Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 866
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione e della cartella per violazione termini di decadenza e prescrizione

    La Corte rileva che la ricorrente aveva aderito alla 'Rottamazione quater' e presentato istanza di definizione agevolata, circostanza incompatibile con la doglianza di omessa notifica della cartella. L'adesione alla definizione agevolata ha interrotto la prescrizione decennale del credito.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento sia pienamente legittima ai sensi dell'art. 50, comma 2 e 3 del D.P.R. 602/73, in quanto notificata dopo un anno dalla notifica della cartella e prima della scadenza della sua efficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 866
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 866
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo