Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 2
L'immediatezza della contestazione dell'addebito rispetto al momento della commissione, o della conoscenza, del fatto contestato - che è elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento disciplinare mirando ad assicurare al lavoratore un'adeguata possibilità di difesa nell'ambito della procedura prescritta dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 in tema di sanzioni disciplinari - va valutata in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono far ritardare il momento della percezione o del definitivo accertamento dei fatti contestati, senza che per ciò solo sia dato ravvisare un'acquiescenza, almeno iniziale, del datore di lavoro rispetto alla mancanza del dipendente. L'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Il licenziamento del lavoratore può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro; il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente della Telecom fondato sulla circostanza che costui era quotista di un'azienda operante nel settore della esecuzione di impianti telefonici, subappaltatrice di altra azienda a sua volta appaltatrice della Telecom, ritenendo privo di rilevanza il richiamo del ricorrente all'oggetto sociale della società in questione al fine di dimostrare la legittimità dei lavori di telefonia da essa subappaltati, alla luce della considerazione che la condotta del lavoratore si poneva in contrasto con una specifica norma del contratto collettivo diretta a sanzionare situazioni suscettibili di generare conflitti di interesse tra la Telecom ed i suoi dipendenti.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6790 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. US IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RF US, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCI, GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE MICHELANGELO 9, rappresentato e difeso dagli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO MORRICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 865/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 10/06/98 R.G.N. 806/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto depositato in data 25 luglio 1997 EP MA proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Palermo resa nella controversia promossa nei confronti della s.p.a. CO Italia dallo stesso MA, dipendente dell'azienda, per ottenere la declaratoria di invalidità del licenziamento intimatogli in data 27 ottobre 1995. Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Palermo con sentenza del 10 giugno 1998 rigettava l'appello e condannava il MA al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che il licenziamento era stato riconosciuto legittimo dal primo giudice con riferimento al fatto che il MA fosse quotista della GI.DI.M. s.a.s., azienda operante nel settore della esecuzione di impianti telefonici, subappaltatrice della TI, a sua volta appaltatrice della CO. Orbene, in relazione a tale evento il motivo di gravame incentrato sulla ritenuta violazione del requisito della immediatezza dell'addebito risultava infondato. Ed inverò, la CO inizialmente non aveva avuto piena contezza dei fatti che avrebbero poi determinato il licenziamento proprio a causa del comportamento dissimulatorio del MA, che aveva motivato la propria richiesta di astenersi dall'incarico di assistente ai lavori relativi all'appalto affidato alla GI.DI.M solo perché i relativi lavori erano svolti da un impresa del proprio paese d'origine, tacendo il fatto che di quell'impresa egli fosse quotista.
L'avere acquisito ad altri fini la documentazione relativa alla GI.DI.M., fra cui l'atto costitutivo e la delibera di trasformazione con l'indicazione della generalità dei partecipanti, non dimostrava affatto che la CO fosse - o dovesse essere - a conoscenza del fatto che a tale società fosse interessato il proprio dipendente EP MA in quanto - nel contesto di una struttura aziendale complessa quale quella della società appellata - nessun elemento consentiva o imponeva di porre in relazione tale acquisizione documentale con la concreta posizione societaria del MA, come del resto aveva rilevato il Pretore.
Nella fattispecie in esame si riscontravano inoltre tutti gli estremi legalmente e contrattualmente previsti come giusta causa di licenziamento. Ed invero, nessun rilevo assumevano le osservazioni inerenti l'astratta possibilità che l'oggetto sociale della GI.DI.M. consentisse a quest'ultima di eseguire lavori di telefonia a fronte del fatto incontestato che la stessa società fosse effettivamente subappaltatrice della CO in relazione all'esecuzione di impianti telefonici.
Inoltre la previsione contrattuale che legittimava il licenziamento di chi "svolge qualunque attività - a titolo gratuito o oneroso - sotto forme di partecipazione in imprese ed organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori" poggiava sulla finalità di evitare una situazione di conflitto di interessi quale quella concretamente venutasi a creare fra CO ed il MA. Innegabile era pure la sostanziale identità fra la figura del fornitore e quella del subappaltatore, essendo la seconda una particolare specie della prima atteso che la differenza fra il contratto di appalto e quello di fornitura attiene unicamente all'oggetto (un facere nel primo caso ed un dare nel secondo caso) e non alla funzione e, soprattutto, alla portata ed al significato economico dell'operazione contrattuale. In relazione poi alla gravità della condotta del MA evidenziava infine il giudice d'appello che detta gravità doveva essere ritenuta presente, come aveva concluso il Pretore, sulla base del comportamento dissimulatorio tenuto dal lavoratore nella vicenda in oggetto, della sua qualità di quotista di maggioranza della GI.DI.M, ed ancora della continuità ed intenzionalità della condotta durante un lungo arco temporale.
Avverso tale sentenza EP MA propone ricorso per cassazione affidato ad un triplice motivo.
Resiste con controricorso la s.p.a. CO Italia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione dell'art. 2119 c.c. Rileva che il Tribunale ha errato nel ritenere nel caso di specie tempestiva ed immediata la contestazione dell'addebito, evidenziando al riguardo che la società era venuta a conoscenza che esso ricorrente era quotista della GI.DI.M., quantomeno dai primi mesi del 1993, perché con lettera del 27 aprile 1993 la GI.DI.M. aveva inviato alla TI (ditta appaltatrice) tutta la documentazione da quest'ultima richiesta ai fini del successivo inoltro alla IP CO, comprendente fra l'altro lo statuto e 11 atto costitutivo, la certificazione antimafia nonché copia della costituzione della società avvenuta in seguito a trasformazione per effetto di delibera del 2 marzo 1992 (con la quale la GI.DI.M. di CO Di TT s.a.s. era stata trasformata nella GI.DI.M. s.r.l. nella cui premessa si dava atto che era presente il MA. La CO solo dopo attento esame di tutta la predetta documentazione aveva autorizzato la TI a stipulare il subappalto con la GI.DI.M.
Il lungo intervallo di tempo tra la contestazione dell'addebito e la commissione del fatto non risultava, pertanto, in alcun modo giustificato.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966 nonché violazione delle direttive CEE 90/531/CEE attuate dal D.L. 17 marzo 1995 n. 158. Deduce che tra la GI.DI.M. e la CO non era stata mai ipotizzabile alcuna forma di concorrenza, in quanto se era vero che l'oggetto sociale della società GI.DI.M. comprendeva tra le molteplici attività anche quella relativa "ai lavori di impianti telefonici e loro manutenzione" era però altrettanto vero che essa non era in possesso dei requisiti richiesti per legge per svolgere lavori di impiantistica e che per il periodo precedente al 14 novembre 1994 la suddetta GI.DI.M. per potere fare concorrenza alla CO avrebbe dovuto divenire concessionaria dello Stato, per essere la IP (poi CO) la sola azienda cui lo Stato aveva affidato la concessione dei servizi telefonici ad uso pubblico (d.p.r. 26 ottobre 1964 n. 1594; d.p.r. 13 agosto 1984 n. 523). Per il periodo successivo poi solo in via astratta la GI.DI.M. sarebbe potuta entrare in concorrenza con la CO, atteso che quest'ultima aveva ampliato a partire dal 14 novembre 1994 il proprio originari o oggetto sociale (aggiungendo alla nota attività pubblica, in precedenza esercitata in via esclusiva e senza concorrenza, anche l'attività di "installazione, manutenzione e trasformazione all'interno di edifici, i c.d. gruppi chiusi di utenti") senza tra l'altro portare in alcun modo a conoscenza di detto ampliamento i propri dipendenti. Riferiva ancora che il giudice d'appello aveva effettuato una ingiustificata assimilazione tra appalto e contratto di fornitura, che invece avevano una propria e distinta regolamentazione;
che la GI.DI.M. era stata incaricata unicamente di svolgere alcuni lavori edili con noleggio di un camion e di un escavatore con relativi operatori;
che inoltre non è - in caso di subappalto - configurabile alcun rapporto tra committente e subappaltatore perché nonostante l'autorizzazione ex art. 1656 c.c. il subappalto resta un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore al quale il committente è, appunto, estraneo non acquistando diritti ne' assumendo obblighi verso il subappaltatore. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2105 c.c. nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2106 c.c. In particolare vi era stata nella fattispecie in esame una errata valutazione della gravità degli addebiti per non avere esso ricorrente violato in alcun modo l'obbligo di fedeltà che lo legava alla CO, avendo tenuto sempre un comportamento di lealtà nei riguardi della società CO, sicché mancava del tutto la proporzionalità tra l'eventuale mancanza e la sanzione disciplinare adottata. I tre motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse sul piano logico-giuridico, vanno rigettati perché privi di fondamento. Va premesso che questa Corte ha statuito che l'immediatezza della contestazione dell'addebito rispetto al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato - che è elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento disciplinare mirando ad assicurare al lavoratore una adeguata possibilità di difesa nell'ambito della procedura prescritta dall'art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300 in tema di sanzioni disciplinari - va valutata in senso relativo tenendo conto della ragioni oggettive che possono far ritardare il momento della percezione o del definitivo accertamento dei fatti contestati senza che per ciò solo sia dato ravvisare un'acquiescenza, almeno iniziale, del datore di lavoro alla mancanza del dipendente;
l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivato (cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. 7 luglio 2001 n. 9253; Cass. 10 dicembre 1998 n. 12452). Questa stessa Corte ha inoltre affermato che il licenziamento del lavoratore può considerarsi illegittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venire meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro;
il giudizio di proporzionalità fra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è, anche esso, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 4 aprile 2000 n. 4138). Orbene, nella fattispecie in esame il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la contestazione dell'addebito al MA non potesse ritenersi tardiva ed è pervenuto a tale conclusione sulla base di un attento esame della condotta tenuta dalle parti e delle condizioni oggettive relative all'accertamento del fatto (anche in ragione della complessa organizzazione della CO) e con una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico, non suscettibile, dunque, di alcuna censura in questa sede di legittimità.
Ed ad identica conclusione deve pervenirsi in relazione al giudizio formulato dalla sentenza impugnata in ordine alla gravità della mancanza addebitata al MA avendo ancora una volta il Tribunale fornito una adeguata e coerente motivazione in relazione agli effetti lesivi del rapporto fiduciario ricollegabili alla condotta tenuta dal MA e capaci pertanto di legittimare l'intimato licenziamento. Nè per andare in contrario avviso vale richiamarsi, come ha fatto anche in questa sede il MA, all'oggetto sociale della società GI.DI.M. ed al contenuto del suo statuto (o atto costitutivo) al fine di dimostrare la piena legittimità da parte della suddetta società dei lavori di telefonia da essi subappaltati. Ed invero anche su tale punto il giudice d'appello, con una valutazione improntata a retti criteri logico-giuridici, ha evidenziato come, ai fini di causa, avesse rilevanza unicamente la condotta in concreta tenuta dal MA ed ha in modo chiaro messo in luce che detta condotta si poneva in contrasto con una specifica norma del contratto collettivo diretta a sanzionare situazioni suscettibili di far sorgere conflitti di interessi tra la CO ed i suoi dipendenti.
Per concludere, il ricorso proposto dal MA va rigettato per non avere la sentenza impugnata violato alcuna norma di legge o principio giuridico e per essere sorretta da una corretta e congrua motivazione.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002