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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 29828/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 27/08/2024, promossa da
1) Parte_1
Nata il 01/05/1996 a MILANO (MI)
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 6F, SETTIMO MILANESE rappresentata e difesa dall'avv. ANDERLONI ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 14/10/1983 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA DELLE CAMPAGNE, 6F, SETTIMO MILANESE, ma domiciliato in Monza, via
Alfredo Oriani, n. 7
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato l'[...], e , nata il 2 marzo Persona_1 Persona_2
2020
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IL degli atti del procedimento in data 17.9.2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
1
CONCLUSIONI
Rassegnate dalla parte attrice all'udienza ex art 473 bis. 22 e 40 c.p.c. del 5.3.2025:
- affidare i figli minori in via esclusiva alla madre al fine di consentire l'adozione in autonomia delle decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori;
- confermare la delega ai SS del Comune di TT LA con riferimento alla gestione degli incontri padre/figli in spazio neutro con le modalità attualmente in essere e con delega ad attuare eventuali modifiche nel solo interesse dei bambini;
- porre a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando alla madre, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, oltre al 50% delle spese extra assegno che non necessitano di preventivo accordo;
- disporre che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva.
Parte attrice all'udienza del 5 marzo 2025 ha rinunciato alla assegnazione della casa famigliare sita in TT LA, via delle Campagne, n. 6F
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2013 al 2024 e dalla loro unione sono nati i figli l'1 maggio 2016, e il 2 marzo 2020, riconosciuti da Persona_1 Persona_2 entrambi.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 26.8.2024 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
Il Giudice delegato con decreto del 11.9.2024, letto il ricorso di parte attrice in cui si dà atto che a ca rico del padre è pendente un procedimento penale (n. 7213/2024 r.g.gip - proc. n. 14929/2024 r.g.n.r., ancora oggi pendente) nell'ambito del quale il Giudice per le Indagini Preliminari con provvedimento del 24.4.2024 ha applicato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e ha disposto che i colloqui padre/figli si sarebbero dovuti svolgere solo con la intermediazione dei Servizi socioassistenziali del Comune di TT LA, ha dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di
TT LA, della immediata presa in carico del nucleo famigliare, delegandoli di: effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente), effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori, assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per i minori, assegnando, altresì, ai Servizi sociali medesimi termine fino al 30 dicembre 2024 per trasmettere un relazione preliminare conoscitiva del nucleo.
All'udienza del 8.1.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Ha, inoltre dato atto che dato atto che non risultavano depositati nè la relazione dei SS di TT LA incaricati né gli atti richiesti all'A.g. penale.
Ha, quindi, proceduto alla audizione di parte attrice, la quale ha dichiarato quanto segue:
i SS sono intervenuti a settembre. L'ultimo incontro con i bambini lo hanno fatto il 27 dicembre 2024.
2 I bambini vedono il papà una volta al mese per un'ora e lo hanno visto quattro volte. Si svolgono in spazio neutro.
Le prime tre volte li ho accompagnati io, l'ultimo i miei genitori.
I bambini prima di andare sono in ansia: non vanno volentieri e fanno fatica ad entrare.
Io ho fatto solo un incontro conoscitivo con i SS: non sono ancora venuti a casa.
Prima di tutto questo, la relazione con il padre era serena: si vedevano per lo più la sera. Con il grande condividevano la passione per il calcio. Il padre lo portava alle partite, lo portava allo stadio.
Con la piccola il rapporto era meno strutturato.
Era spesso stanco dopo il lavoro, tornava alle cinque e non dedicava tanto tempo a loro. Il mio ex è una persona sedentaria: nel we non portava ai bambini in giro, preferiva stare dalla mamma a passare la domenica.
Da quando ci siamo lasciati non ho più visto né sentito il mio ex.
Il procedimento penale è a dibattimento ed io settimana prossima sono chiamata come testimone.
Da quando se ne è andato non ha versato nulla per i bambini, ma fino a novembre compreso ha pagato il canone di locazione per 600,00 euro al mese.
A dicembre non ha pagato ed il padrone di casa mi ha contattato dicendomi che il mio ex gli ha detto che non avrebbe più pagato e di chiedere l'affitto a me. Io prendo l'AUU al 100% per 467, 00 euro al mese. Mi aiutano economicamente i miei come possono.
Non ho alcun rapporto con la nonna paterna né con la sua famiglia. Nessuno di loro ha più visto i bambini da quando ci siamo separati né hanno fatto richieste.
Il mio ex faceva il corriere assunto a tempo indeterminato in GLS a Rho e guadagnava circa 1.800,00 al mese come risulta anche dalle buste paga che ho trovato in casa ed ho depositato.
Io ho sempre lavorato a termine: l'ultimo contratto lo ho avuto nel 2019.
Il difensore di parte attrice -che non ha avanzato istruttorie- concordando sulla necessità di acquisire la relazione dei SS, ha chiesto in via temporanea la immediata adozione di provvedimenti relativi all'assegnazione della casa famigliare e a un contributo economico nella assoluta indigenza materna e ha rinunciato al deposito di memorie ex art. 473 bis.27 c.p.c.
Il Giudice delegato ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
Ritenuto che per adottare provvedimenti definitivi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sia necessario attendere il deposito della relazione richiesta ai SS del Comune di TT
LA non depositata nel termine assegnato del 30 dicembre 2024.
Sotto altro profilo l'attuale vigenza della misura cautelare a carico del padre, la pendenza di procedimento penale e la necessità di garantire il mantenimento dei due bambini nella totale assenza di mantenimento diretto paterno, impongono, l'adozione dei seguenti provvedimenti temporanei: 1) Affida i minori in via esclusiva alla madre al fine di consentire l'adozione in autonomia delle decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori;
2) Conferma la delega ai SS del Comune di TT LA con riferimento alla gestione degli incontri padre/figli in Spazio neutro con le modalità attualmente in essere e con delega ad attuare eventuali modifiche nel solo interesse dei bambini;
3) Assegna la casa famigliare di TT LA, VIA DELLE CAMPAGNE, 6F perché continui ad abitarla con i figli minori dando atto che il padre ne è stato allontanato da aprile 2024;
4) Pone a carico del l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori Controparte_1 versando alla madre, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo di 600,00 euro al mese (fino a novembre il convenuto – che vede i bambini in spazio neutro, ha versato il canone di locazione per
3 detto importo, così contribuendo indirettamente nel mantenimento dei bambini ed attualmente, vivendo ospite della propria madre, non ha spese abitative), importo da versarsi entro il 20 di ogni mese a , oltre rivalutazione di legge;
Parte_1
5) Pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di IL congiuntamente al Tribunale di IL, all'Ordine degli Avvocati di IL e all'Osservatorio della giustizia civile di IL il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte(…)
6) Dispone che l'AUU sia percepito come per legge dalla madre, affidataria esclusiva.
Sull'ulteriore corso del procedimento
È necessario richiedere ai SS di TT LA di trasmettere la relazione di indagine già richiesta entro il 20 febbraio 2025 ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IL di trasmettere art 473 bis. 42, III c.p.c. gli atti non coperti da segreto ex art. 329 cpp, relativamente al procedimento a carico di - (MI) Controparte_1 CodiceFiscale_3
14/10/1983 rif RGNR 14929/24 all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Nell'interesse dei minori è inoltre necessario attivarsi d'ufficio ex art 473 bis. 2, II e 210 c.p.c., ed ordinare al datore di lavori di di depositare CU relativa al 2022 Controparte_1 Parte_2 ed al 2023 nonché le buste paga del 2024 entro il 20 febbraio 2025
Rinvia il procedimento all'udienza del 5 marzo 2025 ore 12.20. All'udienza del 5.3.2025, sottoposta a parte attrice la relazione depositata dai Servizi sociali depositata il 19 febbraio 2025 , il procuratore di parte attrice ha rappresentato che non vi è necessità di un supporto per la madre da parte dei Servizi sociali e che la signora rinuncia alla Parte_1 assegnazione della casa famigliare e all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ha, altresì, rinunciato ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione con conferma dei provvedimenti temporanei. Il Giudice delegato, dichiarata esaurita l'istruttoria, sulle conclusioni precisate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
*******
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Come richiesto da parte attrice, deve essere confermato l'affido esclusivo di e Persona_1
alla mamma, presso cui rimarranno collocati. Persona_2
Tale assetto, infatti, rappresenta quello che – per ragioni eminentemente pratiche vista la attuale vigenza della misura cautelare a carico del padre dell'allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla ex compagna (persona offesa) poi tradottosi in divieto di dimora nel Comune di TT LA- e la pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti per lesioni in danno della signora - meglio garantisce la rapida adozione Parte_1 delle decisioni nell'interesse dei minori e che più li agevola nel loro percorso di crescita. Quanto sopra rende non percorribile la strada dell'affido condiviso pena la lesione del diritto dei minori a che le scelte nel loro interesse vengano adottate con celerità dal genitore con lui convivente e che se ne occupa in via prevalente.
Nella impossibilità anche giuridica di avere contatti tra i genitori deve essere attribuito alla madre l'esercizio sueperescluivo o rafforzato della responabilità genitoriale come dettagliato in dispositivo.
4 Sotto altro profilo si osserva che la vigenza della misura cautelare e la necessità di supportare la madre verso un' emancipazione – anche mentale- dall'ex compagno (la donna è riuscita a denunciare i maltrattamenti subito solo dopo molti anni e nonostante il parere contrario dei propri genitori che con lei sono adesso conviventi) impone, a tutela dei minori di limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alla scelta della residenza dei bambini -onde evitare che alla eventuale decisione materna di riprendere la relazione con il padre possa seguire la ripresa della convivenza dei minori con il padre- nonché con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figli con correlativa delega ai SS del Comune di SETTIMO MILANESE ITALIA di operare in tale senso.
Tanto premesso i SS del Comune di TT LA di concerto con i SS del Comune di IL ( madre e minori sono domiciliati unitamente ai nonni materni in IL in via Romanello,24) e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- Mantenere i minori collocati presso la madre nei limiti in cui non riprenda la convivenza con il padre;
- Garantire la prosecuzione degli incontri dei bambini con il padre in spazio neutro, in modalità osservata e protetta avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori. Verificato il benessere di e nonché l'evoluzione dei percorsi sotto dettagliati, i Persona_1 Persona_2 servizi sociali potranno gradualmente provvedere all'introduzione dell' educativa territoriale e ad una progressiva liberalizzazione degli incontri. Rimane ferma la delega nel caso in cui le frequentazioni con il padre si rivelassero di pregiudizio, a sospendere gli incontri. Sarà cura del padre trasmettere i calendari redatti dai servizi sociali all'autorità penale per ottenere le eventuali autorizzazioni.
- I contatti telefonici del padre con i figli potranno essere effettuati solo su indicazione dei SS in modo che sia tutelato il diritto dei bambini a non essere sollecitati nella gestione della relazione mamma papà valutando se introdurre un educatore per verificare il contenuto della comunicazioni
- Proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e;
Persona_1 Persona_2
- Attivare nell'interesse del padre un percorso di valutazione e cura presso il SERD per gestire le riferite problematiche di dipendenza da alcool;
- Attivare per il padre un percorso di supporto psicologico individuale declinato come supporto alla relazione genitoriale;
- attivare nell'interesse della madre e dei nonni materni con lei conviventi che per i bambini sono figure vicarianti e di supporto, un percorso di sostegno volto ad una sensibilizzazione e maggiore comprensione del senso dell'intervento attivato in protezione dei bambini e sulla gravità dei comportamenti paterni tenuti in danno della figlia e dei bambini provvedendo se necessario ad attivare un ADM;
- Segnalare situazioni di pregiudizio per bambini alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di IL
Con riferimento alla assegnazione della casa famigliare.
5 Il Collegio dà atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di assegnazione a sé della casa famigliare di VIA DELLE CAMPAGNE, 6F, SETTIMO MILANESE e, pertanto, revoca la assegnazione della casa famigliare disposta con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 18.1.2025.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre, secondo quanto dalla stessa riferito, ha iniziato da poco un'attività lavorativa come apprendista, a detta sua, senza alcun compenso;
non ha risparmi e, secondo quanto dalla stessa riferito, viene aiutata economicamente dai suoi genitori;
vive dalla madre unitamente ai figli minori, ed all'udienza del 5 marzo 2025 ha dichiarato di aver fatto richiesta per ottenere una casa popolare dove andare ad abitare unitamente ai figli minori;
percepisce l'AUU al 100% pari a euro 467, 00 al mese.Il padre, secondo quanto riferito da parte attrice, con tutta probabilità lavora ancora presso la con uno stipendio netto mensile di circa 2.000,00 Parte_2 euro (cfr. all. 7 al ricorso, buste paga 2024 signor ). CP_1
Alla udienza del 8 gennaio 2025 il Giudice ha ordinato ex art 473 bis. 2, II e 210 c.p.c. al datore di lavoro di , di depositare CU relativa al 2022 ed al 2023 nonché le Controparte_1 Parte_2 buste paga del 2024 entro il 20 febbraio 2025, che tuttavia non sono state depositate e la difesa ha rinunciato al provvedimento ex art 210 c.p.c. disposto d'ufficio; vive a Monza ospite dalla propria madre e non deve, pertanto, sostenere spese abitative;
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini, uno di anni 8 e una di anni 5, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
6 La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a confermare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 600,00 al mese (300,00 euro per ciascun figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Il padre dovrà, inoltre, contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di IL che non richiedono il preventivo consenso.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere da dicembre 2024 posto che fino a novembre 2024 il convenuto – che vede i bambini in spazio neutro - ha versato il canone di locazione per un importo pari a euro 600,00 mensili per la ex casa famigliare dove la madre si trovava con i minori , così contribuendo indirettamente nel mantenimento dei figli .
Con riferimento alle spese di lite.
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli
[...] Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1.
1. Affida i figli minori nato l'[...], e , nata Persona_1 Persona_2 il 2 marzo 2020, A in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Revoca l'assegnazione della casa famigliare di VIA DELLE CAMPAGNE 6F 20SETTIMO
MILANESE disposta con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 18.1.2025 alla madre per rinuncia alla domanda;
3. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla scelta della residenza dei minori(ed alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figli con correlativa delega ai SS del Comune di residenza ad oggi TT LA;
4. Dispone Comune di TT LA di concerto con i SS del (madre e Controparte_2 minori sono domiciliati unitamente ai nonni materni in IL in via Romanello,24) e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- Mantenere i minori collocati presso la madre nei limiti in cui non riprenda la convivenza con il padre;
- Garantire la prosecuzione degli incontri dei bambini con il padre in spazio neutro, in modalità osservata e protetta avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori. Verificato il benessere di e nonché l'evoluzione dei percorsi sotto dettagliati, i Persona_1 Persona_2
7 servizi sociali potranno gradualmente provvedere all'introduzione dell' educativa territoriale e ad una progressiva liberalizzazione degli incontri. Rimane ferma la delega nel caso in cui le frequentazioni con il padre si rivelassero di pregiudizio, a sospendere gli incontri. Sarà cura del padre trasmettere i calendari redatti dai servizi sociali all'autorità penale per ottenere le eventuali autorizzazioni.
- I contatti telefonici del padre con i figli potranno essere effettuati solo su indicazione dei SS in modo che sia tutelato il diritto dei bambini a non essere sollecitati nella gestione della relazione mamma papà valutando se introdurre un educatore per verificare il contenuto della comunicazioni;
- Proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e Persona_1 Persona_2
- Attivare nell'interesse del padre un percorso di valutazione e cura presso il SERD per gestire le riferite problematiche di dipendenza da alcool;
- Attivare per il padre un percorso di supporto psicologico individuale declinato come supporto alla relazione genitoriale;
- attivare nell'interesse della madre e dei nonni materni con lei conviventi che per i bambini sono figure vicarianti e di supporto, un percorso di sostegno volto ad una sensibilizzazione e maggiore comprensione del senso dell'intervento attivato in protezione dei bambini e sulla gravità dei comportamenti paterni tenuti in danno della figlia e dei bambini provvedendo se necessario ad attivare un ADM;
- Segnalare situazioni di pregiudizio per bambini alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di IL
5. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento Controparte_1 dei figli minori versando alla madre, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo di 600,00 euro al mese, importo da versarsi entro il 20 di ogni mese a oltre Parte_1 rivalutazione di legge (prima rivalutazione dicembre 2025);
6. Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di IL congiuntamente al Tribunale di IL, all'Ordine degli Avvocati di IL e all'Osservatorio della giustizia civile di IL il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
8 scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Conferma he l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
8) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai SS del Comune di TT LA
con urgenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario RGNR 14929/24 per i provvedimenti di competenza con riferimento alla misura cautelare adottata (ad oggi CP_1 risulta destinatario del divieto di dimora in TT LA ma la
[...] Parte_3 ha lasciato l'abitazione di TT LA ed è stabilmente domiciliata in IL via IL in via
Romanello,24)
Così deciso in IL, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 27/08/2024, promossa da
1) Parte_1
Nata il 01/05/1996 a MILANO (MI)
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 6F, SETTIMO MILANESE rappresentata e difesa dall'avv. ANDERLONI ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 14/10/1983 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA DELLE CAMPAGNE, 6F, SETTIMO MILANESE, ma domiciliato in Monza, via
Alfredo Oriani, n. 7
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato l'[...], e , nata il 2 marzo Persona_1 Persona_2
2020
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IL degli atti del procedimento in data 17.9.2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
1
CONCLUSIONI
Rassegnate dalla parte attrice all'udienza ex art 473 bis. 22 e 40 c.p.c. del 5.3.2025:
- affidare i figli minori in via esclusiva alla madre al fine di consentire l'adozione in autonomia delle decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori;
- confermare la delega ai SS del Comune di TT LA con riferimento alla gestione degli incontri padre/figli in spazio neutro con le modalità attualmente in essere e con delega ad attuare eventuali modifiche nel solo interesse dei bambini;
- porre a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando alla madre, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, oltre al 50% delle spese extra assegno che non necessitano di preventivo accordo;
- disporre che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre, affidataria esclusiva.
Parte attrice all'udienza del 5 marzo 2025 ha rinunciato alla assegnazione della casa famigliare sita in TT LA, via delle Campagne, n. 6F
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2013 al 2024 e dalla loro unione sono nati i figli l'1 maggio 2016, e il 2 marzo 2020, riconosciuti da Persona_1 Persona_2 entrambi.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 26.8.2024 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento.
Il Giudice delegato con decreto del 11.9.2024, letto il ricorso di parte attrice in cui si dà atto che a ca rico del padre è pendente un procedimento penale (n. 7213/2024 r.g.gip - proc. n. 14929/2024 r.g.n.r., ancora oggi pendente) nell'ambito del quale il Giudice per le Indagini Preliminari con provvedimento del 24.4.2024 ha applicato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e ha disposto che i colloqui padre/figli si sarebbero dovuti svolgere solo con la intermediazione dei Servizi socioassistenziali del Comune di TT LA, ha dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di
TT LA, della immediata presa in carico del nucleo famigliare, delegandoli di: effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente), effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori, assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per i minori, assegnando, altresì, ai Servizi sociali medesimi termine fino al 30 dicembre 2024 per trasmettere un relazione preliminare conoscitiva del nucleo.
All'udienza del 8.1.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Ha, inoltre dato atto che dato atto che non risultavano depositati nè la relazione dei SS di TT LA incaricati né gli atti richiesti all'A.g. penale.
Ha, quindi, proceduto alla audizione di parte attrice, la quale ha dichiarato quanto segue:
i SS sono intervenuti a settembre. L'ultimo incontro con i bambini lo hanno fatto il 27 dicembre 2024.
2 I bambini vedono il papà una volta al mese per un'ora e lo hanno visto quattro volte. Si svolgono in spazio neutro.
Le prime tre volte li ho accompagnati io, l'ultimo i miei genitori.
I bambini prima di andare sono in ansia: non vanno volentieri e fanno fatica ad entrare.
Io ho fatto solo un incontro conoscitivo con i SS: non sono ancora venuti a casa.
Prima di tutto questo, la relazione con il padre era serena: si vedevano per lo più la sera. Con il grande condividevano la passione per il calcio. Il padre lo portava alle partite, lo portava allo stadio.
Con la piccola il rapporto era meno strutturato.
Era spesso stanco dopo il lavoro, tornava alle cinque e non dedicava tanto tempo a loro. Il mio ex è una persona sedentaria: nel we non portava ai bambini in giro, preferiva stare dalla mamma a passare la domenica.
Da quando ci siamo lasciati non ho più visto né sentito il mio ex.
Il procedimento penale è a dibattimento ed io settimana prossima sono chiamata come testimone.
Da quando se ne è andato non ha versato nulla per i bambini, ma fino a novembre compreso ha pagato il canone di locazione per 600,00 euro al mese.
A dicembre non ha pagato ed il padrone di casa mi ha contattato dicendomi che il mio ex gli ha detto che non avrebbe più pagato e di chiedere l'affitto a me. Io prendo l'AUU al 100% per 467, 00 euro al mese. Mi aiutano economicamente i miei come possono.
Non ho alcun rapporto con la nonna paterna né con la sua famiglia. Nessuno di loro ha più visto i bambini da quando ci siamo separati né hanno fatto richieste.
Il mio ex faceva il corriere assunto a tempo indeterminato in GLS a Rho e guadagnava circa 1.800,00 al mese come risulta anche dalle buste paga che ho trovato in casa ed ho depositato.
Io ho sempre lavorato a termine: l'ultimo contratto lo ho avuto nel 2019.
Il difensore di parte attrice -che non ha avanzato istruttorie- concordando sulla necessità di acquisire la relazione dei SS, ha chiesto in via temporanea la immediata adozione di provvedimenti relativi all'assegnazione della casa famigliare e a un contributo economico nella assoluta indigenza materna e ha rinunciato al deposito di memorie ex art. 473 bis.27 c.p.c.
Il Giudice delegato ha, quindi, adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
Ritenuto che per adottare provvedimenti definitivi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sia necessario attendere il deposito della relazione richiesta ai SS del Comune di TT
LA non depositata nel termine assegnato del 30 dicembre 2024.
Sotto altro profilo l'attuale vigenza della misura cautelare a carico del padre, la pendenza di procedimento penale e la necessità di garantire il mantenimento dei due bambini nella totale assenza di mantenimento diretto paterno, impongono, l'adozione dei seguenti provvedimenti temporanei: 1) Affida i minori in via esclusiva alla madre al fine di consentire l'adozione in autonomia delle decisioni relative all'ordinaria amministrazione per i figli minori;
2) Conferma la delega ai SS del Comune di TT LA con riferimento alla gestione degli incontri padre/figli in Spazio neutro con le modalità attualmente in essere e con delega ad attuare eventuali modifiche nel solo interesse dei bambini;
3) Assegna la casa famigliare di TT LA, VIA DELLE CAMPAGNE, 6F perché continui ad abitarla con i figli minori dando atto che il padre ne è stato allontanato da aprile 2024;
4) Pone a carico del l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori Controparte_1 versando alla madre, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo di 600,00 euro al mese (fino a novembre il convenuto – che vede i bambini in spazio neutro, ha versato il canone di locazione per
3 detto importo, così contribuendo indirettamente nel mantenimento dei bambini ed attualmente, vivendo ospite della propria madre, non ha spese abitative), importo da versarsi entro il 20 di ogni mese a , oltre rivalutazione di legge;
Parte_1
5) Pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di IL congiuntamente al Tribunale di IL, all'Ordine degli Avvocati di IL e all'Osservatorio della giustizia civile di IL il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte(…)
6) Dispone che l'AUU sia percepito come per legge dalla madre, affidataria esclusiva.
Sull'ulteriore corso del procedimento
È necessario richiedere ai SS di TT LA di trasmettere la relazione di indagine già richiesta entro il 20 febbraio 2025 ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di IL di trasmettere art 473 bis. 42, III c.p.c. gli atti non coperti da segreto ex art. 329 cpp, relativamente al procedimento a carico di - (MI) Controparte_1 CodiceFiscale_3
14/10/1983 rif RGNR 14929/24 all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Nell'interesse dei minori è inoltre necessario attivarsi d'ufficio ex art 473 bis. 2, II e 210 c.p.c., ed ordinare al datore di lavori di di depositare CU relativa al 2022 Controparte_1 Parte_2 ed al 2023 nonché le buste paga del 2024 entro il 20 febbraio 2025
Rinvia il procedimento all'udienza del 5 marzo 2025 ore 12.20. All'udienza del 5.3.2025, sottoposta a parte attrice la relazione depositata dai Servizi sociali depositata il 19 febbraio 2025 , il procuratore di parte attrice ha rappresentato che non vi è necessità di un supporto per la madre da parte dei Servizi sociali e che la signora rinuncia alla Parte_1 assegnazione della casa famigliare e all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Ha, altresì, rinunciato ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. chiedendo che la causa venisse rimessa in decisione con conferma dei provvedimenti temporanei. Il Giudice delegato, dichiarata esaurita l'istruttoria, sulle conclusioni precisate, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
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Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Come richiesto da parte attrice, deve essere confermato l'affido esclusivo di e Persona_1
alla mamma, presso cui rimarranno collocati. Persona_2
Tale assetto, infatti, rappresenta quello che – per ragioni eminentemente pratiche vista la attuale vigenza della misura cautelare a carico del padre dell'allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla ex compagna (persona offesa) poi tradottosi in divieto di dimora nel Comune di TT LA- e la pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti per lesioni in danno della signora - meglio garantisce la rapida adozione Parte_1 delle decisioni nell'interesse dei minori e che più li agevola nel loro percorso di crescita. Quanto sopra rende non percorribile la strada dell'affido condiviso pena la lesione del diritto dei minori a che le scelte nel loro interesse vengano adottate con celerità dal genitore con lui convivente e che se ne occupa in via prevalente.
Nella impossibilità anche giuridica di avere contatti tra i genitori deve essere attribuito alla madre l'esercizio sueperescluivo o rafforzato della responabilità genitoriale come dettagliato in dispositivo.
4 Sotto altro profilo si osserva che la vigenza della misura cautelare e la necessità di supportare la madre verso un' emancipazione – anche mentale- dall'ex compagno (la donna è riuscita a denunciare i maltrattamenti subito solo dopo molti anni e nonostante il parere contrario dei propri genitori che con lei sono adesso conviventi) impone, a tutela dei minori di limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alla scelta della residenza dei bambini -onde evitare che alla eventuale decisione materna di riprendere la relazione con il padre possa seguire la ripresa della convivenza dei minori con il padre- nonché con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figli con correlativa delega ai SS del Comune di SETTIMO MILANESE ITALIA di operare in tale senso.
Tanto premesso i SS del Comune di TT LA di concerto con i SS del Comune di IL ( madre e minori sono domiciliati unitamente ai nonni materni in IL in via Romanello,24) e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- Mantenere i minori collocati presso la madre nei limiti in cui non riprenda la convivenza con il padre;
- Garantire la prosecuzione degli incontri dei bambini con il padre in spazio neutro, in modalità osservata e protetta avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori. Verificato il benessere di e nonché l'evoluzione dei percorsi sotto dettagliati, i Persona_1 Persona_2 servizi sociali potranno gradualmente provvedere all'introduzione dell' educativa territoriale e ad una progressiva liberalizzazione degli incontri. Rimane ferma la delega nel caso in cui le frequentazioni con il padre si rivelassero di pregiudizio, a sospendere gli incontri. Sarà cura del padre trasmettere i calendari redatti dai servizi sociali all'autorità penale per ottenere le eventuali autorizzazioni.
- I contatti telefonici del padre con i figli potranno essere effettuati solo su indicazione dei SS in modo che sia tutelato il diritto dei bambini a non essere sollecitati nella gestione della relazione mamma papà valutando se introdurre un educatore per verificare il contenuto della comunicazioni
- Proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e;
Persona_1 Persona_2
- Attivare nell'interesse del padre un percorso di valutazione e cura presso il SERD per gestire le riferite problematiche di dipendenza da alcool;
- Attivare per il padre un percorso di supporto psicologico individuale declinato come supporto alla relazione genitoriale;
- attivare nell'interesse della madre e dei nonni materni con lei conviventi che per i bambini sono figure vicarianti e di supporto, un percorso di sostegno volto ad una sensibilizzazione e maggiore comprensione del senso dell'intervento attivato in protezione dei bambini e sulla gravità dei comportamenti paterni tenuti in danno della figlia e dei bambini provvedendo se necessario ad attivare un ADM;
- Segnalare situazioni di pregiudizio per bambini alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di IL
Con riferimento alla assegnazione della casa famigliare.
5 Il Collegio dà atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di assegnazione a sé della casa famigliare di VIA DELLE CAMPAGNE, 6F, SETTIMO MILANESE e, pertanto, revoca la assegnazione della casa famigliare disposta con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 18.1.2025.
Con riferimento al mantenimento della prole.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre, secondo quanto dalla stessa riferito, ha iniziato da poco un'attività lavorativa come apprendista, a detta sua, senza alcun compenso;
non ha risparmi e, secondo quanto dalla stessa riferito, viene aiutata economicamente dai suoi genitori;
vive dalla madre unitamente ai figli minori, ed all'udienza del 5 marzo 2025 ha dichiarato di aver fatto richiesta per ottenere una casa popolare dove andare ad abitare unitamente ai figli minori;
percepisce l'AUU al 100% pari a euro 467, 00 al mese.Il padre, secondo quanto riferito da parte attrice, con tutta probabilità lavora ancora presso la con uno stipendio netto mensile di circa 2.000,00 Parte_2 euro (cfr. all. 7 al ricorso, buste paga 2024 signor ). CP_1
Alla udienza del 8 gennaio 2025 il Giudice ha ordinato ex art 473 bis. 2, II e 210 c.p.c. al datore di lavoro di , di depositare CU relativa al 2022 ed al 2023 nonché le Controparte_1 Parte_2 buste paga del 2024 entro il 20 febbraio 2025, che tuttavia non sono state depositate e la difesa ha rinunciato al provvedimento ex art 210 c.p.c. disposto d'ufficio; vive a Monza ospite dalla propria madre e non deve, pertanto, sostenere spese abitative;
2. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini, uno di anni 8 e una di anni 5, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
6 La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a confermare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in euro 600,00 al mese (300,00 euro per ciascun figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT.
Il padre dovrà, inoltre, contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di IL che non richiedono il preventivo consenso.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere da dicembre 2024 posto che fino a novembre 2024 il convenuto – che vede i bambini in spazio neutro - ha versato il canone di locazione per un importo pari a euro 600,00 mensili per la ex casa famigliare dove la madre si trovava con i minori , così contribuendo indirettamente nel mantenimento dei figli .
Con riferimento alle spese di lite.
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli
[...] Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1.
1. Affida i figli minori nato l'[...], e , nata Persona_1 Persona_2 il 2 marzo 2020, A in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Revoca l'assegnazione della casa famigliare di VIA DELLE CAMPAGNE 6F 20SETTIMO
MILANESE disposta con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 18.1.2025 alla madre per rinuncia alla domanda;
3. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla scelta della residenza dei minori(ed alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre/ figli con correlativa delega ai SS del Comune di residenza ad oggi TT LA;
4. Dispone Comune di TT LA di concerto con i SS del (madre e Controparte_2 minori sono domiciliati unitamente ai nonni materni in IL in via Romanello,24) e con le competenti ASST dovranno provvedere a:
- Mantenere i minori collocati presso la madre nei limiti in cui non riprenda la convivenza con il padre;
- Garantire la prosecuzione degli incontri dei bambini con il padre in spazio neutro, in modalità osservata e protetta avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori. Verificato il benessere di e nonché l'evoluzione dei percorsi sotto dettagliati, i Persona_1 Persona_2
7 servizi sociali potranno gradualmente provvedere all'introduzione dell' educativa territoriale e ad una progressiva liberalizzazione degli incontri. Rimane ferma la delega nel caso in cui le frequentazioni con il padre si rivelassero di pregiudizio, a sospendere gli incontri. Sarà cura del padre trasmettere i calendari redatti dai servizi sociali all'autorità penale per ottenere le eventuali autorizzazioni.
- I contatti telefonici del padre con i figli potranno essere effettuati solo su indicazione dei SS in modo che sia tutelato il diritto dei bambini a non essere sollecitati nella gestione della relazione mamma papà valutando se introdurre un educatore per verificare il contenuto della comunicazioni;
- Proseguire l'attività di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare, avviando – ove ritenuto necessario o anche solo opportuno – tutti gli interventi utili al benessere psicofisico di e Persona_1 Persona_2
- Attivare nell'interesse del padre un percorso di valutazione e cura presso il SERD per gestire le riferite problematiche di dipendenza da alcool;
- Attivare per il padre un percorso di supporto psicologico individuale declinato come supporto alla relazione genitoriale;
- attivare nell'interesse della madre e dei nonni materni con lei conviventi che per i bambini sono figure vicarianti e di supporto, un percorso di sostegno volto ad una sensibilizzazione e maggiore comprensione del senso dell'intervento attivato in protezione dei bambini e sulla gravità dei comportamenti paterni tenuti in danno della figlia e dei bambini provvedendo se necessario ad attivare un ADM;
- Segnalare situazioni di pregiudizio per bambini alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di IL
5. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento Controparte_1 dei figli minori versando alla madre, con decorrenza da dicembre 2024, l'importo di 600,00 euro al mese, importo da versarsi entro il 20 di ogni mese a oltre Parte_1 rivalutazione di legge (prima rivalutazione dicembre 2025);
6. Conferma a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di IL congiuntamente al Tribunale di IL, all'Ordine degli Avvocati di IL e all'Osservatorio della giustizia civile di IL il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
8 scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Conferma he l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
8) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi alle parti, ai SS del Comune di TT LA
con urgenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario RGNR 14929/24 per i provvedimenti di competenza con riferimento alla misura cautelare adottata (ad oggi CP_1 risulta destinatario del divieto di dimora in TT LA ma la
[...] Parte_3 ha lasciato l'abitazione di TT LA ed è stabilmente domiciliata in IL via IL in via
Romanello,24)
Così deciso in IL, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai
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