'appellata : "sospendere la provvisorietà dell'esecuzione Parte_1 della sentenza n. 11256/2019 (R.G. 15500/2014) del Tribunale di Napoli impugnata;
- revocare, dichiarare nulla e riformare l'impugnata sentenza, rigettando la domanda così come proposta dall'appellata ; CP_1
- in subordine, dichiarare l'operatività della garanzia di cui alla polizza assicurativa n.
ITOMM09B0026 con appendice ITO0008 della soc. e, Controparte_4
Parte per l'effetto, condannare la stessa a mallevare la ed a corrispondere tutte le somme che Parte per sorta, spese ed accessori la dovesse andare soccombente;
-condannare l'appellata e/o la società assicuratrice chiamata in garanzia al CP_1 pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
Abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e documenti dello stesso giudizio. Con riserva di formulare istanza istruttorie”.
- Per l'appellata : CP_1
“a) rigettare l'appello della perché improcedibile, inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
2 b) confermare integralmente, la sentenza di primo grado, in uno al diritto del precedente procuratore antistatario a percepire direttamente spese e compensi maggiorati di interessi e rivalutazione;
c) condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio”.
- Per l'appellata : Controparte_2
“1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del IV motivo d'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata nella parte in cui rigetta la domanda di garanzia;
2. nel merito, rigettare il IV motivo di appello in quanto inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata nella parte in cui rigetta la domanda di garanzia;
3. in subordine, rigettare la domanda di manleva in ragione della franchigia fissa per sinistro e della franchigia aggregata annua non erosa;
ovvero ridurre l'obbligo di manleva alla somma che residua dall'applicazione della franchigia fissa per sinistro di Euro
50.000,00;
4. con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio, e condanna dell'appellante ex art.
96 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
Primo grado:
Con atto notificato il 27.07.2014 la IG.ra conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale di Napoli la per sentirla dichiarare Parte_1
responsabile dell'errato trattamento sanitario fornitole condannandola al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a seguito delle conseguenze dannose derivate dalla negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitaria dell' nonché degli altri Controparte_5 specialisti, pure riferibili all' . Parte_1
Premetteva in fatto che:
a) l'istante, gravida a termine, il 03.09.2008 si ricoverava presso l' CP_5 di 1 - per partorire;
[...] Pt_1 Parte_1
3 b) sottoposta agli esami di routine, il giorno seguente entrava in sala operatoria per essere sottoposta a taglio cesareo;
c) nel corso delle manovre di accesso all'utero (si trattava del terzo cesareo)
l'istante subiva una lesione alla parete vescicale, contestualmente suturata;
d) successivamente si procedeva ad isterectomia trasversale estraendo un maschietto vivo e vitale;
e) dopo aver chiuso il varco uterino del parto, si richiedeva una revisione della sutura vescicale con l'ausilio di un urologo chiamato dal vicino Ospedale Ascalesi che rilevava un'altra lesione vescicale in prossimità della sutura uterina;
f) l'urologo procedeva a scollamento vescicale per accedere alla zona posteriore lesa ed effettuare la cistorrafia;
g) nell'eseguire tale la manovra, procurava una lesione all'utero tale da rendere necessaria un' isterectomia subtotale, per fermare la copiosa perdita di sangue;
h) terminate le suture vescicali, l'urologo abbandonava il campo operatorio;
i) l'équipe chirurgica, prima di chiudere la breccia addominale, riscontrava altre lesioni vescicali nonché la sezione e la legatura impropria dell'uretere destro, per cui si tentava invano di richiamare al campo operatorio lo specialista dell'Ospedale Ascalesi che, però, non veniva più rintracciato;
j) si provvedeva, a chiamare un altro urologo dall'Ospedale dei Pellegrini che, suturando le ulteriori lesioni vescicali e ristabilendo la continuità dell'uretere destro con uno stent, consentiva la chiusura della breccia chirurgica;
k) la poteva ritornare in corsia con sondino addominale e catetere CP_1 dove, a causa dell'emorragia subita, riceveva anche una trasfusione di due sacche di sangue;
l) la paziente aveva, subito lesioni multiple vescicali, le è stato sezionato e legato un uretere, eseguita un'isterectomia subtotale ed è stata soggetta ad un'imponente emorragia oltre ad essere rimasta sul tavolo operatorio, sotto anestesia per oltre sette ore, per la carenza organizzativa della struttura e la mancanza di uno specialista urologo;
m) successivamente all'intervento, si verificavano complicazioni bronco
4 pneumoniche, affrontate con terapia farmacologica;
n) in data 11.09.2008 l'attrice, ancora portatrice di catetere vescicale, veniva dimessa con la prescrizione di controlli cistoscopici;
o) a seguito ed in conseguenza dell'improprio trattamento sanitario ricevuto, alla IG.ra , sono derivate lesioni personali dalle quali è residuato un CP_1
danno biologico di natura permanente nella misura del 20% (venti per cento), per gli esiti menomativi a carico della vescica e dell'uretere di destra e per l'isterectomia sub totale, con un periodo di inabilità temporanea totale di 7 giorni, nonché 30 giorni di inabilità temporanea parziale al valore medio del 50% e ad ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale mediamente al 30%;
p) per l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia ed Ostetricia, ad elevata specializzazione quale quella dell' l'esecuzione di un Controparte_5
taglio cesareo è un atto di routine;
q) la complicazione di trovare l'utero adeso ai piani limitrofi, poiché i sanitari erano a conoscenza dei precedenti interventi di taglio cesareo, era prevedibile e, quindi, da predisporre e trattare con tutta diligenza;
r) per l'attrice, l'imperita e negligente esecuzione delle prestazioni ospedaliere, ha comportato anche una grave lesione ai diritti della sua persona, costituzionalmente tutelati;
basti pensare alla sottrazione di efficienza fisica per una madre di famiglia con un neonato e due altri figli da accudire, oltre all'incombenza delle faccende domestiche, della conduzione della casa e della cura;
s) la IG.ra ha, perso la chance di un parto senza complicazioni "da CP_1
intendersi rettamente non come mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico ma, come sacrificio della possibilità di conseguirlo (Cass. Sez.
III - 16/10/2007 - n.21619);
t) l'istante precisava che per i fatti di cui in premessa aveva avanzato richiesta di risarcimento alla , a mezzo di due lettere racc.te con a.r., Parte_1
rispettivamente, del 04 aprile e del 03 agosto 2011, chiedendo anche, la disponibilità alla partecipazione al procedimento di conciliazione di cui al D.lgs.
5 28/2010; successivamente, in mancanza di riscontro, ha attivato il procedimento di mediazione, che non andava a buon fine con necessità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti. Chiedeva prova testi e CTU medica.
- Si costituiva l' impugnando integralmente la domanda Parte_1
avversa e chiedendone l'integrale rigetto perché nulla, generica, illegittima, inammissibile, improponibile ed infondata in fatto e in diritto.
Deduceva: 1) la nullità della citazione, 2) l'infondatezza della domanda, 3) chiedeva di chiamare in garanzia della società c/o Controparte_4
per essere garantita per la Controparte_6
responsabilità civile verso terzi con polizza n. ITOMM09B0026 (che produceva in atti insieme all'appendice nr. ITO0008) e manlevata in caso di eventuale condanna.
- Si costituiva la , terza chiamata deducendo, Controparte_4
l'infondatezza della domanda risarcitoria, l'inoperatività della garanzia, per non essere il sinistro coperto poiché verificatosi in data antecedente al periodo di retroattività appositamente pattuito in virtù di clausola claims made sino al
30.11.2008.
Espletata la CTU medico legale, sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 19.09.2019, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Con sentenza n. 11256/2019 pubblicata il 18.12.2019 il Tribunale di Napoli, così provvedeva: “
1. accoglie la domanda formulata dall'attrice e per CP_1
l'effetto condanna l'azienda al pagamento in suo favore di € Parte_1
60.292,00, oltre interessi al saggio legale sull'importo liquidato, devalutato all'epoca del fatto (settembre 2008) e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal settembre 2008 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di garanzia formulata dalla convenuta azienda Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_2
3. condanna l'azienda al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
6 dell'attrice liquidate in € 1.300,00 per esborsi (ivi incluse spese di CTP documentate), €
13.500,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4. compensa le spese di lite tra le restanti parti;
5. pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico di parte convenuta ”. Parte_1
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza n. 11256/2019 con atto notificato in data 15.01.2020, ha interposto gravame l' , chiedendone l'integrale riforma per Parte_1 quattro ordini di motivi, successivamente esaminati, al contempo formulando istanza di sospensione della sua efficacia esecutiva.
Iscritta la causa a ruolo al RG. n. 184/2020, si costituiva , eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello per assenza di specificità dei motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto perché infondato e finalizzato esclusivamente a tardare l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
Si costituiva altresì la , eccependo l'inammissibilità Controparte_4
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità e/o infondatezza del quarto motivo di gravame
Rigettata l'istanza di sospensiva il Collegio, rinviava per la precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii d'ufficio, da ultimo, all'udienza del 08.07.2024 all'esito della quale, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, previa assegnazione della causa alla relazione della dott.ssa , Controparte_7
riservava la causa in decisione assegnando il termine di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Venivano depositate comparse conclusionali e relativa replica dalle parti.
Nelle more la dott.ssa , con decreto ministeriale del Controparte_7
07.10.2024, non veniva confermata nell'incarico di Giudice Ausiliario della Corte
d'Appello di Napoli sicché, fissata nuova udienza collegiale per il 13.12.2024, la
7 causa veniva assegnata alla relazione del ConIGliere Maria Rosaria Pupo e trattenuta in decisione senza ulteriori termini ex art. 190 c.p.c
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 15.01.2020 a fronte della sentenza n. 11256/2019 pubblicata il
18.12.2019, notificata il 19.12.2019, laddove il termine utile per proporre gravame sarebbe spirato il 20/01/2020. Risulta rispettato il termine previsto dall'art 325 cpc.
Preliminarmente, in rito, occorre rigettare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 cpc sollevata dalle appellate ed CP_1
, atteso che il thema decidendum e le censure Controparte_2
mosse alla sentenza sono state individuate con precisione con riguardo alla responsabilità del P.O. SS Annunziata di Napoli, nella causazione delle lesioni arrecate alla IG.ra durante l'esecuzione del cesareo cui fu CP_1
sottoposta il 04/09/08, all'operatività della clausola claim made ed al decorso dell'efficacia della medesima distinta al n. ITOMM09B0026, con allegata appendice nr. ITO0008 stipulata tra la struttura e la Controparte_8 [...]
. CP_2
Passando ora all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Meritano di essere trattati congiuntamente perché connessi le prime due censure, atteso che: con la prima, l'appellante si duole dell'operato del Giudice di prime cure laddove ha accolto la domanda ed accertato una responsabilità in capo alla Parte_1 omettendo di valutare la relazione del direttore Parte_3 del 18.07.2011 (assunta a protocollo n. 150 del 20.07.20211), omettendo di
[...] prendere in considerazione le osservazioni critiche formulare alla CTU, riportandosi pedissequamente e acriticamente alle risultanze della CTU;
con la seconda l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza laddove ha quantificato i
8 danni in modo eccessivo;
Deduce l'appellante che, dalla dinamica degli accadimenti descritti nella relazione del direttore del 18.07.2011 Parte_3 Controparte_5
non evince alcuna responsabilità da ascriversi ai sanitari dell' , Parte_1
dovendosi invece riconoscere loro un comportamento confacente alle eIGenze cliniche e chirurgiche del caso.
Precisa che, alla luce della citata relazione l'intervento di taglio cesareo oggetto di causa, anche se da ritenersi normalmente routinario, era gravato, come emerge dalla cartella clinica, da pregressi interventi addomino-pelvici, realizzanti tenaci aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali. Per i cesarei multipli, come nella fattispecie, il rischio di insorgenza di complicanze intraoperatorie è frequente, non
è legato al colpevole comportamento tecnico medico-chirurgico, ma alla ineliminabile quota di imponderabilità che presiede ad ogni atto medico pur se operato con la massima professionalità, diligenza perizia e prudenza. Poiché normalmente tale intervento comporta manovre di trazione, lisi di aderenze per lo scollamento della plica vescico uterina, che determina un aumento del rischio di produrre lesioni indipendentemente dalla condotta dei sanitari.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022). Pertanto, il vizio sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n.
3819 del 14.2.2020). Ne segue che, il giudice di merito qualora aderisca alle
9 conclusioni del consulente tecnico che nella relazione ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2024,
n.15804; Cass.Sez. 1, n. 33742 del 16.11.2022; Sez. 6 - 3, n. 1815 del 2.2.2015; Sez. 1,
n. 282 del 9.1.2009).
Nel caso di specie il collegio peritale - che ha ampiamente approfondito il tema delle lesioni iatrogene al tratto urovescicale e dei relativi fattori di rischio in sede di chirurgia ginecologica, in particolare durante il parto cesareo, ha affermato che
– la soluzione di continuo carico della cupola vescicale prodottasi nel corso dell'accesso all'utero per l'estrazione del feto con manovre di scollamento tra l'utero e la vescica può rientrare a pieno titolo quale complicanza prevedibile ma non evitabile posto che trattavasi di una donna già sottoposta a due precedenti interventi cesarei e, quindi, affetta da inevitabili aderenze vescico-uterine, le quali costituiscono un non trascurabile fattore di rischio per la produzione di lesioni a carico della cupola vescicale.
Sicché il verificarsi di siffatta complicanza non può attribuirsi a colpa dei sanitari ginecologi della struttura ospedaliera.
Evidenzia che: a) in riferimento alla produzione delle lesioni di continuo interessanti la cupola vescicale, in considerazione della tempestiva individuazione e trattamento di detta lesione mediante ausilio di uno specialista urologo, non emergono elementi espressivi di una errata condotta tecnico-professionale a carico dei Sanitari ginecologi nell'assistenza prestata alla IG.ra ; CP_1
b) tuttavia, non può dirsi altrettanto per la condotta tecnica tenuta dal Sanitario specialista urologo nel contesto del medesimo intervento di parto cesareo, il quale pur individuando inizialmente una residua lesione a carico della cupola vescicale (già trattata correttamente con l'esecuzione di una raffia dai ginecologi), incautamente, nelle manovre effettuate per procedere ad ulteriore sutura della cupola vescicale, produsse ulteriori lesioni
10 di continuo interessanti la parete posteriore dell'organo, nonché dei vasi uterini, (cfr. pag
19 CTU) rendendo necessario procedere contestualmente ad intervento di isterectomia subtotale, nonché alla riparazione delle rilevate lesioni sulla parete posteriore della medesima vescica.
Orbene, secondo gli ausiliari “abitualmente in un intervento di taglio cesareo, laddove il chirurgo mette in atto tutte le attenzioni nelle manovre richieste per l'esecuzione di quell'intervento, la produzione di lesioni a carico di organi o vasi è causalmente riconducibile ad altri fattori non operatori dipendenti.(…). Tuttavia (nel caso di specie)
l'urologo non rilevò al campo operatorio nemmeno la sezione completa dell'uretere destro, evidenziata (invece) dai Sanitari ginecologi solo ad ulteriore revisione del letto chirurgico”(cfr. pag. 20 CTU). In conclusione, secondo gli ausiliari: le lesioni a carico della parete posteriore della vescica, dei vasi uterini e dell'uretere destro sono, con qualificata probabilità, causalmente riconducibili ad un difetto di comportamento tecnico- professionale dei Sanitari che prestarono la loro assistenza alla IG.ra nel corso CP_1 dell'intervento di taglio cesareo del 4/09/08.
Quanto alle osservazioni critiche alla bozza di relazione di consulenza tecnica di ufficio (ctu) pervenute in data 29/12/17, redatte dal Prof. quale Persona_2
CT della convenuta il Collegio peritale precisa che : Controparte_9
“in buona sostanza, parte convenuta non condivide gli addebiti di responsabilità professionale posti a carico dei Sanitari del P.O. “SS. Annunziata” di sostenendo Pt_1 che le lesioni interessanti la parete posteriore della vescica, i vasi uterini e l'uretere destro, prodotte nel corso dell'intervento di taglio cesareo del 4/09/08, rappresentano una complicanza, ancorché prevedibile e non evitabile per la presenza nel caso di specie di aderenze viscero-parietali causalmente riferibili a pregressi tagli cesarei.
(…). Tuttavia, l'ipotesi secondo cui le suddette lesioni sono causalmente riconducibili alle inevitabili manovre di trazione, lisi ed aderenze per lo scollamento della plica vescico- uterina non può essere recepita, in quanto in palese contraddizione con le prove documentali (cfr diario clinico) (…) né risultano descritte particolari e complesse condizioni intraoperatorie, come nel caso della placenta accreta, ovvero altre condizioni di emergenza ostetrica che avrebbero potuto richiedere frettolose manovre chirurgiche di rimedio, atteso che trattandosi di parto cesareo di elezione era concesso all'operatore
11 la possibilità di agire con la massima calma. (…)
Con riguardo alla lesione interessante l'uretere destro, dalla scansione dei tempi chirurgici emerge che in sede di revisione del campo operatorio venne rilevato un uretere destro legato e sezionato in corrispondenza della cistorrafia posteriore eseguita dai Sanitari convenuti;
tale circostanza esclude, di per sé un ruolo causale delle aderenze viscerali nel determinismo della suddetta lesione iatrogena.(cfr. pag 25 e 26 CTU).
Da quanto fin qui evidenziato sono emerse chiaramente sia le ragioni di fatto e valutative che hanno portato i CTU alle loro determinazioni nonché il percorso logico seguito dal Giudice di prime cure ai fini della decisione.
Col terzo motivo l'appellante ritiene che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia nullo per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 163 e 164 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Invero dalla ricostruzione dei fatti di causa in primo grado sono stati evidenziati chiaramente la causa petendi: responsabilità contrattuale della struttura sanitaria convenuta per l'esecuzione imperita e negligenze di un parto cesareo sulla IG.ra
, ed il petitum: risarcimento del danno conseguente alle lesioni iatrogene CP_1
cagionate alla paziente.
Col quarto motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha rigettato la Parte domanda di garanzia proposta dalla ritenendo la cd. "clausola claims made" di cui all'art. 4 delle condizioni di polizza della n. Controparte_4
ITOMM09B0026 "Inizio e termine della RCT" in atti, NON vessatoria e NON immeritevole di tutela, ancorando la sua valutazione al presupposto della tipicità contrattuale in linea con la sentenza cass. sez. un. n. 22437 e valutandola sotto il profilo del rispetto dei "limiti imposti dalla legge" di cui all'art. 1322, primo comma.
Deduce che la garanzia di cui alla predetta polizza assicurativa n. ITOMM09B0026 con appendice ITO0008 della valida per il periodo dal 1/12/09 al CP_4
30/11/2011 era senz'altro operativa essendo la richiesta di risarcimento pervenuta per la prima volta durante detto periodo di validità (04/04/2011) ed essendo nullo e/o inefficace
l'art. 4 delle condizioni di polizza della n. Controparte_4
12 ITOMM120026 "Inizio e termine della garanzia RCT" in atti, laddove stabilisce che
"La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all' per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente Parte_4 assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alle ore 24,00 del
30/11/2008", in quanto non espressamente approvata per iscritto ex art. 1341 cpv c.c., nonché per mancanza di causa e per contraddittorietà a norme imperative.
Trattasi di clausola che determina una limitazione di responsabilità che riduce il lasso di tempo (altrimenti decennale, fino al decorso della prescrizione), per il quale vi è l'obbligo per la , chiamata in causa, di Controparte_4
Parte tenere indenne la convenuta.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato come la polizza n. ITOMM09B0026 con decorrenza 1.12.2009 e scadenza 30.11.2010, rinnovata poi sino al 30.11.2011, azionata in giudizio, era una polizza a garanzia della “responsabilità civile verso terzi
e prestatori di lavoro” derivante dall'esercizio dell'attività svolta, includendo tra gli altri, i danni cagionati a terzi in conseguenza delle prestazioni mediche erogate in qualità di azienda sanitaria integrata nel SSN.
Essa era strutturata secondo il modello della clausola claims made c.d. impura, atteso che prevedeva che la garanzia operasse per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità della stessa, nonché per fatti posti in essere sino al 30.11.2008.
Orbene, riteneva che, in adesione al recente arresto della S.C. a Sezioni Unite del
24.9.2018 n. 22437, trattasi di modello contrattuale rientrante nell'alveo della tipicità, strutturata secondo lo schema della cd. claims made, non è assoggettata al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma secondo, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge (…)
L'orientamento trova conferma nella pronuncia della Cassazione civile sez. III,
13 14/11/2024, n.29437 che, da ultimo, ha affermato che: in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto.
In tale prospettiva il Giudice di prime cure ha evidenziato che “l'indagine (sulla meritevolezza della clausola) va compiuta, avuto riguardo alle specifiche pattuizioni riguardanti il rischio assunto, alla ampiezza di siffatto rischio, per danni sia verso terzi che verso i prestatori di lavoro - se si considera che l'assicurata è un'azienda Parte_5 che copre un ampissimo bacino di utenza, integrata da una molteplicità di strutture ospedaliere ed ambulatoriali, con centinaia di dipendenti - alla durata della garanzia, con estensione retroattiva, per fatti commessi nei limiti di due anni precedenti (nella fattispecie si discute del rinnovo contrattuale 1.12.2010-30.11.2011, con richiesta databile marzo- aprile 2011), tenuto conto dell'entità del premio annuo pagato e degli elevatissimi massimali concordati per singolo sinistro e per l'esposizione al netto della franchigie pattuite;
ebbene avuto riguardo alla totalità delle principali pattuizioni contrattuali, deve affermarsi che la polizza in questione è in grado di superare il vaglio di idoneità della causa in concreto, sia sotto il profilo della liceità che dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, apparendo la misura della garanzia offerta (tenuto conto della duplicità dei rischi assicurati, verso terzi e verso prestatori di lavoro) proporzionata all'entità del premio corrisposto.
Ne segue che (…) la polizza non può dirsi operante nel caso di specie in quanto il fatto colposo generatore di danno si è verificato in data 4.9.2008, vale a dire in epoca precedente al biennio di retroattività della polizza, con conseguente rigetto della domanda di garanzia.
Fermo il giudizio di meritevolezza di una siffatta clausola espressa dalla corte di
14 legittimità la decisione va confermata non avendo l'appellante dedotto circostanze da cui far desumere una diversa operatività temporale della polizza in parola.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione oltre € 52.000,00 fino ad €
260.000,00 in € 9.991,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa che parte appellante deve rifondere alle appellate Parte_1 CP_1
ed .
[...] Controparte_4
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a carico dell'appellante
[...]
in persona del l.r.p.t. Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei ConIGlieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 11256/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 18.12.2019, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante in persona del l.r.p.t. a Parte_1 rifondere le spese di lite in favore delle appellate ed CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t. che liquida per ciascuna di esse in € CP_4
9.991,00 per compensi professionali oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in Parte_1 persona del l.r.p.t.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del 20/05/2025
Il ConIGliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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