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Sentenza 6 novembre 2015
Accoglimento
Sentenza 19 novembre 2018
Ordinanza collegiale 8 marzo 2022
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2022
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Ordinanza collegiale 4 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 26 agosto 2024
Decreto collegiale 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, decreto collegiale 10/03/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07418/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
Vista la domanda depositata in data 13/09/2024 da CA PP, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sasso, Francesca Ambrosio, dall'avvocato Gemma De Filippo in Roma, piazza del Popolo 18
per la correzione della sentenza n. 7246/2024;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati;
Dato atto che nessuno è presente per le parti costituite.;
Vista la sentenza n. 7246 del 2024, con cui questa Sezione ha accolto in parte il ricorso n. 7418 del 2015, proposto da CA PP, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, n. 00969/2015, resa tra le parti;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale;
Visto che con l'istanza suddetta si chiede la correzione di errori materiali riscontrati nella citata sentenza, facendo rilevare in particolare che sia nella motivazione che nel dispositivo è stato erroneamente indicato, quale parte resistente, il Comune di Vico Equense, anziché il Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visto l'art. 86, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’istanza di correzione dell’errore materiale merita di essere accolta, dal momento che l’indicazione del Comune di Vico Equense nel corso della motivazione e nel dispositivo deve ritenersi frutto di un lapsus calami , non essendo tale comune parte del giudizio, essendo invece correttamente indicata, quale parte resistente, il Comune di San Giuseppe Vesuviano, pure nominato nel paragrafo 1 della motivazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.., disponendo che laddove, nella motivazione e nel dispositivo della sentenza n. 7246/2024, viene nominato il “Comune di Vico Equense”, si abbia a leggere “il Comune di San Giuseppe Vesuviano”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO