Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6790
CASS
Sentenza 11 maggio 2002

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L'immediatezza della contestazione dell'addebito rispetto al momento della commissione, o della conoscenza, del fatto contestato - che è elemento costitutivo della fattispecie del licenziamento disciplinare mirando ad assicurare al lavoratore un'adeguata possibilità di difesa nell'ambito della procedura prescritta dall'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300 in tema di sanzioni disciplinari - va valutata in senso relativo, tenendo conto delle ragioni oggettive che possono far ritardare il momento della percezione o del definitivo accertamento dei fatti contestati, senza che per ciò solo sia dato ravvisare un'acquiescenza, almeno iniziale, del datore di lavoro rispetto alla mancanza del dipendente. L'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.

Il licenziamento del lavoratore può considerarsi legittimo soltanto se, valutata in concreto ogni circostanza, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la mancanza del lavoratore si presenti di tale gravità da fare venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro e da rendere ogni altra sanzione inidonea a tutelare l'interesse del datore di lavoro; il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente della Telecom fondato sulla circostanza che costui era quotista di un'azienda operante nel settore della esecuzione di impianti telefonici, subappaltatrice di altra azienda a sua volta appaltatrice della Telecom, ritenendo privo di rilevanza il richiamo del ricorrente all'oggetto sociale della società in questione al fine di dimostrare la legittimità dei lavori di telefonia da essa subappaltati, alla luce della considerazione che la condotta del lavoratore si poneva in contrasto con una specifica norma del contratto collettivo diretta a sanzionare situazioni suscettibili di generare conflitti di interesse tra la Telecom ed i suoi dipendenti.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6790
    Data del deposito : 11 maggio 2002

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