Articolo 19 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 18
Versione
1 gennaio 2017
Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2017.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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