Articolo 65 del Codice civile
Articolo 64Articolo 66
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19 aprile 1942
Art. 65.

(Nuovo matrimonio del coniuge).

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge puo' contrarre nuovo matrimonio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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