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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3236/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - MO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021934707000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021934707000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140040489426000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140040489426000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, contro l'Agenzia delle Entrate – CO , agente per la riscossione per la provincia di MO (di seguito l'”ADER”), e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di MO (di seguito l'”ADE”), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, notificata da ADER in data 23.5.2025, che richiama la presupposta cartella di pagamento29620140040489426000 asseritamente notificata relativa a IRPEF e IVA anno 2011 . La somma richiesta in pagamento, entro cinque giorni, è pari ad Euro 1.567,08.
1.1.- La Sig.ra Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento. Rappresenta che relativamente alla predetta cartella presupposta all'atto impugnato avrebbe aderito alla c.d. suddetta
“Rottamazione quater”.
I motivi di ricorso ai quali si affida sono i seguenti:
i)- Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 29620259021934707000 e nullità della cartella di pagamento suindicata “asseritamente” notificata il 16/03/2015, per violazione del termine di decadenza, per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per intervenuta prescrizione della cartella esattoriale, per vizi della procedura di riscossione.
ii)- Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 29620259021934707000 e nullità della suindicata cartella di pagamento, in quanto illegittimamente dovuta e prescrizione dei predetti tributi, per l'anno di imposta 2011.
2.- L'ADE si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Rappresenta la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, secondo documentazione versata in atti, rispetto alla quale, in data 20.04.2017 veniva presentata istanza di definizione agevolata (avente ad oggetto varie ulteriori esposizioni debitorie), che veniva accolta dall'ADER. Rispetto
a tale definizione la ricorrente rimaneva inadempiente per Euro 1.099,59 con conseguente intimazione della somma per mezzo dell'atto impugnato. Rappresenta, poi, la mancata intervenuta prescrizione.
2.1.- L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 è infondato.
3.- I motivi di ricorso vengono congiuntamente esaminati in ragione della stretta connessione oggettiva.
3.1.- In via preliminare, la Corte, esaminata la documentazione versata in atti, osserva che rispetto alla cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato era stata accordata da ADER la Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (“Rottamazione cartelle”) con relativa comunicazione delle somme dovute, notificata alla ricorrente. Tale circostanza è incompatibile con la doglianza della ricorrente relativa alla omessa notifica della cartella presupposta all'atto impugnato. Consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti la predetta cartella (ed il ruolo incorporato nella stessa) ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.Lgs 546/92. Inoltre, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, come detto, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse (e degli atti impositivi presupposti) (Cass. Ord. 3414/2024). Ne consegue che la richiesta di definizione agevolata
(comprendete la cartella presupposta all'atto impugnato) avanzata dalla ricorrente in data 20.4.2017 ha interrotto la prescrizione decennale del credito erariale (IRPEF e IVA) che, pertanto, non è intervenuta alla data di notifica dell'atto impugnato (23.5.2025). E' appena il caso di rammentare che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del
2019; Cass. n. 15244 del 2020, Cass. Ord. 13388/2021).
3.1.1.- Consegue il rigetto delle relative doglianze del ricorrente.
3.2.- Quanto, infine, alle doglianze espresse in ordine alla intimazione di pagamento , si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi
2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
3.2.1.- In buona sostanza l'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificata quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo) e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi, l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo).
3.2.2.- Consegue la piena legittimità della intimazione di pagamento impugnata con conseguente rigetto del ricorso in parte qua.
4.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
5.- Per tutto quanto precede la Corte rigetta il ricorso.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, la Corte, visto l'art. 15, comma 1, del D.Lgs 546/92, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE
(difesa da proprio funzionario), che liquidate - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 738,40 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, Sez. XII, rigetta il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE, che liquida in Euro 738,40, oltre accessori di legge.
MO, 11.2.2026
Il Giudice monocratico
CO VE
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3236/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - MO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021934707000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021934707000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140040489426000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140040489426000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, contro l'Agenzia delle Entrate – CO , agente per la riscossione per la provincia di MO (di seguito l'”ADER”), e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di MO (di seguito l'”ADE”), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, notificata da ADER in data 23.5.2025, che richiama la presupposta cartella di pagamento29620140040489426000 asseritamente notificata relativa a IRPEF e IVA anno 2011 . La somma richiesta in pagamento, entro cinque giorni, è pari ad Euro 1.567,08.
1.1.- La Sig.ra Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento. Rappresenta che relativamente alla predetta cartella presupposta all'atto impugnato avrebbe aderito alla c.d. suddetta
“Rottamazione quater”.
I motivi di ricorso ai quali si affida sono i seguenti:
i)- Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 29620259021934707000 e nullità della cartella di pagamento suindicata “asseritamente” notificata il 16/03/2015, per violazione del termine di decadenza, per violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, per intervenuta prescrizione della cartella esattoriale, per vizi della procedura di riscossione.
ii)- Nullità dell'Intimazione di pagamento n. 29620259021934707000 e nullità della suindicata cartella di pagamento, in quanto illegittimamente dovuta e prescrizione dei predetti tributi, per l'anno di imposta 2011.
2.- L'ADE si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Rappresenta la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, secondo documentazione versata in atti, rispetto alla quale, in data 20.04.2017 veniva presentata istanza di definizione agevolata (avente ad oggetto varie ulteriori esposizioni debitorie), che veniva accolta dall'ADER. Rispetto
a tale definizione la ricorrente rimaneva inadempiente per Euro 1.099,59 con conseguente intimazione della somma per mezzo dell'atto impugnato. Rappresenta, poi, la mancata intervenuta prescrizione.
2.1.- L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 è infondato.
3.- I motivi di ricorso vengono congiuntamente esaminati in ragione della stretta connessione oggettiva.
3.1.- In via preliminare, la Corte, esaminata la documentazione versata in atti, osserva che rispetto alla cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato era stata accordata da ADER la Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (“Rottamazione cartelle”) con relativa comunicazione delle somme dovute, notificata alla ricorrente. Tale circostanza è incompatibile con la doglianza della ricorrente relativa alla omessa notifica della cartella presupposta all'atto impugnato. Consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso inerenti la predetta cartella (ed il ruolo incorporato nella stessa) ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.Lgs 546/92. Inoltre, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, come detto, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse (e degli atti impositivi presupposti) (Cass. Ord. 3414/2024). Ne consegue che la richiesta di definizione agevolata
(comprendete la cartella presupposta all'atto impugnato) avanzata dalla ricorrente in data 20.4.2017 ha interrotto la prescrizione decennale del credito erariale (IRPEF e IVA) che, pertanto, non è intervenuta alla data di notifica dell'atto impugnato (23.5.2025). E' appena il caso di rammentare che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del
2019; Cass. n. 15244 del 2020, Cass. Ord. 13388/2021).
3.1.1.- Consegue il rigetto delle relative doglianze del ricorrente.
3.2.- Quanto, infine, alle doglianze espresse in ordine alla intimazione di pagamento , si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi
2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
3.2.1.- In buona sostanza l'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificata quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo) e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi, l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo).
3.2.2.- Consegue la piena legittimità della intimazione di pagamento impugnata con conseguente rigetto del ricorso in parte qua.
4.- Ogni rimanente questione rimane assorbita.
5.- Per tutto quanto precede la Corte rigetta il ricorso.
6.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, la Corte, visto l'art. 15, comma 1, del D.Lgs 546/92, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE
(difesa da proprio funzionario), che liquidate - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 738,40 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, Sez. XII, rigetta il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE, che liquida in Euro 738,40, oltre accessori di legge.
MO, 11.2.2026
Il Giudice monocratico
CO VE