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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 288/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Longo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso gli avvisi di addebito n. 596200220004670218 e n. 59620220004670319, entrambi notificati a mezzo pec il 5 dicembre 2022, con cui l' gli chiedeva il pagamento dei CP_1 contributi previdenziali per l'anno d'imposta 2014 per il complessivo importo di €.
10.808,42 e per i contributi previdenziali per l'anno 2015 per l'importo complessivo di €.
8.219,46 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 2 dicembre 2024 l' dando atto CP_1
dell'intervenuto sgravio parziale, ha chiesto la conferma degli avvisi di addebito per la restante parte dei contributi ancora dovuti in base agli accordi conciliativi stipulati tra l' e l'Agenzia delle Entrate (cfr. memoria). Parte_1
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20 gennaio 2025 parte ricorrente, preso atto degli sgravi parziali, ha insistito nell'illegittimità degli avvisi di addebito emessi nonostante l'impugnazione del prodromico accertamento e, comunque, ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale per il 70% dello sgravio concesso, con la compensazione delle spese giudiziali per il 30% del residuo debito contributivo ancora dovuto.
Chiarite le rispettive posizioni, secondo questo giudice la materia del contendere va dichiarata cessata perché le parti concordano sul carattere parziale degli sgravi effettuati dall' dopo l'introduzione del procedimento e sul consequenziale debito residuo CP_1 dell' (cfr. le rispettive difese). Parte_1
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese giudiziali, invece, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
Infatti, se, con riguardo alla difesa del ricorrente secondo cui l'opposizione sarebbe da ritenersi comunque fondata in conseguenza dell'illegittima emissione degli avvisi di addebito in pendenza dell'impugnazione avverso il prodromico accertamento dell'Agenzia delle Entrate, va condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile” (Cass., sez. VI – lav.,
2 ordinanza n. 12025 del 7 maggio 2019), va ulteriormente considerato che, da un lato, il credito dell' è stato ridotto in corso di causa esclusivamente in conseguenza CP_1
dell'accordo conciliativo stipulato dall' con l'Agenzia delle Entrate e, dall'altro Parte_1 lato, che un credito è comunque residuato in capo all'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 288/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Longo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 24 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 gennaio 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso gli avvisi di addebito n. 596200220004670218 e n. 59620220004670319, entrambi notificati a mezzo pec il 5 dicembre 2022, con cui l' gli chiedeva il pagamento dei CP_1 contributi previdenziali per l'anno d'imposta 2014 per il complessivo importo di €.
10.808,42 e per i contributi previdenziali per l'anno 2015 per l'importo complessivo di €.
8.219,46 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 2 dicembre 2024 l' dando atto CP_1
dell'intervenuto sgravio parziale, ha chiesto la conferma degli avvisi di addebito per la restante parte dei contributi ancora dovuti in base agli accordi conciliativi stipulati tra l' e l'Agenzia delle Entrate (cfr. memoria). Parte_1
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20 gennaio 2025 parte ricorrente, preso atto degli sgravi parziali, ha insistito nell'illegittimità degli avvisi di addebito emessi nonostante l'impugnazione del prodromico accertamento e, comunque, ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale per il 70% dello sgravio concesso, con la compensazione delle spese giudiziali per il 30% del residuo debito contributivo ancora dovuto.
Chiarite le rispettive posizioni, secondo questo giudice la materia del contendere va dichiarata cessata perché le parti concordano sul carattere parziale degli sgravi effettuati dall' dopo l'introduzione del procedimento e sul consequenziale debito residuo CP_1 dell' (cfr. le rispettive difese). Parte_1
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese giudiziali, invece, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione integrale.
Infatti, se, con riguardo alla difesa del ricorrente secondo cui l'opposizione sarebbe da ritenersi comunque fondata in conseguenza dell'illegittima emissione degli avvisi di addebito in pendenza dell'impugnazione avverso il prodromico accertamento dell'Agenzia delle Entrate, va condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile” (Cass., sez. VI – lav.,
2 ordinanza n. 12025 del 7 maggio 2019), va ulteriormente considerato che, da un lato, il credito dell' è stato ridotto in corso di causa esclusivamente in conseguenza CP_1
dell'accordo conciliativo stipulato dall' con l'Agenzia delle Entrate e, dall'altro Parte_1 lato, che un credito è comunque residuato in capo all'ente previdenziale.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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